Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5729
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Sentenza 18 aprile 2001

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In tema di separazione personale tra coniugi, il momento determinativo della competenza per territorio del giudice adito va stabilito attribuendo rilevanza esclusiva alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria di quest'ultimo - dovendosi ritenere già in tale momento realizzata l'instaurazione del rapporto processuale, ancorché tra due soltanto dei tre soggetti tra i quali il processo è destinato a svolgersi -, senza che spieghi, all'uopo, alcuna influenza la data della notificazione del ricorso alla controparte secondo il criterio dell'art. 39, comma terzo cod. proc. civ., la cui applicazione comporta, invece, la dipendenza dal giudice della possibilità, per il ricorrente, di notificare l'atto introduttivo del giudizio e di determinare, così, la pendenza della lite ai sensi della norma citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5729
    Data del deposito : 18 aprile 2001

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