Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
La colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. (Fattispecie nella quale il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario era stato escluso in considerazione del reiterato mendacio dell'imputato circa il proprio alibi, valutato, peraltro, come condotta meramente concorrente alla causazione dell'errore giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2010, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/02/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 220
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 27256/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU PE, n. in La Tronche (Francia) il 15.11.1965;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 28.4.2009;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 28 aprile 2009 la Corte di Appello di Catania rigettava una "domanda di riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643 c.p.p. e ss." proposta da PE IU.
Rappresentava l'istante che egli era stato definitivamente condannato alla pena di anni diciannove di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di omicidio, rapina e porto e detenzione abusivi di armi.
A seguito, poi, di giudizio di revisione, era stato definitivamente assolto, per non aver commesso il fatto, da tutte le imputazioni contestategli.
Premesso, quindi, che egli non ebbe a dare causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario di cui è stato vittima", indicava i vari profili di danno che dalla vicenda assumeva di aver subito. Nel pervenire alla resa statuizione, ritenevano i giudici del merito la colpa grave dell'istante.
Premesso che egli era stato fermato e poi sottoposto a misura cautelare perché "dalle dichiarazioni rese da un coimputato, dalle deposizioni della moglie della vittima e da alcune indagini tecniche di riscontro (rapporti di frequentazione con coimputati, possesso di auto) furono ritenuti sussistenti nei suoi confronti sia gravissimi indizi di colpevolezza che esigenze cautelari", rilevavano che "uno dei pilastri probatori confermativi della chiamata in correità e delle altre indicazioni investigative ... fu sin da subito la propalazione da parte dell'imputato di un alibi relativo all'assenza dai luoghi ove avveniva l'omicidio, rivelatosi falso ...", sicché "la alternativa e mendace ricostruzione dei movimenti avuti nel momento dell'omicidio, versione dei fatti che l'imputato sin dall'interrogatorio di convalida ebbe a propinare agli inquirenti costituì da subito un elemento gravemente colposo anche sul quale rimase impostata tutta la valutazione della penale responsabilità del IU ...
La condotta oggettiva e gravemente colposa dell'imputato (il reiterato mendacio circa l'alibi è rimasto inconfutabilmente accertato) è stata utilizzata come elemento probatorio a supporto dell'espressione dei giudizi di colpevolezza delle sentenze di condanna di 1^ e 2^ grado.
Tale condotta ... ha contribuito in modo rilevante a dar causa all'errore giudiziario poi riconosciuto ...".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che il provvedimento impugnato aveva richiamato un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte, in tema di colpa grave, che tuttavia riguardava il diverso istituto della riparazione per ingiusta detenzione;
che l'art. 643 c.p.p. "limita la configurabilità dell'impedimento in questione ai casi in cui l'ingiustamente condannato "abbia dato causa" per dolo o colpa grave all'errore giudiziario" e "il mancato riferimento nella stessa all'ipotesi di concorso giustific(a) l'esclusione di quest'ultima, a differenza della disciplina previgente, dal novero delle condizioni ostative alla riparazione dell'errore giudiziario ... La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario deve essere esaminata sia in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza sia anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario ...".
Soggiunge che il giudice della revisione aveva richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GN TO, il complesso degli elementi di generico riscontro della di lui credibilità, le dichiarazioni di LA ER, la falsità dell'alibi di IU PE, e "ha fatto giustizia" delle prime tre circostanze, "pur continuando a ritenere la falsità dell'alibi in parola", sicché "l'assoluzione del già condannato si pone ... quale certificazione del risultato della prova di resistenza a contrario, che registra la marginalità dell'elemento in questione e, comunque, la sua inidoneità a causare da solo la condanna dell'allora imputato ...": in conclusione, "la valenza concorsuale dell'elemento in esame ... rende lo stesso estraneo all'ipotesi ostativa di cui all'art. 643 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Devesi, invero, considerare che si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p. e ss.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 c.p.p. e ss.). In particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l'art. 314 c.p.p., comma 1 fa riferimento a quella che "abbia dato concorso a darvi causa ...", mentre l'art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che "ha dato causa ... all'errore giudiziario".
Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell'istituto, come trasfusa nell'art. 571 c.p.p. del 1930, comma 1 dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che "ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario".
Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art. 314 c.p.p. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia, essa, dato causa all'errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l'ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell'errore giudiziario (Cass., Sez. 4^, 24 settembre 1998, n. 2569). Nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto che "il reiterato mendacio circa l'alibi" ha costituito "condotta oggetti va e gravemente colposa dell'imputato"; ma mostra di aver valutato tale circostanza, sotto il profilo del concorso alla causazione dell'errore giudiziario, secondo quanto invece prescritto per il diverso istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Ha richiamato, infatti, un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2002, n. 34559) in tema di riparazione per ingiusta detenzione, evocante i "comportamenti specifici (che) abbiano dato o concorso a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà"; ha ritenuto il falso alibi "uno dei pilastri probatori confermativi della chiamata in reità e delle altre indicazioni investigative", "anche sul quale rimase impostata tutta la valutazione della penale responsabilità ...": ha conclusivamente ritenuto che quella "condotta gravemente colposa ... abbia concorso a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà e della condanna".
Ha, in sostanza ed in definitiva, omesso di dare compiuta contezza che quella ritenuta colpa grave abbia "dato causa" all'errore giudiziario, secondo la più circoscritta accezione di tale causa impeditiva in tema di errore giudiziario, così, al postutto, non chiarendo se senza quel falso alibi si sarebbe evitato l'errore giudiziario.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio alla Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010