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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 14013 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Ginevra Panichelli C.F._2
(C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._3
- appellanti -
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio M. P.IVA_1
Tropiano (C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._4
- appellata - nonché
domiciliata in Roma, alla Via dell'Antracite n. 13. Controparte_2
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 17704/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 28/09/2023, pubblicata il successivo
04/10/2023 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 21721/2021
R.G. conclusioni per e : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, contrariis reiectis, riformare la Sentenza n. 17704/2023 emessa
1 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma Sez. 5 Dott.ssa Vitale, depositata il 28/9/2023 e pubblicata il 4/10/2023, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, condannare la
[...]
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, in solido con la Sig.ra a Controparte_2
corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti, in favore della Sig.ra
la somma ulteriore di € 2.080,00, o la somma che verrà Parte_2
ritenuta di giustizia. Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dì del fatto. Ed in favore del Sig. la somma ulteriore di € Parte_1
2.035,52 o la somma che verrà ritenuta di giustizia. Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria, dal dì del fatto, Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio»; per «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1
reiectis, respingere l'appello proposto con conferma integrale della sentenza di primo grado n. 17704/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Roma dott.ssa Vitale».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 29/03/2024, Parte_1
e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Parte_2
(già e Controparte_1 Controparte_3
chiedendo la riforma della sentenza n. 17704/2023, Controparte_2
pronunciata dal Giudice di pace di Roma – in persona della dott.ssa Maria
Cristina Vitale – in data 28/09/2023, pubblicata il successivo 04/10/2023 e non notificata.
2. In particolare, gli odierni appellanti esponevano quanto segue: che, con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma le odierne appellate, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
31/12/2021 in Roma, alla via dei Monti Tiburtini, tra la vettura Volkswagen
Golf (tg. DC609CT), di proprietà di e condotta da Parte_2 Pt_1
2 e la OR IE (tg. EB025DY) di proprietà di , Parte_1 Controparte_2
assicurata con la , la quale aveva già Controparte_3
corrisposto in via stragiudiziale la somma di € 1.200,00 alla sola proprietaria della vettura ( ), non riconoscendo alcun Parte_2
risarcimento al conducente lesionato ); che, iscritta la Parte_1
causa a ruolo al n. 21721/2021 R.G., si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea; di contro, restava contumace;
che, ad esito del Controparte_2
giudizio, con la sentenza n. 17704/2023 il giudicante accoglieva parzialmente la domanda e, riconoscendo un concorso di colpa paritario tra i conducenti dei veicoli, condannava la società assicuratrice convenuta al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
2.035,52 a titolo risarcitorio, affermando che null'altro era dovuto all'attrice che, avverso la statuizione di primo grado, Pt_2 Parte_1
e proponevano appello con riguardo a tutti i suoi
[...] Parte_2
capi; in particolare, affermavano che il Giudice di prime cure avrebbe errato in merito alla valutazione dei mezzi di prova, sulla base dei quali ha ritenuto sussistente un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro. Pertanto, gli odierni appellanti chiedevano la riforma della sentenza:
a) al punto 1, laddove “dichiara la satisfattività della somma liquidata a favore dell'attrice da parte di ante causam a titolo di ristoro del CP_3
danno materiale”: in quanto, tale somma, essendo stata liquidata con una decurtazione del 50% (su presunte basi concorsuali), dovrebbe essere integrata nella misura di ulteriori € 2.080,00 in favore dell'attrice sig.ra , tenuto conto del valore dell'auto al tempo del Parte_2
sinistro;
b) al punto 2, laddove “accoglie in parte la domanda relativa al danno fisico”: ed infatti, a dire degli appellanti, la domanda doveva essere accolta integralmente;
c) al punto 3, laddove “condanna l'assicurazione in solido con
3 l'assicurata al pagamento in favore di della somma Parte_1
pari ad € 2.035,52 oltre interessi e rivalutazione come in parte motivata”: in quanto, anche in questo caso, tale somma, essendo stata liquidata con una decurtazione del 50% (su presunte basi concorsuali), dovrebbe essere integrata del restante 50%, ossia nella misura di ulteriori 2.035,52 in favore di conducente del mezzo;
Parte_1
d) infine, invocavano la riforma della sentenza in punto di spese, le quali erano state liquidate “alla metà (…) compensandole per la restante metà”: e, infatti, premessa l'esclusiva responsabilità dei convenuti, le spese dovrebbero essere poste interamente a carico di questi ultimi
“senza alcun immotivato dimezzamento”.
3. Con comparsa di risposta del 30/05/2024 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello in Controparte_1
ragione della correttezza dell'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure, il quale, a suo dire – in assenza di concreti elementi di segno opposto – aveva adeguatamente applicato la presunzione ex art. 2054, comma 2, Cc;
dunque, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata.
4. Alla prima udienza dell'11/09/2024, il giudicante rinviava la causa al
19/03/2025 con concessione dei termini ex art. 352 Cpc;
in pari data, tratteneva la causa in decisione.
5. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia di
[...]
. CP_2
6. L'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2
infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
7. Nel presente giudizio, gli appellanti hanno invocato la riforma della sentenza di prime cure in quanto, a loro dire, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro occorso in data 31/12/2021 in Roma, alla via dei Monti Tiburtini, tra la vettura Volkswagen Golf (tg. DC609CT), di proprietà di e condotta da e la Parte_2 Parte_1
4 IE (tg. EB025DY) di proprietà di , condotta da Controparte_2 CP_5
d assicurata con la
[...] Controparte_1
8. Orbene, nel caso di specie sussiste – innanzitutto - un problema di riparto di responsabilità, in quanto nell'atto di gravame gli appellanti deducevano l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (modello OR IE), mentre, l'assicurazione del suddetto veicolo – a sua volta – invocava la responsabilità esclusiva di
, alla guida della Volkswagen Golf. Parte_1
A tal proposito, giova evidenziare che l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente è subordinata alla prova della propria condotta lecita nell'effettuazione della manovra antecedente all'impatto, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, il concorso di colpa dei conducenti è presunto ex lege. Ed infatti, «in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., si applica sia quando è incerto il grado di colpa di ciascun conducente in un sinistro certo, sia quando non
è possibile determinare il comportamento specifico che ha causato il danno. Pertanto, in caso di scontro tra veicoli con cause ignote, si presume che entrambi i conducenti siano ugualmente responsabili del sinistro, indipendentemente dai danni subiti da ciascuno» (v. Cass. n.
6051/2024).
9. Ciò posto, occorre ricostruire la dinamica del sinistro sulla scorta del materiale probatorio versato in atti, rappresentato dalla relazione di incidente stradale e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di prime cure.
10. Innanzitutto, si deve evidenziare che – come noto - il verbale stilato dagli agenti di polizia municipale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 Cc, con la conseguenza che allo stesso
è correlata una presunzione di veridicità fino a prova contraria, rivestendo un'autorità probatoria di primario rilievo per la presenza dei soggetti
5 identificati, per lo stato dei luoghi e per l'attestazione che essi abbiano ricevuto dichiarazioni (v. Cass. n. 10376/2024). Null'altro in tema di fede privilegiata.
11. Per quanto concerne il luogo d'urto, dall'analisi della relazione di incidente emerge che, al momento del sinistro, il veicolo “Volkswagen
Golf” percorreva via dei Monti Tiburtini con direzione via F. Fiorentini, mentre il veicolo “OR IE” percorreva via dei Durantini con provenienza via di Pietralata e direzione via Tiburtina - dunque seguivano traiettorie intersecanti – ed erano entrati in collisione nella relativa area di intersezione (v. pag. 3 relazione vigili): da ciò si evince che uno dei due conducenti fosse passato con luce semaforica rossa.
Indi, considerato che la fede privilegiata della relazione di incidente ha un'efficacia probatoria limitata – come detto - ad alcuni, specifici e tassativi elementi (v. sopra), ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente occorre analizzare le dichiarazioni testimoniali, operando un confronto tra le stesse e quanto affermato dai soggetti identificati dai verbalizzanti al momento del sinistro, anche al fine di valutare l'attendibilità delle relative deposizioni, in quanto «in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe» (v. Cass. n. 15270/2024).
12. Orbene, nell'immediatezza del fatto sono stati identificati quali testi oculari e : la prima, in quel contesto, Testimone_1 Testimone_2
si era qualificata cugina di primo grado di conducente della CP_5
OR IE, (di proprietà dell'odierna convenuta contumace ed assicurata dalla ) ed aveva riferito di aver visto la OR IE Controparte_1
6 grigia impegnare regolarmente l'intersezione di via dei Monti Tiburtini allorquando, giunta al centro dello stesso, era stata colpita da una Golf grigia che, di contro, aveva impegnato l'incrocio con il semaforo segnalante luce rossa per i veicoli provenienti da quella direzione (v. pag.
2). Purtuttavia, dopo l'instaurazione del relativo giudizio, nonostante sia stata regolarmente citata a deporre, tale teste non si era presentata all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori per confermare o meno tali circostanze (v. verbale di udienza dell'08/03/2022 e del 22/09/2022 – allegato 4 alla citazione in appello).
13. Di contro, il secondo teste, pur facendosi identificare nell'immediatezza del fatto, ha solo successivamente (in data
11/02/2020) rilasciato dichiarazioni alle autorità competenti. In particolare, aveva riferito di aver visto una OR IE (proveniente da
Pietralata) impattare (sullo spigolo anteriore sinistro) la Golf che viaggiava nella stessa direzione di marcia di esso testimone e con semaforo verde a loro favore (v. pag. 4). Successivamente, aveva confermato le stesse circostanze dinanzi al giudice di prime cure, precisando di non essere colui che aveva provveduto alla riparazione dei danni materiali subiti dal veicolo “Golf” e rispetto alla detta riparazione aveva dichiarato di nulla saperne (v. verbale 22/09/2022).
14. Rileva il decidente che, innanzitutto, è autoevidente la scarsa utilità della deposizione resa dalla teste nell'immediatezza del fatto. Tale Tes_1
sostanziale irrilevanza non discende dal rapporto di parentela sussistente tra la teste ed una delle parti in causa, quanto dalla circostanza che le dichiarazioni rese - oltre a collimare con quanto affermato da colui in favore del quale sono intervenute – sono sopraggiunte CP_5
dopo che lo stesso al momento del sinistro, aveva riferito di non CP_5
essere a conoscenza di testimoni dell'evento e che a lui nessuno si era presentato in tale veste (v. pag. 2 relazione). A ciò si aggiunga che tale deposizione resa alla Polizia locale non è stata confermata innanzi al giudice di prime cure, in quanto, la , nonostante fosse stata Tes_1
7 regolarmente citata in giudizio, non si è presentata a deporre. Ed infatti,
«In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (v. Cass. n.
6001/2023). Tuttavia, nulla può essere recuperato per effetto della mancata audizione, pur ammessa, in sede processuale.
15. Per quanto concerne la posizione del secondo teste oculare, ossia dello , l'odierno decidente considera irrilevanti le dichiarazioni Tes_2
provenienti dal teste, in quanto lo stesso non è stato identificato quale testimone oculare dell'evento e ha rilasciato dichiarazioni alla Polizia locale solo molto tempo dopo il sinistro ossia in data 11/02/2020.
16. Parimenti, relativamente alla posizione di , sulla cui Parte_4
mancata escussione l'odierno decidente concorda con la determinazione assunta dal Giudice di prime cure, in quanto presentatosi a distanza di oltre un mese dall'incidente (in data 10/02/2020) per rilasciare dichiarazione a favore di una delle parti.
17. Dunque, la reciproca neutralizzazione delle deposizioni rese alla
Polizia locale per effetto della mancata escussione della teste , non Tes_1
consente di ritenere superata la presunzione di una responsabilità paritetica tra i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente Parte_1
e , in ossequio alla giurisprudenza su citata, in
[...] CP_5
assenza di altre prove, non può che concludersi per il concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro in discussione.
18. Infine, relativamente al quantum risarcitorio, giova evidenziare quanto segue.
Gli odierni appellanti hanno invocato la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice precedentemente adito ha ritenuto
8 sussistente un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, per l'effetto, hanno chiesto in appello la condanna degli appellati al risarcimento della ulteriore somma di € 4.115,52 (di cui €
2.080,00 a favore di ed € 2.035,52 a favore di Parte_2 Parte_1
).
[...]
Orbene, quanto ai danni materiali riportati dal veicolo “OR IE” di proprietà di , rileva il decidente che il risarcimento già Controparte_2
ottenuto dall'appellante in via stragiudiziale, pari ad € 1.200,00 (v. allegato
7 fascicolo di I grado depositato dall'appellata e pag. 5 fascicolo di I grado allegato dagli appellanti), risulta perfettamente congruo, sia in ragione dell'esiguo valore della vettura, calcolato per conto della convenuta da un perito assicurativo (v. allegato 6 fascicolo di primo grado depositato da
, sia per l'acclarata corresponsabilità dell'odierno appellante CP_1
nella causazione del sinistro;
pertanto, nulla altro è dovuto alla . CP_2
Per quanto concerne i danni fisici subiti da la Parte_1
liquidazione operata dal giudice di prime cure non è stata contestata quanto all'entità del danno dinamico-relazionale permanente e temporaneo, ma se ne è invocato il solo raddoppio per effetto dell'esclusione del concorso di colpa;
esclusione che, come visto, il decidente ritiene non suscettibile di accoglimento.
19. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della soccombenza e del contenuto – certo non neutro per gli appellanti – della dichiarazione della teste non escussa in prime Tes_1
cure e di cui non si è chiesta nella citazione in grado d'appello.
20. Nulla per l'altra convenuta rimasta contumace.
21. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) compensa le spese di lite;
4) nulla sulle spese per la convenuta contumace;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 31 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 14013 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Ginevra Panichelli C.F._2
(C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._3
- appellanti -
e
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore – (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio M. P.IVA_1
Tropiano (C.F. ) giusta procura alle liti in atti. C.F._4
- appellata - nonché
domiciliata in Roma, alla Via dell'Antracite n. 13. Controparte_2
- appellata contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 17704/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 28/09/2023, pubblicata il successivo
04/10/2023 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 21721/2021
R.G. conclusioni per e : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, contrariis reiectis, riformare la Sentenza n. 17704/2023 emessa
1 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma Sez. 5 Dott.ssa Vitale, depositata il 28/9/2023 e pubblicata il 4/10/2023, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, condannare la
[...]
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, in solido con la Sig.ra a Controparte_2
corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti, in favore della Sig.ra
la somma ulteriore di € 2.080,00, o la somma che verrà Parte_2
ritenuta di giustizia. Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dì del fatto. Ed in favore del Sig. la somma ulteriore di € Parte_1
2.035,52 o la somma che verrà ritenuta di giustizia. Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria, dal dì del fatto, Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio»; per «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1
reiectis, respingere l'appello proposto con conferma integrale della sentenza di primo grado n. 17704/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Roma dott.ssa Vitale».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 29/03/2024, Parte_1
e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale la Parte_2
(già e Controparte_1 Controparte_3
chiedendo la riforma della sentenza n. 17704/2023, Controparte_2
pronunciata dal Giudice di pace di Roma – in persona della dott.ssa Maria
Cristina Vitale – in data 28/09/2023, pubblicata il successivo 04/10/2023 e non notificata.
2. In particolare, gli odierni appellanti esponevano quanto segue: che, con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma le odierne appellate, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il
31/12/2021 in Roma, alla via dei Monti Tiburtini, tra la vettura Volkswagen
Golf (tg. DC609CT), di proprietà di e condotta da Parte_2 Pt_1
2 e la OR IE (tg. EB025DY) di proprietà di , Parte_1 Controparte_2
assicurata con la , la quale aveva già Controparte_3
corrisposto in via stragiudiziale la somma di € 1.200,00 alla sola proprietaria della vettura ( ), non riconoscendo alcun Parte_2
risarcimento al conducente lesionato ); che, iscritta la Parte_1
causa a ruolo al n. 21721/2021 R.G., si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_3
attorea; di contro, restava contumace;
che, ad esito del Controparte_2
giudizio, con la sentenza n. 17704/2023 il giudicante accoglieva parzialmente la domanda e, riconoscendo un concorso di colpa paritario tra i conducenti dei veicoli, condannava la società assicuratrice convenuta al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
2.035,52 a titolo risarcitorio, affermando che null'altro era dovuto all'attrice che, avverso la statuizione di primo grado, Pt_2 Parte_1
e proponevano appello con riguardo a tutti i suoi
[...] Parte_2
capi; in particolare, affermavano che il Giudice di prime cure avrebbe errato in merito alla valutazione dei mezzi di prova, sulla base dei quali ha ritenuto sussistente un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro. Pertanto, gli odierni appellanti chiedevano la riforma della sentenza:
a) al punto 1, laddove “dichiara la satisfattività della somma liquidata a favore dell'attrice da parte di ante causam a titolo di ristoro del CP_3
danno materiale”: in quanto, tale somma, essendo stata liquidata con una decurtazione del 50% (su presunte basi concorsuali), dovrebbe essere integrata nella misura di ulteriori € 2.080,00 in favore dell'attrice sig.ra , tenuto conto del valore dell'auto al tempo del Parte_2
sinistro;
b) al punto 2, laddove “accoglie in parte la domanda relativa al danno fisico”: ed infatti, a dire degli appellanti, la domanda doveva essere accolta integralmente;
c) al punto 3, laddove “condanna l'assicurazione in solido con
3 l'assicurata al pagamento in favore di della somma Parte_1
pari ad € 2.035,52 oltre interessi e rivalutazione come in parte motivata”: in quanto, anche in questo caso, tale somma, essendo stata liquidata con una decurtazione del 50% (su presunte basi concorsuali), dovrebbe essere integrata del restante 50%, ossia nella misura di ulteriori 2.035,52 in favore di conducente del mezzo;
Parte_1
d) infine, invocavano la riforma della sentenza in punto di spese, le quali erano state liquidate “alla metà (…) compensandole per la restante metà”: e, infatti, premessa l'esclusiva responsabilità dei convenuti, le spese dovrebbero essere poste interamente a carico di questi ultimi
“senza alcun immotivato dimezzamento”.
3. Con comparsa di risposta del 30/05/2024 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello in Controparte_1
ragione della correttezza dell'iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure, il quale, a suo dire – in assenza di concreti elementi di segno opposto – aveva adeguatamente applicato la presunzione ex art. 2054, comma 2, Cc;
dunque, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata.
4. Alla prima udienza dell'11/09/2024, il giudicante rinviava la causa al
19/03/2025 con concessione dei termini ex art. 352 Cpc;
in pari data, tratteneva la causa in decisione.
5. Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia di
[...]
. CP_2
6. L'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2
infondato e merita di essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
7. Nel presente giudizio, gli appellanti hanno invocato la riforma della sentenza di prime cure in quanto, a loro dire, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro occorso in data 31/12/2021 in Roma, alla via dei Monti Tiburtini, tra la vettura Volkswagen Golf (tg. DC609CT), di proprietà di e condotta da e la Parte_2 Parte_1
4 IE (tg. EB025DY) di proprietà di , condotta da Controparte_2 CP_5
d assicurata con la
[...] Controparte_1
8. Orbene, nel caso di specie sussiste – innanzitutto - un problema di riparto di responsabilità, in quanto nell'atto di gravame gli appellanti deducevano l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro (modello OR IE), mentre, l'assicurazione del suddetto veicolo – a sua volta – invocava la responsabilità esclusiva di
, alla guida della Volkswagen Golf. Parte_1
A tal proposito, giova evidenziare che l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente è subordinata alla prova della propria condotta lecita nell'effettuazione della manovra antecedente all'impatto, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, il concorso di colpa dei conducenti è presunto ex lege. Ed infatti, «in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., si applica sia quando è incerto il grado di colpa di ciascun conducente in un sinistro certo, sia quando non
è possibile determinare il comportamento specifico che ha causato il danno. Pertanto, in caso di scontro tra veicoli con cause ignote, si presume che entrambi i conducenti siano ugualmente responsabili del sinistro, indipendentemente dai danni subiti da ciascuno» (v. Cass. n.
6051/2024).
9. Ciò posto, occorre ricostruire la dinamica del sinistro sulla scorta del materiale probatorio versato in atti, rappresentato dalla relazione di incidente stradale e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di prime cure.
10. Innanzitutto, si deve evidenziare che – come noto - il verbale stilato dagli agenti di polizia municipale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 Cc, con la conseguenza che allo stesso
è correlata una presunzione di veridicità fino a prova contraria, rivestendo un'autorità probatoria di primario rilievo per la presenza dei soggetti
5 identificati, per lo stato dei luoghi e per l'attestazione che essi abbiano ricevuto dichiarazioni (v. Cass. n. 10376/2024). Null'altro in tema di fede privilegiata.
11. Per quanto concerne il luogo d'urto, dall'analisi della relazione di incidente emerge che, al momento del sinistro, il veicolo “Volkswagen
Golf” percorreva via dei Monti Tiburtini con direzione via F. Fiorentini, mentre il veicolo “OR IE” percorreva via dei Durantini con provenienza via di Pietralata e direzione via Tiburtina - dunque seguivano traiettorie intersecanti – ed erano entrati in collisione nella relativa area di intersezione (v. pag. 3 relazione vigili): da ciò si evince che uno dei due conducenti fosse passato con luce semaforica rossa.
Indi, considerato che la fede privilegiata della relazione di incidente ha un'efficacia probatoria limitata – come detto - ad alcuni, specifici e tassativi elementi (v. sopra), ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente occorre analizzare le dichiarazioni testimoniali, operando un confronto tra le stesse e quanto affermato dai soggetti identificati dai verbalizzanti al momento del sinistro, anche al fine di valutare l'attendibilità delle relative deposizioni, in quanto «in tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe» (v. Cass. n. 15270/2024).
12. Orbene, nell'immediatezza del fatto sono stati identificati quali testi oculari e : la prima, in quel contesto, Testimone_1 Testimone_2
si era qualificata cugina di primo grado di conducente della CP_5
OR IE, (di proprietà dell'odierna convenuta contumace ed assicurata dalla ) ed aveva riferito di aver visto la OR IE Controparte_1
6 grigia impegnare regolarmente l'intersezione di via dei Monti Tiburtini allorquando, giunta al centro dello stesso, era stata colpita da una Golf grigia che, di contro, aveva impegnato l'incrocio con il semaforo segnalante luce rossa per i veicoli provenienti da quella direzione (v. pag.
2). Purtuttavia, dopo l'instaurazione del relativo giudizio, nonostante sia stata regolarmente citata a deporre, tale teste non si era presentata all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori per confermare o meno tali circostanze (v. verbale di udienza dell'08/03/2022 e del 22/09/2022 – allegato 4 alla citazione in appello).
13. Di contro, il secondo teste, pur facendosi identificare nell'immediatezza del fatto, ha solo successivamente (in data
11/02/2020) rilasciato dichiarazioni alle autorità competenti. In particolare, aveva riferito di aver visto una OR IE (proveniente da
Pietralata) impattare (sullo spigolo anteriore sinistro) la Golf che viaggiava nella stessa direzione di marcia di esso testimone e con semaforo verde a loro favore (v. pag. 4). Successivamente, aveva confermato le stesse circostanze dinanzi al giudice di prime cure, precisando di non essere colui che aveva provveduto alla riparazione dei danni materiali subiti dal veicolo “Golf” e rispetto alla detta riparazione aveva dichiarato di nulla saperne (v. verbale 22/09/2022).
14. Rileva il decidente che, innanzitutto, è autoevidente la scarsa utilità della deposizione resa dalla teste nell'immediatezza del fatto. Tale Tes_1
sostanziale irrilevanza non discende dal rapporto di parentela sussistente tra la teste ed una delle parti in causa, quanto dalla circostanza che le dichiarazioni rese - oltre a collimare con quanto affermato da colui in favore del quale sono intervenute – sono sopraggiunte CP_5
dopo che lo stesso al momento del sinistro, aveva riferito di non CP_5
essere a conoscenza di testimoni dell'evento e che a lui nessuno si era presentato in tale veste (v. pag. 2 relazione). A ciò si aggiunga che tale deposizione resa alla Polizia locale non è stata confermata innanzi al giudice di prime cure, in quanto, la , nonostante fosse stata Tes_1
7 regolarmente citata in giudizio, non si è presentata a deporre. Ed infatti,
«In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (v. Cass. n.
6001/2023). Tuttavia, nulla può essere recuperato per effetto della mancata audizione, pur ammessa, in sede processuale.
15. Per quanto concerne la posizione del secondo teste oculare, ossia dello , l'odierno decidente considera irrilevanti le dichiarazioni Tes_2
provenienti dal teste, in quanto lo stesso non è stato identificato quale testimone oculare dell'evento e ha rilasciato dichiarazioni alla Polizia locale solo molto tempo dopo il sinistro ossia in data 11/02/2020.
16. Parimenti, relativamente alla posizione di , sulla cui Parte_4
mancata escussione l'odierno decidente concorda con la determinazione assunta dal Giudice di prime cure, in quanto presentatosi a distanza di oltre un mese dall'incidente (in data 10/02/2020) per rilasciare dichiarazione a favore di una delle parti.
17. Dunque, la reciproca neutralizzazione delle deposizioni rese alla
Polizia locale per effetto della mancata escussione della teste , non Tes_1
consente di ritenere superata la presunzione di una responsabilità paritetica tra i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente Parte_1
e , in ossequio alla giurisprudenza su citata, in
[...] CP_5
assenza di altre prove, non può che concludersi per il concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro in discussione.
18. Infine, relativamente al quantum risarcitorio, giova evidenziare quanto segue.
Gli odierni appellanti hanno invocato la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice precedentemente adito ha ritenuto
8 sussistente un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e, per l'effetto, hanno chiesto in appello la condanna degli appellati al risarcimento della ulteriore somma di € 4.115,52 (di cui €
2.080,00 a favore di ed € 2.035,52 a favore di Parte_2 Parte_1
).
[...]
Orbene, quanto ai danni materiali riportati dal veicolo “OR IE” di proprietà di , rileva il decidente che il risarcimento già Controparte_2
ottenuto dall'appellante in via stragiudiziale, pari ad € 1.200,00 (v. allegato
7 fascicolo di I grado depositato dall'appellata e pag. 5 fascicolo di I grado allegato dagli appellanti), risulta perfettamente congruo, sia in ragione dell'esiguo valore della vettura, calcolato per conto della convenuta da un perito assicurativo (v. allegato 6 fascicolo di primo grado depositato da
, sia per l'acclarata corresponsabilità dell'odierno appellante CP_1
nella causazione del sinistro;
pertanto, nulla altro è dovuto alla . CP_2
Per quanto concerne i danni fisici subiti da la Parte_1
liquidazione operata dal giudice di prime cure non è stata contestata quanto all'entità del danno dinamico-relazionale permanente e temporaneo, ma se ne è invocato il solo raddoppio per effetto dell'esclusione del concorso di colpa;
esclusione che, come visto, il decidente ritiene non suscettibile di accoglimento.
19. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della soccombenza e del contenuto – certo non neutro per gli appellanti – della dichiarazione della teste non escussa in prime Tes_1
cure e di cui non si è chiesta nella citazione in grado d'appello.
20. Nulla per l'altra convenuta rimasta contumace.
21. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) nel merito, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) compensa le spese di lite;
4) nulla sulle spese per la convenuta contumace;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Roma 31 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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