Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2899 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, ivi residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via Centonze, n. 211, presso lo studio dell'avv. PUGLISI EMANUELE (C.F.: , pec: C.F._3
fax: 090712995, che li rappresenta e difende Email_1
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 02/09/2024, i coniugi nato a Parte_1
IN (ME) il 26/07/1975 e nata a [...] Parte_2
1
Messina il 31.12.2009, e nato a [...] il [...]; che la Persona_3
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e si autorizzano sin da ora al rilascio di passaporto, liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, con il solo obbligo, stante la presenza dei figli minori, di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Per quanto riguarda invece, la residenza ed il domicilio dei minori, tale cambiamento e/o spostamento dovrà essere autorizzato da ambedue i genitori. 2) La casa coniugale sita in Messina via P. Castelli n.8, di proprietà della IG.ra PT
, resta in uso esclusivo alla stessa con tutti gli arredi e le suppellettili ivi
[...]
esistenti e la stessa continuerà ad abitarci insieme ai tre figli. Il IG. PT
dichiara di aver già trasferito, in accordo con la moglie, la propria
[...]
residenza in un immobile di sua proprietà, sito in Messina Via Chione n.
1. Lo stesso preleverà dalla casa coniugale i propri indumenti ed effetti personali, nonché alcuni quadri di sua esclusiva proprietà come concordato con la moglie.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto il
IG. provvederà a contribuire solo al mantenimento dei figli, Parte_1 versando alla moglie la somma di €965,00 (novecentosessantacinque/00) a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è stata quantificata tenendo conto che dai mille euro mensili, in un primo tempo convenuti, viene detratta la somma di €35,00, quale quota parte del mutuo mensile spettante alla IG.ra e ciò per 144 rate a decorrere da oggi. Il PT
IG. , inoltre, verserà mensilmente alla IG.ra la somma in PT PT
2 contanti di € 188,00, quale importo dell'assegno unico in favore dei figli dallo stesso percepito e ciò sino al momento in cui la IG.ra provvederà ad PT
effettuare le pratiche per percepirlo direttamente sul proprio conto corrente. Le somme, come sopra convenute, comprendono tutte le voci di spese ordinarie e precisamente: cibi e bevande e quant'altro occorrente per l'alimentazione e l'igiene, sia personale che della casa, il vestiario, le spese mediche e farmaceutiche di routine, i libri scolastici, le spese di pulizia della ex casa coniugale e le altre così come previste dalle linee guida del CNF, ad eccezione di quelle relative ai libri universitari. 4) Tutte le spese straordinarie, preventivamente concordate, verranno sostenute dai coniugi e ripartite nella misura del 75% a carico del e del rimanente 25% a carico della PT
. Le spese relative alle ricariche dei telefonini dei tre figli sono a carico PT
esclusivo del . I coniugi, altresì, hanno concordato di versare ai figli, PT ogni fine settimana, la somma di € 120,00 e di sostenere le spese per i regali delle feste cui partecipano, con le modalità previste per le spese straordinarie. 5)
Nel caso in cui uno dei figli dovesse spostarsi da Messina per motivi di studio, i coniugi concordano che il padre verserà direttamente allo stesso/a la somma pari ad € 320,00, che verrà decurtata dalla somma versata alla moglie per il mantenimento dei figli. Fermo restando che tutte le ulteriori spese seguiranno la ripartizione delle spese straordinarie. 6) Il IG. , anche in PT
considerazione di quanto stabilito nel punto 3) delle presenti condizioni, si impegna a continuare a pagare mensilmente il mutuo pari ad € 418,00, con scadenza il 30.09.2036, a suo tempo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, nonché a corrispondere gli importi TARI relativi all'abitazione sita in
Messina,Via Pietro Castelli n.8, sino a quando i figli vivranno con la madre. 7) Il Per_ IG. potrà vedere e tenere con sé, le figlie, e di 17 e 15 PT Per_2
anni, ogni qualvolta le stesse lo desidereranno, in ragione della loro età, concordandolo comunque anche con la madre. Per quanto riguarda il più piccolo dei figli, , il IG. lo terrà con sé per due fine settimana al mese, Per_3 PT
alternati con la madre, comprensivi di pernotto, dal sabato mattina alle ore 10,00
3 alla domenica sera alle ore 16,00. 8) Per le festività natalizie, i minori, sempre in ragione della loro età, decideranno liberamente come trascorrere i giorni festivi con ciascuno dei genitori, così come per le festività pasquali. 9) Per il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre, i ragazzi liberamente concorderanno con i genitori i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro. 10) Il coniugi potranno tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno. Per quanto riguarda il compleanno dei tre ragazzi, i genitori se non potranno o preferiranno festeggiare insieme, trascorreranno ad anni alterni con gli stessi il pranzo o la cena. 11) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale in comune, avendoli già preventivamente regolati ed estinti e conseguentemente di aver risolto con il presente atto ogni questione anche di natura patrimoniale e che, non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07.01.2025. All' udienza del 21.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda
4 costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 02/09/2024 e trascritto in parte motiva;
5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 29.09.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 711, parte 2, serie A, anno 2007.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
22/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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