Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS ex art. 2 della legge n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa; ne' la previsione di tale onere suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione ai principi e alle garanzie di cui agli art. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, atteso che, da un lato, il diverso trattamento del lavoratore a seconda che l'impresa sia o non soggetta al fallimento trova giustificazione logica nel fatto che soltanto nella prima ipotesi lo stato di insolvenza, cui si ricollega il rischio di mancata realizzazione del credito, ha costituito oggetto di specifico accertamento giudiziale, e che, dall'altro, gli accertamenti e le ricerche imposti al lavoratore costituiscono mera espressione di quella ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Ennio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERSANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, ANTONIO TODARO, VINCENZO MORIELLI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 523/98 del Tribunale di LODI, depositata il 22/12/98 - R.G.N. 281/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in cancelleria il 22 dicembre 1998 e notificata il 20 aprile 1999, il Tribunale di Lodi, confermando la decisione del locale Pretore, ha rigettato la domanda proposta da AL HI nei confronti dell'INPS, per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n 297, in relazione al lavoro prestato alle dipendenze della società di fatto MBB dal 24 aprile 1989 al 7 settembre 1990.
Il giudice del merito ha escluso il ricorso delle condizioni poste dalla citata norma per l'intervento del Fondo, avendo ritenuto non provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del credito vantato dal lavoratore.
Ha, in particolare, escluso che siffatta dimostrazione potesse essere fornita esclusivamente dall'inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della datrice di lavoro (società artigiana di fatto, non soggetta a fallimento, come accertato in separati giudizi), atteso che tale esito negativo era dovuto soltanto ad impossibilità di accesso ai locali aziendali per chiusura dei medesimi, mentre nessun ulteriore tentativo era stato compiuto, ne' in tali luoghi, ne' presso le abitazioni dei soci illimitatamente responsabili, dei quali, peraltro, non risultava accertata l'eventuale titolarità di beni immobili o mobili registrati. Il lavoratore ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di tre motivi di censura, cui resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, col primo motivo di censura, denuncia, unitamente a vizi di motivazione, la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292. Osserva, in particolare, che questa norma, nel richiedere (nel caso di datore di lavoro non soggetto, come nella specie, al fallimento) la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, espressamente prevede che essa possa essere desunta da un inutile tentativo di esecuzione forzata: ipotizzare, come ha fatto il giudice a quo, che sia imposto al creditore un indiscriminato onere di ricerca di beni aggredibili e di successiva prova negativa della loro esistenza, significherebbe, da un lato, frustrare lo scopo della norma, che mira ad offrire al lavoratore una reale garanzia di soddisfazione delle proprie aspettative, e, dall'altro lato, discriminare irragionevolmente la posizione dell'impresa non soggetta a fallimento, escludendo solo per essa la rilevanza di circostanze che, rispetto ad imprese soggette al fallimento, sono considerate ex lege sintomatiche dello stato di insolvenza. Inoltre il giudice a quo ha trascurato, ad avviso del ricorrente, la decisiva circostanza che erano state compiute visure catastali nei confronti dei soci responsabili, per accertare eventuali loro proprietà immobiliari e che i relativi certificati negativi erano stati prodotti in giudizio.
Col secondo motivo di ricorso, la difesa del lavoratore assume che l'interpretazione della norma di previsione fatta propria dal giudice del merito, ove fondata, implicherebbe la non manifesta infondatezza di un dubbio di illegittimità, per contrasto con gli artt. 3,4, 35 e 36 Cost.. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la condanna al pagamento delle spese del giudizio d'appello, sull'assunto dell'attinenza della controversia alla materia della previdenza ed assistenza obbligatoria e della conseguente applicabilità dell'art. 152, disp. att, cod. proc. civ..
I primi due motivi, che vanno congiuntamente scrutinati per la loro connessione, non sono fondati.
La Corte, esaminando analoghe questioni (v. sent. 2 aprile 2002, n. 4666) ha già sancito il principio di diritto per cui "in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. A tal fine non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo - nonché sugli altri soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod civ., ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta - in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli arti. 543 segg. e 555 segg. cod. proc. civ.". A questo orientamento il Collegio reputa di dovere dare continuità. La norma che da regola al caso controverso è l'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982 n. 297, applicabile qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare;
il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato lo stato di insolvenza del medesimo.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni richieste dalla legge (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, totale o parziale, del datore di lavoro), il lavoratore (o i suoi aventi causa) possono rare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempre che, a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a tale trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate, in luogo della terza condizione, consistente nella (prova della) insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede la (diversa) dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267" e che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti. In altre parole, la legittimazione ad agire nei confronti del Fondo di garanzia è subordinata alla preventiva escussione del debitore inadempiente, richiedendosi che venga esperita l'esecuzione forzata in danno di quest'ultimo e che, a seguito di essa, le garanzie patrimoniali dello stesso debitore siano risultate, in tutto o in parte, insufficienti.
Il richiamo al concetto di "garanzie patrimoniali" stabilisce uno stretto legame tra l'art. 2, comma 5, e l'art. 2740 cod. civ., che assoggetta tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione. Questo collegamento è incompatibile con una lettura della prima norma che faccia coincidere, in ogni caso, la realizzazione della preventiva escussione con l'inutile esperimento di un determinato procedimento esecutivo.
La sufficienza o meno della garanzia patrimoniale offerta dal debitore va, invece, commisurata alla globalità del suo patrimonio, con la conseguenza che l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito intanto può legittimare l'azione verso il Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione dell'altro mezzo.
Dalla mancanza di cose mobili o di crediti di valore adeguato al credito (per trattamento di fine rapporto) azionato non risulta necessariamente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, quando questo sia titolare di beni immobili utilmente aggredibili.
Nella citata norma dell'art. 2, non a caso è fatto testuale riferimento alla esecuzione forzata, apparendo tale generica locuzione meglio idonea a ricomprendere l'insieme dei singoli mezzi di cui il creditore può avvalersi per la realizzazione coattiva del diritto, anche in cumulo fra loro, come espressamente previsto dall'art 483 cod. proc. civ. e come è connaturato all'estensione della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 cod. civ.). Non ignora il Collegio che, con sentenza 9 marzo 2001 n. 3511, la Corte, in fattispecie nella quale il giudice del merito aveva ritenuto indimostrata l'insufficienza della garanzia patrimoniale in presenza di infruttuoso esperimento della sola espropriazione mobiliare presso il debitore, ha cassato la sentenza impugnata, formulando, per quanto in questa sede rileva, il principio di diritto secondo cui il lavoratore, al fine di dimostrare la insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, può avvalersi di una presunzione stabilita dalla legge ed identificabile nell'esperimento di una procedura esecutiva individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi), senza che ne sia necessario il compimento.
È, tuttavia, da sottolineare che ne' questo principio di diritto - a prescindere dall'applicazione concreta fattane nella ricordata occasione - si estende fino alla espressa affermazione della non necessità che un infruttuoso tentativo di espropriazione mobiliare sia seguito da altro tentativo diretto sui beni e diritti immobiliari del debitore;
ne' la Corte ha omesso di rilevare, nella medesima occasione, che la presunzione anzidetta è utilizzabile solo quando il preventivo esperimento delle azioni intese a concretare la responsabilità patrimoniale del debitore sia stato "serio ed adeguato", requisiti questi che il Collegio, giusta le superiori considerazioni, reputa accreditabili soltanto ad azioni coerenti con l'universalità di tale responsabilità. Naturalmente una coerenza siffatta non postula una ricerca di beni che ecceda l'uso della normale diligenza da parte del creditore: ma quest'ultima impone di non trascurare i luoghi "de iure" ricollegabili alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa.
Nella presente controversia, tra l'altro, il datore di lavoro inadempiente era una società di fatto, con conseguente responsabilità personale e solidale dei soci, nei cui confronti, come esattamente pone in luce il Tribunale, non potevano essere omessi tentativi di esecuzione, anche soltanto mobiliare, potendo questa sola essere sufficiente, in relazione alla modesta entità del credito, ad assicurarne la realizzazione.
In quest'ordine di idee, va esclusa la decisività della circostanza dell'avvenuta produzione di certificati catastali negativi in ordine a proprietà immobiliari dei soci responsabili, fermo restando che ad uguale conclusione dovrebbe pervenirsi, comunque, in base al rilievo che il ricorso, pur facendo menzione di tale produzione, non specifica in alcun modo (in violazione del canone di autosufficienza:
v., da ultima e per tutte, Cass. 26 settembre 2002, n. 13953) se la ricerca fosse stata effettuata in relazione a tutti i luoghi sopra indicati, che per la loro relazione con la persona del debitore, non possono ritenersi esclusi da un'indagine che si vuole esperita con l'ordinaria diligenza.
D'altra parte, il delineato assetto normativo, manifestamente non si pone in contrasto con i sovrordinati precetti costituzionali richiamati col secondo motivo di ricorso, rispondendo a canoni di ragionevolezza il diverso trattamento del lavoratore a seconda che l'impresa datrice di lavoro sia o non soggetta a fallimento, poiché soltanto nella prima ipotesi lo stato di insolvenza, cui si ricollega il rischio di mancata realizzazione del credito, costituisce oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, con sicurezza di estensione all'universalità dei beni che compongono il patrimonio.
Nè gli accertamenti e le ricerche di cui la norma fa onere al creditore possono considerarsi tali da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto o da risultare incoerenti con la speciale rilevanza costituzionale dei crediti di lavoro o previdenziali, poiché, come si è dianzi chiarito, costituiscono mera espressione dell'uso dell'ordinaria diligenza, la quale rappresenta un minimo denominatore comune di prudenza ed avvedutezza che l'ordinamento richiede a qualsivoglia titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale che ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trame la corrispondente utilità.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che, nella specie, il lavoratore, una volta infruttuosamente esperito il pignoramento mobiliare presso la sede sociale, poteva sia reiterarlo nel medesimo luogo (ricollegandosi il primo esito negativo, non ad assenza di beni pignoratili, ma solo ad impossibilità di accesso ai locali nei quali beni siffatti potevano presumibilmente rinvenirsi), sia porto in essere nei confronti dei soggetti che avevano amministrato il rapporto di lavoro, ricercandone i beni mobili (e, nei sensi delle precisazioni che precedono, anche immobili), nei luoghi più sopra indicati, e sottoponendo, quindi, questi beni ad esecuzione forzata.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Le Sezioni unite della Corte, con la recente sentenza 3 ottobre 2002, n. 14220, componendo un contrasto di giurisprudenza in ordine alla nauta della prestazione che costituisce oggetto della presente controversia, hanno formulato il principio per cui "il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D. LGS. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro".
Il Collegio reputa di doversi uniformare a tale principio, che comporta necessariamente soggezione della controversia all'ordinario regime delle spese processuali (postulandosi, ai fini della speciale disciplina di cui all'art 152 disp. att., cod. proc. civ., la natura previdenziale od assistenziale del credito in contestazione, con esclusione, quindi, dei crediti di lavoro), atteso che le difese del ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordata decisione o che propongano aspetti di tale gravita da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della SC..
In conclusione, il ricorso, infondato in ogni suo aspetto, deve essere rigettato. Tuttavia, l'avvenuta decisione della presente controversia sulla base di principi emersi nella giurisprudenza della Corte solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003