Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 2
Sono indennizzabili, attraverso il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, oltre ai pregiudizi derivati dalla sentenza irrevocabile di condanna, anche quelli progressivamente sorti durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti ad esso (nella specie, "perdita di chance", differenze retributive non percepite, perdita di immobili, spese processuali, spese per cause di lavoro e danno non patrimoniale).
La riparazione dell'errore giudiziario attiene non soltanto ai pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche a quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare subita nel corso del processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 26739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26739 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 21/06/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1403
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 2389/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 24 novembre 2010 dalla corte d'appello di Milano;
udita nella camera di consiglio del 21 giugno 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA GI il 13 maggio 1993 venne arrestato, in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Sanremo, per il delitto di furto aggravato commesso in occasione dello svolgimento di attività di croupier presso il casinò di Sanremo, venendo successivamente scarcerato il 5 luglio 1993.
Con sentenza del locale Tribunale del 29/6/1996 il CA fu condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed L. 100.000 di multa. Con sentenza della Corte di Appello di Milano del 18/12/1999 la condanna fu confermata. Il successivo ricorso per cassazione venne rigettato l'8 novembre 2000.
Secondo le sentenze il CA, di professione croupier (detto anche "paletta"), in concorso con il cambista del tavolo, si era appropriato somme che dovevano essere destinate alle mance collettive, la cui destinazione era per metà al personale e per l'altra metà al Casinò. Le fonti di prova che avevano condotto alla condanna erano costituite da immagini videoregistrate e dalle deposizioni di addetti alla vigilanza, in particolare, per il CA, dalle dichiarazioni del teste Gonano.
Con istanza depositata il 30/10/2003 il condannato chiese la revisione del processo adducendo a sostegno la sopravvenienza di nuove prove ed in particolare delle dichiarazioni del teste UG, non escusso nel corso del processo di merito. Questi, nella fase rescissoria del giudizio di revisione, sentito come testimone, anche in sede di confronto con il teste Gonano, riferì che pur essendo stato addetto alla vigilanza del tavolo ove operava il CA, non aveva rilevato alcuna irregolarità nelle sue condotte di giuoco.
La corte d'appello dispose la revoca della pronuncia di condanna, con sentenza di revisione del 13/3/2006.
Con istanza depositata il 6/3/2008 il CA chiese la riparazione dell'errore giudiziario, ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen.. Con ordinanza del 10/11/2008 la Corte di Appello di Milano, valutate le gravi negligenze del ricorrente, ritenute legate eziologicamente alla condanna, rigettò la richiesta dell'indennizzo. Propose ricorso per cassazione il CA e questa Corte, con sentenza del 10 novembre 2009, accolse il ricorso ed annullò con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza impugnata.
La corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, accolse parzialmente il ricorso, condannando il ministero dell'economia al pagamento del complessivo importo di Euro 115.000,00, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, la corte d'appello osservò:
- che il CA aveva proposto soltanto domanda di riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. e non anche domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sicché non poteva essergli riconosciuto nulla per tale voce di danno;
- che non erano indennizzabili i pregiudizi verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti al processo, ma solo quelli derivanti dalla sentenza irrevocabile di condanna e successivi alla stessa.
Ciò posto, riconobbe solo l'importo di Euro 15.000,00 per le spese legali e quello di Euro 100.000,00 per danno biologico, danno esistenziale e danno non patrimoniale, rigettando tutte le altre voci di danno richieste.
Il CA propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 643, 314, 315 cod. proc. pen.; errata esclusione dell'indennizzo in relazione ai pregiudizi patiti in conseguenza della custodia cautelare. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che fosse indennizzabile solo la durata della eventuale espiazione della pena e non la privazione della libertà personale a diverso titolo.
2) violazione dell'art. 643 cod. proc. pen.; errata esclusione dell'indennizzo in relazione ai pregiudizi patiti in conseguenza del processo penale. Osserva che erano indennizzabili anche i pregiudizi e conseguenze che, pur formandosi progressivamente nel corso del processo, trovavano loro effettiva e definitiva concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna. Le voci illogicamente non riconosciute, riconducibili comunque alla ingiusta condanna, erano:
a) differenze retributive non percepite per tutto il periodo della sospensione cautelare dal lavoro;
b) perdita di chances per la mancata promozione ad ispettore di sala;
c) perdita patrimoniale da svendita di immobili;
d) spese legali relative al processo penale che aveva portato alla condanni definitiva;
e) spese legali nei confronti del datore di lavoro per recupero delle retribuzioni;
f) danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) patito per tutto il periodo del processo.
3) violazione dell'art. 643 cod. proc. pen.; errata quantificazione dell'indennizzo relativo al danno non patrimoniale patito in conseguenza della condanna penale. Lamenta che la corte d'appello ha erroneamente proceduto alla liquidazione di tali pregiudizi con riguardo unicamente al loro aggravamento conseguente alla condanna subita e dall'epoca di irrevocabilità della stessa, senza invece considerare il pregiudizio nella sua globalità, derivante dalla ingiusta carcerazione e poi dall'ingiusta condanna. In ogni caso la cifra riconosciuta è incongrua perché non tiene conto della concreta situazione dell'istante.
4) violazione dell'art. 643 cod. proc. pen.; errata negazione dell'indennizzo per i familiari in conseguenza della condanna penale. 5) violazione dell'art. 643 cod. proc. pen.; errata esclusione dell'indennizzo in relazione alle spese legali per le cause di lavoro successive alla sentenza di condanna.
Nell'imminenza della udienza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi sono fondati e devono quindi essere accolti, con conseguente assorbimento degli altri.
L'ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su due principi: a) che l'istante aveva proposto soltanto domanda di riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. e non anche domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sicché non poteva essergli riconosciuto nulla per tale voce di danno;
b) che non sono indennizzabili i pregiudizi verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti al processo, ma solo quelli derivanti dalla sentenza irrevocabile di condanna e successivi alla stessa. Entrambi i principi sono però erronei.
Per quanto riguarda l'indennizzo per i danni riconducibili alle originarie misure cautelari e non alla condanna, si è sostenuto che l'art. 643 cod. proc. pen. prende in considerazione, per stabilire l'entità della riparazione per l'errore giudiziario, la "durata della eventuale espiazione della pena o internamento", oltre alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, e non ricomprende invece espressamente le conseguenze derivanti dalla privazione della libertà personale a diverso titolo. La questione è stata già risolta da questa Corte (Sez. 4^, 23.2.2006, n. 24359, Min. Econ. Fin. e Pisano, punto 7), con una soluzione che questo Collegio condivide pienamente e che parte dall'osservazione che non è condivisibile un'interpretazione riduttiva, fondata esclusivamente sulla lettera della norma indicata.
Ha invero esattamente osservato la decisione richiamata che "già nel codice di rito previgente (art. 571) l'equa riparazione era prevista genericamente per la "carcerazione" subita e non solo per l'espiazione della pena. È ovvio che questa estensione era giustificata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione ma sarebbe singolare che, introdotto questo istituto dal nuovo codice di rito, venisse esclusa dalla riparazione una conseguenza di così grave significato in un sistema che consente, in taluni casi, che venga riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione anche al condannato (art. 314 c.p.p., comma 2). Questa drastica esclusione non si giustificherebbe, tra l'altro, alla luce di un processo di estensione della tutela riparatoria per l'ingiusta detenzione di cui sono espressione, oltre che l'art. 24 Cost., la L. 4 agosto 1955, n.848, art. 5, comma 5, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e l'art. 9, n. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici. E la conclusione della diversa tesi sarebbe invece che la persona prosciolta debba proporre autonomamente due domande se nel processo oggetto della revisione sia intervenuta anche la custodia cautelare: quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quella per la riparazione dell'errore giudiziario. È invece parere della Corte che la domanda relativa alla riparazione dell'errore giudiziario possa comprendere anche quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione eventualmente subita. Ciò non soltanto per ovvie esigenze di razionalità e semplificazione ma, soprattutto, per una ragione fondata sul tenore dell'art. 657 c.p.p., comma 1 che impone di computare sulla pena definitiva da espiare la custodia cautelare sofferta per lo stesso reato (e anche per altro reato). Si verifica quindi, in sede di esecuzione, una sorta di trasformazione della custodia cautelare anteriormente sofferta in pena definitiva. Non v'è quindi neppure una ragione di coerenza sistematica per escludere che l'espiazione della pena, cui fa riferimento l'art. 643 c.p.p., comma 1, si riferisca anche alla custodia cautelare proprio perché divenuta in sede di esecuzione pena espiata". Per quanto concerne il secondo principio sostenuto dalla ordinanza impugnata, ossia che non sarebbero indennizzabili i pregiudizi verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti al processo, ma solo quelli derivanti dalla sentenza irrevocabile di condanna e successivi alla stessa, esso è ugualmente contrario al principio invece affermato da questa Corte, secondo cui "Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. (Nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili perché riferite al processo e non all'ingiusta condanna, le seguenti componenti del danno: le spese sostenute per ottenere il dissequestro di due immobili sottoposti a sequestro conservativo e l'estinzione delle procedure esecutive, trattandosi di procedure che, seppure avviate in precedenza, avevano trovato la loro conferma definitiva nella sentenza di condanna;
il danno derivante dalla perdita di un'autovettura di proprietà del ricorrente sequestrata e confiscata;
la perdita dei risparmi utilizzati per la cura della figlia e per le spese di costituzione di parte civile della medesima)" (Sez. 4, 23.2.2006, n. 24359, Min. Econ. Fin. E Pisano, m. 234612).
Questa sentenza, nella motivazione (punto 10), ha precisato che l'art. 643 c.p.p., comma 1, "fa espresso riferimento all'errore giudiziario" (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della "condanna". Va però rilevato che, oltre alla riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare, devono ritenersi ricollegati alla condanna non solo i pregiudizi, oneri e altre conseguenze negative - che trovano esclusiva origine nella decisione definitiva che ha accertato la penale responsabilità dell'imputato anche perché solo in questo momento sono sorte - ma altresì quelle conseguenze che, pur formandosi progressivamente nel corso del processo, trovano la loro effettiva e definitiva concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna (per es. i pregiudizi derivanti da un sequestro che solo con la trasformazione in confisca divengono definitivi). Diversamente si perverrebbe ad un'ingiustificata limitazione del diritto alla riparazione per i soli atti e fatti a carattere istantaneo".
Il giudice del merito deve pertanto riesaminare totalmente la domanda del CA di riparazione dell'errore giudiziario e tutte le singole voci di danno invocate alla luce dei due suddetti principi di diritto che qui vengono confermati.
In particolare, in ordine al richiesto danno per perdita di chance, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di riparazione dell'errore giudiziario, è risarcibile anche il danno da "perdita di chance", consì stente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo;
situazione soggettiva diversa rispetto a quella relativa al danno cagionato della mancata realizzazione del medesimo risultato. (In motivazione la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pregiudizio concreto e attuale e non ricollegato a un'ipotesi congetturale, ravvisabile nell'occasione concreta di ottenere un rapporto di lavoro o dì partecipare con esito positivo a un concorso) (Sez. 4, 23.2.2006, n. 24359, Min. Econ. Fin. e Pisano, m. 234611).
Per tutte le altre voci di danno pretese (differenze retributive non percepite, perdita di immobili, spese legali per il processo penale, spese legali per le cause di lavoro, danno non patrimoniale patito) il giudice del rinvio dovrà in particolare accertare se esse sono riconducibili al processo o alla condanna, tenendo conto che sono appunto ricollegabili alla condanna anche tutte quelle conseguenze che si sono formate progressivamente nel corso del processo ed hanno trovato la loro effettiva e definitiva concretizzazione solo con la sentenza definitiva di condanna. Si tratta invero di un giudizio che spetta al giudice del merito, il quale deve fondare la sua valutazione su congrua ed adeguata motivazione.
In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di
Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011