Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 51398
CASS
Sentenza 13 settembre 2016

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Ai fini della configurazione del reato di disobbedienza militare punito ai sensi dell'art. 173 cod. pen. mil. pace si considera in servizio il sottoufficiale anche se collocato in aspettativa, ma non se sospeso dall'impiego. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato per l'inottemperanza, nel periodo in cui era stato collocato in aspettativa per motivi di salute, all'ordine di sgombero del locale occupato durante il servizio dagli effetti personali; mentre ha annullato la condanna del medesimo sottoufficiale per le condotte di disobbedienza poste in essere nel periodo in cui era stato sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensi dell'art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

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  • 1Aspettativa per motivi di salute: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 51398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51398
Data del deposito : 13 settembre 2016

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