Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
È configurabile il concorso fra il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di associazione per delinquere, quando la contestazione di ricettazione nei confronti dell'associato abbia ad oggetto beni di provenienza illecita che non sono il prodotto dell'associazione, bensì di altri associati o di terzi. (Fattispecie di ricettazione di prodotti con marchi da altri contraffatti, nella quale la Corte ha precisato che la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. esclude la punibilità soltanto dei soggetti, partecipi o meno del sodalizio, che abbiano concorso nella contraffazione).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione capi abbigliamento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2016, n. 46997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46997 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
469 9 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/09/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAdott. GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente 154712016 dott. GEPPINO RAGO - Consigliere N. dott. LUCIANO IMPERIALI Rel. Consigliere dott. LUCIA AIELLI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. ZO TUTINELLI - Consigliere N. 27529/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: D'OS ZO, N. IL 11/03/1966 avverso l'ordinanza n. 2193/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI, del 06/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore avv. Maurizio Noviello del foro di S. M. Capua Vetere che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/5/2016 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale veniva applicata a D'GO VI la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, per il delitto di partecipazione, quale addetto alla ricettazione di merce contraffatta, ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di condotte criminose volte alla produzione, ricettazione e vendita di merce contraffatta - soprattutto capi di abbigliamento - ed altresì per il delitto di ricettazione.
2. Avverso la pronunzia del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione il D'GO, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e deducendo, a tal fine, due motivi di impugnazione:
2.1. con il primo motivo lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione dello stesso ricorrente all'associazione criminosa ipotizzata, in considerazione dell'asserita occasionalità della condotta criminosa e della non incisività del contributo con essa offerta al sodalizio;
2.2. con il secondo motivo viene dedotta, invece, la non configurabilità del concorso tra il reato di partecipazione ad associazione per delinquere e quello di ricettazione di merce prodotta dal sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO dai parametriIl ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
1. Con il primo motivo di impugnazione, infatti, vengono addotte censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Giova, infatti, ricordare che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in よ fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di 2 sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12/11/1998, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11/8/2014, Rv. 261400). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata soddisfa tali requisiti, in quanto, senza incorrere in vizi logici, ha congruamente evidenziato lo stabile e concreto contributo arrecato dal D'GO alla vita dell'associazione criminosa oggetto di indagini, essendo solito rifornire il proprio esercizio commerciale rivolgendosi ad ES LM, capo dell'associazione, e ad LL TA, uomo di fiducia e stretto collaboratore del primo, come emerso non solo dal sequestro di ben 671 capi d'abbigliamento contraffatti rinvenuti nel suo Outlet nel novembre del 2013, ma anche dai colloqui telefonici, indicati come "frequentissimi", tra il ricorrente ed i predetti, tali da rivelare dimestichezza nei rapporti ed abitualità nelle forniture, come reso palese anche da una conversazione menzionata nell'ordinanza, nel corso della quale l'ES, contattato dal D'GO, suggeriva il tipo di jeans che questo era solito acquistare, assicurando che sarebbero stati "messi da parte". L'ordinanza impugnata ha, così, adeguatamente evidenziato che il D'GO, pur agendo per conseguire un proprio profitto, ha offerto al sodalizio un canale privilegiato e sicuro per la commercializzazione dei prodotti contraffatti, consentendo la distribuzione di cospicui quantitativi di tali prodotti in un esercizio di vendita molto vasto sito all'interno di un centro commerciale, tale da garantire un rilevante afflusso di clienti.
2. Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente privo di fondamento, atteso che il ricorrente deduce non potersi configurare il concorso tra il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di cui all'art. 416 cod. pen. invocando i principi giurisprudenziali evidenziati dalla pronunzia di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259587, avente ad oggetto diverse fattispecie, ed in alcun modo applicabili, pertanto, al caso di specie. Si tratta, infatti, dell'elaborazione giurisprudenziale inerente i rapporti fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di primo luogo sottolineato che "la significativa diversità tra la rubrica dell'art. 416L. riserva contenuta nelle predette disposizioni. In tale occasione la Corte ha in 3 cod. pen. («Associazione per delinquere») e quella dell'art. 416-bis cod. pen. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») rispecchia la differenza ontologica delle due fattispecie, l'una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l'altra contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno criminoso" giacché "l'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti". Sulla base di tali presupposti, quindi, la Corte ha rilevato che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può ben essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, sicché non è configurabile il concorso fra i tali delitti quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. La stessa pronuncia, però, ha anche rilevato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti- scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale. Nel caso in esame si configurano, invece, i diversi reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 416 cod. pen., in relazione ai quali è evidente che i beni di illecita provenienza nel caso di specie, i prodotti con marchi contraffatti non sono il - - prodotto dell'associazione, bensì di singoli soggetti, che possono essere associati o terzi, sicché è evidente che la clausola di riserva di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen. ("fuori dai casi di concorso nel reato") esclude la punibilità soltanto dei soggetti, che siano o meno partecipi del sodalizio, che abbiano concorso nella produzione dei prodotti di cui si tratta. Essendosi invece limitata l'attività illecita del D'GO, nella prospettazione accusatoria condivisa dall'ordinanza impugnata, all'abituale commercializzazione dei prodotti da altri contraffatti senza alcun contributo causale del ricorrente a tale contraffazione, pertanto, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nella configurazione del concorso tra i delitti allo stesso contestati.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 4 spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Si comunichi ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2016 Presidente Il Consigliere estensore Dott. Luciano (Imperiali Dott Giovanni Diotallevi PhotPhotollew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 NOV. 2016 IL EMA DI CancelliereCANCELLIERE R P U Claudia Pianelli S 2800 5