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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2657/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 2657/2025 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
OLIVIERI LOREDANA, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
VENDRAME INNOCENTI LAURA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 6 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale concessa in locazione dall'IPES alla signora con volturazione del contratto ad esclusivo Pt_2
nome della stessa;
le parti pattuiscono che l'arredo e corredo della casa coniugale rimarrà in proprietà esclusiva alla signora Pt_2
2. Il sig. si impegna ed obbliga a spostare la residenza dalla Parte_1
casa familiare di via Negrelli nr. 8 a Laives (Bz) in altra abitazione il prima possibile e comunque entro e non oltre il 31.12.25. In caso di mancata ottemperanza, la signora sarà libera di procedere a richiedere la Pt_2
cancellazione della residenza stessa presso la competente Anagrafe.
3. La figlia minore rimane affidata al Servizio sociale di Laives Persona_1
con collocamento presso la comunità Sankta Clara di Bolzano come da sentenza del Tribunale per i minorenni di Bolzano nr. 107/2024 pubblicata il
07.06.2024, emessa nel procedimento già pendente sub RG 62/2024 MIN.
4. Il diritto di visita del padre con la figlia minore resta sospeso e ogni Per_1
contatto tra loro vietato, come da predetta sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, fino a quando non sarà la ragazza stessa a voler riallacciare i contatti con il padre, e sempreché la psicologa che la segue ed il
Servizio sociale esprimano parere favorevole. In tale caso sarà il Servizio sociale a regolamentare tempi e modalità delle visite padre-figlia.
pagina 3 di 6 5. Le visite della madre con la figlia minore continueranno ad essere Per_1
monitorate e regolate dal Servizio sociale fino a quando e nella forma in cui il Servizio lo reputerà necessario.
6. La figlia già maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, Per_2
rimarrà a vivere presso la madre.
7. La madre si impegna a continuare e terminare il percorso di sostegno psicologico-educativo presso il consultorio Kolbe di Laives. Il padre si impegna ed obbliga ad effettuare un percorso presso il Serd per poter documentare di non avere più problemi legati all'uso di droghe e/o alcol e a proseguire e completare il training antiviolenza presso la CP_1
8. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2
mantenimento per la figlia pari ad Euro 250,00 mensili a far data dal Per_2
mese di maggio 2025, e per la figlia ad Euro 150,00 mensili oltre Per_1
Astat (per le esigenze personali e di vestiario) fino a quando la stessa rimarrà in Comunità, entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione automatica annuale (prima rivalutazione maggio 2026), in base agli indici Astat per la
Provincia di Bolzano. Allorquando la figlia uscirà dalla Comunità le Per_1
condizioni di mantenimento per la stessa a carico del padre dovranno essere rivalutate.
9. Gli eventuali costi per la comunità di Aisha saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
10. Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da Protocollo attualmente vigente, tra pagina 4 di 6 cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d) spese per soggiorni estivi,
Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che ai figli possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento, entro un mese dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il pagina 5 di 6 successivo mese a decorrere dalla richiesta. Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11. Gli assegni pubblici, compreso Assegno Unico Universale, spetteranno al 100% a favore della madre.
12. Le detrazioni fiscali per spese straordinarie sanitarie e scolastiche dei figli spetteranno per il 50% a ciascun genitore;
13. Le spese veterinarie per il cane delle figlie vengono sostenute al 100% dalla signora Pt_2
14. Spese e competenze del procedimento di separazione compensate.
Bolzano, 22/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2657/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 2657/2025 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
OLIVIERI LOREDANA, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
VENDRAME INNOCENTI LAURA, giusta delega in atti;
ricorrenti e
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 6 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale concessa in locazione dall'IPES alla signora con volturazione del contratto ad esclusivo Pt_2
nome della stessa;
le parti pattuiscono che l'arredo e corredo della casa coniugale rimarrà in proprietà esclusiva alla signora Pt_2
2. Il sig. si impegna ed obbliga a spostare la residenza dalla Parte_1
casa familiare di via Negrelli nr. 8 a Laives (Bz) in altra abitazione il prima possibile e comunque entro e non oltre il 31.12.25. In caso di mancata ottemperanza, la signora sarà libera di procedere a richiedere la Pt_2
cancellazione della residenza stessa presso la competente Anagrafe.
3. La figlia minore rimane affidata al Servizio sociale di Laives Persona_1
con collocamento presso la comunità Sankta Clara di Bolzano come da sentenza del Tribunale per i minorenni di Bolzano nr. 107/2024 pubblicata il
07.06.2024, emessa nel procedimento già pendente sub RG 62/2024 MIN.
4. Il diritto di visita del padre con la figlia minore resta sospeso e ogni Per_1
contatto tra loro vietato, come da predetta sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, fino a quando non sarà la ragazza stessa a voler riallacciare i contatti con il padre, e sempreché la psicologa che la segue ed il
Servizio sociale esprimano parere favorevole. In tale caso sarà il Servizio sociale a regolamentare tempi e modalità delle visite padre-figlia.
pagina 3 di 6 5. Le visite della madre con la figlia minore continueranno ad essere Per_1
monitorate e regolate dal Servizio sociale fino a quando e nella forma in cui il Servizio lo reputerà necessario.
6. La figlia già maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, Per_2
rimarrà a vivere presso la madre.
7. La madre si impegna a continuare e terminare il percorso di sostegno psicologico-educativo presso il consultorio Kolbe di Laives. Il padre si impegna ed obbliga ad effettuare un percorso presso il Serd per poter documentare di non avere più problemi legati all'uso di droghe e/o alcol e a proseguire e completare il training antiviolenza presso la CP_1
8. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2
mantenimento per la figlia pari ad Euro 250,00 mensili a far data dal Per_2
mese di maggio 2025, e per la figlia ad Euro 150,00 mensili oltre Per_1
Astat (per le esigenze personali e di vestiario) fino a quando la stessa rimarrà in Comunità, entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione automatica annuale (prima rivalutazione maggio 2026), in base agli indici Astat per la
Provincia di Bolzano. Allorquando la figlia uscirà dalla Comunità le Per_1
condizioni di mantenimento per la stessa a carico del padre dovranno essere rivalutate.
9. Gli eventuali costi per la comunità di Aisha saranno a carico di ciascun genitore per il 50%.
10. Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di ciascun genitore per la quota del 50%, come da Protocollo attualmente vigente, tra pagina 4 di 6 cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche – per apparecchio dei denti, per acquisto di occhiali da vista e/o lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali cartella, computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica;
c) acquisto di cellulare;
d) spese per soggiorni estivi,
Summer Camp ed estate bambini/ragazzi o simili;
e) patente di guida. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che ai figli possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico e comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. Seguendo i dettami - anche in difetto di accordo - di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta (attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). Il genitore che abbia anticipato le predette spese dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento, entro un mese dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro il pagina 5 di 6 successivo mese a decorrere dalla richiesta. Le spese relative a scelte effettuate ed attività in corso non necessiteranno di nuova concertazione tra i genitori, mentre le ulteriori spese straordinarie necessiteranno di accordo, salvo il caso in cui siano necessarie ed urgenti. Il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, whatsapp o email), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
11. Gli assegni pubblici, compreso Assegno Unico Universale, spetteranno al 100% a favore della madre.
12. Le detrazioni fiscali per spese straordinarie sanitarie e scolastiche dei figli spetteranno per il 50% a ciascun genitore;
13. Le spese veterinarie per il cane delle figlie vengono sostenute al 100% dalla signora Pt_2
14. Spese e competenze del procedimento di separazione compensate.
Bolzano, 22/09/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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