Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
È inammissibile l'appello proposto al tribunale del riesame avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare allorché non vengano rispettate le forme di cui al quarto comma dell'art.309 e al secondo comma dell'art.310 cod.proc.pen. che impongono la presentazione del gravame nella cancelleria del tribunale del riesame. (Nella fattispecie, relativa alla presentazione del gravame, da parte del difensore dell'imputato, davanti al giudice "a quo", la Corte ha affermato il principio precisando che, nel caso specifico, non può trovare applicazione il secondo comma dell'art.582 cod.proc.pen., in quanto il luogo in cui era stata presentata l'impugnazione non è diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 29/02/2000
1. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO " N. 1071
3. Dott. ANTONIO AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO " N. 31538/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL AB, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 7/6/1999 con la quale veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto da LA AB avverso l'ordinanza: del GIP c/o il Tribunale di Milano del 3/5/1999, reiettiva di istanza di revoca o modifica della misura di custodia cautelare in carcere disposta a carico dell'appellante per il reato di cui all'art. 73 co. 5^ DPR 309/90;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott. G. IADECOLA che ha concluso per :Dichiararsi inammissibile il ricorso;
0 S S E R V A
Sull'appello proposto da AL AB avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Como in data 3/5/1999 con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o modifica della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta a carico del predetto appellante per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, in merito al quale il AL era stato condannato dal predetto GIP con sentenza del 23/4/1999, all'esito di giudizio abbreviato e previa riqualificazione del fatto ex co. 5^ dell'art. 73 DPR cit., il Tribunale di Milano sez. riesame, con ordinanza del 7/6/1999, dichiarava inammissibile il gravame ex art. 591 co. I^ lett. c) c.p.p., perché non proposto nelle forme previste ex art. 309 co. 4^ e 310 co. 2^ in relazione all'att. 582 c.p.p. essendo stato presentato innanzi al giudice a quo e non innanzi al giudice ad quem.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AL, deducendo sostanzialmente in sintesi a motivi del gravame, la violazione degli artt. 309, 31O, 582 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p., avendo i giudici del riesame erroneamente ritenuto inammissibile il gravame nonostante questo fosse stato ritualmente proposto innanzi al giudice a quo, secondo il principio generale di cui al co. I^ dell'art. 582 c.p.p.. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. I^ ter disp. att. c.p.p..
Ed invero, pur se con motivazione piuttosto contorta in ordine alle sostanziali ragioni di inammissibilità del gravame ex art. 591 co. I^ lett. c) c.p.p., i giudici del riesame hanno esattamente deliberato tale inammissibilità, posto che nella specie, a fronte del principio generale di cui al co. I^ dell'art. 582 c.p.p., opera quello specificamente stabilito dall'art. 309 co. 4^ e 310 co. 2^ c.p.p. che rientra nelle ipotesi di presentazione del gravame innanzi al giudice ad quem, ne' è possibile far ricorso al co. 2^ dell'art. 582 cit., poiché il principio impone che il luogo in cui trovasi la Pretura presso cui si presenta il gravame e dove si trova la parte privata e il di lei difensore impugnante sia diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (cosa che nella specie non ricorre), ne' è applicabile il disposto dell'art. 123 c.p.p., riservato all'impugnazione proposta dall'imputato detenuto, mentre, nella specie, il gravame è stato presentata dal di lui difensore, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato. Le contrarie argomentazioni proposte, dal ricorrente, anch'esse, peraltro, piuttosto ripetitive e contorte, non sono idonee a censurare la decisione impugnata, sostanzialmente e formalmente corretta, secondo i principi di ammissibilità dell'impugnazione in subiecta materia, come innanzi indicati.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. I^ ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2000