Sentenza 25 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato sulla mancata confessione da parte dell'imputato, in quanto correla un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio.
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2015 |
Testo completo
40 9 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп 3727 Composta da Sent. n. sez. Amedeo Franco - Presidente - PU - 25/11/2015 Oronzo De Masi R.G.N. 19033/2015 Mauro Mocci Antonella Di Stasi Alessio Scarcella - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - NT NA NE, n. 6/05/1964 a Pesaro avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 30/09/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, con rigetto nel resto;
忙 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30/09/2014, depositata in data 15/10/2014, la Corte d'appello di MILANO confermava la sentenza del GUP del tribunale della stessa città del 25/06/2009 che aveva condannato NT NA NE, in esito al giudizio abbreviato richiesto e previo giudizio di prevalenza tra le attenuanti generiche, la diminuente del vizio parziale di mente e l'aggravante contestata, alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui all'art. 600 ter, commi 3 e 5, c.p. contestato come accertato in data 7/08/2008 secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio - descritte nell'imputazione.
2. Ha proposto ricorso NT NA NE a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 163 c.p. e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza, in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici avrebbero erroneamente ed illogicamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
censurabile sarebbe sul punto la motivazione della sentenza, avendo escluso la Corte territoriale il riconoscimento del beneficio non essendo possibile la prognosi circa la durevole e spontanea volontà dell'imputato di astenersi nel futuro da condotte analoghe a quelle per le quali era stata accertata la sua responsabilità; difetterebbe, nel caso di specie, qualsiasi valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., avendo la Corte territoriale omesso totalmente di indicare seppure sommariamente eventuali condizioni ostative, tralasciando di esporre adeguatamente le ragioni del diniego;
i giudici si sarebbero limitati a richiamare il comportamento tenuto al momento dell'arresto e la mancata confessione dell'attività di divulgazione, con ciò non tenendo conto di quanto affermato dal primo giudice che aveva riconosciuto un buon comportamento processuale dell'imputato, e trascurando peraltro di considerare che si tratta di soggetto affetto da disturbo mentale che aveva condotta al riconoscimento del vizio parziale di mente, versando all'atto 2 ви dell'arresto in stato di emarginazione dovuto all'abbandono da parte della madre adottiva, unica sua figura di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. La Corte d'appello, sul punto relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritiene di doverne escludere il riconoscimento, non sussistendone i presupposti, con la seguente motivazione: "...atteso che non è positiva la prognosi circa la durevole e spontanea volontà dell'imputato da astenersi nel futuro da condotte analoghe a quelle per le quali è stata accertata la sua responsabilità: il comportamento tenuto al momento dell'arresto, la mancata confessione dell'attività di divulgazione depongono inequivocabilmente in tal senso". Ritiene il Collegio, al di là della esistenza del contrasto giurisprudenziale circa la necessità o meno per il giudice di valutare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. o solo quelli ritenuti prevalenti (v. Relazione Ufficio Massimario n. 7/2015 del 23 gennaio 2015), deve indubbiamente rilevarsi come la motivazione della Corte territoriale sul diniego del beneficio della sospensione condizionale è errata laddove valorizza in chiave negativa la mancata confessione poiché, a ritenere come sostenuto dai giudici di appello, l'effetto negativo si correlerebbe all'esercizio del diritto al silenzio, con la conseguente vanificazione d'una delle più qualificanti note garantistiche della vigente legislazione processuale (v., ad esempio, con riferimento al comportamento del reo che anziché confessare neghi l'addebito: Sez. 4, n. 4459 del 11/01/1989 - dep. 29/03/1989, Merlino, Rv. 180872). Dall'altro, è apodittica laddove i giudici di appello si riferiscono al comportamento serbato al momento dell'arresto, in quanto la sentenza non specifica le ragioni per le quali il comportamento tenuto (di cui non viene nemmeno specificata la modalità) fosse da considerarsi ostativo rispetto alla prognosi negativa sulla futura astensione del ricorrente dalla ricaduta nell'illecito.
5. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di MILANO perché colmi il deficit motivazionale rilevato quanto alla riconoscibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'affermazione di responsabilità per il fatto contestato diviene, peraltro, irrevocabile. 3 не
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di MILANO Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessio Scarcella Amedeo Franco Ашл и DEPOSIT A IN CANCELLERIA - 1 FEB 2016 IL CANCELLIERE LU NI AN +