Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario. (Fattispecie in cui la colpa dell'imputato era stata individuata nella menzogna raccontata per discolparsi; la S.C. ha annullato con rinvio per accertare se la menzogna fosse da da sola determinante per la condanna o avesse concorso con altre circostanze a determinarla).
Commentario • 1
- 1. L’errore giudiziario nel processo penale: rimedi e modalità di riparazioneAlessia Rizzi · https://www.diritto.it/ · 7 giugno 2022
Indice Inquadramento della disciplina Rimedi per la riparazione di un errore giudiziario Cause di esclusione Modalità di riparazione Riparazione per ingiusta detenzione Riparazione in ambito europeo Conclusioni 1. Inquadramento della disciplina Generalmente quando si parla di errore giudiziario si fa riferimento ad una conseguenza possibile e ineludibile di ciascun percorso processuale. Di fatti nell'ambito del processo penale, l'eventuale errore giudiziario scaturisce da una c.d. decisione ingiusta basata sul mancato rispetto delle regole procedurali ovvero dalla ricostruzione del merito non corrispondente alla realtà dei fatti (o alla diversa realtà emersa da un secondo giudizio). Ciò, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/1998, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 24.9.1998
1. Dott. Benito R. De Grazia Consigliere SENTENZA
2. " GI ER " N. 2569
3. " PA A. Sepe " REGISTRO GENERALE
4. " CO NI " N. 11817/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA TA ved. TI, TI SE, TI AN, TI NC, TI MA, TI DR, TI Ines
avverso ordinanza 21.2.1998 della Corte di Appello di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sepe Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RA TA ved. TI e figli sono ricorrenti avverso ordinanza 21.2.1998 della Corte di Appello di Catania con la quale veniva rigettata richiesta di riparazione dell'errore giudiziario patito da TI TO, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, il quale era stato condannato a sette anni di reclusione e due mesi di arresto per una rapina in banca ed altri reati, da cui era poi stato scagionato, da morto, a seguito di giudizio di revisione originato dalla confessione dei reati da parte di un pentito. L'ordinanza impugnata, riannodata per brevità nelle sue principali sequenze logiche, così si esprimeva:
1) "Il 3 ottobre 1974 era avvenuta una rapina in una banca di Augusta e i malviventi, fuggiti a bordo di una moto Honda con targa di cartone posticcia, si erano scontrati con altro veicolo, avevano abbandonato la moto e si erano dileguati a piedi. Attraverso il numero di telaio della moto recuperata, la polizia era risalita alla targa vera (CT 103701) e quindi al TI TO che ne risultava intestatario nei registi del P.R.A. Catturato diversi mesi dopo l'emissione del relativo mandato (a suo dire perché non rintracciato al suo vecchio indirizzo anagrafico dove non abitava più), il TI dichiarava di non essere mai stato l'effettivo proprietario della Honda, ma di avere fatto da prestanome a tale Di RO PA, cliente della bottega di barbiere dove lui lavorava, il quale, essendo fallito, gli aveva chiesto di intestarsi la moto al momento dell'acquisto. Egli era quindi intervenuto sempre e solo formalmente per sottoscrivere l'atto di trasferimento anche quando, successivamente, la moto era stata rivenduta a terzi (tale AL Lo TI di Siracusa, poi risultato inesistente nei registri anagrafici e indicato come abitante, in una via anch'essa inesistente, n.d.r.) dopo essere stata affidata in esposizione all'autosalone di tale LO IO. Testimoni fondamentali per il riscontro di tale discolpa diventarono quindi il Di RO e il LO, ma le dichiarazioni dell'imputato e dei due testimoni sull'argomento si avvitarono su tali e tante contraddizioni da rendere evidente che qualcuno diceva il falso. I giudici arguirono in base ad una serie di considerazioni tuttora condivisibili che furono quantomeno l'imputato TI e il LO, ovviamente in combutta, a mentire";
2) "Nel 1986, quando il TI aveva espiato la pena ed era ancora in vita, un cosiddetto collaboratore di giustizia, il pluripregiudicato AI IN... nell'ambito di un maxi processo che si svolgeva dinanzi all'autorità giudiziaria di Torino dichiarava al giudice istruttore di quel Tribunale, tra le altre cose, di essere l'autore della rapina di Augusta...";
3) "La Corte (in sede di giudizio di revisione) ha creduto al AI, il quale, discolpando AN e TI, è venuto a ripetere di avere commesso la rapina assieme al LI e al SC e di avere fatto uso 'di una motocicletta Honda 500 intestata a TI TO, il cui effettivo proprietario era Di RO PA'. Ripercorrendo, dunque, la vicenda processuale del TI alla luce della dichiarazione del AI (la quale pro veritate habetur), vi può in definitiva rilevare che la discolpa del TI si articolò su due assunti, ciascuno dei quali singolarmente considerato era in astratto idoneo a scagionarlo:
l'assunto di non avere mai avuto la proprietà ne' la disponibilità della moto, appartenuta al Di RO, e l'assunto che comunque, la moto era stata già venduta a terzi prima della rapina. AI, in sostanza, è venuto ad asseverare il primo assunto e a smentire ulteriormente, ove mai ve ne fosse stato bisogno;
il secondo: la moto, anche secondo il AI, era di PA Di RO, non certo del fantomatico AL Lo TI. TI, dunque, ammesso che abbia detto la verità sul primo assunto (perché adesso la convalida è arrivata dal AI) sicuramente mentì sul secondo, volendo forse scagionare il Di RO";
4) Per effetto della sentenza di revisione di venuta irrevocabile, non può adesso essere rimesso in discussione il fatto che TI TO non partecipò alla rapina. Può e deve, invece, ribadirsi che l'errore giudiziario fu causato perché, nel tentativo di discolparsi, il TI affastellò diverse menzogne, quanto meno per tutti la parte del suo racconto che riguardava il trasferimento della moto a terzi prima della rapina, adottando così un comportamento difensivo connotato da colpa grave che influenzò, come era assolutamente prevedibile, il verdetto di condanna". Nel ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio riconoscendo agli eredi di TI TO il diritto al risarcimento per l'errore giudiziario subito dal proprio congiunto, nella quantificazione già chiesta dinanzi alla Corte di App4ello o comunque in quella che da questa Corte sarà ritenuta più equa, o, in subordine, l'annullamento con rinvio, indicando i principi di diritto cui il giudice ad quam dovrà attenersi, si deduce:
1) Violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) c) ed e) in relazione all'art. 646 cod. proc. pen. Nullità dell'intero procedimento e dell'ordinanza impugnata per vizio di procedura;
2) Violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art.646 cod. proc. pen. Errata valutazione in ordine alla sussistenza di colpa grave nella condotta del richiedente.
Diritto
È infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge sul rilievo che la Corte di Appello, invece che decidere iuxta alligata, ha illegittimamente richiesto al ricorrente di esibire agli atti processuali, poi in effetti utilizzati per rilevare la presunta colpa.
Infatti, a tenore dell'art. 645 cod. proc. pen., la domanda di riparazione deve essere corredata dai documenti "utili", sicché nessuna nullità ha commesso la Corte - che doveva valutare se vi era dolo o colpa grave ed aveva quindi necessità di disporre degli atti del processo - sollecitandone al ricorrente la produzione, invece che rigettare, la domanda per l'impossibilità della verifica dell'inesistenza del fatto ostativo.
Ritiene invece questa Corte meritevole di accoglimento - nei limiti dalla richiesta subordinata di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata - il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'errata valutazione della colpa grave sul rilievo che, pur essendo vero che il TI non ha detto la verità, ciò ha però fatto perché "non sapeva come difendersi" e "non voleva accusare nessuno" (Di RO): egli si sarebbe limitato ad inventare di avere venduto la moto al fantomatico AL Lo TI "per proteggere la propria famiglia ed i propri figli da eventuali ritorsioni", familiari che egli vide "minacciati nella loro integrità fisica", sicché non può parlarsi di colpa grave e, peraltro egli, da imputato, aveva il diritto di mentire.
Premesso che la Corte di merito afferma, senza particolari argomentazioni, che "il comportamento difensivo del TI fu connotato da colpa grave che influenzò ... il verdetto" e che, poco prima, afferma che l'errore giudiziario "fu causato..." dal fatto che il TI mentì "quanto meno (?) per tutta la parte del suo racconto che riguardava il trasferimento della moto a terzi prima della rapina", va innanzitutto considerato che l'art. 643 del nuovo codice di rito penale (Riparazione dell'errore giudiziario), modificando il corrispondente art. 571 del codice di procedura penale del 1930, che recitava "... ha dato o concorso a dare causa...", limita la previsione di ostatività al fatto che il ricorrente abbia "dato causa..." senza ricomprendere l'ipotesi che si sia semplicemente "concorso a dare causa": la modifica è rilevante, posto che nell'art. 314 cod. proc. pen., relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, è invece inserita l'ipotesi del concorso causale, così come osservato anche dalla dottrina con specifiche notazioni, a volte senza ulteriori commenti;
a volte rilevando che l'omissione non sembra priva di portata innovativa, tanto più ove si consideri che l'ipotesi in questione è stata invece menzionata nell'art. 314 cod. proc. pen., dove si esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da colui che, appunto, "vi abbia dato o concorso a dare causa", sicché, a prescindere dalle motivazioni che possono avere indotto il legislatore ad essere maggiormente rigoroso nel disciplinare la riparazione per l'ingiusta detenzione, non vi sarebbe dubbio che dal mancato riferimento nell'art. 643 all'ipotesi di concorso si può argomentare che quest'ultimo non costituisce più, a differenza che nella disciplina previgente, condizione ostativa alla riparazione dell'errore giudiziario;
altra volta considerando che la previsione del concorso si inquadra nella tendenza del codice che tale dottrina mostra di non condividere - a disciplinare più restrittivamente l'ambito della riparabilità dell'ingiusta custodia rispetto a quello dell'errore giudiziario.
Tanto precisato sul piano strettamente giuridico, va osservato che la Corte di merito non si è posto tale problema, che invece doveva essere posto ed esaminato in relazione al duplice profilo della gravità della colpa e della sua incidenza "causale" e non meramente sinergica.
Tale esame si impone in questa sede, nel rispetto del principio del devolutum, avendo i ricorrenti fatto espresso riferimento alla gravità della colpa, da essi esclusa sul rilievo che la bugia sarebbe stata giustificata dalla necessità di difendersi e quindi, nella specie, risulterebbe legittimo il mentire.
Va in proposito ricordato che è giurisprudenza di questa Corte, Sez. Unite 9.2.1996, Sarnataro e altri, che bisogna "sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale", poiché "si tratta di trovare un delicato equilibrio tra il diritto che va assicurato, alla libertà di strategia difensiva, anche eventualmente errata (non spetta al giudice pronunciarsi al riguardo) o effetto di paura o d'intimidazione o di sfiducia, ma sempre diritto inviolabile, costituzionalmente garantito (art. 24 comma 2) e l'esigenza di corretta applicazione della legge...".
Tanto induce a domandarsi se sia grave la colpa allorquando la menzogna è finalizzata a non accusare altri, nella specie per timore di ritorsioni. A ciò può correttamente rispondersi con il ritenere che il TI versasse in colpa, poiché aveva mentito e, quanto meno, aveva violato il dovere di lealtà processuale, con la precisazione, però, che tale colpa non può considerarsi grave, intanto perché giustificata dal riconosciuto diritto, anche di mentire, che compete al l'imputato e dall'intento di evitare ritorsioni nei confronti dei suoi familiari, poi perché la bugia non si configura determinante ai fini della condanna, data la presenza di altri elementi probatori che comunque non avrebbero escluso la condanna medesima, e ciò perché la colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, affronta implicitamente il problema parlando di "menzogna... di determinante, decisiva rilevanza", ma ciò sembra da escludere per le considerazioni che precedono e per quelle che seguono. Può infatti affermarsi che i giudici non avrebbero condannato il TI se egli non avesse inventato la circostanza della vendita al fantomatico AL Lo TI?
Nell'assunto relativo all'appartenenza della moto al Di RO il TI non aveva detto il falso perché il pentito AI l'ha confermato espressamente, precisando di avere commesso la rapina con la moto del Di RO, da questi fatta intestare al berti, sicché le menzogne del TI consistono soltanto nell'avere affermato:
1) che Di RO era fallito;
2) che egli era intervenuto presso il LO (titolare dell'autosalone) per sottoscrivere l'atto di trasferimento;
3) che la moto era stata venduta ad AL Lo TI.
A questo punto l'indagine s'incentra nell'interrogativo se senza le menzogne ora indicate i giudici non avrebbero condannato il TI. La risposta non può che essere negativa, posto che residuava a carico del TI un corposo quadro probatorio (relativo all'appartenenza della moto allo stesso TI) desumibile:
a) dalla formale intestazione della moto al TI;
b) dalla dichiarazione di SA che riferì, di aver visto il TI in possesso di una moto di grossa cilindrata e di averlo accompagnato presso l'autosalone per riscuotere il presso della vendita;
c) dalla dichiarazione del EL, il quale precisò che la moto gli era stata portata dal TI ed escluse che il Di RO avesse avuto a che fare con la moto.
Non vi è dubbio che i giudici - ragionevolmente valutando solo tali circostanze - avrebbero condannato il TI, identificandolo come "proprietario" della moto: le sopra indicate menzogne del TI possono avere al più concorso alla condanna, come si rende necessario ai sensi della innovazione, come sopra riferita, della norma in materia di riparazione dell'errore giudiziario. La Corte di merito non si è posta gli indicati problemi e non ha sufficientemente valutato i profilo, superiormente esaminati, che sono di estrema rilevanza.
L'impugnata decisione va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania, che riesaminerà la fattispecie sulla scorta dei principi di diritto sopra precisati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999