CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3632/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_1 - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Indirizzo_1 BA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_1 - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palo Del Colle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_2 impugna l'avviso di accertamento n. 199 del 30.07.2024, notificato il 30.10.2024, con cui il Comune di Palo del Colle contestava all'Amministrazione opponente il pagamento dell'Imposta
Municipale Unica (IMU) relativa all'annualità 2019, e accertava l'importo dovuto in complessivi € 655,00, con riguardo ai beni immobili siti nel territorio del prefato Comune. Lamenta l'illegittimità dell'atto in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, l'Ricorrente_2 non figura fra i soggetti passivi d'imposta, con riguardo all'IMU, assenza di presupposto oggettivo in quanto trattasi di aree oggetto di vari espropri per pubblica utilità da parte di Anas Spa, e risultano cadere lungo la Indirizzo_1 intestate a “Demanio dello Stato – Ramo Strade, e pertanto, di competenza della sopra citata società di gestione stradale. Più nello specifico trattasi di unità immobiliari espropriate a privati per consentire ad ANAS
Spa di svolgere i lavori di ammodernamento complessivo della strada statale 96 “Barese”, che si inquadrano nel più ampio progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'intero itinerario interregionale da Matera
a Bari, costituito da 44 km della statale 96 “Barese” e da 16 km della statale 99 “di Matera”. Evidenzia giurisprudenza favorevole. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palo del Colle contrastando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questo GU ritiene del tutto applicabili le conclusioni cui è pervenuta questa CGT in fattispecie analoga e motivata come segue “ L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), introdotta con il d.l. 201/2011 in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ha come presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 504/1992.
In ordine all'assolvimento dell'I.M.U., ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. 23/2011 (cui fa rinvio l'art. 13, co. 1, del d.l. 201/2011), sono soggetti passivi: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il possessore dell'immobile, da intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c. c., quale colui che esercita il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Nel caso di specie, i suddetti immobili risultano già in consegna e nella disponibilità di altre differenti Amministrazioni dello Stato ovvero attualmente oggetto di interventi edilizi per essere adibiti agli usi istituzionali delle predette Amministrazioni dello Stato. È, pertanto, evidente che i beni in trattazione non sono mai appartenuti al patrimonio disponibile dello Sato
e che l'unica finalità per cui lo Stato ne è diventato proprietario è stata quella di poter procedere alla gestione ordinaria dei beni in commento e per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante dei lavori finalizzati in via esclusiva alla trasformazione edilizia necessaria….La pretesa fiscale oggetto degli avvisi di accertamento oggetto del ricorso è infondata anche sotto il profilo oggettivo del presupposto d'imposta cosicché l'atto va annullato anche per violazione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) a mente della quale “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali […]”. Gli immobili di cui al ricorso sono in uso governativo, per esclusiva finalità istituzionale, a norma dell'art. 1, co. 2° del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sicché nessun tributo è in ogni caso dovuto da parte dell'Amministrazione ricorrente.” ( CGT Bari n. 2172/24 - conforme Cass. Ord. N. 727/2025).
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 250,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3632/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_1 - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Indirizzo_1 BA
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Difensore_1 - Via Melo 70121 Bari BA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palo Del Colle
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 199 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_2 impugna l'avviso di accertamento n. 199 del 30.07.2024, notificato il 30.10.2024, con cui il Comune di Palo del Colle contestava all'Amministrazione opponente il pagamento dell'Imposta
Municipale Unica (IMU) relativa all'annualità 2019, e accertava l'importo dovuto in complessivi € 655,00, con riguardo ai beni immobili siti nel territorio del prefato Comune. Lamenta l'illegittimità dell'atto in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, l'Ricorrente_2 non figura fra i soggetti passivi d'imposta, con riguardo all'IMU, assenza di presupposto oggettivo in quanto trattasi di aree oggetto di vari espropri per pubblica utilità da parte di Anas Spa, e risultano cadere lungo la Indirizzo_1 intestate a “Demanio dello Stato – Ramo Strade, e pertanto, di competenza della sopra citata società di gestione stradale. Più nello specifico trattasi di unità immobiliari espropriate a privati per consentire ad ANAS
Spa di svolgere i lavori di ammodernamento complessivo della strada statale 96 “Barese”, che si inquadrano nel più ampio progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'intero itinerario interregionale da Matera
a Bari, costituito da 44 km della statale 96 “Barese” e da 16 km della statale 99 “di Matera”. Evidenzia giurisprudenza favorevole. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Palo del Colle contrastando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questo GU ritiene del tutto applicabili le conclusioni cui è pervenuta questa CGT in fattispecie analoga e motivata come segue “ L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), introdotta con il d.l. 201/2011 in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ha come presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 504/1992.
In ordine all'assolvimento dell'I.M.U., ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. 23/2011 (cui fa rinvio l'art. 13, co. 1, del d.l. 201/2011), sono soggetti passivi: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il possessore dell'immobile, da intendersi, ai sensi dell'art. 1140 c. c., quale colui che esercita il “potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Nel caso di specie, i suddetti immobili risultano già in consegna e nella disponibilità di altre differenti Amministrazioni dello Stato ovvero attualmente oggetto di interventi edilizi per essere adibiti agli usi istituzionali delle predette Amministrazioni dello Stato. È, pertanto, evidente che i beni in trattazione non sono mai appartenuti al patrimonio disponibile dello Sato
e che l'unica finalità per cui lo Stato ne è diventato proprietario è stata quella di poter procedere alla gestione ordinaria dei beni in commento e per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante dei lavori finalizzati in via esclusiva alla trasformazione edilizia necessaria….La pretesa fiscale oggetto degli avvisi di accertamento oggetto del ricorso è infondata anche sotto il profilo oggettivo del presupposto d'imposta cosicché l'atto va annullato anche per violazione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) a mente della quale “Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali […]”. Gli immobili di cui al ricorso sono in uso governativo, per esclusiva finalità istituzionale, a norma dell'art. 1, co. 2° del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sicché nessun tributo è in ogni caso dovuto da parte dell'Amministrazione ricorrente.” ( CGT Bari n. 2172/24 - conforme Cass. Ord. N. 727/2025).
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 250,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.