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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/06/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
RG n. 4005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 4005/2023, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BUTTI MARA, Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VALENTI OSVALDO CP_1
GIUSEPPE;
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
pagina 1 di 3 Il Tribunale
rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
DISPONE
che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore viene affidato al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente;
2) Il figlio viene collocato pariteticamente presso i genitori, a settimane alterne;
le ferie scolastiche vengono suddivise tra i genitori a metà;
3) in conseguenza del collocamento paritetico del figlio, nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
le spese ordinarie non duplicabili e le spese straordinarie per il figlio graveranno su entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4) gli assegni familiari-provinciali e/o l'assegno unico per il figlio ed eventuali contributi pubblici per il figlio nonché le agevolazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5) i Servizi Sociali territorialmente competenti vengono incaricati di proseguire nel monitoraggio della situazione familiare e di continuare con le misure attualmente in atto e/o pagina 2 di 3 di intraprenderne ulteriori in favore del nucleo familiare in oggetto in caso di ritenuta necessità;
6) spese di lite compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale competente.
Così deciso in Bolzano il 14/06/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 4005/2023, promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BUTTI MARA, Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VALENTI OSVALDO CP_1
GIUSEPPE;
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
pagina 1 di 3 Il Tribunale
rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
DISPONE
che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore viene affidato al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente;
2) Il figlio viene collocato pariteticamente presso i genitori, a settimane alterne;
le ferie scolastiche vengono suddivise tra i genitori a metà;
3) in conseguenza del collocamento paritetico del figlio, nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
le spese ordinarie non duplicabili e le spese straordinarie per il figlio graveranno su entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
4) gli assegni familiari-provinciali e/o l'assegno unico per il figlio ed eventuali contributi pubblici per il figlio nonché le agevolazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori, per la metà ciascuno;
5) i Servizi Sociali territorialmente competenti vengono incaricati di proseguire nel monitoraggio della situazione familiare e di continuare con le misure attualmente in atto e/o pagina 2 di 3 di intraprenderne ulteriori in favore del nucleo familiare in oggetto in caso di ritenuta necessità;
6) spese di lite compensate.
Si comunichi al Servizio Sociale competente.
Così deciso in Bolzano il 14/06/2024
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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