Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
L'attività di amministratore delegato di una società, stante il rapporto di immedesimazione organica con questa, va qualificata come attività imprenditoriale. Ne consegue che l'ingegnere o architetto che abbia svolto tale attività, pur se iscritto alla Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, non ha diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia a carico di detta Cassa, che richiede, oltre al requisito della iscrizione alla stessa , anche quello della prestazione di attività libero professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA US AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato CORONATI RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAVIANI ADOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato NATOLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATARISANO WLADIMIRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2213/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/03/98 R.G.N. 520/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CATARISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 22 aprile/7 marzo 1998 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dall'ing. FO PE, ha confermato la sentenza del Pretore di quella città, giudice del lavoro, che aveva respinto la domanda del FO di condanna della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti ad erogargli la pensione di vecchiaia. Il Tribunale, rilevato che nel periodo controverso il FO aveva svolto attività quale amministratore delegato di una società, ha ritenuto che l'iscrizione alla Cassa non fosse requisito sufficiente per il diritto alla pensione di vecchiaia, in mancanza dell'altro requisito legislativamente richiesto dell'attività libero professionale quale ingegnere o architetto.
Ha proposto ricorso per cassazione il FO, con due motivi. La Cassa intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 L. 6/1981. Rileva che il primo comma di tale articolo, nel disporre che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, non specifica il tipo di attività che deve essere esercitata;
poiché non richiama la legge 24 giugno 1923 n. 1395, si deve ritenere che qualsiasi attività libero professionale, ivi compresa quella di amministratore di società, sia inclusa nella previsione del 1^ comma dell'art. 1, tanto più che il comma 5 dello stesso articolo esclude dall'iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, solo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Il motivo è infondato.
Vi sono tre argomenti ermeneutici, uno letterale, l'altro funzionale, il terzo sistematico, che militano nel senso affermato nella sentenza impugnata, contrario a quello preteso dal ricorrente. Sul piano letterale, si deve notare Che il primo comma dell'art. 21 Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) pone l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, intendendo indicare, con l'articolo determinativo, esattamente la professione di ingegnere o di architetto, e non qualsiasi libera professione, per il che avrebbe usato l'articolo indeterminativo. Il comma 5 dello stesso articolo, poi, escludendo la possibilità di iscrizione alla Cassa per gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, conferma la distinzione tra attività di ingegneri ed architetti e qualsiasi altra professione. Sul piano funzionale, l'intera Legge 3 gennaio 1981, n. 6, come recita il suo stesso titolo (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), ha per oggetto esclusivamente la previdenza di coloro che esercitano tali libere professioni. Sul piano sistematico, occorre ricordare che la Legge 3 gennaio 1981, n. 6 è coeva ad una serie di provvedimenti legislativi con cui il
Parlamento ha inteso disciplinare in maniera convergente verso un modello comune la previdenza di ciascuna libera professione. Il problema proprio della presente causa si è già posto per tali distinte forme previdenziali, contenenti discipline analoghe, sulle quali questa Corte si è già espressa.
Con riferimento all'art. 22 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), di identico tenore ('Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità"), questa Corte ha statuito che il requisito della libera professione non è collegato alla sola potenzialità dell'attività intellettuale, ma richiede l'effettività della pratica professionale (ovviamente corrispondente all'oggetto della cassa professionale) (Cass. 4 luglio 1991 n. 7389). La Corte ha precisato che l'attività di amministratore unico di società, stante il rapporto di immedesimazione organica con questa, va qualificata come attività imprenditoriale e non libero professionale (Cass. 12 luglio 1997 n. 7637, Cass. 21 novembre 1987 n. 8601). Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 T.U.I.R. e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Rileva che l'art. 5 della legge istitutiva dell'IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) definisce, al primo comma, l'esercizio di arti e professioni come l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche;
che esclude poi, al secondo comma, dall'obbligo dell'IVA, tutti i redditi di lavoro autonomo rientranti nella collaborazione coordinata continuativa;
che l'art. 49 del T.U.I.R. dichiara professionali i redditi da lavoro autonomo;
conclude che esistono svariate attività professionali esenti da IVA. Applica tale ragionamento all'ing. FO, il quale, quale amministratore delegato di società, svolge tale attività in modo autonomo, e quindi professionale, ai sensi dell'art. 5 Legge sull'IVA, e quindi titolare del diritto alla pensione di vecchiaia. Anche tale motivo è infondato, perché denuncia la violazione di norme tributarie, non applicate dal Tribunale, che non impingono sulla disciplina previdenziale in esame.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 20 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001