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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 1919/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1919/2025 Rg Vg avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1 e Controparte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ines i rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Volpi (Cf. ) C.F._3 presso il cui studio sito in Rho (MI), Corso Europa n. 161 eleggono domicilio, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea affinché Voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 12854/2013 pubblicata il 16.10.2013:
“
1. REVOCARE l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. per l'importo di € 487,00, Per_1 Pt_1 essendo la figlia maggiorenne, economicamente indipendente ed avendo intrapreso una convivenza con un partner;
Per_1
2. REVOCA esì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese oculistiche, dentistiche e Pt_1 dermatologiche eventualmente necessarie per . Parte_2
Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda congiunta di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Pt_1 e hanno contratto matrimonio concordatario a Cusago (MI) in data
[...] Controparte_1
0 e trascritto nei registri dello stato civile presso il medesimo Comune (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2002). Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (04/12/2004) Per_1
e (19/07/2006). In seguito, i coniugi sono addivenuti a separazione con de omologazione Per_2 del Tribunale di Milano del 23/06/2009. Poi, in data 18/09/2013, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 12854/13 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata il 16/10/2013 e passata in giudicato il 23/10/2013. Come riportato, le Parti hanno richiesto congiuntamente modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 12854/2013 del Tribunale di Milano, revocando l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. per l'importo di € 487,00 essendo la figlia maggiorenne, Per_1 Pt_1 Per_1 economicamente indipendente ed avendo intrapreso una convivenza con un partner e revocando altresì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese oculistiche, dentistiche e Pt_1 dermatologiche eventualmente necessarie per Ad avviso del Collegio, su conforme richiesta Parte_2 del PM, possono per l'effetto accogliersi le co iunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 12854/2013 pubblicata il 16/10/2013. Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1919/2025 Rg Vg avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1 e Controparte_1 (Cf. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ines i rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Volpi (Cf. ) C.F._3 presso il cui studio sito in Rho (MI), Corso Europa n. 161 eleggono domicilio, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea affinché Voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 12854/2013 pubblicata il 16.10.2013:
“
1. REVOCARE l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. per l'importo di € 487,00, Per_1 Pt_1 essendo la figlia maggiorenne, economicamente indipendente ed avendo intrapreso una convivenza con un partner;
Per_1
2. REVOCA esì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese oculistiche, dentistiche e Pt_1 dermatologiche eventualmente necessarie per . Parte_2
Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 29/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda congiunta di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Pt_1 e hanno contratto matrimonio concordatario a Cusago (MI) in data
[...] Controparte_1
0 e trascritto nei registri dello stato civile presso il medesimo Comune (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2002). Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (04/12/2004) Per_1
e (19/07/2006). In seguito, i coniugi sono addivenuti a separazione con de omologazione Per_2 del Tribunale di Milano del 23/06/2009. Poi, in data 18/09/2013, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n. 12854/13 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata il 16/10/2013 e passata in giudicato il 23/10/2013. Come riportato, le Parti hanno richiesto congiuntamente modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 12854/2013 del Tribunale di Milano, revocando l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. per l'importo di € 487,00 essendo la figlia maggiorenne, Per_1 Pt_1 Per_1 economicamente indipendente ed avendo intrapreso una convivenza con un partner e revocando altresì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese oculistiche, dentistiche e Pt_1 dermatologiche eventualmente necessarie per Ad avviso del Collegio, su conforme richiesta Parte_2 del PM, possono per l'effetto accogliersi le co iunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Milano n. 12854/2013 pubblicata il 16/10/2013. Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento