Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 1684
CASS
Sentenza 14 dicembre 1994

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Nel procedimento penale militare non è ammissibile la costituzione di parte civile. (In motivazione, la S.C., pur dando atto della necessità di un intervento legislativo inteso a un più rigoroso coordinamento tra la normativa del codice penale militare di pace e il codice processuale, ha fondato il suo assunto sulla persistente operatività dell'art. 261 cod. pen. mil. pace, che rinvia all'applicazione, nel processo dinanzi ai tribunali militari, delle disposizioni del codice di procedura penale "salvo che la legge disponga altrimenti" così salvaguardando ipotesi di deroga al regime generale del codice di rito, e sull'espressa deroga prevista dall'art. 270 stesso codice, che esclude la proposizione dell'azione civile per il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari, deroga tuttora operante siccome non in contrasto con le linee fondamentali tracciate dal legislatore del nuovo codice di procedura).

Le questioni attinenti la costituzione di parte civile nel processo penale militare sono ammissibili anche se dedotte oltre il termine fissato dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. Esse, infatti, non possono sottostare al regime proprio di quelle relative alla parte civile davanti al giudice ordinario, nelle quali non viene in gioco la carenza di giurisdizione di tale giudice, ma - poiché l'art. 270 cod. pen. mil. pace pone un limite al potere giurisdizionale del giudice militare, escludendo la proposizione dinanzi ad esso dell'azione civile per il risarcimento del danno - devono essere trattate come attinenti alla giurisdizione, e perciò possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 1684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1684
Data del deposito : 14 dicembre 1994

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