Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
02378 /0 1 E DI POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSARIO DE MUSIS Presidente 2902/98 4942 Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI Consigliere Cron. Dott. CAMILLO FILADORO Cons. Rel. Rep. MINICHIELLO Consigliere Dott. FLORINDO Md. 4/18/2000 DE MATTEIS Consigliere Dott. ALDO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 6000 sul ricorso proposto da: per diritti L. "-19 FEB 2001 RR OL e da S.F.R. Società Farmaceutici Romana s.p.a in persona del legale rappresentante avv. Giuseppe Bono, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Mazzini n.88 dall' avv. Vitaliano Amiconi, che le rappresenta e difende entrambe per delega in atti;
-ricorrenti-
contro
: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore in carica, legale Ud تار rappresentante dell' Istituto, Prof. Ing. Giovanni Billia, 4.12.0 elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, 5164 1 کو presso gli avvocati Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ontroricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 giugno 1996-18 febbraio 1997, n. 3457, RGAC 26364 del 1995. cron. 7504; Udita nella pubblica udienza del 4 dicembre 2000, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Amiconi e Clementina Pulli per delega avv. Ponturo;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 6 giugno 1996-18 febbraio 1997, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da RR OL avverso la sentenza del locale Pretore del 13 gennaio 1995 che aveva respinto la sua domanda, intesa ad ottenere l'erogazione della pensione di vecchiaia da parte dell'INPS. previdenziale aveva rifiutato L'Istituto la prestazione versamenti negando validità ai contributi versati dalla società Farmaceutici romana spa nel periodo 1987-1992, in cui la stessa ricorrente formalmente inquadrata come dipendente, aveva ricoperto la carica di Consigliere delegato della società, con pieni poteri. L'Inps aveva ritenuto -nel caso di specie- incompatibili la qualità di lavoratore subordinato con quella di consigliere con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitati senza . effettivi controlli da parte di altri organi societari. Il Tribunale sottolineava innanzitutto la particolarità del caso di specie, precisando che l'elemento della volontà -di recente rivalutato di questa Corte- deve di nella giurisprudenza necessità avere un rilievo minore quando la 3 controversia non riguardi direttamente le due parti contraenti (ovvero datore di lavoro e lavoratore), ma un terzo estraneo (nel caso l'INPS), del tutto estraneo ai loro rapporti, il quale non può essere pregiudicato dalla configurazione data al rapporto dalle parti, considerato anche che la materia contributiva è regolata da norme inderogabili di natura pubblicistica, e non è rimessa alla volontà delle parti (in genere, sul peso da attribuire alla volontà delle parti, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, cfr. Cass. n. 4533 del 2000). Sulla base di tale premessa, i giudici di appello ribadivano la necessità di una accurata verifica dell'esattezza della qualificazione operata dalle parti: solo la subordinazione (intesa come al potere disciplinare e diassoggettamento controllo del datore di lavoro) può dirsi elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato. Esaminati i vari indici rilevatori della subordinazione elaborati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, il Tribunale Osservava che, nel caso di specie, nel 1987 la società Farmaceutica romana s.p.a. aveva delegato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a VE OL, consigliere di amministrazione, affidando il compito di sovraintendere alla gestione amministrativa e legale della società al Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Giuseppe Bono, che era il marito della ricorrente e socio di maggioranza. Tale circostanza, da sola, secondo il Tribunale non era sufficiente a dimostrare in concreto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La società aveva autorizzato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la VE, che veniva inquadrata come impiegata direttiva di super. La VE aveva conservato la carica di Consigliere di amministrazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e piena libertà di firma. La stessa era anche socia della società insieme con il marito. Le mansioni attribuite alla VE consistevano nel seguire i clienti, i fornitori e le banche. Il Tribunale riteneva, tuttavia, troppo vaga tale descrizione di mansioni e compiacente la versione fornita dalla società, considerato anche che, in corso di causa, la stessa aveva precisato che nonostante l'inquadramento nella massima qualifica impiegatizia e l'attribuzione di un superminimo 5 retributivo- in sostanza le VE si limitava a svolgere semplici mansioni d'ordine, seguendo le direttive del marito. Il Tribunale giudicava generici anche i capitoli di prova formulati dalla società in grado d'appello (capp. 5 e 6 del ricorso in appello), mancando in essi ogni riferimento ai contenuti effettivi delle mansioni svolte. Inoltre, la VE non aveva indicato -né in primo né in secondo grado- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e i modi in cui si sarebbe estrinsecata la dedotta sua subordinazione, probabilmente confidando nell'atteggiamento di piena condiscendenza della società, tra l'altro neppure convenuta direttamente dalla ricorrente nel giudizio di primo grado (cui aveva partecipato solo a seguito di chiamata disposta dal Pretore). Avverso tale decisione la VE e la società Farmaceutici romana propongono congiunto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1346, 1362, 1364, 1366, 1369, 2115 terzo comma, 6 2126, 2381 e 2727 del codice civile in relazione di procedura civile.all' art. 360 n.3 codice L'accertamento della comune intenzione delle parti contraenti non poteva essere inquinato dal pregiudizio sulla estensibilità od opponibilità al terzo dell'efficacia del contratto. In questo modo, i giudici di appello avevano finito sostituire la loro personale opinione allaper esplicita, inequivoca e non controversa volontà delle parti. Gli stessi giudici -secondo i due ricorrenti- avrebbero sottovalutato l'elemento dell'effettivo pagamento per oltre cinque anni della retribuzione, pagamento che finiva per essere privo di qualsiasi giustificazione, una volta negata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Tra l'altro, gli stessi giudici di appello non avrebbero neppure considerato l'affidamento della ricorrente nella instaurazione del rapporto di lavoro. I ricorrenti indicano tutta una serie di elementi acquisiti al processo, dai quali, sempre a loro avviso, sarebbe possibile desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e concludono che essendo chiaro ed incontroverso l'intento delle stesse di instaurare un rapporto di 7 lavoro subordinato, l'ulteriore ricerca circa le modalità esecutive di prestazioni -oggettivamente compatibili sia con la forma autonoma sia con quella subordinata- dovrebbe considerarsi del tutto inammissibile ed irrilevante. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2381 codice civile e 112 codice di procedura civile in relazione all'art.360 n.3 codice di procedura civile. I giudici di merito avrebbero illegittimamente spostato il tema di indagine, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione. L'Istituto aveva negato soltanto in astratto la compatibilità del rapporto lavoro subordinato sul presupposto che ildi conferimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fosse incompatibile con detto rappporto. Il Tribunale aveva invece negato l'esistenza della subordinazione sul diverso presupposto della genericità della delega e delle mansioni. I giudici di appello avrebbero dovuto, per contro, verificare se le prestazioni della VE previste nel verbale della delibera consiliare del 27 marzo 1987 fossero state effettivamente rese perché solo la eventuale mancanza di prestazioni farebbe 8 ritenere il contratto in oggetto in frode alla legge. In atti vi era la prova dell'effettivo versamento della retribuzione e dei contributi previdenziali. Se, comunque, fosse residuato qualche dubbio al riguardo, i giudici di appello avrebbero dovuto dare ingresso alla prova per testi, il cui oggetto specifico era quello di dimostrare che la ricorrente eseguiva concretamente la prestazione lavorativa assicurando la sua costante presenza in azienda per seguire i rapporti con i fornitori, i clienti e le banche, nonché le direttive che le venivano impartite dal marito, Presidente del Consiglio di amministrazione. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: artt. 2381 coidice civile e 115 codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. A parere dei ricorrenti, sarebbe illogico il ragionamento del Tribunale che aveva ritenuto inefficace, perché generica, la delega al Presidente malgrado la presenza di rilevanti contenuti specifici, ed efficace invece la delega 9 rilasciata al Consigliere Delegato, malgrado l'assenza di un qualsiasi contenuto specifico. In tal modo, infatti, il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo della prova e quello del contraddittorio, omettendo la valutazione congiunta delle due deleghe logicamente collegate senza fornire alcuna motivazione e senza che l'argomento avesse formato oggetto di una qualsiasi discussione tra le parti. L'eventuale inefficacia della delega al Consigliere delegato in base agli stessi criteri utilizzati per valutare la delega al Presidente, avrebbe comportato un giudizio diversonecessariamente sull'intero rapporto, venendo meno la stessa qualifica di amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione ai sensi degli articoli 116 codice di procedura civile in relazione all'art. 365 n. 5 codice di procedura civile, per illogicità ed incompletezza del ragionamento posto dal Tribunale alla base della decisione. sentenza impugnataLa -sottolineano i due ricorrenti- aveva, tra l'altro, sottovalutato l'elemento volontaristico, ponendo luce solo la 10 posizione dell'Istituto previdenziale e il carattere pubblicistico delle disposizioni in materia previdenziale. Inoltre i giudici di appello non avevano dato ingresso alla prova per testimoni, intesa a dimostrare la circostanza che la ricorrente era sempre presente in azienda per seguire i rapporti correnti con clienti, fornitori e banche e che la stessa era sottosposta alle direttive provienienti Circostanza, questa, assaidal Presidente. significativa ai fini della qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato. Tra l'altro, non era affatto condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo la quale le mansioni di seguire i rapporti con fornitori, i clienti e le banche fossero del tutto generiche, essendo esse all'opposto- comprensive di tutte le relazioni che normalmente una azienda intrattiene con i menzionati soggetti. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono infondati. preteso lavoratore subordinato- ed ente て Occorre inannzitutto premettere che da tempo questa Corte, nel caso di controversia tra Consigliere- previdenziale, richiede che la prova dell'esistenza 11 del rapporto di lavoro subordinato sia fornita in modo rigoroso, allo scopo di frustrare l'eventuale consolidarsi di situazioni fittizie (Cass. n. 6953 del 12 gennaio 1987). Correttamente, poi, il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale non nega affatto l'astratta cumulabilità della posizione di amministratore di una società di capitali e di quella di lavoratore subordinato, ma richiede, ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, che le mansioni affidate esorbitino dai compiti di amministratore e che sia -ovviamente- presente il requisito della subordinazione, cioè che il lavoratore sia assoggettato a specifiche direttive impartite di volta in volta, nel corso dell'espletamento delle relative prestazioni (Cass. n. 1490 del 10 febbraio 2000, 12283 del 3 dicembre 1998, 3527 del 6 aprile 1998, 9368 del 26 ottobre 1996, 1793 del 7 marzo 1996, 11565 del 6 novembre 1995, 4781 del 13 novembre 1989). La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di un amministratore di società di capitali, secondo il consolidato indirizzo espresso da questa Corte, deve essere stabilita dal giudice di merito. 12 L' apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. nn. 5418 del 13 giugno 1996 e 1793 del 7 marzo 1996). Tenendo conto di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata appare giustificata. Non quelle relative alla sottovalutazione dell'elemento volontaristico del contratto, per le ragioni esposte nella decisione del Tribunale. Non quelle che riguardano la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi dedotte dalla ricorrente in grado di appello. Il Tribunale non ha mancato di osservare che la VE non aveva spiegato il tipo di mansioni svolte nel quinquennio -né in primo né in secondo grado- ma soprattutto che la stessa non aveva mai precisato in cosa sarebbe consistita la subordinazione alla quale sarebbe stata sottoposta. La circostanza appare di per sé rilevante, considerato soprattutto che la VE, già in precedenza, ben prima della formale instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la società Farmaceutici romana, era Consigliere delegato e 13 firmava quindi gli atti societari, con assunzione di responsabilità verso i terzi. In buona sostanza, la stessa ha continuato ad eseguire -secondo l'accertamento dei giudici di merito, basato sulla documentazione acquisita agli atti- compiti analoghi a quelli espletati prima del rapporto didell'instaurazione lavoro subordinato. Non è emerso da tutta la documentazione prodotta, secondo la sentenza impugnata, alcun indizio di una soggezione della VE al potere gerarchico di altri, sicchè appare fondata la conclusione che la stessa in realtà provvedeva a gestire l'azienda societaria di concerto con gli organi societari, su un piano di sostanziale parità: "la VE ha continuato a ricoprire, non solo formalmente, la carica di Consigliere delegato presso la SFR, avendo la ricorrente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tant'è che nel introduttivo si dà atto del potere di ricorso firma, conferito alla VE, degli atti circostanza poi ribadita al capitolo di societari, prova sub 2) dedotto nell'atto di appello". Non è sufficiente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il lavoratore 14 riceva generiche direttive, di carattere all'inizio delprogrammatico e preventivo, rapporto, occorrendo invece -sempre ai fini della subordinazione- che le direttive siano impartite di volta in volta nel corso di tutto il rapporto (Cass. n. 11565 del 1995) e che il lavoratore sia assoggettato al potere disciplinare del datore di lavoro. Nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto di dimostrare l'esistenza di un continuo controllo effettivo e del potere disciplinare da parte del Presidente del Consiglio, limitandosi a riferire che nell'espletamento dell'incarico -che tra l'altro poteva rientrare anche nello svolgimento delle sue funzioni di Consigliere- riceveva alcune direttive dal marito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio e socio di maggioranza. I giudici di appello non hanno mancato di sottolineare l'evidente contrasto tra la posizione documentalmente attribuita alla VE di super (e l'ammontare impiegata direttiva di dell'appannaggio relativo) ed i contenuti delle mansioni formalmente attribuite alla stessa, secondo la società, indicati come assai semplici e d'ordine, ed hanno spiegato tale apparente 15 contraddizione con una posizione compiacente della società, tesa ad accreditare la subordinazione della VE contro la realtà dei fatti. La ricorrente precisa, al riguardo, che l'attribuzione di una qualifica superiore deve considerarsi pienamente legittima, nel nostro ordinamento e che la stessa, inoltre, assolutamente insindacabile, non potendo formare oggetto ragionevolmente di valutazione negativa da parte del giudice di merito. L'osservazione, in linea di massima in tutto condivisibile, deve essere tuttavia ridimensionata, almeno nel caso di specie, nel quale si discute della possibile creazione -concordata tra due soggetti (presunto lavoratore "subordinato" e lavoro") di una indebita posizione "datore di previdenziale e pensionistica. In questa ipotesi, come esattamente hanno posto in i giudici di appello, l'elementoluce deve essere di necessità volontaristico dovendosi ricercare piuttosto i ridimensionato, contenuti di una reale subordinazione nel rapporto intercorso tra le parti. Nel caso di specie, infatti, come bene hanno precisato i giudici di appello, non si discute 16 affatto di un contratto di assicurazione privata nel quale deve darsi indubbia prevalenza alla volontà delle parti- ma della regolarità di una posizione accesa nell'ambito dell'assicurazione sociale, relativa ai lavoratori subordinati, soggetta a regole che non possono essere derogate sull'accordo delle parti. L'INPS ha il dovere di agire, in via di autotutela, al fine di evitare la costituzione di posizioni assicurative indebite. Non è quindi da condividere la tesi della ricorrente, secondo la quale la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dovrebbe ritenersi comunque valida solo per effetto del pagamento delle retribuzioni e dei contributi, non essendo consentita alcuna indagine sui contenuti del rapporto. I rilievi dell'Istituto controricorrente sul punto meritano quindi di essere condivisi. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, non ricorrendo tuttavia le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. codice di procedura civile.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di 17 Jelen du questo giudizio. o nc Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000. Fra IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Reparto be MunisКорино Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, _ 19 FEB. 2001 E Ɑ ELCA IL COLLABORATORÊ M O E T R DI CANCELLERIA P I N C U I V E N T I S L T 7 I R L L 4 E N O O O C 5 O 5 V O I I 3 V O S 1 V E N 1 N O - S I 8 D O - S N 4 O I I 8 H V S T 0 . N 1 E ' V S O G L L I E Y T E 1 T O 0 S ' W a I 18