Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 4090
CASS
Sentenza 25 novembre 2015

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato sulla mancata confessione da parte dell'imputato, in quanto correla un effetto negativo all'esercizio del diritto al silenzio.

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2015, n. 4090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4090
Data del deposito : 25 novembre 2015

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