Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, a differenza di quanto previsto per la riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso alla verificazione dello stesso, per cui ne consegue la necessità di uno specifico onere di valutazione che accerti la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato e il suo apporto alla verificazione dell'evento.
Commentario • 1
- 1. Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziariohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 48321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48321 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
4832 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE асп TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1256 Composta da - Presidente - Elisabetta Rosi e - 17/5/2016 Oronzo De Masi R.G.N. 7932/2015 Mauro Mocci IO Liberati - Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG AN, nato a [...] il [...] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 20/11/2013 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2013 la Corte d'appello di Catania, provvedendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 47062 del 2012, ha liquidato ad AN AG la somma di euro 50.000,00, quale riparazione per la sua ingiusta detenzione dal 11 luglio 1993 al 28 settembre 1993 e per le conseguente dell'errore giudiziario subito in conseguenza della condanna inflittagli dal Tribunale di Catania, in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. (commesso in Catania nel febbraio 1992 in danno di AR IO), con sentenza emessa del 10 marzo 1994, confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 12 marzo 1996, divenuta irrevocabile il 10 marzo 1997 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione, e da cui era poi stato definitivamente assolto con la sentenza resa nel giudizio di revisione il 30 aprile 2004, per insussistenza del fatto.
1.1. Nel determinare la somma da corrispondere quale indennizzo, la Corte d'appello ha ravvisato un concorso colposo del richiedente, consistito nell'aver richiesto una somma di denaro, quale sostegno economico per la squadra di calcio del Catania, all'aggiudicatario di un appalto per conto dello IACP di Catania, di cui all'epoca era Presidente, riducendo, di conseguenza, in proporzione all'apporto di tale condotta concorrente, l'entità del risarcimento.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il richiedente, mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 643 e 125, comma 3, cod. proc. pen., e 40, 41, 42 e 43 cod. pen., in relazione agli artt. 1227 e 2056 cod. civ., e vizio di motivazione, sia per la ritenuta erronea sussistenza di una propria colpa lieve, sia per la quantificazione della sua incidenza nella misura del 20% nella produzione del danno conseguente all'errore giudiziario. Ha sottolineato che la precedente sentenza di questa Corte non aveva ravvisato alcuna colpa concorrente del danneggiato, neppure lieve, attribuendo l'errata condanna dello stesso esclusivamente alle false dichiarazioni testimoniali e all'operato del Pubblico Ministero, con la conseguenza che risultava erronea l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata a proposito della esistenza di una colpa lieve del ricorrente e di una relazione causale tra la stessa e l'errore verificatosi, consistente nell'ingiustificata condanna del ricorrente. Inoltre ha eccepito la irrilevanza di tale eventuale colpa lieve, in considerazione della natura indennitaria della somma da liquidare quale riparazione per l'errore giudiziario, con la conseguente irrilevanza di condotte colpose concorrenti del soggetto colpito dall'errore. Ha denunciato anche l'insufficienza della motivazione a proposito del criterio adottato per determinare l'indennizzo, che non era stato adeguatamente illustrato nella ordinanza, e di cui, quindi, non era possibile verificare la correttezza.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore violazione dell'art. 643 cod. pen. e vizio di motivazione, per l'insufficiente considerazione dei danni in concreto nel complesso sofferti dal ricorrente, in conseguenza della ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario che aveva determinato la condanna, lamentando l'omessa considerazione delle consulenze tecniche allegate alla richiesta e la mancata liquidazione, quale voce di danno, delle spese di difesa 2 glibenc sostenute, e la misura della liquidazione delle spese processuali.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito alla impugnazione, sottolineando che il giudice del rinvio si era attenuto alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte del 11 aprile 2012, che aveva evidenziato la grave imprudenza commessa dall'AG nel richiedere una somma di denaro all'aggiudicatario di un appalto, giustificata allo scopo di sostenere e sponsorizzare la squadra di calcio del Catania, all'epoca sull'orlo del fallimento, circostanza sulla quale doveva ritenersi formato il giudicato interno ed era quindi stata correttamente valutata dalla Corte territoriale nella liquidazione dell'indennizzo, sotto forma di colpa lieve concorrente.
4. Il Procuratore Generale ha concluso, nella sua requisitoria scritta, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando l'insufficienza della motivazione in ordine al criterio adottato per la determinazione della misura del risarcimento del danno, in relazione al quale era stata ravvisata una colpa lieve del ricorrente.
5. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, evidenziando come la sua richiesta non riguardasse la riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., con la conseguente non superabilità del limite massimo derivante dalla applicazione del disposto dell'art. 315 cod. proc. pen., bensì una domanda di ristoro ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., e sottolineando come nella precedente sentenza di questa Corte la causa dell'ingiusta detenzione subita dal ricorrente fosse stata individuata esclusivamente nelle false e calunniose dichiarazioni del Parasiliti e nelle indebite pressioni del Pubblico Ministero, con la conseguente irrilevanza della condotta del ricorrente. Ha al riguardo affermato che la condotta del richiedente da valutare al fine dell'accertamento della esistenza di profili di colpa, grave o lieve, tali da escludere o diminuire il diritto al risarcimento del danno, è solo quella tenuta nel procedimento penale e non anche quella anteriore, escludendo comunque la sussistenza di un proprio comportamento colposo e ribadendo comunque la sua irrilevanza sul piano dell'ammontare del risarcimento, rilevando solamente la colpa grave al fine di escluderlo. Ha inoltre ribadito la non applicabilità del limite stabilito dall'art. 315 cod. proc. pen. alla somma da liquidare a seguito dell'accoglimento di una richiesta di riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen., non essendo contemplato tale limite da detta norma, né richiamata la previsione dell'art. 315 cod. proc. pen. 3 Glibinas CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. Nella sentenza di questa Corte n. 47062 del 2012, di annullamento con rinvio della precedente ordinanza della Corte d'appello di Messina, è stato sottolineato come in tale ordinanza la Corte territoriale, nel respingere la richiesta di riparazione formulata dall'AG, ravvisando nella sua condotta una colpa grave causa esclusiva della sua detenzione e della sua condanna, aveva del tutto trascurato di valutare quanto statuito dalla sentenza di revisione emessa il 30 aprile 2004, nella quale era stato chiarito che il coinvolgimento dell'AG nel procedimento per tentata concussione era stato determinato dallo stato di soggezione psichica in cui il teste AR venne a trovarsi allorché venne reiteramente interrogato dal Pubblico Ministero di Catania per sfuggire all'arresto. In particolare è stato evidenziato come La richiesta di 11 danaro - cosiccome ritenuta "pacificamente" acclarata nell'ordinanza impugnata - non avrebbe potuto in alcun modo fondare una pronunzia di condanna per tentata concussione in difetto delle false e calunniose dichiarazioni del AR (confermate dalle menzogne del Napoli, mero teste de relato) che, su pressioni del P.M. di Catania dr. Amato, accennò, in caso di rifiuto di pagamento, alle larvate minacce dell'AG di ritardare l'iter burocratico dell'appalto di guisa da indurlo al versamento della somma, lasciando intendere il presunto concusso di aver avvertito il condizionamento psicologico conseguente al metus publicae potestatis che il ricorrente comunque incuteva, grazie alla carica rivestita". E' stata, pertanto, ritenuta illogica, e frutto di una incompleta e contraddittoria valutazione delle risultanze, l'attribuzione alla condotta del ricorrente della sua condanna, con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo esame.
1.1. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente attribuito valenza, questa volta concorsuale, alla condotta dell'AG, ritenendo che la stessa avesse contribuito alla determinazione della sua detenzione e della sua condanna, stabilendone l'incidenza nella misura del 20% e riducendo, di conseguenza, l'indennizzo in misura corrispondente, senza, tuttavia, indicare le ragioni per le quali tale condotta avrebbe concorso alla verificazione dell'errore, omettendo di tenere conto di quanto indicato nella suddetta sentenza di annullamento con rinvio circa la portata decisiva delle dichiarazioni calunniose del Parasiliti, ed anche di illustrare le ragioni della incidenza di tale condotta sul danno lamentato dal richiedente e della sua determinazione nella misura del 20%. 4 2. Va, dunque, anzitutto ricordato che in tema di riparazione per errore giudiziario, a differenza di quanto previsto a proposito della riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., la colpa grave impeditiva del diritto alla riparazione deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso allo stesso (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 4, n. 2569 del 24/09/1998, Strazzeri Rv. 213141). Tale differente incidenza della condotta colposa del danneggiato, che, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, deve aver causato l'errore e non solo aver concorso alla sua verificazione, comporta un onere di attenta valutazione di tale condotta anche quando, come nella specie, la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo essere accertati, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verificazione dell'evento.
2.1. Ora, nella specie, era già stato sottolineato come la condotta del ricorrente (consistente nella richiesta di un contributo in denaro a favore della squadra di calcio del Catania, in difficoltà finanziaria) non avrebbe comunque potuto determinare l'errore (e cioè la sua condanna per tentata concussione) in assenza delle dichiarazioni del AR (che aveva accennato di aver ricevuto, per il caso di rifiuto di erogazione del contributo, larvate minacce dall'AG di ritardare l'iter burocratico dell'appalto, sì da indurlo al versamento della somma), sicché, a fronte di tale ricostruzione della vicenda, il mero riferimento alla condotta dell'AG non consente, di per sé solo, di ritenere che la stessa abbia concorso alla verificazione dell'errore, attribuito dai giudici della revisione all'essenziale e decisivo intervento del Parasiliti, individuato come fattore causale determinante nella verificazione dell'evento. Ne consegue l'insufficienza e l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, che ha ritenuto configurabile una condotta colposa concorrente del danneggiato, rilevante nella genesi dell'evento, prescindendo dalla diversa ricostruzione dello stesso quale compiuta nel giudizio di revisione, nel quale la sua verificazione è stata attribuita in via esclusiva alle suddette dichiarazioni del Parasiliti, con la conseguenza che occorre un nuovo esame sul punto da parte dei giudici del merito, affinché accertino, in concreto, la ravvisabilità di un apporto causale della condotta dell'AG nella verificazione dell'errore, tenendo conto della ricostruzione della vicenda compiuta nel giudizio di revisione.
3. Fondata risulta anche la doglianza relativa alla insufficienza della motivazione a proposito della riduzione del risarcimento in dipendenza di tale condotta colposa concorrente, ed anche riguardo al criterio adottato per AN determinarlo. 5 3.1. Va al riguardo considerato che la riparazione dovuta ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, in misura tendenzialmente comprensiva di tutti i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'errore giudiziario, tenendo conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita (Sez. 4, 22688 del 18/03/2009, Lastella, Rv. 243990; Sez. 3, n. 26739 del 21/06/2011, Siccardi, Rv. 250663). La liquidazione può, poi, secondo le regole generali di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., avvenire anche con valutazione equitativa (quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, cfr., al riguardo, Sez. 4, n. 10878 del 20/01/2012, Sterio, Rv. 252446), ma del criterio equitativo adottato ed impiegato il giudice deve dare adeguata illustrazione, allo scopo di consentire la verifica della ragionevolezza del criterio prescelto e della correttezza e completezza del risarcimento liquidato facendo ricorso a tale criterio.
3.2. Nella vicenda in esame la Corte d'appello ha omesso di dare conto dei criteri seguiti per la liquidazione della somma attribuita al ricorrente, determinata nella misura di euro 50.000, né delle ragioni che la hanno indotta a determinare l'incidenza dell'apporto causale concorrente della condotta colposa dell'AG nella misura del 20%, in relazione alla quale non è stato specificato alcunché. Ne consegue l'insufficienza, anche sotto questo profilo, della motivazione della ordinanza impugnata, nella quale non è stato indicato il criterio equitativo adottato per addivenire alla liquidazione della somma dovuta al richiedente, né la ragione della determinazione nella misura del 20% del suo apporto causale alla verificazione dell'evento, con la necessità di nuovo esame da parte dei giudici del merito anche su tale punto. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata, stante la sussistenza di entrambi i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, con rinvio per nuovo esame, sulla scorta dei principi ricordati, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità (con ciò rimanendo assorbita anche la doglianza relativa alla misura della liquidazione del giudizio di cassazione quale compiuta nella ordinanza impugnata). übenaciGlibe 6
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata Calabria. Così deciso il 17/5/2016 Il Consigliere estensore IO Liberati Slibenan 18 12:3 IL 7 alla Corte d'appello di Reggio Il Presidente Elisabetta RosiEnselede Ros