Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 28309
CASS
Sentenza 17 giugno 2016

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La disposizione dell'art. 380 cod. pen. sanziona la condotta del patrocinatore, infedele ai suoi doveri professionali, che arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria, per cui essa non può trovare applicazione nel caso in cui la condotta si riferisca al procedimento di esecuzione esattoriale, di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 46, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, costituendo tale ultimo un'attività esecutiva svolta dalla P.A. improntato al regime di autotutela.

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  • 1Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele
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    1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1)(2). 2. La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. 3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (3), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 28309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28309
Data del deposito : 17 giugno 2016

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