Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 840
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione dimostri la regolare notifica degli atti presupposti, non potendo la mera allegazione del contribuente prevalere sulla prova documentale.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei crediti tributari locali

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione sia stata validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo del 24.04.2024, la cui mancata impugnazione determina l'irretrattabilità del credito e l'interruzione della prescrizione. Inoltre, un'intimazione di pagamento del 19.01.2022 interruppe la prescrizione per alcune cartelle.

  • Rigettato
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché le cartelle contenenti le sanzioni furono notificate direttamente alla ricorrente in qualità di erede e non al defunto, e i ritardi erano imputabili alla stessa ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 840
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 840
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo