Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, il momento determinativo della competenza per territorio del giudice adito va stabilito attribuendo rilevanza esclusiva alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria di quest'ultimo - dovendosi ritenere già in tale momento realizzata l'instaurazione del rapporto processuale, ancorché tra due soltanto dei tre soggetti tra i quali il processo è destinato a svolgersi -, senza che spieghi, all'uopo, alcuna influenza la data della notificazione del ricorso alla controparte secondo il criterio dell'art. 39, comma terzo cod. proc. civ., la cui applicazione comporta, invece, la dipendenza dal giudice della possibilità, per il ricorrente, di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare, così, la pendenza della lite ai sensi della norma citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SA LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO FABRICATORE e NA SCOTTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato LAURA REMIDDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAZIA MARIA DE IANNI, giusta delega in calce alla memoria difensiva;
- resistente -
avverso la sentenza n. 6753/00 del Tribunale di MAPOLI, depositata il 16/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso.
Svolgimento del processo
1 RO LD, con ricorso notificato il 21-22 giugno 2000, ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza 18 maggio 2000 con la quale il Tribunale di Napoli, adito dalla moglie ZO NN con una domanda di separazione personale, ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal convenuto, che aveva dedotto la competenza del Tribunale di Roma, dichiarandosi competente a conoscere della domanda.
La ZO ha depositato memorie, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la reiezione del ricorso. Il RO ha depositato memoria eccependo la tardività del deposito delle memorie e dei documenti prodotti dalla controparte.
Motivi della decisione
1 Le memorie e i documenti sono stati depositati dalla resistente ZO oltre il termine stabilito dall'art. 47, ultimo comma, c.p.c. e pertanto, in conseguenza della loro irritualità, di essi non si può tenere conto, anche ai fini delle spese.
Quanto al ricorso, esso risulta ammissibile e procedibile, stante la ritualità della sua proposizione e del suo deposito, anche in relazione alla richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio ex art. 369 C.P.C. Nel merito, peraltro, è infondato.
Il ricorso ha ad oggetto la competenza territoriale a decidere una causa di separazione, affermata dal Tribunale di Napoli: a) sulla base dell'adesione al principio di diritto secondo il quale la residenza dei coniugi va determinata con riferimento al luogo dove si trova la casa coniugale - ove non venga dimostrata l'intervenuta cessazione della convivenza prima della proposizione della domanda - ed al momento del deposito del ricorso;
b) sulla base della constatazione in fatto che la casa coniugale era ubicata in Pozzuoli, secondo quanto riconosciuto nella fase presidenziale dallo stesso convenuto, non essendo stata data la prova della cessazione della convivenza anteriormente alla proposizione del ricorso. Il ricorrente deduce innanzitutto che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato il momento al quale fare riferimento per determinare la competenza in quello del deposito del ricorso, ritenendo irrilevante che la notifica di questo sia avvenuta in Roma, dove egli si era nel frattempo trasferito. In secondo luogo deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la prova del trasferimento della residenza dovesse essere data da chi eccepiva la incompetenza, mentre era la parte attrice a dovere provare quale fosse il luogo di residenza del convenuto, che al momento del deposito del ricorso era a Roma, dove egli aveva anche la residenza anagrafica, e non a Pozzuoli.
2 Quanto al primo profilo va considerato che la giurisprudenza di questa Corte - ancorché non si rinvengano decisioni recenti in proposito - è effettivamente orientata, in ordine al momento al quale fare riferimento per la determinazione della competenza per territorio in materia di separazione personale, nel senso che tale momento sia quello della notificazione del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale (da ultimo Cass. 30 gennaio 1989, n. 551; 14 novembre 1986, n. 6695).
Tale orientamento, peraltro, a giudizio di questo collegio deve essere riconsiderato, sulla base dei principi enunciati dalla sentenza 16 aprile 1992, n. 4676 delle SS.UU. di questa Corte, riguardante la instaurazione del processo del lavoro ai fini della litispendenza e della continenza.
Al riguardo le SS.UU. hanno osservato che non vi è nessuna norma che, per i procedimenti che debbono essere promossi con il deposito di un ricorso, individui il momento di pendenza della lite, in ordine ai quali, pertanto, occorre fare riferimento ai principi generali enucleabili dal sistema, avendo la norma dell'art 643, comma 3, c.p.c. (a norma della quale per i decreti ingiuntivi la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto), carattere eccezionale, in quanto emanata in relazione esclusiva a quel particolare procedimento. Tali principi, secondo le SS.UU., comportano l'adesione alla tesi secondo la quale il giudizio del lavoro - che si promuove con ricorso - si instaura con il suo deposito, che determina la pendenza della causa.
Questa affermazione implica una riconsiderazione, in via generale, ai fini della individuazione del momento rilevante ai fini della competenza per territorio, della problematica del momento di introduzione del giudizio in tutti i casi in cui esso debba essere promosso con ricorso, cioè con una prevenzione, voluta dalla legge, della instaurazione del rapporto processuale con il giudice, rispetto alla instaurazione del rapporto processuale con la controparte, richiedendo a tal fine la legge un intervento del giudice prodromico alla instaurazione del contraddittorio.
In proposito occorre considerare che il rapporto processuale è un rapporto che si instaura, progressivamente, fra le parti e fra di esse e il giudice. Ai fini della instaurazione del contraddittorio - e degli effetti, processuali e sostanziali, che a tale instaurazione si ricollegano - non vi è dubbio che occorra la notificazione da parte dell'attore dell'atto introduttivo (quale che ne sia la forma) al convenuto e tale notificazione, ancorché manchi ancora la instaurazione in concreto di un rapporto con il giudice, determina di per sè la pendenza del giudizio (art. 39, comma 3, c.p.c.), che quindi, per determinazione legislativa, non è condizionata alla instaurazione del processo fra tutte le parti del rapporto processuale.
Ove il processo si inizi con la citazione, instaurandosi il rapporto processuale nel momento della sua notifica, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre fare riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente in tale momento (art. 5 c.p.c.). Viceversa, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente per la causa, quando la legge prescrive che la domanda si proponga con ricorso, instaurandosi il rapporto processuale prima con il giudice che con la controparte, deve ritenersi che occorra fare riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento del deposito del ricorso, quello essendo il momento in cui la parte attrice instaura il rapporto processuale - ancorché (come prescritto dalla legge) ancora solo con il giudice, e quello essendo il momento (come hanno affermato le SS.UU. nella citata sentenza) in cui ha luogo la pendenza della causa.
La parte attrice, infatti, è tenuta a identificare il giudice territorialmente competente nel momento in cui instaura tale rapporto, ancorché questo debba ancora completarsi nei confronti della controparte: è al giudice, infatti, che con il deposito del ricorso sottopone la domanda, ed è in relazione al suo esame, nel momento in cui gli viene sottoposta, che egli deve essere competente, secondo la situazione normativa e di fatto in quel momento esistente, secondo quanto stabilisce l'art. 5 c.p.c. Da tali considerazioni deriva che esattamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che nei procedimenti di separazione personale la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al momento del deposito del ricorso, essendo irrilevante l'eventuale successivo spostamento della residenza da parte del convenuto.
3 Quanto al secondo profilo va considerato che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, al fine della individuazione del Tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento di proposizione della domanda, tale luogo deve essere identificato con riferimento alla ubicazione della casa coniugale, la quale individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda di separazione, a causa dello spostamento da parte del convenuto della propria dimora abituale (Cass. 5 maggio 1999, n. 4492; 26 giugno 1992, n. 8019). Questo collegio condivide tale principio, fondato sulla considerazione che la casa coniugale deve ritenersi il luogo dove, ai sensi dell'art. 144 cod.civ., i coniugi hanno concordemente fissato "la residenza della famiglia", così stabilendo, come prescrive la legge, il luogo di residenza dei loro figli minori e di ciascuno di essi, da tenersi distinto da quelli di eventuali domicili fissati altrove ai sensi dell'art. 45 cod. civ.: luogo in relazione al quale deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge, l'obbligo di convivenza posto dall'art. 143 cod.civ. Detta casa - scelta dai coniugi ma legislativamente qualificata come loro residenza familiare - continua ad essere legalmente considerata luogo di residenza di ciascuno di essi, anche in contrasto con divergenti risultanze anagrafiche, finché non si verifichi la cessazione della convivenza, a seguito del provvedimento autorizzatorio in sede di separazione, ovvero di dimostrato allontanamento, ancorché non autorizzato, di un coniuge con fissazione in concreto, da parte sua, della propria residenza in altro luogo.
Nel caso di specie l'odierno ricorrente, nel corso del giudizio di separazione ed anche in questa sede, non contesta che la casa coniugale era ubicata in Pozzuoli, ma sostiene che - quanto meno dopo il deposito del ricorso - egli aveva trasferito la sua residenza in Roma, secondo quanto sarebbe comprovato dalla notifica di esso in Roma, mentre il Tribunale avrebbe comunque errato nell'addossare a lui la prova di tale trasferimento, che incombeva invece sull'attrice.
Sulla base della giurisprudenza sopra citata, che questo collegio ritiene di dovere riaffermare, anche tale profilo del ricorso è infondato, in quanto in mancanza di contestazione sulla ubicazione della casa coniugale in Pozzuoli, deve ritenersi presuntivamente accertato che il convenuto, al momento del deposito del ricorso vi risiedeva, in conformità dell'obbligo di coabitazione su di lui gravante, presunzione che spettava a lui di vincere dando la prova di un suo effettivo e definitivo allontanamento prima di tale data, con il trasferimento altrove della sua residenza, mentre egli si è limitato a produrre un certificato anagrafico in base al quale risiederebbe a Roma "dalla nascita", pur non avendo mai contestato di avere stabilito la casa coniugale in Pozzuoli e avendo affermato nella comparsa di risposta del giudizio di separazione - senza provarlo - che a seguito di separazione di fatto era tornato a trasferirsi in Roma presso il padre, del quale era ospite. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della competenza del Tribunale di Napoli. Nulla va statuito sulle spese stante la irritualità delle difese della parte resistente.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001