Sentenza 14 dicembre 1994
Massime • 2
Nel procedimento penale militare non è ammissibile la costituzione di parte civile. (In motivazione, la S.C., pur dando atto della necessità di un intervento legislativo inteso a un più rigoroso coordinamento tra la normativa del codice penale militare di pace e il codice processuale, ha fondato il suo assunto sulla persistente operatività dell'art. 261 cod. pen. mil. pace, che rinvia all'applicazione, nel processo dinanzi ai tribunali militari, delle disposizioni del codice di procedura penale "salvo che la legge disponga altrimenti" così salvaguardando ipotesi di deroga al regime generale del codice di rito, e sull'espressa deroga prevista dall'art. 270 stesso codice, che esclude la proposizione dell'azione civile per il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari, deroga tuttora operante siccome non in contrasto con le linee fondamentali tracciate dal legislatore del nuovo codice di procedura).
Le questioni attinenti la costituzione di parte civile nel processo penale militare sono ammissibili anche se dedotte oltre il termine fissato dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.. Esse, infatti, non possono sottostare al regime proprio di quelle relative alla parte civile davanti al giudice ordinario, nelle quali non viene in gioco la carenza di giurisdizione di tale giudice, ma - poiché l'art. 270 cod. pen. mil. pace pone un limite al potere giurisdizionale del giudice militare, escludendo la proposizione dinanzi ad esso dell'azione civile per il risarcimento del danno - devono essere trattate come attinenti alla giurisdizione, e perciò possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Reati militari: le Sezioni Unite sulla rilevabilità della questione di competenza giurisdizionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 agosto 2023
IL RIPARTO TRA POTESTÀ GIURISDIZIONALE ORDINARIA E MILITARE IN CASO DI REATI CONNESSI: QUESTIONE DI GIURISDIZIONE O COMPETENZA? di Andrea Venegoni Indice: 1. La questione 2. Il caso 3. Il contrasto 4. Art 264 cod. pen. mil. Pace, art. 103 Cost. e art. 13, comma 2, cod. proc. pen 5. La decisione delle sezioni unite 1. La questione Nel corso del 2021, le Sezioni Unite della Corte sono state chiamate a pronunciarsi su una questione rilevante in tema di giustizia militare. Il quesito era posto nei termini seguenti: Se, in caso di connessione tra un reato militare ed un reato ordinario più grave, la questione di competenza giurisdizionale derivante dall'applicazione della regola di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 16
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1) Dott. Gaetano LO COCO Consigliere REG. GENERALE
2) Dott. Guido GUASCO Consigliere N. 18125/94
3) Dott. Giuseppe CONSOLI Consigliere
4) Dott. Fortunato PISANTI Consigliere
5) Dott. Vincenzo VALENTE Rel Consigliere
6) Dott. Francesco MORELLI Consigliere
7) Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
8) Dott. Giorgio LATTANZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da p.c.:
ON IZ n. 20.1.1956 a Villafranca Padovana;
LU NG n. 26/1/1937 a Cellino Attanasio.
Contro
TT IO Luigi, n.25/4/1939 a Cagnano Varano (FG);
avverso l'ordinanza della Corte militare di Appello di Verona in data 8.4.1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo VALENTE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare dott. Vindicio BONAGURA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso delle parti civili con conseguente annullamento con rinvio delle sentenze impugnate.
Udito il difensore Avv. NG MAIOLINO di Bassano del Grappa. Osserva
Con sentenza in data 19 luglio 1994, il Tribunale Militare di Padova, per la parte che ancora interessa, dichiarava il ten. col. dei Carabinieri TR IO responsabile del reato di minaccia ad inferiore - art. 196, co. 1 c.p.m.p. - in danno dell'appuntato IZ HE e lo condannava a pena ritenuta di giustizia, con i benefici di legge, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, HE, liquidati in lire tremilioni ed al rimborso delle spese sostenute dalla predetta parte civile.
La sentenza era impugnata, in toto, dall'imputato; la parte civile ed il P.G.M., invece, la impugnavano limitatamente al punto riguardante la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. In limine litis, accogliendo una richiesta proposta dal P.G.M., la Corte Militare di Appello, sezione di Verona, pronunziava ordinanza con la quale estrometteva le parti civili, dichiarando nulla la loro costituzione ed inammissibile il loro appello.
Quindi, con la sentenza emessa a seguito del dibattimento l'8 aprile 1994. la Corte assolveva il TR dal reato per il quale, in primo grado, aveva conseguito condanna, perchè il fatto non sussiste ed annullava le statuizioni della sentenza di primo grado relative al risarcimento del danno in favore del HE ed al pagamento delle spese processuali, da questi sostenute.
Nell'ordinanza e, con più diffuse argomentazioni, nella sentenza è stata esclusa la legittimità della costituzione delle parti civili, sul rilievo che, anche dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, sarebbero rimaste in vigore le disposizioni processuali contenute nel libro III del C.P.M.P. derogatorie, rispetto alla disciplina comune, tra le quali quella dell'art. 270, che esclude la proposizione, davanti ai Tribunali Militari, dell'azione civile per il risarcimento del danno. Il Giudice di appello ha fondato il suo assunto essenzialmente, su due ordini di argomentazioni:
a) l'art. 207 delle norme di coordinamento del c.p.p., nello stabilire che le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati, anche se previsti da leggi speciali, fa riferimento all'esercizio della giurisdizione penale da parte del giudice ordinario in relazione a reati previsti da leggi speciali, già devoluti alla cognizione di questo e non anche ai reati devoluti alla cognizione di una giurisdizione speciale, qual'è quella militare.
Se il legislatore avesse inteso estendere la nuova normativa processuale alla giurisdizione dei Tribunali Militari, lo avrebbe reso esplicito, con adeguata proposizione;
b) Successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte (sentenze 503/89; 469/90; 429/92) su questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni contenute nel libro III del C.P.M.P., senza mai proporsi la questione relativa alla caducazione di tali norme. Avverso ordinanza e sentenza della Corte Militare d'appello di Verona, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore delle parti civili, munito di speciale mandato a proporre l'impugnazione, deducendo due motivi:
a) la violazione del disposto congiunto degli art. 178 comma 1, lett. c) e 586 n. 2 c.p.p., per avere, il giudice del merito, esaminato in via preliminare l'impugnazione del P.G. relativa all'ordinanza del Tribunale Militare ammissiva della costituzione di parte civile, che, invece, per la disposizione normativa richiamata (art. 586, 2 co.) andava trattata e giudicata congiuntamente all'impugnazione riguardante la sentenza;
la scissione delle due decisioni, con la conseguenza dell'immediata estromissione dal processo delle costituite parti civili, avrebbe integrata la nullità di cui art. 178 lett. c) c.p.p.;
b) la erronea applicazione, alla fattispecie, del divieto di costituzione di parte civile sancito dall'art. 270 c.p.m.p., sul rilievo della piena applicabilità nelle giurisdizione militare di tutte le norme del codice di procedura penale del 1988, salvo esplicite indicazioni contrarie contenute nella stessa normativa comune. A seguito della prospettazione, da parte del P.G.M., che la questione sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale militare avrebbe dovuto coinvolgere quella più ampia sull'applicabilità al processo penale militare del nuovo codice di rito e sulla sopravvivenza, o meno, delle norme speciali del libro III del c.p.m.p. ed inoltre, sulla constatazione che, nella risoluzione della questione riguardante la possibilità di costituzione di parte civile nel procedimento penale militare, era ravvisabile un contrasto di decisioni delle sezioni singole di questa Corte, il ricorso era assegnato a queste Sezioni Unite Penali.
Considerazioni in diritto
Il ricorso, perchè privo di consistenza, va rigettato. La Corte ritiene, in via preliminare, di dovere anzitutto, affermare l'ammissibilità delle questioni attinenti la costituzione di parte civile nel processo penale militare anche se dedotte oltre il termine fissato dall'art. 491 co. 1 c.p.p.. Benvero, contrariamente a quanto ritenuto da decisioni di sezioni semplici di questa Corte - Sez. I^ 31.10.1991 n. 12987 e Sez. V^ 3.3.1992 n. 5161 -, siffatte questioni non possono sottostare al regime proprio di quelle relative alla parte civile davanti al giudice ordinario, nelle quali non viene mai in gioco la carenza di giurisdizione di tale giudice, ma, poichè l'art. 270 c.p.m.p. pone, definitiva, un limite al potere giurisdizionale del giudice militare, devono essere trattate come attinenti alla giurisdizione e, perciò, possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento. Va, poi. precisato che, per le argomentazioni che saranno svolte di seguito, di nessuna rilevanza, ai fini della decisione conclusiva, si rivela la risoluzione della questione posta con il primo motivo di ricorso, il cui esame va, quindi, pretermesso.
Passando all'esame del secondo motivo, osserva la Corte che la prospettazione del Procuratore Generale Militare di ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale militare - in adesione alla richiesta dei ricorrenti - si fonda su di un presupposto che non appare accettabile.
Difatti, il rinvio contenuto nell'art. 261 c.p.m.p. al "codice di procedura vigente" ("salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari"), lungi dal dover essere ritenuto esaurito con l'avvento delle nuove disposizioni regolanti il processo dinanzi al giudice ordinario, va considerato operante anche in relazione a dette disposizioni, posto che non può ritenersi l'abrogazione tacita di una disposizione normativa, non esplicitamente abrogata dal legislatore, ove non sia dimostrata la sua assoluta incompatibilità con norme sopravvenute. L'esattezza di tale affermazione discende anche dal corrente canone interpretativo, secondo il quale "lex posterior generalis non derogat priori speciali".
Nella fattispecie, non è dato ravvisare un contrasto assoluto tale da rendere incompatibile l'applicazione contemporanea delle due normative - tra la disposizione in argomento e gli art. 1 del c.p.p. e 207 delle disposizioni di coordinamento a tale codice, in quanto, se queste due norme - per quanto già argomentato nella richiamata sentenza n. 1449 della 1^ sezione di questa Corte - rendono palese l'applicabilità ai processi riguardanti reati di competenza del Giudice Militare delle norme contenute nel nuovo codice di rito, le stesse, in base al loro contesto letterale e, soprattutto, in base alla considerazione che la nuova disciplina, seppur generale, non regola tutte le materie regolate dalle leggi anteriori, non escludono, affatto, eventuali deroghe di applicazione di istituti dalle stesse regolati, purchè dette deroghe non si pongano in radicale contrasto con i principi fondamentali, ai quali risulta ispirato il nuovo sistema processuale. Da tanto consegue che, poichè l'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale non risulta regolato, nei suoi termini essenziali e generali, nel nuovo codice penal-processuale, diversamente da come lo disciplinava quello non più in vigore e, sotto l'egida del quale, il legislatore aveva inteso porre la deroga di applicazione delle relative norme nel processo penale militare, tale deroga deve ritenersi sussistente anche in vigenza del nuovo codice, non contrastando, all'evidenza, con le linee fondamentali, tracciate dal Legislatore con il nuovo codice.
L'ammissibilità di deroghe al principio di integrale applicabilità del codice comune al processo penale è, d'altra parte, giustificata anche dalla constatazione che situazioni specifiche regolate da disposizioni del codice penale militare - come, ad esempio quella di cui agli art. 371 e 374 c.p.m.p.; quella concernente la regolamentazione della competenza per i reati commessi in navigazione, o commessi all'estero non ricevono disciplina nel codice di rito comune, non trovando, in questo, riferimento alcuno e devono, pertanto, continuare ad essere regolate da quelle disposizioni. L'esattezza della decisione assunta è, infine, resa palese dalla constatazione che la Corte Costituzionale, sebbene non abbia mai affrontata "ex professo" la questione dei rapporti fra codice di procedura penale e disposizioni processuali del codice penale militare di pace, ha, purtuttavia, dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p., (sent. 22 febbraio 1989 n. 78) e, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale di singole norme di carattere processale del c.p.m.p., confermando, per implicito, la vigenza di dette norme fino alla dichiarazione di incostituzionalità e fornendo, così, la chiara dimostrazione dell'impossibilità giuridica di ritenere tacitamente abrogato l'intera disposizione del più volte richiamato art. 261. La stessa Corte, poi, in una delle sue recenti sentenze (Sent. 6/7 - 15/7/1994 n. 301) ha specificamente fatto riferimento all'art. 261 c.p.m.p., per inferirne l'applicazione, di norme di diritto comune al processo militare.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, sembra evidente comunque, che, onde dare organicità a tutta la materia ed evitare interpretazioni contrastanti, rese possibili dalla poco chiara coordinazione delle norme, s'impone un'iniziativa del legislatore ordinario che espliciti i rapporti tra processo penale militare e nuovo codice di procedura penale.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 14 dicembre 1994.