Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto.
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- 1. Toffoletto De Luca TamajoValentina Degirolamo · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 16 maggio 2022
Last Updated on Maggio 30, 2025 Con il contratto di agenzia un imprenditore, detto preponente, affida ad un agente l'incarico, con carattere di stabilità, di promuovere nell'ambito di una zona territoriale assegnatagli la stipulazione di contratti con i terzi (art. 1742 c.c.). Molteplici sono le problematiche inerenti a questo tipo di rapporto, ma nel presente articolo focalizzeremo l'attenzione sul recesso per giusta causa del preponente (si veda il nostro approfondimento: “L'indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina”). Si tratta, infatti, di un aspetto molto interessante per la presenza di analogie, ma soprattutto per le differenze …
Leggi di più… - 2. Rapporto di agenzia: la giusta causa di recesso del preponenteRedazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 21 giugno 2021
Last Updated on Maggio 30, 2025 Con il contratto di agenzia un imprenditore, detto preponente, affida ad un agente l'incarico, con carattere di stabilità, di promuovere nell'ambito di una zona territoriale assegnatagli la stipulazione di contratti con i terzi (art. 1742 c.c.). Molteplici sono le problematiche inerenti a questo tipo di rapporto, ma nel presente articolo focalizzeremo l'attenzione sul recesso per giusta causa del preponente (si veda il nostro approfondimento: “L'indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina”). Si tratta, infatti, di un aspetto molto interessante per la presenza di analogie, ma soprattutto per le differenze …
Leggi di più… - 3. Contratto di agenziaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …
Leggi di più… - 4. Contratto di agenzia: è configurabile la revoca tacita dell'attribuzione del diritto di esclusivaAccesso limitatoAldo Carrato · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5920 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CM RAPPRESENTANZE DI MA C & M SNC, in persona dei suoi legali rapp.ti MA UD e MA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OASIS SRL, in persona del legale rapp.te Sig.ra JANNA Aurora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, difeso dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato TRALDI Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FALOMO Luciano, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.4.1996 la C.M. Rappresentanze s.n.c. di ZO C. e M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la s.r.l. OASIS chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 145.117.341 o di quella maggiore o minore eventualmente emersa in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di provvigioni non corrisposte relative al periodo gennaio-maggio 1994, di indennità sostitutiva di preavviso, di indennità di fine rapporto ex suppletiva di clientela, di indennità ex art. 1751 c.c. e di risarcimento danni. A tal fine esponeva che la C.M. Rappresentanze di ZO UD, successivamente trasformata nell'attuale s.n.c., aveva concluso nel 1984 con la s.r.l. OASIS, produttrice di arredi per bagno, un contratto di agenzia, poi reiterato negli anni successivi, per la vendita dei suddetti prodotti nelle zone del Friuli Venezia Giulia e di alcune province del Veneto e del Trentino Alto Adige con provvigione pattuita nella misura dell'8%.
L'attrice aggiungeva che nell'anno 1993 si erano profilati dei problemi nella gestione della produzione da parte della preponente, che aveva ingiustificatamente elevato i prezzi, ritardato le consegne e determinato uno scadimento del prodotto con conseguente perdita della vecchia clientela;
orbene la OASIS, nonostante l'invito rivoltole dall'esponente al mutamento della politica commerciale onde evitare una risoluzione del rapporto per suo inadempimento, inspiegabilmente con lettera del 2.6.1994 aveva comunicato la risoluzione in tronco del contratto sostenendo che il ZO, invece di promuovere la vendita dei suoi prodotti, aveva presentato alla sua clientela una linea di mobili di impresa concorrente. L'attrice esponeva di aver contestato tali circostanze con lettera del 13.7.1994 nella quale aveva anche evidenziato le diverse inadempienze della OASIS, tra le quali era compreso altresì il mancato pagamento delle provvigioni maturate da decorrere dal gennaio 1994.
Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia ed in particolare dal patto di esclusiva, essendo risultato da un controllo effettuato presso la clientela che la C.M. da tempo presentava, invece dei prodotti dell'OASIS, quelli quasi identici della ditta concorrente "O di Giotto".
Il Tribunale adito con sentenza del 27.7.1998, in parziale accoglimento delle domande attrici, rigettava la domanda riconvenzionale e, dichiarato risolto il rapporto per mutuo consenso, condannava la OASIS a corrispondere alla C.M. Rappresentanze per provvigioni maturate nel 1994 e per indennità suppletiva di clientela la somma complessiva di lire 57.127.453 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito.
Proposto gravame avverso tale decisione da parte della OASIS cui resisteva la C.M. Rappresentanze di ZO C. e M. che formulava appello incidentale, la Corte di Appello di Trieste con sentenza dell'11.1.2000, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava risolto per inadempimento della C.M. Rappresentanze il contratto di agenzia concluso tra le parti, determinava il conseguente danno subito dalla OASIS in lire 40.000.000 all'epoca della decisione e, operata la parziale compensazione tra tale debito e quello della preponente di lire 13.767.232 nei confronti della C.M. Rappresentanze per provvigioni non riscosse, condannava quest'ultima al pagamento in favore della prima del residuo importo di lire 26.232.768 con gli interessi legali dal 6.6.1996; rigettava infine l'appello incidentale.
La Corte territoriale, premesso che dalla prova testimoniale espletata era emerso in maniera inoppugnabile che nel primo semestre dell'anno 1994 la C.M. aveva proposto o pubblicizzato presso vari clienti della OASIS i mobili del tutto simili prodotti dalla concorrente impresa "O di Giotto", riteneva tale circostanza rivelatrice di un grave inadempimento dell'agente tale da legittimare la risoluzione del rapporto, trattandosi di comportamento che configurava violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c. di trattare nella stessa zona gli affari di una impresa concorrente;
tale divieto, derogabile soltanto mediante apposita pattuizione di cui nella specie non era risultata provata la sussistenza, era stato anzi confermato dal patto di esclusiva contenuto nei contratti scritti concernenti gli anni precedenti e sempre annualmente rinnovati nei quali era stato previsto l'obbligo dell'agente di comunicare preventivamente alla preponente nominativi e prodotti di altre ditte;
del resto la sussistenza del divieto suddetto era stata riconosciuta in maniera implicita ma univoca dalla C.M. sia nella propria lettera del 13.7.1994 sia nella narrativa dell'atto di citazione, cosicché del tutto incompatibile con tali elementi doveva essere ritenuta la tesi di una autorizzazione della preponente alla trattazione di prodotti di imprese concorrenti accennata per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado.
Il giudice d'appello riteneva poi l'evidenziato inadempimento della C.M. non giustificato da nessun precedente inadempimento della controparte: in particolare non poteva configurarsi tale l'adozione da parte della OASIS di una politica commerciale e dei prezzi non condivisa dagli agenti, essendo la C.M. già consapevole di tale circostanza fin dall'anno 1993 (come emergeva dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), e dunque delle relative ripercussioni in termini di volume d'affari; neppure il dedotto inadempimento della OASIS avrebbe potuto essere ricondotto al ritardato pagamento delle provvigioni, atteso che le pretese sollevate in giudizio dalla C.M. si riferivano al primo semestre 1994 e che non erano emersi solleciti o richieste da parte dell'agente in epoca antecedente alla comunicazione della risoluzione del rapporto da parte della proponente.
Infine la Corte territoriale riteneva di dover delimitare in via equitativa il danno subito dalla OASIS per la perdita totale o parziale delle commesse dei vecchi clienti e la mancata acquisizione dei nuovi, considerato che dalle deposizioni assunti tale pregiudizio era imputabile sia alla menzionata opera promozionale del ZO sia al rincaro dei prezzi da parte della preponente;
pertanto, ritenuto che il fatturato minimo contrattualmente convenuto con la C.M. ammontava a 600 milioni di lire annue, che il ricarico normalmente praticato dalla OASIS non era inferiore al 30% del costo industriale, che la flessione della vendita della preponente rispetto all'anno precedente era stata di circa il 15-20% e che il comportamento della C.M. si era riflesso negativamente anche sulle vendite della OASIS negli anni successivi, il giudice di appello determinava a tale titolo la somma di lire 40.000.000 da cui detrarre l'importo di lire 13.767.232 dovuto alla C.M. a titolo di provvigioni non percepite sulle vendite dell'anno 1994.
Per la cassazione di tale sentenza la C.M. Rappresentane s.n.c. di ZO C e M. ha proposto un ricorso articolato in sette motivi;
resiste con controricorso la s.r.l. OASIS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 1176 - 1710 - 1743 e 1746 c.c., sostiene che la disposizione di cui all'art. 1743 c.c. secondo cui l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona, e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, debba essere interpretata restrittivamente, e che comunque non può applicarsi tale norma all'ipotesi in cui l'agente che abbia assunto l'incarico nei confronti di un determinato preponente si sia limitato alla mera presentazione ai clienti dei cataloghi di prodotti di imprese concorrenti.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In proposito sostiene che dalla prova testimoniale espletata non è emerso che la C.M. Rappresentanze avesse assunto incarichi di agenzia dalla impresa concorrente "O di Giotto", ne' che avesse abitualmente presentato alla clientela della OASIS i cataloghi dei prodotti della suddetta ditta e neppure che avesse svolto trattative in tal senso finalizzate alla conclusione di un contratto per conto della "O di Giotto"; pertanto, non potendosi invocare la violazione dell'art. 1743 c.c., il giudice di appello avrebbe dovuto valutare accertato nei confronti della C.M. Rappresentanze (ovvero la presentazione del catalogo di ditta concorrente ad un solo cliente potenzialmente comune e senza alcuna trattativa o conclusione del contratto) sotto il profilo della gravità dell'inadempimento al generale obbligo di buona fede e diligenza, mentre al riguardo è stata omessa ogni valutazione;
tale indagine avrebbe consentito di accertare che la risoluzione del contratto di agenzia stipulato tra le parti era avvenuta senza giusta causa, posto che l'inadempimento della C.M. non poteva essere considerato grave.
Le suddette censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.
Anzitutto deve rilevarsi che la Corte territoriale, all'esito della valutazione di una serie di deposizioni di alcuni testi assunti, ha ritenuto pienamente provata la circostanza della proposizione o della pubblicizzazione da parte della C.M. presso diversi clienti della OASIS nel primo semestre 1994 di mobili del tutto simili prodotti dalla impresa concorrente "O di Giotto", ed ha configurato tale comportamento come grave inadempimento dell'agente tale da legittimare la risoluzione del contratto stipulato dalle parti in quanto posto in essere in violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c. di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di imprese concorrenti.
Orbene, in presenza di tale ricostruzione della vicenda, la ricorrente tende a prospettare una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali e dunque un apprezzamento dei fatti contrastante con quello espresso dal giudice di appello onde sostenere l'assunto della avvenuta presentazione da parte della C.M. di cataloghi di una ditta concorrente con riferimento ad un solo cliente potenzialmente comune e senza alcuna trattativa o conclusione di un contratto.
Tale impostazione, peraltro, si manifesta in evidente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per il quale la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (vedi "ex multis" Cass. 12.3.1996 n. 2008; Cass. 29.11.1999 n. 13313); ed è indubitabile che nella fattispecie il giudice di appello, nell'esprimere le proprie valutazioni sulla base della prova testimoniale espletata, si è attenuto all'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato.
In linea di diritto, inoltre, deve aggiungersi che le argomentazioni svolte dalla C.M., tendenti sostanzialmente a ridurre l'ambito di operatività dell'art. 1743 c.c., trascurano la "ratio" del divieto ivi previsto per l'agente di trattare per la stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese concorrenti, consistente nella finalità di impedirgli di favorire l'insorgenza o lo sviluppo di una attività concorrenziale a danno del suo preponente, e dunque di scongiurare il pregiudizio che potrebbe derivare a quest'ultimo da un comportamento dell'agente idoneo ad incidere sull'orientamento di alcuni suoi clienti onde indirizzarli mediante un'opera di adeguata promozione verso i prodotti similari di imprese concorrenti.
A tal riguardo non è quindi richiesto che il comportamento dell'agente si inscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa ne' che abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente ed una impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente, ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 1743 c.c., una attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente verso imprese concorrenti con possibile alterazione a favore di queste ultime, in una stessa zona ed in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti.
Tali considerazioni spiegano perché, agli effetti della violazione del divieto fatto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti, questa Corte ha ritenuto sufficiente che queste ultime si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dalla espansione dell'altra sul mercato cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno (Cass.
2.7.1987 n. 5776; Cass. 13.12.1999 n. 13981). È quindi indubitabile, alla luce dell'apprezzamento di fatto operato dalla Corte territoriale in ordine alla proposizione o alla pubblicazione da parte della C.M. presso vari clienti della OASIS dei mobili prodotti dalla impresa concorrente "O di Giotto", che nella fattispecie si sia verificata una violazione del divieto previsto dall'art. 1743 c.c. nei confronti dell'agente, essendo stata posta in essere una attività idonea a dirottare la suddetta clientela dalla prima alla seconda impresa.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura il convincimento del giudice di appello riguardo alla ritenuta insussistenza di una deroga pattizia al divieto sancito dall'art. 1743 c.c. per l'agente di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
La C.M. in proposito sostiene che le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale (in particolare l'espressa previsione del patto di esclusiva a favore della preponente nei contratti stipulati tra le parti relativi agli anni precedenti e sempre annualmente rinnovati) per sostenere il suo assunto non sono assolutamente incompatibili con la deroga pattizia al suddetto obbligo di esclusiva che sarebbe intervenuta nei primi mesi dell'anno 1994 allorché, in occasione di un incontro presso la sede della preponente, quest'ultima avrebbe concesso alla C.M. l'autorizzazione a rappresentare ditte concorrenti, invero, rileva la ricorrente, tale conclusione sarebbe legittimata da una attenta valutazione delle deposizioni testimoniali.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha infatti rilevato l'espressa previsione del suddetto patto di esclusiva nei contratti scritti stipulati tra le parti negli anni precedenti e sempre annualmente rinnovati, con l'obbligo altresì dell'agente di comunicare preventivamente alla preponente nominativi e prodotti delle altre imprese rappresentate onde consentirle la valutazione di eventuali situazioni di concorrenza.
In presenza quindi di una specifica conferma contrattuale del patto di esclusiva sancito dall'art. 1743 c.c., correttamente il giudice di appello ha rilevato l'insussistenza di una deroga negoziale in proposito.
Pertanto la tesi della ricorrente, che tende a ricostruire diversamente le circostanze di causa sulla base di una valutazione a sè più favorevole delle deposizioni testimoniali, non soltanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte relativo alla incensurabilità dell'apprezzamento del giudice di merito (se adeguatamente motivato, come nella fattispecie) in ordine alle risultanze istruttorie, ma soprattutto trascura di considerare le modalità attraverso le quali la deroga in esame deve risultare: è pur vero, infatti, che la deroga al diritto di esclusiva può desumersi anche in via indiretta, ma occorre pur sempre che risulti in modo chiaro ed univoco dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il suddetto diritto (Cass. 11.6.1990 n. 5652; Cass. 30.5.1991 n. 6093), mentre nella fattispecie la ricorrente non ha neppure prospettato l'esistenza di una o più clausole negoziali idonee ad evidenziare l'esistenza di tale deroga.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1749 - 1375 - 1176 - 1748 quinto e sesto comma - 1219 -1453 -1455 e 1460 c.c.. La C.M. censura il rigetto da parte della Corte territoriale della eccezione di inadempimento sollevata dall'esponente in via subordinata;
rileva in proposito che si era verificato l'inadempimento della preponente all'obbligo di consentire all'agente di svolgere la propria attività in modo fisiologico a seguito dell'adozione di una politica commerciale e dei prezzi non condivisa dagli agenti;
inoltre deduce la gravità dell'ulteriore inadempimento della OASIS consistente nel mancato pagamento delle provvigioni maturate a decorrere dal gennaio 1994.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione o falsa applicazione degli articoli 1453 - 1455 e 1460 c.c.. La C.M. lamenta al riguardo l'omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice di appello di diversi comportamenti della controparte valutabili come inadempimento agli obblighi contrattuali assunti.
Sotto un primo profilo la ricorrente evidenzia una linea imprenditoriale della OASIS (sfociata in un rapporto prezzo/qualità particolarmente elevato, nell'aumento ingiustificato dei prezzi nel periodo 1993 - 1994, nei ritardi nella consegna della merce e nella presenza in quest'ultima di alcuni difetti) pregiudizievole del diritto dell'agente di svolgere in modo normale la propria attività. Inoltre la ricorrente, nel ribadire il mancato pagamento da parte della OASIS delle provvigioni dovute dal gennaio 1994, rileva che tale inadempimento si era verificato in epoca antecedente a quello contestato alla C.M., cosicché era fondata l'eccezione di inadempimento sollevata.
Infine la C.M. lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di appello dell'inadempimento della OASIS all'obbligo previsto dall'art. 1748 quinto comma c.c. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di avvertire l'agente entro un termine ragionevole della prevedibile riduzione del volume delle operazioni commerciali;
invero, se gli agenti fossero stati informati per tempo del calo del fatturato conseguente soprattutto alla politica di aumento dei prezzi adottata dalla preponente nel corso dell'anno 1993, essi non si sarebbero trovati in difficoltà o, comunque, si sarebbero diversamente attivati.
Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Il Collegio rileva infatti che la sentenza impugnata non merita le censure della ricorrente sopra enunciate avendo adeguatamente motivato il suo convincimento in ordine alla insussistenza di un inadempimento della OASIS tale da legittimare l'"exceptio inadimpleti contractus" sollevata dalla C.M..
Deve anzitutto condividersi l'assunto della Corte territoriale che non ha configurato alcun inadempimento nella adozione da parte della OASIS di una politica commerciale valutata negativamente dagli agenti;
è infatti evidente che la scelta di una determinata linea strategica nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti rientra nell'ambito dei poteri di autonomia imprenditoriale e di gestione della preponente che non incidono sui suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'agente il quale, semmai, dinanzi ad una contrazione del volume degli affari e quindi della entità delle provvigioni, potrà recedere dal contratto;
ancor meno possono incidere, nel senso preteso dalla C.M., eventuali ritardi nella consegna della merce o la presenza in essa di vizi, potendo tali circostanze rilevare soltanto nei rapporti contrattuali con gli acquirenti.
Correttamente inoltre il giudice di appello ha escluso che il ritardato pagamento da parte della OASIS delle provvigioni spettanti alla C.M. nel primo semestre dell'anno 1994 potesse giustificare l'inadempimento accertato a carico di quest'ultima, considerato che l'agente non aveva avanzato richieste o solleciti di adempimento prima della lettera del 13.7.1994 inviata alla OASIS in risposta alla lettera di quest'ultima del 2.6.1994 con la quale la preponente aveva comunicato la risoluzione in tronco del rapporto.
A tal riguardo è priva di pregio la tesi della ricorrente per la quale il giudice di appello non avrebbe considerato che l'obbligazione relativa al pagamento delle provvigioni deve essere adempiuta al domicilio del creditore e dunque non necessita di alcun atto di costituzione in mora: in realtà la Corte territoriale non ha esaminato tale profilo in quanto ha diretto la sua indagine ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti al fine di stabilire se il ritardo nel pagamento delle provvigioni da parte della preponente giustificasse l'inadempimento dell'agente, sulla base del principio che qualora l'inadempimento di una parte non sia grave, anche riguardo all'interesse dell'altra, il rifiuto di questa di adempiere non è di buona fede e quindi non è giustificato;
invero ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive il giudizio sulla gravità dell'inadempimento deve fondarsi su di un criterio idoneo a coordinare l'elemento oggettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro della esecuzione generale del contratto, con l'elemento, soggettivo, consistente nell'interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione (vedi ex multis Cass.
3.7.2000 n. 8880; Cass. 26.7.2000 n. 9800). In tale ottica pertanto con adeguata e congrua motivazione il giudice di appello ha ritenuto, alla luce dell'inerte comportamento della C.M. prima dell'invio alla controparte della lettera del 13.7.1994, che il ritardo nel pagamento delle provvigioni da parte della OASIS non configurasse un inadempimento di gravità tale da giustificare l'inadempimento dell'agente; deve del resto rilevarsi che nei contratti a prestazioni corrispettive il giudizio di comparazione in ordine ai reciproci inadempimenti denunciati al fine di stabilire la responsabilità delle trasgressioni maggiormente rilevanti si traduce in un accertamento fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove che rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass.
3.2.2000 n. 1168). Infine deve ritenersi immune da censure anche l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale non poteva qualificarsi come inadempimento la mancata comunicazione da parte della OASIS alla C.M. della prevedibile diminuzione del volume delle operazioni commerciali rispetto a quello che il suddetto agente avrebbe potuto attendersi, con riferimento alla pretesa violazione dell'obbligo previsto a carico del preponente dall'art. 1748 quinto comma c.c. nella formulazione introdotta dall'art. 2 del Decreto Legislativo 10.9.1991 n. 303 (applicabile ai sensi dell'art. 6 dello stesso
Decreto Legislativo ai contratti già in corso alla data del 1.1.1990, a decorrere dal 1.1.1994); invero la sentenza impugnata ha rilevato che la C.M. era a conoscenza fin dall'anno 1993, come era emerso dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dei problemi della OASIS legati all'attività produttiva e delle conseguenti ripercussioni di tale situazione sul volume d'affari; pertanto la C.M. era perfettamente in grado di valutare la suddetta situazione, cosicché ogni avvertimento in proposito da parte della preponente sarebbe stato superfluo.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione o falsa applicazione degli articoli 113 e 429 c.p.c.., e degli articoli 1223 - 1225 - 1226 - 1227 - 1750 - 1751 bis - 1241 e 1243 c.c.. In proposito la C.M. censura la statuizione della sentenza impugnata avente ad oggetto la determinazione del danno riconosciuto alla OASIS, evidenziando anzitutto l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità tra il comportamento addebitato all'agente (consegna ai clienti di due cataloghi di impresa concorrente) e la diminuzione del fatturato della preponente.
La ricorrente contesta inoltre i criteri adottati dal giudice di appello per la liquidazione equitativa del danno con riferimento al fatturato minimo contrattualmente convenuto, al ricarico del costo industriale ed alla valutazione delle conseguenze dannose dell'interruzione del rapporto contrattuale per un periodo superiore a quello corrispondente al termine di preavviso, ritenendoli irrilevanti in riferimento al suddetto fine e sostanzialmente erronei.
Infine la ricorrente censura la compensazione operata dalla Corte territoriale tra il debito di lire 40.000.000 determinato a carico della C.M. e quello di lire 13.767.232 accertato a carico della OASIS per non aver considerato che questo secondo importo riguardava un credito di lavoro sul quale avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto.
La censura è infondata.
Deve anzitutto rilevarsi che il giudice di appello ha offerto adeguata motivazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza della prova del danno subito dalla OASIS alla luce delle deposizioni dei testi escussi, dall'esame delle quali ha ritenuto di poter desumere che molti clienti della suddetta società avevano acquistato prodotti della "O di Giotto" a seguito dell'attività promozionale del ZO.
Inoltre la sentenza impugnata ha esaurientemente espresso le ragioni per le quali si è proceduto alla quantificazione del danno in via equitativa, tenuto conto che la perdita degli ordinativi dei vecchi clienti e la mancata acquisizione di nuova clientela erano circostanze riconducibili, sempre sulla base delle dichiarazioni dei testi, sia all'opera promozionale del ZO sia al rincaro dei prezzi da parte della OASIS;
considerato quindi che si è in presenza di una liquidazione del danno in via equitativa, in ordine alla quale del resto la ricorrente non censura la sussistenza dei relativi requisiti, deve osservarsi che la Corte territoriale ha correttamente indicato tutti gli elementi valutati al suddetto fine, e che tale statuizione e immune dalle censure sollevate dalla ricorrente;
infatti ai fini della liquidazione equitativa del danno il giudice di merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un unico e necessario rapporto di conseguenzialità tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass.
2.12.1998 n. 12237; Cass. 15.1.2000 n. 409), cosicché il giudizio sulla entità del danno, essendo di mero fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici (Cass. 17.5.2000 n. 6414). Infine è pure priva di pregio la censura relativa al mancato riconoscimento sul credito spettante alla C.M. degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto in quanto basata su una premessa erronea, ovvero l'inquadramento del suddetto credito nell'ambito di quelli di lavoro previsti dall'art. 429 c.p.c.: in realtà l'applicabilità di tale disposizione presuppone l'esistenza di una controversia individuale di lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e la conseguente competenza per materia del giudice del lavoro, nella fattispecie non ricorrenti. Infine con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che, non potendosi configurare nel comportamento della C.M. l'inosservanza del disposto di cui all'art. 1743 c.c. relativamente al divieto per l'agente di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, ma semmai la violazione degli obblighi contrattuali di carattere generale ai sensi dell'art. 1455 c.c., non sarebbe stato comunque possibile pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della C.M. non essendo stata dedotta tale specifica doglianza nei motivi di appello. La censura è infondata.
Come invero è stato già rilevato in sede di esame del primo e del secondo motivo di ricorso, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato risolto il contratto di agenzia intervenuto tra le parti per inadempimento della C.M., avendo accertato che quest'ultima aveva violato il divieto sopra richiamato di cui all'art. 1743 c.c., così come dedotto dalla OASIS nei motivi di appello;
conseguentemente deve escludersi la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
All'esito delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di lire 178.300 (Euro 92,08) per spese e di lire 3.000.000 (Euro 1549,37) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002