Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 39475
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Sentenza 19 luglio 2017

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Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado; ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione in appello di una pena congiunta delle due specie (nel caso in esame, arresto e ammenda), al posto della sola pena detentiva (nel caso in esame, reclusione), non sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., la misura della pena pecuniaria aggiunta non determini il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta.

Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è reato omissivo proprio del costruttore, essendo l'obbligo di denuncia imposto dalla legge, in via esclusiva, a carico di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità del committente dell'opera può configurarsi soltanto a titolo di concorso dell'"extraneus" nel reato proprio, come avviene allorché la denuncia sia omessa su istigazione di chi ha ordinato i lavori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 39475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39475
    Data del deposito : 19 luglio 2017

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