Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/09/2025, n. 31906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31906 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
ERCOLE APRILE EL DI STASI AN TA
31906-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE
- Presidente-
UP - 02/09/2025 R.G.N. 25920/2025
ES IG AN
PIERANGELO LL
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS LV nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Fufi Endrit, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 giugno 2023, il Tribunale di Pavia aveva condannato NE VA alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, per più episodi di <<accesso abusivo a un sistema informatico o telematico» (artt. 81 e 615-ter,
comma 2, n. 1, e comma 3 cod. pen.), «commessi in Pavia, tra il 1° gennaio 2012 e il 20 ottobre 2015». Con sentenza pronunziata il 7 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il <<non doversi procedere, per i reati commessi fino al 6 febbraio 2015», per «<intervenuta prescrizione», riducendo conseguentemente la pena a mesi otto e giorni venticinque di reclusione. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Pavia, per finalità estranee al proprio servizio, si sarebbe abusivamente introdotto nella banca dati in uso alle forze di polizia e nei sistemi telematici in uso interno ai carabinieri, per effettuare *interrogazioni» su ex ufficiali dei carabinieri, su sottufficiali ancora in servizio nonché su soggetti privati e su targhe automobilistiche.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 11 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 111 Cost. Lamenta l'incompetenza del giudice di primo grado», sulla base <<di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 11 cod. proc. pen.». La norma, secondo il ricorrente, dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti a carico degli operatori di polizia giudiziaria». In via alternativa», il ricorrente «solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.». Secondo il ricorrente, la «omessa estensione della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. anche agli operatori di polizia giudiziaria sottoposti alle indagini o imputate presso l'ufficio giudiziario ricompreso nel medesimo distretto della Corte di appello in cui operano» determinerebbe, infatti, «una irragionevole disparità di trattamento, rispetto a situazioni sovrapponibili». Sarebbero violati anche i principi del giusto processo, atteso che solo il trasferimento del procedimento presso un diverso ufficio giudiziario garantirebbe la necessaria «serenità, imparzialità e terzietà del magistrato». La parte censura l'ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'equiparare la posizione degli operatori della polizia giudiziaria a quella dei cancellieri, atteso che questi ultimi non sarebbero legati ai magistrati da alcun rapporto di dipendenza funzionale e non avrebbero il potere di acquisizione delle notizie di reato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 270 e 267 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che: nel mese di aprile del 2015, il nominativo dell'imputato era stato iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., nell'ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81-479 cod. pen., 110-81-640 cod. pen., 110-81 cod. pen. e 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001; nell'ambito del predetto procedimento, era stata disposta in via d'urgenza dal pubblico ministero l'attività di intercettazione telefonica sulle utenze cellulari del NE e della coimputata, dott.ssa Aguzzi;
successivamente, con provvedimento del 4 novembre 2015, il pubblico ministero aveva disposto l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, *al fine precipuo di contestare l'art. 615 ter cod. pen.», disponendo lo stralcio per il predetto reato, con conseguente formazione di autonomo fascicolo, che veniva effettivamente iscritto al n. 9700/2015 R.G.N.R.; in data 11 novembre 2015, il pubblico ministero aveva disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, competente ai sensi dell'art. 51, comma 3 quinquies, cod. proc. pen., con conseguente iscrizione al n. 48640/2015 RGNR Procura di Milano;
all'esito dell'udienza preliminare svoltasi presso il Tribunale di Milano, il NE era stato rinviato a giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, che, tuttavia, alla prima udienza, ravvisava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pavia, disponendo la conseguente trasmissione degli atti;
il procedimento penale, a questo punto, era stato nuovamente iscritto al n. 5037/2019 R.G.N.R. Procura di Pavia;
l'esito della attività captativa disposta nell'ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR era confluita nel compendio probatorio del presente procedimento. Tanto premesso, il ricorrente contesta l'utilizzabilità nel presente procedimento delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR e, in particolare, di quelle relative ai progressivi n. 147 e 167 del 24 settembre 2015 e n. 473 del 6 ottobre 2015. Al riguardo, sostiene che: il pubblico ministero non avrebbe potuto provvedere a un mero aggiornamento dell'iscrizione precedentemente effettuata, non trattandosi di un mutamento della qualificazione giuridica del fatto o del regime circostanziale;
l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, prevederebbe che i risultati delle intercettazioni non potessero essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali erano stati disposti;
la norma, secondo Sezioni Unite Cavallo, dovrebbe essere interpretata nel senso che il divieto di utilizzazione non opererebbe con riferimento ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'attività captativa era stata originariamente autorizzata. Nel caso di specie, i progressivi n. 147 e n. 167 del
24 settembre 2015 e il progressivo n. 473 del 6 ottobre 2015 sarebbero stati <<veicolati nel compendio probatorio del presente procedimento e quest'ultimo sarebbe stato <<valorizzato tanto dal giudice di prime cure quanto nell'ambito della sentenza impugnata per accertare la penale responsabilità dell'imputato, senza, tuttavia, dare atto della sussistenza di una connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., tra i reati contestati nell'ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR e il reato contestato nell'ambito del presente procedimento».
2.3 Con un terzo motivo (indicato nel ricorso come 2a), il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. In particolare, sostiene che l'intercettazione delle conversazioni sarebbe stata disposta in carenza dei requisiti della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'indispensabilità; carenza non sanata dal decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari», in quanto detto provvedimento sarebbe «fondato su una motivazione del tutto apparente, resa, di fatto, in assenza di uno scrutinio di tutti gli elementi di indagine sino a quel momento raccolti». Il pubblico ministero avrebbe desunto la sussistenza dei gravi indizi di reato <dalla sussistenza (in capo al NE) di patologie che non sarebbero risultate dalla precedente documentazione medica nella disponibilità del Comando Provinciale di Pavia e dalla ricorrenza di diversi contatti telefonici tra il maresciallo NE ed il proprio medico curante, Dott.ssa Aguzzi, tali da fare presumere la sussistenza di contatti esulanti il rapporto medico-paziente». Il Giudice per indagini preliminari, poi, avrebbe riconosciuto particolare rilievo ai lunghi colloqui telefonici con la dott.ssa Aguzzi..., esclusivamente *<scrutinando la tabella riassuntiva dei tabulati telefonici contenuta nella richiesta di emissione del decreto di intercettazione telefonica presentata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero. Il Giudice per indagini preliminari, dunque, avrebbe convalidato l'attività captativa disposta in via di urgenza dal pubblico ministero non già scrutinando il "dato grezzo" dei tabulati telefonici, ma limitandosi a vagliarne una mera elaborazione (degli specchietti riassuntivi) della polizia giudiziaria». Il ricorrente contesta pure la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità, sostenendo che «<l'impugnata sentenza nulla» statuirebbe «in merito».
2.4. Con un quarto motivo (indicato nel ricorso come terzo), deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 407 cod. proc. pen. Contesta l'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti in esito alla delega di indagine del 13 ottobre 2016, in quanto sarebbero stati acquisiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.
Rappresenta che: la polizia giudiziaria aveva provveduto ad acquisire l'elenco delle interrogazioni SDI ei log di accesso al portale, relativi al nome d'utente in uso all'odierno imputato»; tali risultanze erano state trasfuse in un CD*, acquisito nel fascicolo delle indagini (allegato all'informativa nr. 104/2-30-5 del 29.12.2016) e successivamente prodotto della pubblica accusa nel corso dell'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2021. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello <riteneva la piena utilizzabilità della predetta produzione documentale a fini probatori, quale vero e proprio "documento informatico" ai sensi dell'art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82 del 2005, come tale indubbiamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen.». In particolare, sostiene che «l'attività svolta dagli operatori del Comando di Pavia, volta all'acquisizione dei files di log degli accessi alle banche dati in uso alle Forze di Polizia» dovrebbe essere qualificata come vera e propria attività di indagine e, come tale, essere ritenuta soggetta ai limiti di utilizzabilità di cui all'art. 407 comma 3 cod. proc. pen. Evidenzia che, all'esito della delega di indagine del 13 ottobre 2016, era stata redatta l'informativa n. 104/2-30-5 del 29 dicembre 2016, che sarebbe stata *<imprescindibile ai fini dell'esercizio dell'azione penale» e che, «<lungi dal costituire una mera rielaborazione dell'attività investigativa precedentemente svolta», avrebbe veicolato la conoscenza al rappresentante della pubblica accusa di elementi del tutto inediti. Il ricorrente, inoltre, sostiene che, qualora l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni fosse stata tempestivamente accolta (in quanto avente ad oggetto attività di indagine compiuta fuori termine), ciò avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in merito dai testi ZZ e PA in dibattimento», che si sarebbero limitati a riferire dell'analisi da loro compiuta sui dati trasmessi dal Ministero dell'interno.
2.5. Con un quinto motivo (indicato nel ricorso come quarto), deduce il vizio di motivazione. Contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che si baserebbe su dati informatici non attendibili, atteso che non sarebbero stati acquisiti i files di log originali, né sarebbero state rispettate le formalità necessarie a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali. La Corte di appello, senza fornire adeguata motivazione, avrebbe ritenuto attendibili «files di log al sistema SDI, dapprima trasfusi in un file .xls e poi confluiti nel DVD depositato in atti dal pubblico ministero, benché acquisiti in assenza di qualsivoglia misura tecnica volta a garantirne la conservazione e la genuinità». Il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità anche sotto diverso profilo, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente accertato il fatto
che i contestati accessi alle banche dati fossero stati fatti per ragioni estranei a quelle di servizio. I giudici di merito, infatti, si sarebbero basati sulle dichiarazioni del Comandante della Stazione dei carabinieri di Pavia, Tiziano PA, i cui accertamenti, però, sarebbero limitati, non essendo stati estesi ai registri cartacei, alla totalità delle deleghe di indagine di cui era titolare l'imputato e a tutte denunce da lui raccolte, prima ancora dell'informatizzazione del sistema. Il ricorrente, inoltre, lamenta il mancato sequestro del computer in uso all'imputato.
2.6. Con un sesto motivo (indicato nel ricorso come quinto), deduce il vizio di motivazione. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto responsabile l'imputato anche per i controlli effettuati su sé stesso». Al riguardo, sostiene i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle osservazioni della difesa, che aveva evidenziato l'impossibilità per l'imputato di interrogare validamente il sistema informatico, con riferimento alla sua posizione. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto di quanto sostenuto dall'imputato, che aveva riferito che una parte dei controlli in questione erano stati effettuati al solo fine di verificare il funzionamento del proprio profilo utente, dopo che questo era risultato bloccato, e che aveva disconosciuto un'altra parte di tali controlli e, segnatamente, quelli in cui era stata inserita una data di nascita sbagliata.
2.7. Con un settimo motivo (indicato nel ricorso come sesto), deduce il vizio di motivazione. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. In particolare, sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente e correttamente verificato l'eventuale sussistenza «<del difetto di prevedibilità della norma applicata e, in ogni caso, l'ignoranza inevitabile, indotta dalle informazioni ricevute in sede di formazione». Il ricorrente sostiene che sarebbe carente il requisito della prevedibilità <della possibile applicazione dell'art. 615-ter cod. pen., nella forma della permanenza abusiva, e delle relative sanzioni, già nel 2015». Al riguardo, sostiene che la giurisprudenza di legittimità, solo a partire dalla 2017, avrebbe affermato che la condotta di permanenza abusiva nel sistema fosse idonea a integrare gli estremi del reato contestato. L'imputato, pertanto, al momento del fatto, non aveva la possibilità di prevedere la possibile riconducibilità della propria condotta alla fattispecie incriminatrice. Sostiene che, in ogni caso, si potrebbe comunque giungere «ad apprezzare la condizione di inevitabile ignoranza della legge penale». L'imputato, infatti, prima
di prestare servizio presso la Stazione Carabinieri di Pavia, non avrebbe mai ricevuto alcuna formazione con riferimento all'utilizzo del sistema SDI. Una volta arrivato nella suddetta stazione, avrebbe partecipato a un corso di formazione, nell'ambito del quale le implicazioni penali dell'erroneo o abusivo utilizzo del sistema informatico in discussione sarebbero state prospettate unicamente con riferimento alla violazione della legge n. 121 del 1981. 2.8. Con un ottavo motivo (indicato nel ricorso come settimo), deduce il vizio di motivazione. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha determinato la pena base da applicare al reato contestato. Sostiene che la motivazione sarebbe illogica, in quanto la Corte territoriale, al fine di giustificare il discostamento dal minimo edittale, avrebbe valorizzato il fatto che l'imputato aveva abusato della sua qualifica per fini estranei al servizio, in tal modo valutando due volte gli stessi elementi. Infatti, la qualifica soggettiva dell'imputato aveva già assunto rilievo quale circostanza aggravante e la finalizzazione dell'abuso a scopi estranei al servizio aveva assunto rilevanza quale elemento costitutivo della fattispecie criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, deve essere esclusa qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva della norma in questione. L'art. 11 cod. proc. pen., invero, disciplina la competenza per i procedimenti penali che coinvolgono magistrati, derogando alle regole ordinarie di competenza territoriale. La ratio che presiede alla speciale disciplina viene ravvisata <<nell'esigenza, particolarmente marcata nel processo penale, di evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, l'imparzialità del giudizio» (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, Scabbia, Rv. 229632; cfr., anche Corte cost., ord. n. 462 del 1997). La norma risponde al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ma lo fa attraverso una deroga funzionale e predeterminata, giustificata da esigenze di terzietà e apparenza di imparzialità (Corte cost., sent. n. 390 del 1991). La natura eccezionale della norma esclude qualsiasi possibilità di interpretazione estensiva di essa.
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Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente. La parte sostiene che: la «omessa estensione della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. anche agli operatori di polizia giudiziaria sottoposti alle indagini o imputate presso l'ufficio giudiziario ricompreso nel medesimo distretto della Corte d'appello in cui operano» determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, rispetto a situazioni sovrapponibili»; solo il trasferimento del procedimento presso un diverso ufficio giudiziario garantirebbe la necessaria *serenità, imparzialità e terzietà del magistrato».
La tesi è manifestamente infondata.
Va premesso che la Corte costituzionale si è più volte occupata della legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. (posta in dubbio con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo sia dell'asserita manifesta irragionevolezza, sia della lamentata disparità di trattamento), in relazione a paventate illegittimità della norma per la sua inapplicabilità a situazioni, a giudizio dei giudici rimettenti, analoghe a quella espressamente disciplinata. In particolare, tra le altre, se ne è occupata con riferimento alla posizione dei cancellieri (ordinanza n. 570 del 2000), alla posizione degli avvocati (ordinanza n. 462 del 1997) e alla posizione dei prossimi congiunti del magistrato (sentenza n. 432 del 2008). Ebbene, in tutti questi casi, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni, ritenendole riferite a posizione del tutto disomogenee a quelle del magistrato. Ha, in estrema sintesi, ritenuto che rispetto a nessuna delle posizioni in questione sussistesse quel rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra il magistrato imputato (o persona offesa o danneggiata) e i magistrati operanti nell'ufficio giudiziario che solo giustifica la deroga prevista dall'art. 11 cod. proc. pen. La Corte costituzionale ha dato particolare rilievo anche alla garanzia della <inamovibilità del magistrato, sancita dall'art. 107, primo comma, Cost.»>, evidenziando come, «non potendo il magistrato sottoposto a procedimento penale (ovvero persona offesa o danneggiata) essere per ciò solo trasferito ad altra sede, l'imparzialità del giudice chiamato a giudicare un collega, anche sotto il profilo della immagine di neutralità e di terzietà presso l'opinione pubblica, sia stata assicurata trasferendo la competenza per territorio a giudice appartenente ad altro distretto di corte di appello, così come disposto dall'art. 11 cod. proc. pen.>> (ordinanza n. 570 del 2000). Ha, inoltre, evidenziato che, in ogni caso, ove i rapporti tra il giudice e la «parte del processo siano tali da pregiudicare in concreto l'imparzialità del giudizio, soccorrono gli istituti della astensione e ricusazione del giudice (ordinanza n. 462 del 1997).
Ebbene, le argomentazioni spese dalla Corte costituzionale nei citati provvedimenti rendono evidente la manifesta infondatezza anche della questione posta dal ricorrente. Il ricorrente pone a raffronto situazioni disomogenee tra loro e, quindi, non comparabili. Infatti, la relazione tra gli operatori di polizia giudiziaria e magistrati è ben diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati, a cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata. Come detto, la ratio dell'art. 11 cod. proc. pen. è ravvisata nella necessità di assicurare serenità e obiettività dei giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice, anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di Corte di appello. Ebbene, tali ragioni non possono ritenersi sussistenti in relazione a procedimenti riguardanti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nel territorio ricompreso nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio, per la diversa natura dei rapporti fra magistrati e operatori della polizia giudiziaria. Questi ultimi, invero, svolgono la loro attività nell'ambito del corpo di appartenenza, assumendo un rapporto di colleganza e di normale frequentazione con i loro colleghi. Per gli operatori di polizia giudiziaria, inoltre, non opera la garanzia dell'inamovibilità, che preclude la possibilità di trasferire ad altra sede il magistrato sottoposto a procedimento penale. Anche con riferimento agli agenti di polizia giudiziaria, va rilevato che situazioni particolari (quali, ad esempio, quella di un agente che, per ragioni di servizio, abbia istaurato rapporti particolarmente stretti con un magistrato) possono trovare adeguata tutela mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione. Risulta, dunque, manifestatamente infondata la questione posta dal ricorrente, sia con riferimento all'art. 3 Cost., atteso che il ricorrente ha posto a raffronto situazioni disomogenee tra loro e, quindi, non comparabili, sia con riferimento all'art. 111 Cost., atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla parte, per garantire l'imparzialità e la terzietà del magistrato, non è affatto necessario trasferire il procedimento ad altra sede giudiziaria.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile, sebbene non sia corretta la motivazione fornita dalla Corte di appello in ordine alla questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la questione relativa all'utilizzabilità delle conversazioni intercettate, evidenziando che il procedimento penale conclusosi con la sentenza impugnata non era «tecnicamente procedimento
diverso da quello in cui le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate, ovvero quello originariamente contrassegnato dal n. 3005/15 RGNR Procura della Repubblica di Pavia», atteso «che, dalle intercettazioni effettuate nel procedimento suddetto della Procura della Repubblica di Pavia, erano emersi indizi... del fatto che il NE effettuasse condotte di abusivo accesso alle banche dati interforze», rimanendo irrilevante «la mera separazione formale del procedimento concernente il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., ai soli fini di trasmetterlo al pubblico ministero distrettuale, competente per i reati informatici, e la conseguente assunzione di diverso numero di RGNR». Tale motivazione, però, tenuto conto del fatto che le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate, "ab origine", per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 615-ter cod. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, come consolidatasi successivamente a Sezioni Unite Cavallo, che hanno affermato che «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.». La Corte territoriale cade in evidente errore, atteso che ritiene che sia stato rispettato l'art. 270 cod. proc. pen. per il solo fatto che gli elementi per la sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. erano emersi nel corso delle intercettazioni eseguite sempre nell'ambito del procedimento originariamente contrassegnato dal n. 3005/15 RGNR Procura della Repubblica di Pavia, senza preoccuparsi del fatto che le intercettazioni, nell'ambito di tale procedimento, erano state autorizzate solo per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 615-ter cod. pen. Né si preoccupa di argomentare su un'eventuale connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., tra i due reati. In altri termini, la Corte territoriale, ai fini della individuazione dell'identità dei procedimenti, si preoccupa di elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, senza tenere conto del fatto che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rimarcare, <la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas). Come evidenziato da Sezioni Unite Cavallo, ritenere <<utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta per uno dei reati di cui all'art.
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266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all'intercettazione stessa e ciò indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi significherebbe imprimere all'autorizzazione del giudice quella connotazione di "autorizzazione in bianco" messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale». Il motivo di ricorso, sebbene la motivazione della Corte territoriale sia errata, risulta comunque inammissibile per genericità. Invero, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Ebbene, nel caso in esame, nonostante dalla lettura delle sentenze emerga con evidenza che i giudici di merito abbiano attribuito rilevanza fondamentale a prove diverse da quelle di cui si contesta l'utilizzabilità - e segnatamente alle prove documentali e alle testimonianze (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza di primo grado e 17 e ss. della sentenza impugnata) -, il ricorrente si è completamente sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rendendo le proprie doglianze del tutto generiche sul punto.
1.3. Il terzo motivo (indicato nel ricorso come 2a) è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, il motivo è manifestamente infondato. Dal decreto di intercettazione in atti (che può essere analizzato avendo il ricorrente posto questione di carattere processuale), emerge che il pubblico ministero aveva ampiamente motivato in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi che all'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova. In particolare, aveva ricostruito tutti gli episodi "sospetti" che avevano portato a ipotizzare il reato di cui all'art. 479 cod. pen., indicando anche gli specifici atti di indagine dai quali emergevano gli elementi a carico dell'indagato. Su tali profili e sul provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, d'altronde, ha ampiamente argomentato la Corte di appello, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 16 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente
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confrontato, rendendo così il motivo anche meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame. Va, inoltre, evidenziato che anche sul terzo motivo grava il medesimo vizio di inammissibilità per aspecificità che grava sul secondo motivo, essendosi il ricorrente completamente sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rispetto alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
1.4. Il quarto motivo (indicato nel ricorso come terzo) è inammissibile, essendo privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e s. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che le interrogazioni al sistema di indagine (SDI) e gli accertamenti sui log di accesso al portale erano stati effettuati nell'ottobre 2015 (ben prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari) ed erano stati trasmessi, sempre nell'ottobre 2015, dal Servizio per il sistema informatico interforze del Ministero dell'interno alla polizia giudiziaria che operava su delega della Procura di Pavia;
solo successivamente, essi erano confluiti nel DVD prodotto in udienza dalla pubblica accusa. Va rilevato che, in atti (che sono possono essere analizzati, avendo il ricorrente posto questione di carattere processuale), vi è la nota del 9 ottobre 2015 del Ministero dell'interno - Servizio per il sistema informatico interforze - di trasmissione del file contenente le interrogazioni allo SDI ei log di accesso al portale. In atti, vi è anche la documentazione che attesta la trasmissione della nota e del file alla polizia giudiziaria, che operava nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pavia. Risulta, pertanto, evidente che nel DVD in questione (nel quale erano stati inseriti svariati atti di indagine e che era allegato a un'informativa che il ricorrente sostiene essere stata tardivamente redatta) era solo contenuta una copia informatica della nota e del file già acquisiti e relativi a un'attività di indagine compiuta tempestivamente. Va sottolineato che i giudici di merito hanno utilizzato per la decisione specificamente la nota e il file in questione e non altri atti (magari relativi ad attività svolte dopo il termine delle indagini) contenuti nel DVD: <la principale fonte di prova, di natura documentale, è rappresentata dal file trasmesso dal Servizio per il sistema informatico interforze presso il Ministero dell'interno contenente le interrogazioni al sistema di indagine (SDI) e i log di accesso al portale del servizio con l'user id CGNR62L3», di cui alla nota del 9 ottobre 2025 (pagina 6 della sentenza di primo grado). Nel resto, per escludere che le
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interrogazioni effettuate dal NE fossero giustificate da ragioni di servizio, i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento, oltre che ad argomentazioni di carattere logico, come quella che li ha indotti a escludere che le interrogazioni aventi a oggetto sé stesso e i figli potessero essere correlate a indagini in corso a lui affidate.
1.5. Il quinto motivo (indicato nel ricorso come quarto) e il sesto motivo (indicato nel ricorso come quinto) sono inammissibili. Le censure mosse con tali motivi, invero, risultano aspecifiche e versate in fatto. Il ricorrente si limita ad articolare alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito, sia con riferimento all'acquisizione del file di log che alle dichiarazioni rese dai testimoni, hanno reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto. Con particolare riferimento all'acquisizione del file di log, infatti, la Corte di appello ha, in primo luogo, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la
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corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477). Ha poi posto in rilievo che l'acquisizione del file di log era stata effettuata da terzo, altamente qualificato e del tutto estraneo ai fatti alle dinamiche interne al Comando carabinieri di Pavia, quale il Servizio per il sistema informatico interforze presso la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno». Ha infine concluso di non aver alcun motivo «di nutrire sospetti - peraltro neppure adombrati dall'appellante - circa eventuali alterazioni che possono avere influito sulla genuinità dei dati acquisiti». Entrambi i giudici di merito hanno poi analizzato le dichiarazioni rese dall'imputato e quelle rese dai testi - anche quelle rese dal luogotenente PA (che il giudice di primo grado ha anche ampiamente riportato nella sentenza) -, riscontrandole con le altre risultanze processuali e utilizzandole per confutare le dichiarazioni del NE (cfr. pagine 11 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 18 e ss. della sentenza impugnata), senza incorrere in alcun vizio logico determinante, risultante dal testo delle sentenze.
1.6. Il settimo motivo (indicato nel ricorso come sesto) è inammissibile, essendo privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 21 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che, dalla deposizione del teste ZZ, era emerso come la prima schermata di accesso alle banche dati recasse una <<presa di conoscenza di quelle che sono le norme generali dell'accesso alle banche dati, ossia oltre alla riservatezza proprio la circostanza che l'interrogazione doveva essere fatta per ragioni dell'ufficio». Dalla deposizione del teste HI, inoltre, era emerso che, al termine del corso di formazione relativo all'uso delle banche dati, all'imputato era stata consegnata una scheda recante l'elencazione delle eventuali responsabilità connesse all'utilizzo delle stesse, contenente la seguente specifica indicazione: «il potere di consultazione è circoscritto alle sole finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati e che ogni motivazione che esuli da tali esigenze espone a responsabilità di carattere penale anche nelle ipotesi colpose». Tali circostanze escludevano qualsiasi possibilità di configurare un'eventuale ignoranza inevitabile della legge penale, peraltro difficilmente ipotizzabile rispetto a un ufficiale di polizia giudiziaria di lunga e consolidata esperienza, come il NE.
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1.7. L'ottavo motivo (indicato nel ricorso come settimo) è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha determinato la pena base in mesi sei di reclusione, evidenziando che il «lievissimo discostamento dal minimo edittale» era giustificato dal «particolare disvalore della condotta posta in essere dall'imputato», che aveva abusato della sua qualità di pubblico ufficiale per fini estranei al servizio, <<nonché dall'intensità del dolo, desunta dal numero elevato di accessi abusivamente eseguiti». La Corte di appello, dunque, ha determinato la pena ben al di sotto della media edittale e ha dato rilievo anche all'intensità del dolo. Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Pierangelo Cirillo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale -FERIALE Depositata in Cancelleria cagi
Roma, l
25 SET. 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIADIZIARIO
Il Presidente
Ercole LE
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