Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di CassaIOne 040 2 1 /02 SeIOne Lavoro composta dai seguen rev. SOC. dr. Vincenzo Mileo residente R.G.n.9898/1999 Consigliere Crom. 9385 dr. Michele De Luca Rep.dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consiglieme dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Ud.23.11.2001 dr. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: прив GN RI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
4559 CON TRO Istituto NaIOnale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente separatamente, per procura speciale in calce allaо copia notificata del ricorso, dagli avvocati Vincenzo Cerioni ed Antonio Todaro, con i quali è elettivamente -- 1 - domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (Ufficio Legale INPS), resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 10 dicembre 1998 26 febbraio 1999, n. 1011/98; udita la relaIOne della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 novem- bre 2001; udito l'avv. Umberto Picciotto per delega dell'avv. Прив Antonio Todaro per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. - > - Svolgimento del processo. Con sentenza del 18 marzo 9 luglio 1978 il Pretore di Ravenna accoglieva il ricorso proposto dal signor RI IO CI il 5 marzo 1997, ricorso inteso ad ottenere in primo luogo la declaratoria di illegittimità del provve- dimeno con cui l'INPS aveva disposto la trattenuta nei di lui confronti dell'indennità di malattia dal 16 al 25 agosto 1995, ed in seconda istenza la condanna dell'Istituto mede- simo a corrispondere al ricorrente la somma corrispondente al trattamento di malattia in questione, con rivaluteIOne ed interessi. Il Pretore, nell'accogliere la domanda, riteneva che la dimostrata assenza del CI in occasione della visita fiscale disposta nei suoi confronti in data 29 agosto 1995 fosse da riferire ad un giustificato motivo, motivo cioè idoneo ad escludere la sanIOne per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo: ciò in quanto il ri- corrente aveva dimostrato di essersi in tale frangente recato dal proprio medico curante perchè sofferente di tonsillite. Avverso detta sentenza interponeva appello l'INPS, lamentando l'interpretaIOne fornita dal giudice di 1° grado del "giusti ficato motivo" di cui all'art. 5, 14° c. L. 638/83, e conseguen- temente l'applicaIOne di tale definiIOne al comportamento tenuto dal CI segnatamente alla luce della giurispru , denza costituIOnale e di legittimità sul punto;
quale secondo motivo di gravame, l'Istituto appellante censurava la condanna -- 3 - alle spese che, in consideraIOne del comportamento tenuto dal ricorrente anche in sede amministrativa, dovevano dichia rarsi compensate per giusti motivi. Si costituiva in giudiIO il CI, contestando le argo- mentaIOni avversarie e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata. Con sentenza in data 10 dicembre 1998 26 febbraio 1999 il Tribunale di Ravenna, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal CI, compensando per 2/3 le spese di entrambi i gradi del giudiIO e ponendo il frans restante terzo a carico del ricorrente. Osservava il Tribunale che è pacificamente acquisitochtil Ci- cognani dipendente della ditta S.o.r.a. di Faenza a far - - data dal 15 agosto 1995 si trovava in malattia per distorsio tibio-tarsica e che in data 29 agosto 1995 egli risultavane assente alla visita di controllo effettuata nelle previste fa- sce orarie (alle ore 18,15). Di fatto, in tale occasione, il ricorrente si era recato presso l'ambulatorio del proprio me dico curante, asseritamente per "notevoli disturbi alla gola"; ed invero il dr. Barnabè certificava e successivamente dichiara- va al Pretore di avere visitato in tale data alle ore 18,30 circa il CI, riscontrandogli una tonsillite, e di potere ritenere in consideraIOne dell'afflusso ambulatoriale, che il paziente si trovasse in attesa nella relativa sala dell'ambulatorio circa dalle ore 17,30. - - Riteneva il Tribunale di non poter condividere la valu- taIOne sostenuta dal Pretore%3B se infatti è noto che il "giustificato motivo" di cui all'art. 5 L. 638/83 mon può giungere sino ad identificarsi con lo stato di necessità o con la forza maggiore, tuttavia lo stesso deve quanto meno ritenersi integrato in presenza di "un impegno serio ed apprezzabile, da soddisfare con tempestività, ed incompatibi le, per ragioni di orario, con il rispetto delle fasce orarie". La necessità del CI di recarsi presso il proprio medico curante non risultava comprovata nella sua particolare urgenza ed importanza: si trattava infatti di diagnosticare e curare una tonsillite, della quale nessuno documentava o allegava una particolare virulenza e gravità, un'esplosione improvvisa nell'ar- co delle ore della reperibilità, nè l'indifferibilità diagnosti- ca o terapeutica. Non ravvisandosi nel caso di specie la sussi stenza del "giustificato motivo" di esonero del lavoratore dal- l'obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo ai sensi dell'art. 5 L. 638/83, si doveva ritenere legittimo il provvedimento di decadenza dal trattamento econo mico di malattia per il periodo 16 25 agosto 1995. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 29 maggio 1999, il CI ha proposto ricorso per cassaIOne, affidato a due motivi. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. -5- Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violaIOne e falsa applica- IOne del comma 14° dell'art. 5 del D.L. 11 settembre 1983 n. 463 convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638, nonchè degli artt. 421 e 437 c.p.c., motivaIOne insufficiente e contradditto- ria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che la giurisprudenza del S.C. è consolidata nel senso che il giu- stificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di re- peribilità a visita domiciliare di controllo, ai sensi dell'art. 5 comma 14° della legge n. 638 del 1983, non si identifica con il concetto di forza maggiore (impedimento assoluto dovuto a causa рив ineluttabile), ma ricorre in presenza di un ragionevole impedi- mento;
che il Tribunale ha ritenuto che è onere dell'assistito dare la dimostraIOne che la visita medica era necessaria, non- chè impossibile da eseguire al di fuori dell'orario di reperibi- lità; che lo spostamento dell'orario di visita era dipendente dalle possibilità di ricevimento e dall'assenso da parte del medico;
che la motivaIOne della sentenza impugnata è insuf- ficiente e contraddittoria%;B che comunque il Tribunale avrebbe dovuto disporre un'integraIOne della prova testimoniale esple- tata per accertare in concreto l'invito fatto dal medico al ricorrente (artt. 421 e 437 c.p.c.). Con il secondo motivo, denunziando violaIOne e falsa applica- IOne dell'art. 152 c.p.c. sub art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, omessa motivaIOne e viIO della motivaIOne (art. -- 6 - 760 nm. 3 e 5 c.p.c.), in via subordinata il ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stato condannato alle spese di giudiIO di 2° grado sia pure nella misura di 1/3, trattandosi di controversia previdenziale, ed avendo il Tribunale omesso di valutare la manifesta infondatezza e la temerarietà della domanda del ricorrente. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Invero l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanIOnata dalla perdita del trattamento economico di malat- tia ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situaIOne, la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la pre- senza personale dell'assicurato, come la concomitanza di vi- site mediche, prestaIOni sanitarie o accertament speciali- stici, purchè il lavoratore dimostri l'impossibilità di ef- fettuare tali visite in orario diverso da quello corrisponden- te alle fasce orarie di reperibilità. La valutaIOne del giu- dice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico- giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 22 giugno 2001 n. 8544). Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che, come rite- -7 - nuto dal Tribunale, la necessità del CI di recarsi presso il proprio medico curante, non era comprovata nella sua particolare urgenza ed importanza. Si trattava infatti di diagnosticare e curare una tonsillite,della quale nessuno documentava o allegava una particolare virulenza e gravità, una esplosione improvvisa nell'arco delle ore della reperi- bilità, nè l'indifferibilità diagnostica o terapeutica. Come correttamente affermato dal Tribunale, posto che il me - dico curante riceveva i pazienti in un orario che dalle ore 15 di fatto si protraeva fino alle ore 20, il CI ben прия avrebbe potuto farsi accompagnare presso detto medico alle ore 15 o dopo le 19, eventualmente previo appuntamento tele- fonico con il dottore cioè fuori dell'orario fissato dalle fasce orarie, limitate a quattro ore al giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 . Ciò, come osserva il Tribunale, non sarebbe andato in alcun modo contro i criteri di ragionevolez- za invocati dal ricorrente. Non sussistendo pertanto nel caso di specie il "giustificato motivo" di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo ai sensi dell'art. 5 L. 638/83, correttamente il Tribunale ha ritenuto del tutto legittimo il provvedimento di decadenza dal trattamento economico di malattia per il periodo 16 - 25 agosto 1995, adottato nei confronti del CI dall'INPS in data 17 anrile 1996. L'integraIOne della prova testimoniale, richiesta dal CI - 8 al Tribunale, costituisce poi eserciIO di potere discreIO- adoIOne nale del giudice del merito, del cui mancata esorcisis il ricorrente non può dolersi (v. ex plurimis Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406). E' fondato invece il 2° motivo di ricorso. Ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., le spese dei gradi del giudiIO di merito non potevano essere poste neppure parzialmente a carico del CI, non avendo il Tribunale accertato che la domanda del CI era manifestamente infondata e Шев temeraria. In conseguenza, decidendo al riguardo la causa nel merito ex art. 384, 1° comma c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, com l'accogli- mento del secondo motivo di ricorso, deve cassare la sentenza impugnata in relaIOne al motivo accolto, e deve dichiarare non dovute dal CI le spese di 1° e 2° grado del giudiIO di merito. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudiIO di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relaIOne al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del giudiIO di 1° e 2° grado da parte del CI. Compensa le spese del presente giudiIO di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma il 23 novembre 2001. -- 9 - T1 Presidente (dr. Vincenzo Mileo) incluso Miles Il Consigliere es tensore (dr. Donato Figurelli)Figurelli) fonts F ile Levelle IL CANCELLIERE ཝ Depositato in Cancelleria སོ ཏྭཱ oggi, 2.0 MAR 2002 Може ell IL CANCELLIERE 1 10 -