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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
TA AN, RE
AN NA PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9431/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 CONTR ESERCIZIO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 IMU 2014
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TARI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TARI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TASI 2014
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TASI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2006
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2007
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2010
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.11.2024 e depositato presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202400001736000, notificata il 28.10.2024, per l'importo complessivo di € 21.920,83, limitatamente ai titoli di natura tributaria ivi richiamati, deducendo:
nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese relative a IMU, TASI, TARI e contributo consortile per gli anni 2006-2015, in assenza di validi atti interruttivi;
estinzione delle pretese a titolo di sanzione contenute nelle cartelle nn. 6 e 8, ritenendo che si riferiscano a crediti ereditati dal padre defunto e quindi soggetti al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate il 03.03.2025, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione comprovante:
le regolari notifiche di tutte le cartelle di pagamento e avvisi di accertamento sottesi;
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000 notificata il 24.04.2024; la carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative alle sanzioni, di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva altresì il Comune di Sant'Ilario dello Ionio con controdeduzioni depositate il 17.06.2025 e successive memorie illustrative depositate il 09.09.2025, contestando integralmente i motivi di ricorso e producendo documentazione relativa agli avvisi di accertamento e alle delibere comunali di approvazione delle aliquote tributarie.
All'udienza odierna del 30.1.2026 la difesa della ricorrente eccepiva la tardività della produzione documentale del Comune, avvenuta il 30.07.2025 in violazione del termine di venti giorni liberi antecedenti l'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché dall'avviso di trattazione risulta che la prima udienza era fissata per il 19.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le contestazioni della ricorrente attengono principalmente alla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per asserita omessa notifica degli atti presupposti e alla prescrizione dei crediti tributari locali.
Preliminarmente si osserva, come precisato da ADER nelle controdeduzioni, che tutti gli atti presupposti risultano ritualmente notificati nelle date indicate, come dimostrato dalla documentazione prodotta. La ricorrente aveva genericamente affermato di non aver mai ricevuto le cartelle e gli avvisi di accertamento, ma tale mera allegazione non può prevalere sulla documentazione probatoria prodotta da ADER che dimostra l'avvenuta notifica mediante le modalità previste dalla legge.
In particolare, emerge dalla documentazione che le cartelle sono state notificate secondo le procedure di cui agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 140 c.p.c., con regolare perfezionamento delle notifiche mediante affissione presso la Casa Comunale e spedizione delle raccomandate informative ricevute nei termini di legge.
Particolare rilievo assume la questione della tempestività delle produzioni documentali. Mentre la produzione di ADER risulta tempestiva e decisiva per la risoluzione della controversia, essendo stata depositata il 03.03.2025 e contenendo la documentazione probatoria dell'atto interruttivo del 24.04.2024 verso cui la ricorrente ha prestato acquiescenza non impugnandolo, invece, la produzione del Comune del 30.07.2025 non è tempestiva.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 per il deposito di documenti ha natura perentoria. La giurisprudenza ha chiarito che il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di documenti ha natura perentoria e trova applicazione anche nel giudizio di appello, in virtù del rinvio operato dall'art. 61 del medesimo decreto alle norme relative al giudizio di primo grado.
La violazione di tale termine, che persegue lo scopo di garantire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è sanzionata con la decadenza dalla facoltà di produzione documentale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la documentazione del Comune depositata il 30.07.2025 per l'udienza del 19.09.2025 (quindi oltre il termine dei venti giorni liberi) deve ritenersi tardiva e processualmente inutilizzabile.
La doglianza principale della ricorrente concerne l'asserita prescrizione quinquennale dei crediti per tributi locali (ICI, IMU, TASI, TARI) relativi agli anni 2006-2015.
Orbene, analizzando la tempestiva produzione documentale di DE si evince la presenza di più atti interruttivi ad esempio l'intimazione di pagamento (094 2021 … 9551) notificata a mani proprie del contribuente il 19.1.2022, che riguarda le cartelle IMU 2006,7,9,10 e contributi consortili 2014.2015. Tuttavia, nel caso di specie, risulta decisivo l'atto interruttivo costituito dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000, notificata in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata di Banca_1. all'indirizzo di residenza della contribuente in Ardore (RC), Indirizzo_1, come documentato da ADER, che riguarda tutte le imposte oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata, come da documenti probatori allegati.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha pacificamente affermato l'idoneità interruttiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente all'udienza di trattazione;
in particolare, la Corte di Cassazione (Cassazione civile Sez.
Trib. ordinanza n. 10820 del 22 aprile 2024 - vedi pag. 5), ha stabilito che in tema di riscossione coattiva, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui all'art. 86, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando l'unico atto della procedura di fermo che deve essere comunicato al contribuente ed essendo idoneo ad identificare il credito tributario mediante l'indicazione delle cartelle sottostanti. La mancata impugnazione tempestiva di tale atto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, determina l'irretrattabilità del credito, con la conseguenza che non possono più essere fatte valere né i vizi di notifica delle cartelle di pagamento presupposte né le vicende estintive del credito anteriori alla notifica del preavviso stesso, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992. Tale irretrattabilità, pur non determinando un effetto di giudicato trattandosi di atto amministrativo, produce l'effetto sostanziale della decadenza dalla possibilità di contestare il credito per vicende ad esso attinenti. La notifica del preavviso di fermo amministrativo interrompe, inoltre, il decorso della prescrizione dei crediti in esso indicati, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale.
Pertanto, la mancata impugnazione della comunicazione preventiva di fermo, così come degli avvisi di intimazione di pagamento, comporta acquiescenza da parte del contribuente. Tale comportamento determina il consolidamento della pretesa creditoria e l'interruzione del termine di prescrizione, che riprende a decorrere dalla data dell'ultimo atto interruttivo;
la sentenza di legittimità (cass. N. 27000/2024) pure citata dalla difesa e prodotta all'udienza, invero, afferma un diverso principio che riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che nella presente controversia non rileva, ossia che la impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è facoltativa e non preclude la possibilità di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria. Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie. Infatti, la mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile, adottato precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Pertanto, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000, notificata in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata di Banca_1. all'indirizzo di residenza della contribuente, avente ad oggetto tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato, come da documenti probatori allegati. Considerando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata è stata notificata il 28.10.2024, il termine prescrizionale risulta rispettato per tutti i crediti, rendendo tempestiva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, la notifica dell'atto interruttivo ha interrotto efficacemente il termine quinquennale di prescrizione dei tributi locali per quanto fin qui esposto.
Sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi
La ricorrente ha eccepito l'estinzione delle pretese a titolo di sanzione contenute nelle cartelle nn. 6 e 8, ritenendo che si riferiscano a crediti ereditati dal padre defunto.
Sul punto, deve rilevarsi che tale eccezione che, come eccepito da DE, non attiene all'attività dell'agente della riscossione ma a profili di competenza esclusiva dell'ente impositore, è comunque infondata;
infatti, deve rilevarsi che l'atto impositivo originario ossia le cartelle n. 6 e 8 notificate e mai impugnate furono notificate direttamente alla ricorrente nella qualità di erede e non già al de cuius, sicchè le sanzioni sono dovute, nel caso di specie, in quanto riferite a ritardi imputabili alla stessa odierna ricorrente.
Conclusioni
Il ricorso deve essere respinto. Le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati come dimostrato dalla documentazione prodotta da ADER. La prescrizione quinquennale dei crediti tributari locali è stata validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 24.04.2024, dalla cui data è decorso un nuovo termine prescrizionale non ancora maturato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
28.10.2024.
La soccombenza della ricorrente giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; spese compensate con il Comune di Sant'Ilario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo RESPINGE e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; spese compensate con il Comune di Sant'Ilario.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente
TA AN, RE
AN NA PATRIZIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9431/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 CONTR ESERCIZIO 2018
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 IMU 2014
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 IMU 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TARI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TARI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TASI 2014
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 TASI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2006
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2007
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2010
- COM PREV IPOTEC n. 09476202400001736000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.11.2024 e depositato presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09476202400001736000, notificata il 28.10.2024, per l'importo complessivo di € 21.920,83, limitatamente ai titoli di natura tributaria ivi richiamati, deducendo:
nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese relative a IMU, TASI, TARI e contributo consortile per gli anni 2006-2015, in assenza di validi atti interruttivi;
estinzione delle pretese a titolo di sanzione contenute nelle cartelle nn. 6 e 8, ritenendo che si riferiscano a crediti ereditati dal padre defunto e quindi soggetti al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate il 03.03.2025, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione comprovante:
le regolari notifiche di tutte le cartelle di pagamento e avvisi di accertamento sottesi;
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000 notificata il 24.04.2024; la carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative alle sanzioni, di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva altresì il Comune di Sant'Ilario dello Ionio con controdeduzioni depositate il 17.06.2025 e successive memorie illustrative depositate il 09.09.2025, contestando integralmente i motivi di ricorso e producendo documentazione relativa agli avvisi di accertamento e alle delibere comunali di approvazione delle aliquote tributarie.
All'udienza odierna del 30.1.2026 la difesa della ricorrente eccepiva la tardività della produzione documentale del Comune, avvenuta il 30.07.2025 in violazione del termine di venti giorni liberi antecedenti l'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché dall'avviso di trattazione risulta che la prima udienza era fissata per il 19.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le contestazioni della ricorrente attengono principalmente alla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per asserita omessa notifica degli atti presupposti e alla prescrizione dei crediti tributari locali.
Preliminarmente si osserva, come precisato da ADER nelle controdeduzioni, che tutti gli atti presupposti risultano ritualmente notificati nelle date indicate, come dimostrato dalla documentazione prodotta. La ricorrente aveva genericamente affermato di non aver mai ricevuto le cartelle e gli avvisi di accertamento, ma tale mera allegazione non può prevalere sulla documentazione probatoria prodotta da ADER che dimostra l'avvenuta notifica mediante le modalità previste dalla legge.
In particolare, emerge dalla documentazione che le cartelle sono state notificate secondo le procedure di cui agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 140 c.p.c., con regolare perfezionamento delle notifiche mediante affissione presso la Casa Comunale e spedizione delle raccomandate informative ricevute nei termini di legge.
Particolare rilievo assume la questione della tempestività delle produzioni documentali. Mentre la produzione di ADER risulta tempestiva e decisiva per la risoluzione della controversia, essendo stata depositata il 03.03.2025 e contenendo la documentazione probatoria dell'atto interruttivo del 24.04.2024 verso cui la ricorrente ha prestato acquiescenza non impugnandolo, invece, la produzione del Comune del 30.07.2025 non è tempestiva.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 per il deposito di documenti ha natura perentoria. La giurisprudenza ha chiarito che il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di documenti ha natura perentoria e trova applicazione anche nel giudizio di appello, in virtù del rinvio operato dall'art. 61 del medesimo decreto alle norme relative al giudizio di primo grado.
La violazione di tale termine, che persegue lo scopo di garantire il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è sanzionata con la decadenza dalla facoltà di produzione documentale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la documentazione del Comune depositata il 30.07.2025 per l'udienza del 19.09.2025 (quindi oltre il termine dei venti giorni liberi) deve ritenersi tardiva e processualmente inutilizzabile.
La doglianza principale della ricorrente concerne l'asserita prescrizione quinquennale dei crediti per tributi locali (ICI, IMU, TASI, TARI) relativi agli anni 2006-2015.
Orbene, analizzando la tempestiva produzione documentale di DE si evince la presenza di più atti interruttivi ad esempio l'intimazione di pagamento (094 2021 … 9551) notificata a mani proprie del contribuente il 19.1.2022, che riguarda le cartelle IMU 2006,7,9,10 e contributi consortili 2014.2015. Tuttavia, nel caso di specie, risulta decisivo l'atto interruttivo costituito dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000, notificata in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata di Banca_1. all'indirizzo di residenza della contribuente in Ardore (RC), Indirizzo_1, come documentato da ADER, che riguarda tutte le imposte oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata, come da documenti probatori allegati.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha pacificamente affermato l'idoneità interruttiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente all'udienza di trattazione;
in particolare, la Corte di Cassazione (Cassazione civile Sez.
Trib. ordinanza n. 10820 del 22 aprile 2024 - vedi pag. 5), ha stabilito che in tema di riscossione coattiva, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui all'art. 86, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando l'unico atto della procedura di fermo che deve essere comunicato al contribuente ed essendo idoneo ad identificare il credito tributario mediante l'indicazione delle cartelle sottostanti. La mancata impugnazione tempestiva di tale atto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, determina l'irretrattabilità del credito, con la conseguenza che non possono più essere fatte valere né i vizi di notifica delle cartelle di pagamento presupposte né le vicende estintive del credito anteriori alla notifica del preavviso stesso, in applicazione del meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992. Tale irretrattabilità, pur non determinando un effetto di giudicato trattandosi di atto amministrativo, produce l'effetto sostanziale della decadenza dalla possibilità di contestare il credito per vicende ad esso attinenti. La notifica del preavviso di fermo amministrativo interrompe, inoltre, il decorso della prescrizione dei crediti in esso indicati, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale.
Pertanto, la mancata impugnazione della comunicazione preventiva di fermo, così come degli avvisi di intimazione di pagamento, comporta acquiescenza da parte del contribuente. Tale comportamento determina il consolidamento della pretesa creditoria e l'interruzione del termine di prescrizione, che riprende a decorrere dalla data dell'ultimo atto interruttivo;
la sentenza di legittimità (cass. N. 27000/2024) pure citata dalla difesa e prodotta all'udienza, invero, afferma un diverso principio che riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e che nella presente controversia non rileva, ossia che la impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è facoltativa e non preclude la possibilità di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria. Si tratta, come è chiaro, di atto precedentemente notificato a quello oggi opposto e recante la medesima pretesa, non ignota al contribuente, verso cui lo stesso ha prestato acquiescenza. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie. Infatti, la mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile, adottato precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Pertanto, qualsivoglia eccezione sul punto è superata dalla circostanza addotta da controparte, ossia che per la procedura esecutiva iniziata, sono stati notificati da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione altri atti recettizi, successivi alle cartelle, non impugnati, ed in particolare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400008096000, notificata in data 24.04.2024 a mezzo raccomandata di Banca_1. all'indirizzo di residenza della contribuente, avente ad oggetto tutte le cartelle sottese all'atto oggi impugnato, come da documenti probatori allegati. Considerando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata è stata notificata il 28.10.2024, il termine prescrizionale risulta rispettato per tutti i crediti, rendendo tempestiva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, la notifica dell'atto interruttivo ha interrotto efficacemente il termine quinquennale di prescrizione dei tributi locali per quanto fin qui esposto.
Sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi
La ricorrente ha eccepito l'estinzione delle pretese a titolo di sanzione contenute nelle cartelle nn. 6 e 8, ritenendo che si riferiscano a crediti ereditati dal padre defunto.
Sul punto, deve rilevarsi che tale eccezione che, come eccepito da DE, non attiene all'attività dell'agente della riscossione ma a profili di competenza esclusiva dell'ente impositore, è comunque infondata;
infatti, deve rilevarsi che l'atto impositivo originario ossia le cartelle n. 6 e 8 notificate e mai impugnate furono notificate direttamente alla ricorrente nella qualità di erede e non già al de cuius, sicchè le sanzioni sono dovute, nel caso di specie, in quanto riferite a ritardi imputabili alla stessa odierna ricorrente.
Conclusioni
Il ricorso deve essere respinto. Le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati come dimostrato dalla documentazione prodotta da ADER. La prescrizione quinquennale dei crediti tributari locali è stata validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 24.04.2024, dalla cui data è decorso un nuovo termine prescrizionale non ancora maturato al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del
28.10.2024.
La soccombenza della ricorrente giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; spese compensate con il Comune di Sant'Ilario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo RESPINGE e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; spese compensate con il Comune di Sant'Ilario.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2026