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1 agosto 1974
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31 dicembre 2000
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27 febbraio 2002
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Art. 20. Cancellazione dall'albo
L'impresa e' cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato; (17) ((19))
6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21. (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
L'impresa e' cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attivita' sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attivita' non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di societa', questa sia stata liquidata;
5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato; (17) ((19))
6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21. (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che i numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo sono abrogati "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dei numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2024, n. 18820Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: VA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 18820 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che …Leggi di più...
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