Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0 1 9 0 8/0 1 Richiesta copia studio dal Sig. Fl per diritti L6000 IN NO ELE POP O ITALIANO # 15.02.01 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 3295/98 Dott. Fernando LUPI - Consigliere- Cron.4083 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere- Rep. Dott. Attilio Consigliere - Ud.22/11/00 CELENTANO Dott. Gianfranco Rel. Consigliere SERVELLO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.6000 sul ricorso proposto da: 10 FEB. 2001 IL CANCELLIERE RI ERNESTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA AFELTRA ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;
www ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Richiesta copla studio persona del legale rappresentante pro tempore, C dal Sig. H per diritti £6000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 11 15.02.01 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE 4821 rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, -1- CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso. la sentenza n. 276/97 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 08/03/97 R.G.N. 22/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato AFELTRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3295-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato IC ES, quale erede di SI IL, conveniva in giudizio l'INPS avanti la Pretura circondariale di Busto Arsizio esponendo che il proprio dante causa era creditore della fallita Bianchi Automobili s.r.l. dei salari relativi ai mesi di ottobre novembre (1991); di avere pertanto diritto al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura di fallimento, ai sensi dell'art. 2 D.
1.vo n. 80/92. Concludeva, quindi, chiedendo, per i titoli dedotti, la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di £.
3.559.107. Si costituiva l'INPS non contestando il diritto, bensì solo il "quantum debeatur”. Rilevava l'Istituto che il pagamento a carico del Fondo non era cumulabile con le retribuzioni corrisposte nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.
1.vo 80/92, cosicché, nel caso in esame, dovendo detrarsi dal massimale di legge le retribuzioni percepite dal lavoratore SI FA nel periodo 30.8.91 - 29.11.91, l'importo residuo effettivamente spettante per il titolo dedotto sarebbe stato di complessive £. 493.785. Con sentenza 21-24 giugno 1996, il Pretore, rilevato che nelle more l'INPS aveva versato la predetta somma di £. 493.785 e la ricorrente aveva conseguentemente limitato la domanda alla somma di £ 2.289.368, condannava l'Istituto al pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese. 3 Proponeva appello l'INPS, sostenendo, con l'unico motivo, che il pagamento integrale delle spettanze relative al periodo 30.8.91-30.9.91 non solo non era controverso, ma esplicitamente dato per presupposto e riconosciuto dalla stessa ricorrente, dato che la stessa aveva espressamente limitato la domanda alle retribuzioni relative ai soli due ultimi mesi del rapporto di lavoro (ottobre e novembre) e non anche a quella del terzultimo mese (settembre) come pure la norma invocata avrebbe consentito. L'INPS concludeva pertanto chiedendo al Tribunale, in totale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare cessata la materia del contendere. Si costituiva in giudizio la IC, insistendo nell'affermazione secondo cui l'INPS non aveva fornito la prova del proprio assunto. Rilevava comunque che la norma doveva essere interpretata in modo diverso da quanto ritenuto dall'INPS, e cioè nel senso che dall'importo dovuto al lavoratore doveva essere detratto quanto da questi percepito nell'àmbito di ogni singolo mese considerato. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza depositata 1'8/3/1997, dichiarava cessata la materia del contendere, in sostanza accogliendo la tesi della detraibilità dal massimale degli anticipi retributivi percepiti. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IC con due motivi, illustrati da memoria, resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta la ricorrente con il primo motivo violazione dell' art. 2 D.L. 80/92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la norma ha lo scopo di proteggere il lavoratore dall'insolvenza del datore di lavoro. Il credito 4 на insoddisfatto e per cui si è agito è di due sole mensilità di retribuzione. Da tale credito, proprio perché non richiesto, non può esser detratto il settembre '91 ed i 2 giorni dell'agosto, che riguarda l'intero periodo. L'incumulabiltà riguarda i singoli periodi considerati (altrimenti la norma garantirebbe un solo mese di insolvenza). Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.” D.L. 80/92 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (testualmente): la sentenza sarebbe viziata, laddove, ha detratto dal c.d. massimale componenti non immediatamente retributive, dovute nell'arco di tempo considerato, riguardanti 88 ore di permesso e 10 ore di ferie. Il primo motivo è infondato. Il problema sottoposto a questa Corte concerne la determinazione dell'ammontare della garanzia assicurata al lavoratore per i suoi crediti con riguardo al limite d'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla D. lgs. n.80/1992; la normativa rilevante sul punto è la seguente: "art.
1. Garanzia dei crediti di lavoro. 1) Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure.alle procedure. . . (fallimentari, ecc.). .il lavoratore. .puo' ottenere. .il pagamento. .dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.". 2) omissis... "art.
2. Intervento del Fondo di Garanzia. . . 1) Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure. . fallimentari. 2) Il pagamento effettuato dal Fondo ai • • sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre ها 5 volte la misura massima del trattamento straordinario d'integrazione 3) omissis... 4) Il pagamento di cui al salariale mensile . . . . 11 comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi. a) ;; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; . ..". Questa Corte, in un caso in cui era risultato che una lavoratrice aveva percepito per il periodo considerato- retribuzioni eccedenti l'importo del massimale ed era rimasta insoddisfatta solo per l'ultima mensilita' della retribuzione, ha disatteso la tesi dell'Inps, il quale contestava di dovere l'intervento, ancorche' quell' ultima mensilita' fosse di importo inferiore al massimale e questo fosse dunque capiente, sostenendo che avrebbe dovuto tenersi conto di quanto percepito negli ultimi tre mesi, defalcandolo dal massimale globale e provvedendo a riconoscere la sola parte differenziale. In tale occasione è stato enunciato il seguente principio: "La previsione del massimale del triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilita nel secondo comma dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 quale limite dell'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, in relazione ai crediti del lavoratore rimasti insoddisfatti, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto, rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, deve essere interpretata non gia' nel senso che, qualora il lavoratore per quel periodo abbia percepito retribuzioni, detto intervento sia dovuto fino a concorrenza del massimale stesso per la sola (eventuale) differenza fra il massimale e quanto percepito, bensi' nel senso che sia dovuto qualora il lavoratore, ancorche' abbia percepito retribuzioni per quel periodo (in misura inferiore, uguale o superiore al massimale), vanti comunque, sempre per lo stesso periodo, un credito fino a concorrenza dell'importo del massimale medesimo, non dovendosi in sostanza l' an ed il quantum dell'intervento del Fondo farsi dipendere dall'esistenza di un'eventuale differenza, risultante dalla sottrazione, da quanto (eventualmente) percepito, dell'importo del massimale, ma invece farsi non ha discendere dall'esito di un confronto fra quanto il lavoratore percepito per quel periodo ed il massimale, competendo al lavoratore stesso comunque la somma non percepita fino a concorrenza del massimale, il quale, del resto, non e' ragguagliato a ciascuno dei tre mesi di riferimento ma e' determinato unitariamente con riferimento al trimestre rilevante" (Cass. n. 5979/1999). Già in precedenza, con la sent. n. 3382/1999 si era fatta applicazione dello stesso principio, osservando che per determinare il credito è necessario preliminarmente calcolare il credito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro e quindi detrarre le retribuzioni percepite. La somma cosi' ottenuta, se risultante d'importo inferiore al massimale fissato dall'art. 2 secondo comma del D.lvo citato, deve essere integralmente pagata dal Fondo di garanzia, mentre, se superiore, va ridotta nei limiti del massimale stesso. Occorre, in sostanza, prima accertare la somma effettivamente spettante- detraendo il percepito dal credito di lavoro maturato e solo all'esito di i questa operazione è possibile operare la riduzione nei limiti del massimale, mentre non è consentito detrarre il percepito direttamente dal massimale. Lo farebbe palese- secondo la decisione citata- il comma quarto dell'art. 2 laddove prevede che il pagamento di cui al comma 1 - costituito dalle retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto -non e' cumulabile con le retribuzioni percepite nello stesso periodo: cio' significa che il percepito si deve detrarre dal complessivo credito di lavoro e non dal massimale. In tal guisa anche un lavoratore che abbia ricevuto cospicui anticipi puo' avere diritto al massimale in misura integrale perche' il suo effettivo credito residuo era superiore la massimale stesso. Diversamente opinando -secondo tale orientamento- anche colui che vantasse un credito residuo ben superiore al massimale non si vedrebbe mai riconoscere il massimale in misura integrale per il solo fatto di aver ricevuto degli anticipi. In senso opposto- e cioè per la diretta detraibilità del perceptum dal massimale- questa Corte ha viceversa deciso con le sentenze nn.8607/1999, 1937/2000 e 13900/2000, (queste ultime due si pongono in consapevole contrasto con le sopracitate decisioni) che hanno direttamente affrontato il problema (già nella sent. n. 11586/1997, in motivazione, la Corte, al fine della determinazione del debito del Fondo, devoluta al giudice di rinvio, si era riferita al diritto del Fondo “di detrarre dalle somme da lui dovute quel 20% sulle medesime somme già pagato dall'attivo fallimentare"). In particolare, nella sent. n.8607/1999, si è rilevato che la pur ambigua lettera dell'art. 2 quarto comma lettera "b" dell'indicato decreto legislativo ("somme corrisposte nell'arco dei tre mesi") deve essere coordinata con l'eguale lettera di cui e' formale risonanza ("crediti non corrisposti", art. 1 primo comma) e con la lettera dell'art. 2 primo comma, quivi espressamente richiamata ("crediti di lavoro inerenti" il particolare periodo di lavoro): nel quadro di questo coordinamento (ove il termine normativo esprime una mera connessione causale), ogni pagamento che abbia per oggetto il credito garantito, anche ove 8 intervenuto in un tempo posteriore, ne riduce l'ammontare (per questa ragione e' simmetricamente da escludere che l'indicato quarto comma lettera "b" esprima una mera connessione cronologica con le somme da detrarre ed intenda in tal modo estendere la detrazione ad ogni somma, anche ove abbia causa in pregressi crediti retributivi). La decisione ha anche sottolineato un'interpretazione della normativa fondata sulla finalita' legislativa (assicurare al lavoratori in disoccupazione una sicurezza economica di eguale misura) e la sua coerenza con la formale logica del dato testuale. "Ed invero, -rileva la sentenza- la garanzia del credito dei lavoratori e' descritta dall'art. 2 primo comma (che ne indica la generale struttura: "il pagamento effettuato dal Fondo") e secondo comma (che, parte integrante di questa struttura, ne delinea l'astratta precostituita entita': "non puo' essere superiore"). Esterno a questa struttura si colloca il divieto ("non e' cumulabile") delineato dall'art. 2 quarto comma (e la stessa collocazione topografica esprime la connessione logica fra le disposizioni del primo, del secondo e del quarto comma). E questa non cumulabilita', quale limite esterno della garanzia, diventa necessita' di sottrarre dall'entita' della garanzia i pagamenti non cumulabili (e fra questi le "somme corrisposte"). Infine, con la sent. n. 13900/2000, si è evidenziato come il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 2 non consenta di ritenere l'esistenza di due trattamenti a carico del Fondo, uno senza limiti (comma 1) ed uno sottoposto ad un massimale (comma 2), affermando l'unitarietà del trattamento dovuto dal Fondo (quello cioè di cui al comma 1 e sottoposto al limite del comma 2). Infatti l'incumulabilità tra due prestazioni va intesa nel senso che l'una, in assenza dell'altra, sia interamente dovuta ed il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi -anche in mancanza di acconti- non è comunque dovuto oltre il massimale e si giustifica con l'intento di ridurre la situazione di bisogno che è alla base dell'intervento del Fondo in ragione del suo fine sociale (atteso che la ratio della Direttiva CEE n. 80/987 è quello di assicurare un minimo di garanzia retributiva e non quello di provvedere ad un risarcimento del danno entro un massimale prefissato come se si trattasse di un'assicurazione privata). Ritiene il collegio di aderire al secondo degl'indicati orientamenti, dovendosi anzitutto ribadire che la disciplina comunitaria (art. 4 della direttiva citata) attribuisce agli stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia e li facoltizza, per evitare di versare somme che vadano oltre il fine sociale della direttiva stessa a fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Lo scopo del legislatore, nell'attuare la direttiva, è stato dunque quello di assicurare al lavoratore una salario minimo garantito, uguale per tutti, risultante dalla complessiva somma dei pagamenti effettuati al lavoratore medesimo, sia che provengano dal datore di lavoro che dal Fondo: tale scelta egualitaria è coerente con la finalità di sopperire alle condizioni di bisogno dei lavoratori, ritenuta soddisfatta attraverso la percezione di un importo predeterminato, finalità che però non ricorre allorchè siano state percepite somme -imputabili al periodo di riferimento- complessivamente eccedenti il massimale, per l'evidente venir meno, in tal caso, dello stato di bisogno. 101 0 E la previsione sulla non cumulabilità non fa che ribadire da un lato la limitazione del debito del Fondo, e dall'altro lato l'impossibilità di percezione di somme nel loro complesso eccedenti il massimale, sottolineando l'esigenza si evitare una duplicazione delle forme di garanzia (il cui finanziamento è pur sempre a carico degli oneri contributivi). Non a caso l'espressione "crediti... inerenti gli ultimi tre mesi” è utilizzata per definire la dimensione temporale dell'intervento del Fondo limitato dal massimale nel comma successivo- mentre la dizione "retribuzioni corrisposte nell'arco di tre mesi” dettata per la regola dell'incumulabilità ha riguardo proprio all'effettiva percezione di somme - per tale periodo dovute che non possono appunto aggiungersi alla massima erogazione consentita al Fondo. L'obbligazione di quest'ultimo, in conclusione, sussiste nei limiti della garanzia dell'importo individuato dal massimale, coerentemente con la figura dell'accollo ex lege del debito per retribuzioni, ravvisabile nel descritto meccanismo (come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sent n. 512/1993): vertendosi infatti in un'ipotesi di accollo cumulativo, la solidarietà passiva si determina per il Fondo esclusivamente in ragione del residuo dovuto per effetto di eventuali pagamenti effettuati in conto retribuzioni- fino a concorrenza del massimale. Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza, nella sua formulazione generica formulazione, non è riferibile ad alcuna violazione del più volte citato D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80; solo in memoria- e quindi tardivamente- parte ricorrente ha assolto all'onere di puntuale specificazione degli importi detratti, nonché di illustrazione delle ragioni che renderebbero illegittima tale detrazione, così 11 prospettando un'insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione delle somme, ma venendo comunque meno alla regola della c.d. "autosufficienza" del ricorso (Cass. n. 12367/1997). A ciò si aggiunga la novità della censura, atteso che in appello, secondo quanto riporta l'impugnata sentenza, alla tesi dell'INPS la ricorrente aveva opposto non già il quantum del detratto, bensì il proprio assunto della utilizzabilità del massimale anche per un singolo mese di retribuzione, a prescindere dal percepito. Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 22 novembre 2000. Il PresidenteЛ очно витрені Il Relatore IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 10 FEB. 2001 oggi, A IL ABORATORE M E INCELLERIA R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 12