Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15288 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli I mi gg.r Mag Stratit Dott. Guglielmo SCIARELL - Presidente - R.G.N. 2455/01 Cron.31047 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ZO AT NT;
- intimato avverso la sentenza n. 2740/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 17/07/00 R.G.N. 49/98; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore2003 2390 Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso -1- chiedendo consiglio, fondatezza che la Corte di Cassazione, in camera di accolga il ricorso per manifesta , con le conseguenti pronunce di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 20 febbraio 1996 al Pretore di Lecce, TO ZZ chiedeva la condanna del Ministero dell'interno al pagamento di un'indennità d'accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18 о di una pensione di inabilità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118; che, costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava le domande con decisione del 19 giugno 1997, riformata con sentenza del 17 luglio 2000 dal Tribunale, il quale ravvisava i requisiti per la pensione con decorrenza dal 1° febbraio 1997; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre lo intimato ZZ non si è costituito;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accogli- mento del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12 1. n. 118 del 1971, sostenendo la carenza della propria legittimazione passiva, poiché l'attore, ultrases- santacinquenne, avrebbe dovuto chiedere la pensione sociale all'Inps e non quella di invalidità al Ministero dell'interno; che il motivo è manifestamente fondato giacchè la pensione l'assegno di invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 19 1. ult. cit., non spettano a soggetti che ne abbiano fatto richiesta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età o i cui requisiti di invalidità siano stati raggiunti dopo il compimento di tale età, spettando invece l'alternativo beneficio a carico dell'Inps (Cass. 12 marzo 1996 n. 2011, 21 febbraio 2001 n. 2554); che nel caso di specie è pacifico che il richiedente fosse ultrasessantacinquenne già nel momento in cui iniziò questo processo, come risulta dal ricorso di primo grado;
che pertanto, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la domanda Va rigettata, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto;
che sulla spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 Il Presidente Il Coungliere est. Teduico Roull engliche I walk ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 EREQuere Lavalle Presidente: # Cons. estensore IL CANCEL Cancelleria Deposits 12 OTT. 2003 Oggi, 1 AL CANCELLIERE Guve