TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 563/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. ZIVERI FILIPPO, ZIVERI MARCELLO e
DAVINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Viale Mariotti n. 1, Parma;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dagli avv. MASELLI ADRIANA e GRAMAZIO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.zza Matteotti n. 9, Parma;
CONVENUTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad €. 56.536,96= e che si versa il contributo unificato pari ad €.
759,00=, previa sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, così giudicare: accertata e dichiarata la legittimità dell'appalto intercorso, nel periodo dal 01/01/2017 al 15/06/2017, tra ICC srl ed accertato e dichiarato la correttezza e legittimità CP_3 dell'applicazione da parte di del CP_3 Controparte_4 ai rapporti di lavoro instaurati con i propri soci lavoratori coinvolti nell'appalto intercorso, nel predetto periodo, con ICC Srl;
per l'effetto dichiarare nulla, annullare o come meglio l'ordinanza ingiunzione n. 77/2021 (prot. n. 21099) emessa dall Controparte_5 in data 27/07/2021 ed oggetto della presente impugnazione, mandando assolta la
[...] cooperativa ricorrente da ogni pretesa dalla medesima traente origine. Spese di causa rifuse da determinarsi nella misura in cui al D.M. n. 55/2014, oltre la rifusione del 15% per spese generali oltre IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 77/2021
[...]
Pag. 2 di 13 dell' con la quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 56.536,96 a titolo di sanzioni amministrative e spese di notifica.
2. Più specificamente, sono state contestate dall' le seguenti violazioni:
1. art. 39, co. 1, 2, e 7 d.l. 112/2008, per non aver la ditta registrato sul LUL il corretto inquadramento contrattuale per i lavoratori dal n. 1 al n. 50 di cui alle pagg. 6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00001/2017-090-02 del 18/01/2018;
2. art. 4 bis, co. 2, primo periodo d.lgs. 181/2000, per non aver consegnato il contratto con il corretto inquadramento contrattuale ai lavoratori dal n. 1 al n.50 di cui alle pagg. 6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00001/2017-090-02 del 18/01/2018;
3. art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter. d.l. 510/1996, poiché la ditta non ha provveduto alle comunicazioni al centro per l'impiego con il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori dal n. 1 al n.50 di cui alle pagg.
6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00001/2017-
090-02 del 18/01/2018;
4. art. 18, co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché il contratto di appalto stipulato tra la e la è risultato privo dei Parte_2 Controparte_7 requisiti di legge, sotto il profilo dell'organizzazione dei mezzi, della direzione tecnica ed organizzativa nonché del rischio di impresa;
5. art. 26, co. 8, d.lgs. 9 81/2008, poiché la ditta non aveva consegnato ai lavoratori e il tesserino di Parte_3 Parte_4 riconoscimento nei termini di legge.
3. L' si è costituito in Controparte_8
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa dando lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 13 7. L' ha ritenuto integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui CP_1
all'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 276/2003 sulla base delle risultanze istruttorie riguardanti il periodo gennaio - giugno 2017, dalle quali era emersa la natura illecita del contratto di appalto intercorso tra ed Controparte_9 [...]
CP_10
8. Secondo l' , avrebbe solo formalmente fornito un servizio di CP_1 CP_3
appalto, realizzando invece in concreto una illecita somministrazione di manodopera.
9. L'art. 29 co. 1 d.lgs 276/2003 detta i seguenti criteri per distinguere tra appalto e somministrazione di manodopera:
«Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo o direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
10. Con specifico riferimento agli appalti che si caratterizzano per l'alta intensità di manodopera (labour intensive), ossia quelli in cui l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore si risolve nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori inviati presso il committente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei seguenti elementi per determinare se si configuri un'interposizione illecita di manodopera:
«in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.
"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente,
Pag. 4 di 13 restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551; in senso conforme, v. Cass. 10 giugno 2019, n. 15557).
11. La ricorrente ha sostenuto che l' avrebbe errato nel ritenere configurabile un appalto illecito, in quanto i dipendenti di sarebbero stati adibiti a CP_3 specifiche fasi della lavorazione presso il reparto Essiccazione e Pressatura di ICC
e vi sarebbe stata una netta separazione e autonomia tra i dipendenti delle due imprese.
12. Secondo la ricorrente, non vi sarebbe mai stata contiguità logistica e di mansioni tra i dipendenti ICC e quelli di né qualunque tipo di ingerenza da parte CP_3 dei primi nell'attività dei secondi;
inoltre, avrebbe sempre Controparte_3 mantenuto il potere direttivo e organizzativo sui suoi dipendenti e accentrato su sé stessa il rischio imprenditoriale.
13. È quindi necessario accertare se l' , su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto
2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra e ICC: ossia se sussistesse o meno una effettiva gestione dei Controparte_3 propri dipendenti da parte di o se questi fossero in realtà sottoposti CP_3 all'eterodirezione non intermediata della committente ICC.
14. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' riportanti CP_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertatore in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel
Pag. 5 di 13 corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
15. Ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione irrogata da , occorre quindi esaminare le risultanze istruttorie relative al concreto svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti di presso l'impianto di Industrie CP_3
Compensati.
16. La testimone ha riferito: Testimone_1
«lavoro per da circa quindici anni. Lavoro in ufficio, mi Parte_5 occupo di amministrazione. Solo i dipendenti di ICC controllavano gli impianti. I lavoratori si occupavano di lavori manuali in essicatura e in altri reparti che non CP_3 ricordo. C'erano altri due reparti gestiti da loro ma non ricordo quali. Riconosco la mappa sub doc. 9 mostratami, è la divisione tra i reparti dove lavoravano i dipendenti ICC e quelli Nella zona gialla lavoravano entrambi i dipendenti ma erano divise le CP_3 aree. Questa divisione è stata fatta molto tempo fa anche se non ricordo bene quando;
c'era ancora Facevano anche la stuccatura;
anche dipendenti ICC facevano CP_11 stuccatura ma non erano in contatto. Non so con precisazione come avveniva il lavoro dei dipendenti Non so se dopo la levigatura i dipendenti CP_3 CP_3 trasportavano il materiale in magazzino. Credo che i dipendenti di fossero più di CP_3
50. Non ricordo precisamente i loro turni, erano almeno due turni. C'erano tre rappresentanti di non ricordo bene i nomi;
e davano indicazioni CP_3 CP_12 CP_13 ai tre referenti della cooperativa e i tre referenti parlavano con la ricorrente e le dicevano quanti lavoratori servivano e cosa serviva. ADR confermo i nomi di cui al cap. 18.
e non davano indicazioni dirette ai lavoratori Solo la ricorrente CP_12 CP_13 CP_3 decideva che lavoratori mandare. Lo so perché la vedevo venire sull'impianto a salutare i suoi lavoratori. Quando i lavoratori avevano problemi andavano dalla CP_3 ricorrente. I dipendenti avevano un loro tesserino di riconoscimento e una loro CP_3 divisa, non li facevamo entrare senza. I dispositivi di sicurezza erano forniti dalla cooperativa. Non seguivo le timbrature. ADR andavo giù nei reparti tutti i giorni quando cambiavano turno per controllare il vestiario e la sicurezza. Mi recavo nei reparti per circa
10-15 minuti».
17. Il testimone ha riferito: Testimone_2
«ho lavorato per dal 2013 all'anno scorso. Ora sono dipendente ICC. In CP_3 facevo carico-scarico. Io ero il referente di per l'appalto, insieme a due CP_3 CP_3
Pag. 6 di 13 persone cinesi di cui non ricordo il nome specifico. e dicevano a noi le CP_12 CP_13 lavorazioni necessarie e noi tre le riferivamo agli altri dipendenti. Per lavoro riesco a comunicare bene in italiano. e parlavamo sempre con noi tre, non CP_12 CP_13 parlavamo direttamente con gli altri lavoratori I dipendenti lavoravano CP_3 CP_3 in reparti Stuccatori, composizione e altri che non ricordo. Io ero nel reparto composizione. Non ricordo gli altri reparti. Non c'erano reparti in cui lavoravano sia dipendenti ICC che Avevamo tesserini e vestiario per i dipendenti CP_3 CP_3 diversi da quelli ICC. Non ricordo chi forniva i dispositivi di sicurezza. I dipendenti lavoravano su tre turni, diversi da quelli di ICC. Non conosco i turni di ICC. CP_3
Confermo il numero di lavoratori di cui al cap. 13. La ricorrente quando succedevano problemi parlava con e . Non so come era gestito l'invio del personale. CP_12 CP_13
Veniva preparato un foglio dall'ufficio di che ci diceva dove andare a lavorare. CP_3
Non so chi preparasse questo foglio. ADR so che la precedente testimone è la moglie di
La vedevo passare qualche volta. Io non ci interagivo tanto, faccio il mio lavoro e Pt_6 basta».
18. Infine, il teste ha dichiarato: Tes_3
«ho lavorato per da prima del 2010 al 2021, ora mi ha assunto ICC. Presso CP_3 facevo facchinaggio. Ero referente dell'appalto insieme a e Ma. Io CP_3 Tes_2 ero il referente per il reparto Pressa. I dipendenti lavoravano anche in CP_3
Essicatorio, Stuccatura. Nel 2017 c'era il reparto stuccatura in cui lavoravano i dipendenti di entrambe le società, ma su linee separate. I dipendenti facevano solo lavoro CP_3 manuale di carico-scarico, non conducevano i macchinari. Non ricordo quanti lavoratori ci fossero. A volte si facevano due turni, a volte anche tre turni se c'era tanto CP_3 lavoro. I dipendenti ICC non facevano tre turni, mi sembra che nel 2017 facessero solo un turno. A volte c'erano più lavoratori altre volte meno, a seconda di quanto CP_3 lavoro c'era. diceva alla ricorrente quanti lavoratori mandare, poi penso che lei CP_12 scegliesse chi mandare. A me ha detto la ricorrente di andare a lavorare lì. e CP_12
dicevano a me e agli altri referenti quante e quali lavorazioni fare, noi poi CP_13 riferivamo agli altri lavoratori e parlavano solo con noi. CP_3 CP_12 CP_13
Avevamo tesserini e divise specifiche per diversi da quelli di ICC. I dispositivi CP_3 di sicurezza erano forniti dalla cooperativa. La ricorrente veniva ogni tanto presso lo stabilimento ICC e parlava con i loro responsabili in ufficio. Era la ricorrente a rimproverare i dipendenti se emergevano criticità. Usavamo un badge per CP_3 timbrare la presenza presso ICC. ADR conosco la teste che oggi ha deposto per prima.
Pag. 7 di 13 La vedevo davanti alla fabbrica, non veniva in produzione. So che è la moglie di la Pt_6 conosco da vent'anni. ADR i dipendenti ICC erano sempre in numero stabile».
19. Sono poi stati acquisiti i verbali di assunzione delle prove testimoniali assunte nel giudizio iscritto sub n.r.g. 247/2019 innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di CP_14
e ICC sulla base del medesimo verbale unico di accertamento e
[...] notificazione.
20. Dalle testimonianze escusse nel procedimento sub n.r.g. 247/2019 è emerso che:
il signor capofabbrica di consegnava un CP_12 Controparte_9
programma scritto ai referenti di e Parte_7 Per_1 [...]
che poi riferivano i lavori da eseguire ai lavoratori di Tes_2 CP_3
(testi ); Tes_4 Tes_5
la sig. , presidente della si interfacciava Parte_1 Controparte_7 con i preposti della committente e organizzava i turni dei soci lavoratori
(teste ; Tes_4
secondo alcuni testimoni, la forniva ai suoi Controparte_7
dipendenti vestiario e dispositivi di sicurezza ( e, implicitamente, Tes_4
e ); il teste ha invece dichiarato che la Tes_5 Per_2 Tes_6 cooperativa forniva la tuta e le scarpe, mentre i guanti, i grembiuli, le maschere e i tappi per le orecchie venivano forniti da Industrie
Compensati;
quanto all'utilizzo delle macchine, il teste ha riferito che solo i Tes_5 dipendenti di erano addetti ai macchinari;
il teste Controparte_9 [...]
tuttavia, ha dichiarato che, mentre nel reparto finitura i Tes_6 lavoratori di «non stavano alle macchine ma aiutavano, caricando CP_3
e scaricando», nei reparti pressa, essiccatura, caldaia e stuccatura i dipendenti della cooperativa usavano anche le macchine e, addirittura,
«nelle macchine giuntatrici dello sfogliato nel reparto pressa lavoravano solo gli addetti della;
Controparte_7
Pag. 8 di 13 sebbene, come detto, vi fosse un programma scritto preparato da CP_12
circa le lavorazioni che dovevano essere svolte dai dipendenti di CP_3 il sig. ( , preposto della committente CP_13 Parte_8
ICC) impartiva direttive sul lavoro da eseguire ai lavoratori della cooperativa, definite dal teste «veri e propri ordini». Tes_7
la teste ha parimenti riferito che, nel reparto pressatura dove Tes_8 lei lavorava, «le istruzioni sul lavoro da fare in reparto ce le dà il sig. Per_3
[la teste si riferisce a un referente della cooperativa] o il sig. CP_13 [...]
»; Tes_6
anche il teste a riferito che seguiva anche i dipendenti Tes_9 Tes_10
della e così pure il teste ha dichiarato Controparte_7 Parte_3 che il sig. impartiva le indicazioni sul lavoro;
CP_12
quanto all'autonomia dei dipendenti delle due imprese, il teste ha Tes_4
riferito che vi era una suddivisione di compiti e che il personale di lavorava «solo all'interno del reparto essicazione e pressatura, CP_3 occupandosi di trasportare il materiale ligneo, dopo le fasi della tagliatura, levigatura e squadratura, verso il reparto essicazione, ove provvedeva al posizionamento dei fogli di compensato sulle presse e quindi li avviava alle altre macchine per le successive fasi della stuccatura, incollaggio ed essicazione»; tuttavia il teste ha dichiarato che «si lavorava Tes_6 tutti assieme nel reparto pressatura, essiccatura, caldaia e stuccatura;
in questi reparti, dipendenti di ICC eravamo solo io, e un ragazzo CP_12 russo di nome;
Per_4
il teste ha confermato che nel reparto stuccatura i lavoratori di Tes_9
lavoravano insieme ai dipendenti di con gli CP_3 Controparte_9 stessi mezzi;
il teste ha riferito di essere dipendente di e di aver Parte_3 CP_3
lavorato presso il reparto levigatura, confermando quindi che i dipendenti
Pag. 9 di 13 della cooperativa non erano addetti ai soli reparti di essiccatura e pressatura;
il teste ha specificato che i sigg. e Tes_6 Tes_3 Per_1 [...]
erano i referenti solo per il reparto pressatura e che per Tes_2
l'essiccatura c'erano altri referenti, di cui non ricordava i nomi;
i dipendenti erano assegnati alle diverse mansioni direttamente CP_3 da e responsabili di questi, se CP_12 Tes_6 Controparte_9 riscontravano l'inidoneità alle mansioni di qualcuno dei lavoratori inviati, chiedevano alla sig. di inviare un altro lavoratore in Parte_1 sostituzione (teste ; Tes_6
il preposto della committente come da lui stesso riferito, Tes_6
controllava anche il lavoro dei dipendenti della e Controparte_7 cambiava persino le mansioni di questi ultimi «dicendo loro per esempio di fare l'essiccatura al posto della composizione»;
la teste ha dichiarato che, prima di essere stata assunta da Tes_8
era stata contattata da che l'aveva mandata presso CP_3 Pt_6 per farsi assumere e venire a lavorare alla Industria CP_3 CP_9
21. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, risulta smentita la tesi della ricorrente circa la netta separazione tra i compiti dei dipendenti e CP_3
ICC, essendo piuttosto stato confermato che i primi erano coinvolti promiscuamente con i secondi in ogni fase del processo produttivo, anche tramite l'utilizzo, in diversi reparti, dei macchinari aziendali.
22. In merito alla divisione dei compiti tra i dipendenti delle due aziende e all'adibizione dei lavoratori ai macchinari, si riconosce maggior valore probatorio alla deposizione di rispetto a quelle di e , dal Tes_6 Tes_4 Tes_5 momento che il primo era responsabile della fabbrica e aveva una visione di insieme e dell'organizzazione del lavoro, occupandosi della generale supervisione di tutti i reparti.
Pag. 10 di 13 23. È emerso, inoltre, che il potere direttivo effettivo sui dipendenti di CP_3
veniva esercitato dai preposti della committente, o attraverso programmi dettagliati che venivano poi riportati pedissequamente dai preposti di o CP_3 addirittura con ordini diretti.
24. Di particolare rilevanza, poi, è apparsa la circostanza che il sig. e il sig. CP_12 [...]
scegliessero direttamente quali lavoratori assegnare alle specifiche Tes_6 mansioni e la ricorrente provvedesse unicamente a comunicarlo ai propri dipendenti, venendo così esautorata dal ruolo organizzativo e direttivo che le sarebbe spettato per legge.
25. A fronte di un con controllo così pervasivo della società committente sui dipendenti dell'appaltatrice, nel caso di specie non può riconoscersi una autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio appaltato.
26. Con riferimento al secondo requisito prescritto dall'art. 29 co. 1 d.lgs 276/2003, nel caso di specie non appare sussistente un effettivo rischio di impresa in capo alla ricorrente appaltatrice in quanto l'importo delle fatture emesse periodicamente dalla era parametrato sulle ore di lavoro effettuate CP_7 dai suoi dipendenti inviati presso la committente e non sulla base del complessivo Con servizio prestato dall'impresa appaltatrice (doc. 20 ).
27. Sulla base del complessivo compendio probatorio in atti, si ritiene pertanto corretto il disconoscimento della genuinità dell'appalto; tale conclusione appare poi ulteriormente confortata dall'argomento di prova che è possibile desumere dalla sentenza n. 212/2023 di questo Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 501/2024, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la speculare ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'utilizzatrice
ICC.
28. Infine, risultano altresì fondati gli addebiti relativi al non corretto inquadramento contrattuale dei dipendenti da parte di essendo agli stessi stato CP_3
Pag. 11 di 13 applicato il CCNL Trasporti e Logistica Settore Cooperative in luogo del CCNL
Legno Confindustria applicato dall'impresa utilizzatrice ICC.
29. Benché, infatti, non sia stato dimostrato che il CCNL applicato da fosse CP_3
diverso da quello stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, con conseguente violazione da parte della cooperativa dell'obbligo previsto dall'art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, sussisteva nondimeno un dovere di applicare ai dipendenti il medesimo CCNL dei dipendenti ICC impiegate nelle medesime mansioni.
30. In tema di somministrazione di lavoro, infatti, l'art. 35 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevede un generale principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice, prescrivendo quanto segue:
«Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore».
31. In ragione del disconoscimento della genuinità dell'appalto tra ICC ed CP_3
la fornitura di manodopera da parte di quest'ultima deve essere qualificata in termini di somministrazione di dipendenti, per quanto posta in essere in assenza delle condizioni di liceità di legge (tanto che è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18 d.lgs. 276/2003 proprio per il caso di somministrazione illecita).
32. Ciò comporta che ai lavoratori somministrati avrebbero dovuto essere applicato le stesse condizioni contrattuali – e quindi il medesimo CCNL – che erano applicate da ICC nei rapporti con i propri dipendenti.
33. Risultano pertanto integrati gli illeciti amministrativi consistenti nella comunicazione ai lavoratori e alle competenti autorità di condizioni contrattuali diverse da quelle che avrebbero dovuto essere praticate in base alla legge.
34. Per queste ragioni si deve affermare la sussistenza degli illeciti amministrativi Con sanzionati dall' e, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso in opposizione, che viene quindi rigettato.
Pag. 12 di 13 35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2015 per cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e dell'abbattimento del 20% delle spese di lite previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso CP_1 in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese Controparte_8 di lite, che liquida in € 5.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3. fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Parma, 19/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv. ZIVERI FILIPPO, ZIVERI MARCELLO e
DAVINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
Viale Mariotti n. 1, Parma;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dagli avv. MASELLI ADRIANA e GRAMAZIO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.zza Matteotti n. 9, Parma;
CONVENUTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad €. 56.536,96= e che si versa il contributo unificato pari ad €.
759,00=, previa sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, così giudicare: accertata e dichiarata la legittimità dell'appalto intercorso, nel periodo dal 01/01/2017 al 15/06/2017, tra ICC srl ed accertato e dichiarato la correttezza e legittimità CP_3 dell'applicazione da parte di del CP_3 Controparte_4 ai rapporti di lavoro instaurati con i propri soci lavoratori coinvolti nell'appalto intercorso, nel predetto periodo, con ICC Srl;
per l'effetto dichiarare nulla, annullare o come meglio l'ordinanza ingiunzione n. 77/2021 (prot. n. 21099) emessa dall Controparte_5 in data 27/07/2021 ed oggetto della presente impugnazione, mandando assolta la
[...] cooperativa ricorrente da ogni pretesa dalla medesima traente origine. Spese di causa rifuse da determinarsi nella misura in cui al D.M. n. 55/2014, oltre la rifusione del 15% per spese generali oltre IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna, altresì, del ricorrente al pagamento degli interessi di legge maturati dalla notifica del predetto provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1° settembre 2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 77/2021
[...]
Pag. 2 di 13 dell' con la quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di € 56.536,96 a titolo di sanzioni amministrative e spese di notifica.
2. Più specificamente, sono state contestate dall' le seguenti violazioni:
1. art. 39, co. 1, 2, e 7 d.l. 112/2008, per non aver la ditta registrato sul LUL il corretto inquadramento contrattuale per i lavoratori dal n. 1 al n. 50 di cui alle pagg. 6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00001/2017-090-02 del 18/01/2018;
2. art. 4 bis, co. 2, primo periodo d.lgs. 181/2000, per non aver consegnato il contratto con il corretto inquadramento contrattuale ai lavoratori dal n. 1 al n.50 di cui alle pagg. 6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00001/2017-090-02 del 18/01/2018;
3. art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter. d.l. 510/1996, poiché la ditta non ha provveduto alle comunicazioni al centro per l'impiego con il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori dal n. 1 al n.50 di cui alle pagg.
6 e 7 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PR00001/2017-
090-02 del 18/01/2018;
4. art. 18, co. 1 d.lgs. 276/2003, poiché il contratto di appalto stipulato tra la e la è risultato privo dei Parte_2 Controparte_7 requisiti di legge, sotto il profilo dell'organizzazione dei mezzi, della direzione tecnica ed organizzativa nonché del rischio di impresa;
5. art. 26, co. 8, d.lgs. 9 81/2008, poiché la ditta non aveva consegnato ai lavoratori e il tesserino di Parte_3 Parte_4 riconoscimento nei termini di legge.
3. L' si è costituito in Controparte_8
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa dando lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 13 7. L' ha ritenuto integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui CP_1
all'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 276/2003 sulla base delle risultanze istruttorie riguardanti il periodo gennaio - giugno 2017, dalle quali era emersa la natura illecita del contratto di appalto intercorso tra ed Controparte_9 [...]
CP_10
8. Secondo l' , avrebbe solo formalmente fornito un servizio di CP_1 CP_3
appalto, realizzando invece in concreto una illecita somministrazione di manodopera.
9. L'art. 29 co. 1 d.lgs 276/2003 detta i seguenti criteri per distinguere tra appalto e somministrazione di manodopera:
«Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo o direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
10. Con specifico riferimento agli appalti che si caratterizzano per l'alta intensità di manodopera (labour intensive), ossia quelli in cui l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore si risolve nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori inviati presso il committente, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che il giudice di merito deve verificare la sussistenza dei seguenti elementi per determinare se si configuri un'interposizione illecita di manodopera:
«in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.
"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente,
Pag. 4 di 13 restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (Cass. 25 giugno 2020, n. 12551; in senso conforme, v. Cass. 10 giugno 2019, n. 15557).
11. La ricorrente ha sostenuto che l' avrebbe errato nel ritenere configurabile un appalto illecito, in quanto i dipendenti di sarebbero stati adibiti a CP_3 specifiche fasi della lavorazione presso il reparto Essiccazione e Pressatura di ICC
e vi sarebbe stata una netta separazione e autonomia tra i dipendenti delle due imprese.
12. Secondo la ricorrente, non vi sarebbe mai stata contiguità logistica e di mansioni tra i dipendenti ICC e quelli di né qualunque tipo di ingerenza da parte CP_3 dei primi nell'attività dei secondi;
inoltre, avrebbe sempre Controparte_3 mantenuto il potere direttivo e organizzativo sui suoi dipendenti e accentrato su sé stessa il rischio imprenditoriale.
13. È quindi necessario accertare se l' , su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto
2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra e ICC: ossia se sussistesse o meno una effettiva gestione dei Controparte_3 propri dipendenti da parte di o se questi fossero in realtà sottoposti CP_3 all'eterodirezione non intermediata della committente ICC.
14. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' riportanti CP_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertatore in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel
Pag. 5 di 13 corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573).
15. Ai fini dell'accertamento della legittimità della sanzione irrogata da , occorre quindi esaminare le risultanze istruttorie relative al concreto svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti di presso l'impianto di Industrie CP_3
Compensati.
16. La testimone ha riferito: Testimone_1
«lavoro per da circa quindici anni. Lavoro in ufficio, mi Parte_5 occupo di amministrazione. Solo i dipendenti di ICC controllavano gli impianti. I lavoratori si occupavano di lavori manuali in essicatura e in altri reparti che non CP_3 ricordo. C'erano altri due reparti gestiti da loro ma non ricordo quali. Riconosco la mappa sub doc. 9 mostratami, è la divisione tra i reparti dove lavoravano i dipendenti ICC e quelli Nella zona gialla lavoravano entrambi i dipendenti ma erano divise le CP_3 aree. Questa divisione è stata fatta molto tempo fa anche se non ricordo bene quando;
c'era ancora Facevano anche la stuccatura;
anche dipendenti ICC facevano CP_11 stuccatura ma non erano in contatto. Non so con precisazione come avveniva il lavoro dei dipendenti Non so se dopo la levigatura i dipendenti CP_3 CP_3 trasportavano il materiale in magazzino. Credo che i dipendenti di fossero più di CP_3
50. Non ricordo precisamente i loro turni, erano almeno due turni. C'erano tre rappresentanti di non ricordo bene i nomi;
e davano indicazioni CP_3 CP_12 CP_13 ai tre referenti della cooperativa e i tre referenti parlavano con la ricorrente e le dicevano quanti lavoratori servivano e cosa serviva. ADR confermo i nomi di cui al cap. 18.
e non davano indicazioni dirette ai lavoratori Solo la ricorrente CP_12 CP_13 CP_3 decideva che lavoratori mandare. Lo so perché la vedevo venire sull'impianto a salutare i suoi lavoratori. Quando i lavoratori avevano problemi andavano dalla CP_3 ricorrente. I dipendenti avevano un loro tesserino di riconoscimento e una loro CP_3 divisa, non li facevamo entrare senza. I dispositivi di sicurezza erano forniti dalla cooperativa. Non seguivo le timbrature. ADR andavo giù nei reparti tutti i giorni quando cambiavano turno per controllare il vestiario e la sicurezza. Mi recavo nei reparti per circa
10-15 minuti».
17. Il testimone ha riferito: Testimone_2
«ho lavorato per dal 2013 all'anno scorso. Ora sono dipendente ICC. In CP_3 facevo carico-scarico. Io ero il referente di per l'appalto, insieme a due CP_3 CP_3
Pag. 6 di 13 persone cinesi di cui non ricordo il nome specifico. e dicevano a noi le CP_12 CP_13 lavorazioni necessarie e noi tre le riferivamo agli altri dipendenti. Per lavoro riesco a comunicare bene in italiano. e parlavamo sempre con noi tre, non CP_12 CP_13 parlavamo direttamente con gli altri lavoratori I dipendenti lavoravano CP_3 CP_3 in reparti Stuccatori, composizione e altri che non ricordo. Io ero nel reparto composizione. Non ricordo gli altri reparti. Non c'erano reparti in cui lavoravano sia dipendenti ICC che Avevamo tesserini e vestiario per i dipendenti CP_3 CP_3 diversi da quelli ICC. Non ricordo chi forniva i dispositivi di sicurezza. I dipendenti lavoravano su tre turni, diversi da quelli di ICC. Non conosco i turni di ICC. CP_3
Confermo il numero di lavoratori di cui al cap. 13. La ricorrente quando succedevano problemi parlava con e . Non so come era gestito l'invio del personale. CP_12 CP_13
Veniva preparato un foglio dall'ufficio di che ci diceva dove andare a lavorare. CP_3
Non so chi preparasse questo foglio. ADR so che la precedente testimone è la moglie di
La vedevo passare qualche volta. Io non ci interagivo tanto, faccio il mio lavoro e Pt_6 basta».
18. Infine, il teste ha dichiarato: Tes_3
«ho lavorato per da prima del 2010 al 2021, ora mi ha assunto ICC. Presso CP_3 facevo facchinaggio. Ero referente dell'appalto insieme a e Ma. Io CP_3 Tes_2 ero il referente per il reparto Pressa. I dipendenti lavoravano anche in CP_3
Essicatorio, Stuccatura. Nel 2017 c'era il reparto stuccatura in cui lavoravano i dipendenti di entrambe le società, ma su linee separate. I dipendenti facevano solo lavoro CP_3 manuale di carico-scarico, non conducevano i macchinari. Non ricordo quanti lavoratori ci fossero. A volte si facevano due turni, a volte anche tre turni se c'era tanto CP_3 lavoro. I dipendenti ICC non facevano tre turni, mi sembra che nel 2017 facessero solo un turno. A volte c'erano più lavoratori altre volte meno, a seconda di quanto CP_3 lavoro c'era. diceva alla ricorrente quanti lavoratori mandare, poi penso che lei CP_12 scegliesse chi mandare. A me ha detto la ricorrente di andare a lavorare lì. e CP_12
dicevano a me e agli altri referenti quante e quali lavorazioni fare, noi poi CP_13 riferivamo agli altri lavoratori e parlavano solo con noi. CP_3 CP_12 CP_13
Avevamo tesserini e divise specifiche per diversi da quelli di ICC. I dispositivi CP_3 di sicurezza erano forniti dalla cooperativa. La ricorrente veniva ogni tanto presso lo stabilimento ICC e parlava con i loro responsabili in ufficio. Era la ricorrente a rimproverare i dipendenti se emergevano criticità. Usavamo un badge per CP_3 timbrare la presenza presso ICC. ADR conosco la teste che oggi ha deposto per prima.
Pag. 7 di 13 La vedevo davanti alla fabbrica, non veniva in produzione. So che è la moglie di la Pt_6 conosco da vent'anni. ADR i dipendenti ICC erano sempre in numero stabile».
19. Sono poi stati acquisiti i verbali di assunzione delle prove testimoniali assunte nel giudizio iscritto sub n.r.g. 247/2019 innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di CP_14
e ICC sulla base del medesimo verbale unico di accertamento e
[...] notificazione.
20. Dalle testimonianze escusse nel procedimento sub n.r.g. 247/2019 è emerso che:
il signor capofabbrica di consegnava un CP_12 Controparte_9
programma scritto ai referenti di e Parte_7 Per_1 [...]
che poi riferivano i lavori da eseguire ai lavoratori di Tes_2 CP_3
(testi ); Tes_4 Tes_5
la sig. , presidente della si interfacciava Parte_1 Controparte_7 con i preposti della committente e organizzava i turni dei soci lavoratori
(teste ; Tes_4
secondo alcuni testimoni, la forniva ai suoi Controparte_7
dipendenti vestiario e dispositivi di sicurezza ( e, implicitamente, Tes_4
e ); il teste ha invece dichiarato che la Tes_5 Per_2 Tes_6 cooperativa forniva la tuta e le scarpe, mentre i guanti, i grembiuli, le maschere e i tappi per le orecchie venivano forniti da Industrie
Compensati;
quanto all'utilizzo delle macchine, il teste ha riferito che solo i Tes_5 dipendenti di erano addetti ai macchinari;
il teste Controparte_9 [...]
tuttavia, ha dichiarato che, mentre nel reparto finitura i Tes_6 lavoratori di «non stavano alle macchine ma aiutavano, caricando CP_3
e scaricando», nei reparti pressa, essiccatura, caldaia e stuccatura i dipendenti della cooperativa usavano anche le macchine e, addirittura,
«nelle macchine giuntatrici dello sfogliato nel reparto pressa lavoravano solo gli addetti della;
Controparte_7
Pag. 8 di 13 sebbene, come detto, vi fosse un programma scritto preparato da CP_12
circa le lavorazioni che dovevano essere svolte dai dipendenti di CP_3 il sig. ( , preposto della committente CP_13 Parte_8
ICC) impartiva direttive sul lavoro da eseguire ai lavoratori della cooperativa, definite dal teste «veri e propri ordini». Tes_7
la teste ha parimenti riferito che, nel reparto pressatura dove Tes_8 lei lavorava, «le istruzioni sul lavoro da fare in reparto ce le dà il sig. Per_3
[la teste si riferisce a un referente della cooperativa] o il sig. CP_13 [...]
»; Tes_6
anche il teste a riferito che seguiva anche i dipendenti Tes_9 Tes_10
della e così pure il teste ha dichiarato Controparte_7 Parte_3 che il sig. impartiva le indicazioni sul lavoro;
CP_12
quanto all'autonomia dei dipendenti delle due imprese, il teste ha Tes_4
riferito che vi era una suddivisione di compiti e che il personale di lavorava «solo all'interno del reparto essicazione e pressatura, CP_3 occupandosi di trasportare il materiale ligneo, dopo le fasi della tagliatura, levigatura e squadratura, verso il reparto essicazione, ove provvedeva al posizionamento dei fogli di compensato sulle presse e quindi li avviava alle altre macchine per le successive fasi della stuccatura, incollaggio ed essicazione»; tuttavia il teste ha dichiarato che «si lavorava Tes_6 tutti assieme nel reparto pressatura, essiccatura, caldaia e stuccatura;
in questi reparti, dipendenti di ICC eravamo solo io, e un ragazzo CP_12 russo di nome;
Per_4
il teste ha confermato che nel reparto stuccatura i lavoratori di Tes_9
lavoravano insieme ai dipendenti di con gli CP_3 Controparte_9 stessi mezzi;
il teste ha riferito di essere dipendente di e di aver Parte_3 CP_3
lavorato presso il reparto levigatura, confermando quindi che i dipendenti
Pag. 9 di 13 della cooperativa non erano addetti ai soli reparti di essiccatura e pressatura;
il teste ha specificato che i sigg. e Tes_6 Tes_3 Per_1 [...]
erano i referenti solo per il reparto pressatura e che per Tes_2
l'essiccatura c'erano altri referenti, di cui non ricordava i nomi;
i dipendenti erano assegnati alle diverse mansioni direttamente CP_3 da e responsabili di questi, se CP_12 Tes_6 Controparte_9 riscontravano l'inidoneità alle mansioni di qualcuno dei lavoratori inviati, chiedevano alla sig. di inviare un altro lavoratore in Parte_1 sostituzione (teste ; Tes_6
il preposto della committente come da lui stesso riferito, Tes_6
controllava anche il lavoro dei dipendenti della e Controparte_7 cambiava persino le mansioni di questi ultimi «dicendo loro per esempio di fare l'essiccatura al posto della composizione»;
la teste ha dichiarato che, prima di essere stata assunta da Tes_8
era stata contattata da che l'aveva mandata presso CP_3 Pt_6 per farsi assumere e venire a lavorare alla Industria CP_3 CP_9
21. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, risulta smentita la tesi della ricorrente circa la netta separazione tra i compiti dei dipendenti e CP_3
ICC, essendo piuttosto stato confermato che i primi erano coinvolti promiscuamente con i secondi in ogni fase del processo produttivo, anche tramite l'utilizzo, in diversi reparti, dei macchinari aziendali.
22. In merito alla divisione dei compiti tra i dipendenti delle due aziende e all'adibizione dei lavoratori ai macchinari, si riconosce maggior valore probatorio alla deposizione di rispetto a quelle di e , dal Tes_6 Tes_4 Tes_5 momento che il primo era responsabile della fabbrica e aveva una visione di insieme e dell'organizzazione del lavoro, occupandosi della generale supervisione di tutti i reparti.
Pag. 10 di 13 23. È emerso, inoltre, che il potere direttivo effettivo sui dipendenti di CP_3
veniva esercitato dai preposti della committente, o attraverso programmi dettagliati che venivano poi riportati pedissequamente dai preposti di o CP_3 addirittura con ordini diretti.
24. Di particolare rilevanza, poi, è apparsa la circostanza che il sig. e il sig. CP_12 [...]
scegliessero direttamente quali lavoratori assegnare alle specifiche Tes_6 mansioni e la ricorrente provvedesse unicamente a comunicarlo ai propri dipendenti, venendo così esautorata dal ruolo organizzativo e direttivo che le sarebbe spettato per legge.
25. A fronte di un con controllo così pervasivo della società committente sui dipendenti dell'appaltatrice, nel caso di specie non può riconoscersi una autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio appaltato.
26. Con riferimento al secondo requisito prescritto dall'art. 29 co. 1 d.lgs 276/2003, nel caso di specie non appare sussistente un effettivo rischio di impresa in capo alla ricorrente appaltatrice in quanto l'importo delle fatture emesse periodicamente dalla era parametrato sulle ore di lavoro effettuate CP_7 dai suoi dipendenti inviati presso la committente e non sulla base del complessivo Con servizio prestato dall'impresa appaltatrice (doc. 20 ).
27. Sulla base del complessivo compendio probatorio in atti, si ritiene pertanto corretto il disconoscimento della genuinità dell'appalto; tale conclusione appare poi ulteriormente confortata dall'argomento di prova che è possibile desumere dalla sentenza n. 212/2023 di questo Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 501/2024, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso la speculare ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'utilizzatrice
ICC.
28. Infine, risultano altresì fondati gli addebiti relativi al non corretto inquadramento contrattuale dei dipendenti da parte di essendo agli stessi stato CP_3
Pag. 11 di 13 applicato il CCNL Trasporti e Logistica Settore Cooperative in luogo del CCNL
Legno Confindustria applicato dall'impresa utilizzatrice ICC.
29. Benché, infatti, non sia stato dimostrato che il CCNL applicato da fosse CP_3
diverso da quello stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, con conseguente violazione da parte della cooperativa dell'obbligo previsto dall'art. 7 co. 4 d.l. 248/2007, sussisteva nondimeno un dovere di applicare ai dipendenti il medesimo CCNL dei dipendenti ICC impiegate nelle medesime mansioni.
30. In tema di somministrazione di lavoro, infatti, l'art. 35 co. 1 d.lgs. 81/2015 prevede un generale principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice, prescrivendo quanto segue:
«Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore».
31. In ragione del disconoscimento della genuinità dell'appalto tra ICC ed CP_3
la fornitura di manodopera da parte di quest'ultima deve essere qualificata in termini di somministrazione di dipendenti, per quanto posta in essere in assenza delle condizioni di liceità di legge (tanto che è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18 d.lgs. 276/2003 proprio per il caso di somministrazione illecita).
32. Ciò comporta che ai lavoratori somministrati avrebbero dovuto essere applicato le stesse condizioni contrattuali – e quindi il medesimo CCNL – che erano applicate da ICC nei rapporti con i propri dipendenti.
33. Risultano pertanto integrati gli illeciti amministrativi consistenti nella comunicazione ai lavoratori e alle competenti autorità di condizioni contrattuali diverse da quelle che avrebbero dovuto essere praticate in base alla legge.
34. Per queste ragioni si deve affermare la sussistenza degli illeciti amministrativi Con sanzionati dall' e, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso in opposizione, che viene quindi rigettato.
Pag. 12 di 13 35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2015 per cause di lavoro di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e dell'abbattimento del 20% delle spese di lite previsto dall'art. 9 d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso CP_1 in giudizio da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore Parte_1 dell' delle spese Controparte_8 di lite, che liquida in € 5.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3. fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Parma, 19/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 13 di 13