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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
NRG. 18319/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro/ previdenza al N.R.G 18319/2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in NO (NA) al Corso Resina n. 326, presso lo studio dell'Avv. Agnese Gualtieri (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio C.F._2 separato al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C. F. ), in persona del L.R.P.T., con sede in NO (NA) al Corso Controparte_1 P.IVA_1 Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F. e con lo C.F._3 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b, in virtù di procura posta in calce alla memoria difensiva;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Differenze retributive (TFS)
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
-----------------------------------------------------
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02-08-2024 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di chiedere la rettifica dell'importo liquidato alla ricorrente a titolo di TFS e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto , con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato per conto e alle dipendenze del di NO dal 01.06.1979 al 30.06.2021, con qualifica di Collaboratore CP_1 Professionale addetto alla Registrazione Dati, area informatica, categoria B;
di essere cessata dal servizio a far data dal 01.07.2021 per collocamento a riposo a domanda, come da determina dirigenziale n. 01/29/214 del 03.12.2020, nella quale si dà atto che: “dipendente del Comune di NO dal giorno 01.06.1979, di ruolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, ….alla data del 30.06.2021, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità contributiva di anni 42, mesi 00 e gg. 30 ….”; che, tuttavia, nella compilazione dei dati del TFS – parte riservata all'Ente – del modello di comunicazione di cessazione ai fini TFS, il Comune di NO è incorso in errore laddove, con riferimento alla posizione della ricorrente, assunta con i benefici di cui alla legge 285/77, ha indicato quale decorrenza dati inizio servizio e data di iscrizione all'INADEL quella del 01.06.1983 in luogo del 01.06.1979, poi rettificandola, a seguito di istanza del 25/03/2024, con pec del 3.4.2024, in quella altrettanto errata del 01.02.1983, in tal modo contravvenendo a quella indicata e riconosciuta nei suoi stessi atti;
che, in applicazione del predetto – erroneo – parametro comunicato dal Comune di NO all quest'ultimo ha calcolato e liquidato l'Indennità fine Servizio ex art. 4 Legge n. 152/68 nel CP_2 minor importo lordo di € 45.504,85; che, per quanto detto, anche la rettifica effettuata dal Comune di NO (prot. 5100.17/07/2024.0601) all'esito dell'istanza inoltrata con pec del 3.4.2024, è CP_2 risultata errata in quanto, essendo pacifico che la ricorrente sia stata assunta con i benefici della legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1977, l'Ente non ha considerato la circostanza che il rapporto di lavoro si è instaurato il 01.06.1979, come risulta, oltre che dai fogli paga e dalla determina citata, anche dal certificato di servizio e dall'estratto conto assicurativo che, dunque, con riguardo alla CP_2 normativa di riferimento, il TFS deve essere liquidato per un ammontare complessivo di € 51.654,15.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, l'erronea compilazione da parte del Comune di NO della comunicazione di cessazione ai fini della liquidazione del TFS, in riferimento al periodo di Inizio Servizio e di iscrizione all'INADEL;
- per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla rettifica dei dati relativi al ruolo/Inizio Servizio e/o decorrenza dell'iscrizione obbligatoria all'ex Inadel dei dipendenti assunti ex lege 285/77, indicandosi la data di decorrenza dal 01.06.1979 in luogo del 1/6/1983, e condannare il CP_1
ad effettuare la suddetta rettifica, anche mediante applicativo Nuova Passweb, co
[...] azione, in caso di inadempimento, di risarcimento del danno;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva si è costituito il che, con articolate difese , ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
Alla odierna udienza la causa, previo deposito di note, è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' pacifico in causa che la ricorrente ha lavorato per conto e alle dipendenze del Controparte_1 dal 01.06.1979 al 30.06.2021, con qualifica di Collaboratore Professionale addetto alla Registrazione Dati, area informatica, categoria B;
di essere cessata dal servizio a far data dal 01.07.2021 per collocamento a riposo a domanda, come da determina dirigenziale n. 01/29/214 del 03.12.2020, nella quale si dà atto che: “dipendente del Comune di NO dal giorno 01.06.1979, di ruolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, ….alla data del 30.06.2021, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità contributiva di anni 42, mesi 00 e gg. 30 ….”.
La ricorrente assume che nella compilazione dei dati del TFS – parte riservata all'Ente – del modello di comunicazione di cessazione ai fini TFS, il Comune di NO erroneamente per la ricorrente, assunta con i benefici di cui alla legge 285/77, per l'espletamento di servizi a gestione diretta, aveva indicato, quale decorrenza dati inizio servizio e data di iscrizione all'INADEL quella del 01.06.1983 in luogo del 01.06.1979, in tal modo contravvenendo a quella indicata e riconosciuta nei suoi stessi atti.
Ora, osserva il giudicante, appare preliminare richiamare la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n.56/16), la quale ha ricostruito le fasi del rapporto di lavoro del personale previsto dalla legge n. 285 del 1977, individuando tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali con una propria specifica fonte normativa ed un'autonoma disciplina:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla Legge n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della Legge n.33 del 1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego "di ruolo" nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti. Orbene nel caso in esame la era stata assunta con i benefici della legge sull'occupazione Parte_1 giovanile n. 285 del 1977, nella vigenza della legge regionale n.75/80 e che il rapporto di lavoro con il predetto Ente si era instaurato nel giugno 1979.
Il conseguenziale obbligo di iscrizione alla Gestione Inadel sicuramente sussisteva sin dal giugno 1979, data dell'assunzione della ricorrente, alle dipendenze del Comune convenuto, con contratto a tempo indeterminato in base a quanto previsto dalla L. 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali).
Infatti la citata normativa di riferimento, nell'art.
1 - la cui rubrica è intitolata "Iscrizione personale non di ruolo" – dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza".
L'amministrazione comunale, diversamente, assume, nella memoria di costituzione, che, essendo la ricorrente stata assunta ai sensi della L. 285/77, non troverebbe applicazione la L. 8 marzo 1968 n. 152. Tale assunto è giuridicamente infondato, in quanto la L. 152/1968 costituisce la normativa generale in materia di iscrizione previdenziale del personale degli enti locali, applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro, incluse quelle instaurate mediante procedure speciali di reclutamento.
La circostanza che la sia stata assunta mediante le procedure previste dalla L. 285/77 Parte_1 non incide sulla disciplina previdenziale applicabile, ma attiene esclusivamente alle modalità di reclutamento. Infatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la ricorrente ha prestato servizio continuativo alle dirette dipendenze del Comune di NO sin dal 01.06.1979.
Il Comune opera una distinzione tra due presunte "species" di personale ex L. 285/77, ma tale differenziazione, osserva il giudicante, non trova alcun fondamento normativo.
Nel caso della , è pacifico e documentalmente provato che ella abbia prestato servizio con Parte_1 gestione diretta da parte dell' sin dal 01.06.1979, circostanza questa mai contestata CP_3 dall'amministrazione.
La nota INPDAP n. 66020 del 23.12.1997 e il successivo chiarimento del 16.03.1998, richiamati dal non possono derogare alla disciplina legislativa contenuta nella L. 152/1968, che all'art. 1 CP_1 espressamente l'iscrizione obbligatoria all'INADEL per il personale non di ruolo degli enti locali, purché abbia almeno un anno di servizio continuativo. Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso della ricorrente.
Particolarmente significativa appare la recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2535/2024 che ha definitivamente chiarito come, al compiersi dell'anno di servizio continuativo, l'obbligo di contribuzione e l'iscrizione abbiano effetto retroattivo, così come disposto dall'art. 11 della stessa legge n. 152/68.
La tesi del secondo cui l'iscrizione all'INADEL decorrerebbe dal 01.02.1983, dunque, si pone CP_1 in aperto contrasto con il dato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La stessa determina dirigenziale, prodotta in atti, riconosce che la ricorrente è "dipendente del Comune di NO dal giugno 1979_
Ne consegue l'accoglimento della domanda e il diritto della ricorrente all'iscrizione obbligatoria ex Inadel dal giugno 1979.
La particolarità della questione e la natura meramente dichiarativa della controversia in oggetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente, dipendente assunta ex lege 285/77, alla decorrenza dell'iscrizione obbligatoria all'ex Inadel dall'01.06.1979 e condanna il ad effettuare la suddetta Controparte_1 rettifica.
-Compensa le spese del grado.
Napoli lì 03-11-2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Simona D'Auria, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro/ previdenza al N.R.G 18319/2024
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in NO (NA) al Corso Resina n. 326, presso lo studio dell'Avv. Agnese Gualtieri (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce rilasciata su foglio C.F._2 separato al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C. F. ), in persona del L.R.P.T., con sede in NO (NA) al Corso Controparte_1 P.IVA_1 Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F. e con lo C.F._3 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b, in virtù di procura posta in calce alla memoria difensiva;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Differenze retributive (TFS)
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02-08-2024 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di chiedere la rettifica dell'importo liquidato alla ricorrente a titolo di TFS e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto , con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato per conto e alle dipendenze del di NO dal 01.06.1979 al 30.06.2021, con qualifica di Collaboratore CP_1 Professionale addetto alla Registrazione Dati, area informatica, categoria B;
di essere cessata dal servizio a far data dal 01.07.2021 per collocamento a riposo a domanda, come da determina dirigenziale n. 01/29/214 del 03.12.2020, nella quale si dà atto che: “dipendente del Comune di NO dal giorno 01.06.1979, di ruolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, ….alla data del 30.06.2021, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità contributiva di anni 42, mesi 00 e gg. 30 ….”; che, tuttavia, nella compilazione dei dati del TFS – parte riservata all'Ente – del modello di comunicazione di cessazione ai fini TFS, il Comune di NO è incorso in errore laddove, con riferimento alla posizione della ricorrente, assunta con i benefici di cui alla legge 285/77, ha indicato quale decorrenza dati inizio servizio e data di iscrizione all'INADEL quella del 01.06.1983 in luogo del 01.06.1979, poi rettificandola, a seguito di istanza del 25/03/2024, con pec del 3.4.2024, in quella altrettanto errata del 01.02.1983, in tal modo contravvenendo a quella indicata e riconosciuta nei suoi stessi atti;
che, in applicazione del predetto – erroneo – parametro comunicato dal Comune di NO all quest'ultimo ha calcolato e liquidato l'Indennità fine Servizio ex art. 4 Legge n. 152/68 nel CP_2 minor importo lordo di € 45.504,85; che, per quanto detto, anche la rettifica effettuata dal Comune di NO (prot. 5100.17/07/2024.0601) all'esito dell'istanza inoltrata con pec del 3.4.2024, è CP_2 risultata errata in quanto, essendo pacifico che la ricorrente sia stata assunta con i benefici della legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1977, l'Ente non ha considerato la circostanza che il rapporto di lavoro si è instaurato il 01.06.1979, come risulta, oltre che dai fogli paga e dalla determina citata, anche dal certificato di servizio e dall'estratto conto assicurativo che, dunque, con riguardo alla CP_2 normativa di riferimento, il TFS deve essere liquidato per un ammontare complessivo di € 51.654,15.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, l'erronea compilazione da parte del Comune di NO della comunicazione di cessazione ai fini della liquidazione del TFS, in riferimento al periodo di Inizio Servizio e di iscrizione all'INADEL;
- per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla rettifica dei dati relativi al ruolo/Inizio Servizio e/o decorrenza dell'iscrizione obbligatoria all'ex Inadel dei dipendenti assunti ex lege 285/77, indicandosi la data di decorrenza dal 01.06.1979 in luogo del 1/6/1983, e condannare il CP_1
ad effettuare la suddetta rettifica, anche mediante applicativo Nuova Passweb, co
[...] azione, in caso di inadempimento, di risarcimento del danno;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con memoria difensiva si è costituito il che, con articolate difese , ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
Alla odierna udienza la causa, previo deposito di note, è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' pacifico in causa che la ricorrente ha lavorato per conto e alle dipendenze del Controparte_1 dal 01.06.1979 al 30.06.2021, con qualifica di Collaboratore Professionale addetto alla Registrazione Dati, area informatica, categoria B;
di essere cessata dal servizio a far data dal 01.07.2021 per collocamento a riposo a domanda, come da determina dirigenziale n. 01/29/214 del 03.12.2020, nella quale si dà atto che: “dipendente del Comune di NO dal giorno 01.06.1979, di ruolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, ….alla data del 30.06.2021, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità contributiva di anni 42, mesi 00 e gg. 30 ….”.
La ricorrente assume che nella compilazione dei dati del TFS – parte riservata all'Ente – del modello di comunicazione di cessazione ai fini TFS, il Comune di NO erroneamente per la ricorrente, assunta con i benefici di cui alla legge 285/77, per l'espletamento di servizi a gestione diretta, aveva indicato, quale decorrenza dati inizio servizio e data di iscrizione all'INADEL quella del 01.06.1983 in luogo del 01.06.1979, in tal modo contravvenendo a quella indicata e riconosciuta nei suoi stessi atti.
Ora, osserva il giudicante, appare preliminare richiamare la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n.56/16), la quale ha ricostruito le fasi del rapporto di lavoro del personale previsto dalla legge n. 285 del 1977, individuando tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali con una propria specifica fonte normativa ed un'autonoma disciplina:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla Legge n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della Legge n.33 del 1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego "di ruolo" nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti. Orbene nel caso in esame la era stata assunta con i benefici della legge sull'occupazione Parte_1 giovanile n. 285 del 1977, nella vigenza della legge regionale n.75/80 e che il rapporto di lavoro con il predetto Ente si era instaurato nel giugno 1979.
Il conseguenziale obbligo di iscrizione alla Gestione Inadel sicuramente sussisteva sin dal giugno 1979, data dell'assunzione della ricorrente, alle dipendenze del Comune convenuto, con contratto a tempo indeterminato in base a quanto previsto dalla L. 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali).
Infatti la citata normativa di riferimento, nell'art.
1 - la cui rubrica è intitolata "Iscrizione personale non di ruolo" – dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza".
L'amministrazione comunale, diversamente, assume, nella memoria di costituzione, che, essendo la ricorrente stata assunta ai sensi della L. 285/77, non troverebbe applicazione la L. 8 marzo 1968 n. 152. Tale assunto è giuridicamente infondato, in quanto la L. 152/1968 costituisce la normativa generale in materia di iscrizione previdenziale del personale degli enti locali, applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro, incluse quelle instaurate mediante procedure speciali di reclutamento.
La circostanza che la sia stata assunta mediante le procedure previste dalla L. 285/77 Parte_1 non incide sulla disciplina previdenziale applicabile, ma attiene esclusivamente alle modalità di reclutamento. Infatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la ricorrente ha prestato servizio continuativo alle dirette dipendenze del Comune di NO sin dal 01.06.1979.
Il Comune opera una distinzione tra due presunte "species" di personale ex L. 285/77, ma tale differenziazione, osserva il giudicante, non trova alcun fondamento normativo.
Nel caso della , è pacifico e documentalmente provato che ella abbia prestato servizio con Parte_1 gestione diretta da parte dell' sin dal 01.06.1979, circostanza questa mai contestata CP_3 dall'amministrazione.
La nota INPDAP n. 66020 del 23.12.1997 e il successivo chiarimento del 16.03.1998, richiamati dal non possono derogare alla disciplina legislativa contenuta nella L. 152/1968, che all'art. 1 CP_1 espressamente l'iscrizione obbligatoria all'INADEL per il personale non di ruolo degli enti locali, purché abbia almeno un anno di servizio continuativo. Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso della ricorrente.
Particolarmente significativa appare la recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2535/2024 che ha definitivamente chiarito come, al compiersi dell'anno di servizio continuativo, l'obbligo di contribuzione e l'iscrizione abbiano effetto retroattivo, così come disposto dall'art. 11 della stessa legge n. 152/68.
La tesi del secondo cui l'iscrizione all'INADEL decorrerebbe dal 01.02.1983, dunque, si pone CP_1 in aperto contrasto con il dato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La stessa determina dirigenziale, prodotta in atti, riconosce che la ricorrente è "dipendente del Comune di NO dal giugno 1979_
Ne consegue l'accoglimento della domanda e il diritto della ricorrente all'iscrizione obbligatoria ex Inadel dal giugno 1979.
La particolarità della questione e la natura meramente dichiarativa della controversia in oggetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente, dipendente assunta ex lege 285/77, alla decorrenza dell'iscrizione obbligatoria all'ex Inadel dall'01.06.1979 e condanna il ad effettuare la suddetta Controparte_1 rettifica.
-Compensa le spese del grado.
Napoli lì 03-11-2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria