CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore GUIDA MARCO, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1413/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 Nominativo_1- n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ALTRO 2017
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IVA-ALTRO 2017 Nominativo_1- n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2863/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego di esercizio di autotutela della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani dalla parte richiesta con istanza del 16.01.2025 in relazione all'anno di imposta 2017.
In punto di fatto vale precisare che:
-In seguito alle incongruenze risultate dal confronto tra i componenti negativi dichiarati e quelli invece evinti dalle banche dati della Anagrafe Tributaria, l'Ufficio inviato al contribuente un questionario con richiesta di esibizione di documentazione rimasto senza riscontro.
-A questo punto l'Ufficio, contestando una differenza tra costi dichiarati e costi rilevati di Euro 75.376,00, ha notificato al contribuente invito al contraddittorio del 08.3.2024, anche questo rimasto senza riscontro.
-Per l'effetto, l'Ufficio ha notificato il 28.3.2024, a mezzo pec ,avviso di accertamento , divenuto definitivo per omessa impugnazione.
-In data 16.01.2025 il contribuente ha presentato istanza di riesame ed annullamento dell'accertamento divenuto definitivo in autotutela, seguita da richiesta di chiarimenti sui motivi del mancato riscontro ai precedenti inviti e, ritenuti privi di fondamento quelli addotti, da ultimo dal diniego qui impugnato.
Parte ricorrente ha eccepito:
1-L'errore cui l'Ufficio è addivenuto sul presupposto della imposta, fondante l'esercizio della autotutela obbligatoria.
2-La estraneità della regolare contabilità tenuta da esso ricorrente ad errori e/o irregolarità commessi dai fornitori .
3-Il mancato riconoscimento di costi, sì tale da comportare una tassazione in violazione dell'art. 53 Cost.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI, confermando la propria posizione.
All'esito della udienza del 12.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che la autotutela obbligatoria, oggi disciplinata dall'art. 10 quater Statuto Contribuente, introdotto dal DLgs n. 219/2023, prevede l'esercizio dell'istituto da parte della Amministrazione Finanziaria nelle ipotesi tassativamente previste (tutte riconducibili ad una manifesta illegittimità dell'atto) ovvero alla “mancanza di documenti successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
Orbene nella fattispecie concreta :
-I rilievi contestati non sono tali da poter affermare una manifesta illegittimità dell'accertamento a suo tempo emesso , laddove la disamina del rilevato contrasto da elementi negativi dichiarati ed elementi negativi emersi dalle banche dati della A.T. richiede una articolata attività di controllo e verifica .
-Nella specie, siccome evidenziato nella narrativa che precede, l'accertamento (divenuto definitivo per omessa impugnazione) è stato preceduto dall'invio di questionario, contenente la richiesta di esibizione della documentazione specificamente indicata , con la precisazione che la omessa produzione sarebbe stata soggetta alle preclusioni di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973.
Sta di fatto che detto invito è rimasto senza riscontro, né può ritenersi giustificativa della mancata ottemperanza la circostanza , priva di alcun fondamento fattuale e giuridico, addotta dal contribuente (scarsa abitudine di controllare sistematicamente la casella pec”
Né va trascurato che al mancato riscontro al questionario ha fatto seguito anche quello all'invito al contraddittorio .
Non può, infatti, revocarsi in dubbio (siccome evincibile proprio dall'ambito circoscritto delineato dal legislatore nella disciplina della novella) che l'esercizio della autotutela obbligatoria non può essere interpretato come strumento utilizzato per coprire e/o superare condotte elusive o reticenti di ostacolo al controllo fiscale.
Per le medesime argomentazioni, a maggior ragione, va esclusa nella specie l'affermazione dei presupposti fattuali e giuridici per l'esercizio da parte della Amministrazione Finanziaria della autotutela facoltativa.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000.00.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00.
Così deciso in Bari il 12.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore GUIDA MARCO, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1413/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 Nominativo_1- n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRPEF-ALTRO 2017
- Nominativo_1 n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IVA-ALTRO 2017 Nominativo_1- n. ISTANZA AUTOTUTELA 16.1.25 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2863/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego di esercizio di autotutela della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani dalla parte richiesta con istanza del 16.01.2025 in relazione all'anno di imposta 2017.
In punto di fatto vale precisare che:
-In seguito alle incongruenze risultate dal confronto tra i componenti negativi dichiarati e quelli invece evinti dalle banche dati della Anagrafe Tributaria, l'Ufficio inviato al contribuente un questionario con richiesta di esibizione di documentazione rimasto senza riscontro.
-A questo punto l'Ufficio, contestando una differenza tra costi dichiarati e costi rilevati di Euro 75.376,00, ha notificato al contribuente invito al contraddittorio del 08.3.2024, anche questo rimasto senza riscontro.
-Per l'effetto, l'Ufficio ha notificato il 28.3.2024, a mezzo pec ,avviso di accertamento , divenuto definitivo per omessa impugnazione.
-In data 16.01.2025 il contribuente ha presentato istanza di riesame ed annullamento dell'accertamento divenuto definitivo in autotutela, seguita da richiesta di chiarimenti sui motivi del mancato riscontro ai precedenti inviti e, ritenuti privi di fondamento quelli addotti, da ultimo dal diniego qui impugnato.
Parte ricorrente ha eccepito:
1-L'errore cui l'Ufficio è addivenuto sul presupposto della imposta, fondante l'esercizio della autotutela obbligatoria.
2-La estraneità della regolare contabilità tenuta da esso ricorrente ad errori e/o irregolarità commessi dai fornitori .
3-Il mancato riconoscimento di costi, sì tale da comportare una tassazione in violazione dell'art. 53 Cost.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE BARLETTA-ANDRIA-TRANI, confermando la propria posizione.
All'esito della udienza del 12.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che la autotutela obbligatoria, oggi disciplinata dall'art. 10 quater Statuto Contribuente, introdotto dal DLgs n. 219/2023, prevede l'esercizio dell'istituto da parte della Amministrazione Finanziaria nelle ipotesi tassativamente previste (tutte riconducibili ad una manifesta illegittimità dell'atto) ovvero alla “mancanza di documenti successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
Orbene nella fattispecie concreta :
-I rilievi contestati non sono tali da poter affermare una manifesta illegittimità dell'accertamento a suo tempo emesso , laddove la disamina del rilevato contrasto da elementi negativi dichiarati ed elementi negativi emersi dalle banche dati della A.T. richiede una articolata attività di controllo e verifica .
-Nella specie, siccome evidenziato nella narrativa che precede, l'accertamento (divenuto definitivo per omessa impugnazione) è stato preceduto dall'invio di questionario, contenente la richiesta di esibizione della documentazione specificamente indicata , con la precisazione che la omessa produzione sarebbe stata soggetta alle preclusioni di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973.
Sta di fatto che detto invito è rimasto senza riscontro, né può ritenersi giustificativa della mancata ottemperanza la circostanza , priva di alcun fondamento fattuale e giuridico, addotta dal contribuente (scarsa abitudine di controllare sistematicamente la casella pec”
Né va trascurato che al mancato riscontro al questionario ha fatto seguito anche quello all'invito al contraddittorio .
Non può, infatti, revocarsi in dubbio (siccome evincibile proprio dall'ambito circoscritto delineato dal legislatore nella disciplina della novella) che l'esercizio della autotutela obbligatoria non può essere interpretato come strumento utilizzato per coprire e/o superare condotte elusive o reticenti di ostacolo al controllo fiscale.
Per le medesime argomentazioni, a maggior ragione, va esclusa nella specie l'affermazione dei presupposti fattuali e giuridici per l'esercizio da parte della Amministrazione Finanziaria della autotutela facoltativa.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000.00.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00.
Così deciso in Bari il 12.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)