TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo LE Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 94 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 8.01.1985, elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla Via della Grotta 11 presso lo studio dell'avv. Sansoni Francesca, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.09.1983; convenuto contumace
(cod. fisc. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._3 il 27.06.1969, quale curatore speciale dei minori (cod. fisc. Persona_1
), nato a Praia a [...] il [...], (cod. fisc. C.F._4 Controparte_3
nato a [...] il [...], e (cod. fisc. C.F._5 CP_4
) nato a [...] in data [...], come da nomina di cui al C.F._6 decreto del 27.01.2025, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c,p.c., in quanto esercente la professione di avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scalea (Cs) al
Corso Mediterraneo n. 437, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.02.2025; curatore speciale con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
1 interventore ex lege
Oggetto: domanda cumulata di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato il 27/01/2025, ha Parte_1 proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da stante Controparte_1 il matrimonio con lui contratto in Tortora il 9.02.2008 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008), in costanza del quale sono nati tre figli,
LE il 2.04.2008, il 21.12.2012 e l'8.06.2017. A fondamento della domanda CP_3 CP_4 ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa, a causa delle condotte aggressive e violente tenute dal marito, in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.
In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - valutare gli atti commissivi ed omissivi del Sig. e per l'effetto Controparte_1 dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti dei figli minori
LE, e , in ogni caso emettere un provvedimento ablativo, sospensivo o CP_3 CP_4 limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.. fissando apposita udienza per la loro conferma.
2. In via principale: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito al resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri - Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. sui tre figli minori in ragione delle motivazioni esposte in narrativa o, in Controparte_1 subordine, disporre che la Sig.ra eserciti in via cd “super esclusiva” la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di ordinaria amministrazione
e anche di maggior interesse per la vita dei figli relative all'istruzione, educazione, salute
(comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc., sospendendo, allo stato, le modalità di frequentazione paterna da riprendersi con l'ausilio dei servizi sociali, previa valutazione della rispondenza agli interessi dei minori e con modalità protetta ed in spazio neutro che l'Ill.mo Giudice vorrà liberalizzare. - stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minor saranno iscritti presso il domicilio della
2 madre, nell'abitazione familiare sita in Tortora (CS), Via Girone 16 - Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. CP_1 corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
-
Stabilire che l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per i tre figli minori, continui ad essere incassato nella misura del 100% in favore della madre - Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie giuste Linee Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo
2130/2017); - Stabilire che la casa coniugale sita in Tortora (CS), Via Girone 16, immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra è assegnata alla medesima, presso cui è collocata la Parte_1 prole, con ogni pertinenza, arredo e corredo;
- disporre che, stante l'allontanamento dell'altro genitore avvenuto in data 04/07/2024 2024, il Sig. trasferisca la propria residenza in CP_1
Tortora, Via San LE 17 ove vive attualmente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con decreto del 21.02.2025, disattesa l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15
c.p.c. formulata dall'attrice, è stata nominata curatore speciale dei tre figli minori ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. l'avv. , stante la richiesta di pronuncia della decadenza Controparte_2 dalla responsabilità genitoriale di La stessa si è costituita in giudizio con Controparte_1 comparsa depositata il 28.02.2025, con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la decadenza e/o la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. nei Controparte_1 confronti dei figli minori LE, e;
-disporre l'affidamento super esclusivo dei CP_3 CP_4 minori alla sig.ra ; -disporre l'audizione dei minori LE e;
- Parte_1 CP_3 stabilire il diritto di visita del padre, in modalità protetta, alla presenza degli assistenti sociali competenti per territorio, per gli incontri tra il padre e il piccolo;
-disporre l'assegno di CP_4 mantenimento per i figli minori, a carico del padre sig. nella misura di € Controparte_1
600,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro giorno
5 di ogni mese;
disporre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% giuste Linee
Guida dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo
2130/2017”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.01.2025.
regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché, con ordinanza Controparte_1 del 5.05.2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Sentita l'attrice, ascoltati i figli minori LE e ed escussi due testi, con ordinanza del CP_3
22.05.2025, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché è stata fissata l'udienza del 15.09.2025 per la pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. L'attrice e il curatore speciale dei minori, provvedendo a detto incombente, hanno precisato le conclusioni
3 come in atti;
quindi, con ordinanza del 16.09.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Essendo stata chiesta dall'attrice anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., non essendo tale domanda ancora procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi) provveda a verificare la procedibilità della stessa.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 94/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 stante il matrimonio tra loro contratto in Tortora il 9/02/2008 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tortora per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 17/09/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo LE
4