Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata all'autorità di P.S., in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato (art. 13, comma primo e secondo, D.M. n. 514 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 140
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022632/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN, N. IL 25/09/1950;
avverso SENTENZA del 18/11/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il P.G., in persona del Sost. Dr. Cedrangolo O., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Sentito inoltre, per la ricorrente, l'avv.ssa CARLETTI C., la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Roma in data 7 maggio 2003, RO AN venne ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., per avere, secondo l'accusa, presentato una falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura acquistata dal di lei figlio, nella consapevolezza che detto certificato era rimasto invece in possesso della concessionaria venditrice del veicolo, a garanzia del pagamento, poi non avvenuto, delle rate del residuo prezzo, per le quali erano state rilasciate delle cambiali;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, la Corsaro, denunciando, in sintesi e nell'essenziale:
a) erronea interpretazione dell'art. 483 c.p., per avere la Corte Territoriale, in contrasto con gli orientamenti espressi, anche a sezioni unite, dalla giurisprudenza di legittimità, attribuito carattere di atto pubblico destinato a provare la verità di quanto da esso risultante alla denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un veicolo;
b) illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputata, del fatto che il certificato di proprietà era sempre rimasto in possesso della concessionaria presso la quale era stato effettuato l'acquisto; consapevolezza che sarebbe stata invece da escludere, considerando che unico intestatario dell'autovettura era il figlio dell'imputata al quale quest'ultima ben poteva ritenere che il certificato fosse stato consegnato insieme al veicolo, senza che in contrario potesse rilevare, sotto il profilo probatorio, a differenza di quanto affermato nell'impugnata sentenza, il fatto che il residuo prezzo di acquisto non fosse stato pagato, ne' potendosi ipotizzare - come invece avevano fatto i giudici di merito - che scopo della falsa dichiarazione fosse quello di poter poi ottenere un duplicato del certificato di proprietà da utilizzare per rivendere a terzi l'autovettura, dal momento che - si osserva - nessuna richiesta di duplicato era mai stata avanzata e, d'altra parte, la Corsaro, non essendo intestataria del veicolo, non avrebbe avuto titolo alcuno ad avanzarla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) le precedenti decisioni delle S.U. di questa Corte 17 gennaio - 31 marzo 1999 n. 6, Lucarotti, e 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 28, Gabrielli, richiamate dall'attenta e diligente difesa della ricorrente a sostegno del proprio assunto, non si attagliano al caso di specie, riguardando entrambe la specifica ipotesi della denuncia al pubblico ufficiale dello smarrimento di un assegno bancario, alla quale, in effetti, nessuna norma di legge (o ad essa equiparabile) attribuisce rilevanza probatoria in funzione del successivo esercizio di diritti o facoltà nei confronti della pubblica amministrazione o di terzi, dovendosi al riguardo rilevare, in particolare, che, ai fini della procedura di ammortamento, tanto ai sensi degli artt. 2016 e 2027 cod. civ. quanto ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 69, non è richiesto, a rigore - quale che possa essere la diversa prassi che di fatto venga seguita - che la denuncia di smarrimento venga fatta ad una pubblica autorità, ma soltanto direttamente al "debitore", all'"emittente" o al "trattario", secondo quanto rispettivamente stabilito dalle summenzionate disposizioni normative;
condizione, quella anzidetta che non si verifica, invece, con riguardo al certificato di proprietà degli autoveicoli, disponendo al riguardo il D.M. 2 ottobre 1992, n. 514, art. 13, comma 1, del che la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento del certificato di proprietà (di cui il precedente art. 10 dello stesso decreto prevede la obbligatoria consegna all'ufficio del P.R.A. all'atto della richiesta delle formalità riguardanti il veicolo), "sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza"; b) alla stregua di tali considerazioni non può quindi essere condiviso il principio affermato, con riguardo, stavolta, a fattispecie apparentemente identica a quella in esame" sulla sola base del richiamo ai precedenti arresti delle Sezioni unite, dall'altro precedente, pure richiamato nel ricorso, costituito da Cass. 5^, 12 febbraio - 14 aprile 2003 n. 17363, Ferrante, RV 224750, secondo cui non integrerebbe il reato di falsità ideologica commessa da privato la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un autoveicolo;
principio, questo, al quale sembra doversi preferire quello di segno opposto affermato più recentemente da Cass. 5^, 4 marzo - 22 aprile 2004 a 18587, Piscioneri, RV 229117, e da Cass. 5^, 20 ottobre - 2 dicembre 2004 a 46823, Lombardi, RV 231089, le quali hanno invece ritenuto la configurabilità del reato "de quo" nel caso di falsa denuncia di smarrimento, rispettivamente, del certificato d'uso di un motore marino e della targa di identificazione di un autoveicolo, sulla base della comune considerazione che, in base alla normativa vigente, detta denuncia costituiva nell'uno e nell'altro caso il necessario presupposto per l'ottenimento di un duplicato del documento originario ed era quindi destinata a provare la verità di quanto in essa attestato;
- che, passando quindi all'esame del secondo motivo di ricorso, neppur esso merita accoglimento ma è anzi da riguardarsi come al limite dell'inammissibilità, dal momento che, nel riproporre all'attenzione della Corte di legittimità elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito, proponendone, in sostanza, una diversa lettura, passa del tutto sotto silenzio, in particolare, la circostanza, posta in luce nell'impugnata sentenza, che la ricorrente, pur se non intestatala del veicolo, era "debitrice unitamente al figlio IE RA, intestatario dell'autovettura, delle cambiali rilasciate per il pagamento del prezzo" e si era resa "irreperibile dopo l'acquisto"; il che ben appare idoneo a giustificare il convincimento espresso dalla Corte Territoriale circa la ritenuta consapevolezza, da parte della stessa ricorrente, che il certificato di proprietà non fosse affatto smarrito ma fosse in realtà rimasto in possesso della concessionaria venditrice, nulla rilevando, d'altra parte, il fatto che, per ragioni che potrebbero essere state le più varie, l'ipotizzabile intento di servirsi della falsa denuncia di smarrimento per ottenere un duplicato di detto certificato non fosse stato tradotto poi in atto;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006