Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 260
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore presupposto imposta e violazione art. 53 Cost.

    La Corte ha ritenuto che i rilievi contestati non configurano una manifesta illegittimità dell'accertamento, che l'accertamento è divenuto definitivo per omessa impugnazione a seguito del mancato riscontro al questionario e all'invito al contraddittorio. L'autotutela obbligatoria non è uno strumento per coprire condotte elusive o reticenti. Esclusi anche i presupposti per l'autotutela facoltativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 260
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 260
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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