Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 26739
CASS
Sentenza 21 giugno 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Sono indennizzabili, attraverso il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, oltre ai pregiudizi derivati dalla sentenza irrevocabile di condanna, anche quelli progressivamente sorti durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti ad esso (nella specie, "perdita di chance", differenze retributive non percepite, perdita di immobili, spese processuali, spese per cause di lavoro e danno non patrimoniale).

La riparazione dell'errore giudiziario attiene non soltanto ai pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche a quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare subita nel corso del processo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2011, n. 26739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26739
    Data del deposito : 21 giugno 2011

    Testo completo