Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 48321
CASS
Sentenza 17 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, a differenza di quanto previsto per la riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso alla verificazione dello stesso, per cui ne consegue la necessità di uno specifico onere di valutazione che accerti la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e il suo apporto alla verificazione dell'evento.

Commentario1

  • 1Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziario
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 48321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48321
Data del deposito : 17 maggio 2016

Testo completo