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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12628/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12628/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. Sonia Pezzana Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Sonia Pezzana Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Affidamento condiviso e collocamento del figlio minore. Il figlio nato il 15 gennaio Per_1
2008, resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e relativa residenza presso la casa famigliare di Via Coler n. 7 a Flero (Bs) che rimane assegnata alla madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità del figlio. Solo
1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
2) Determinazione dei tempi e delle modalità della presenza del figlio minorenne presso ciascun genitore.
2.a I genitori concordano, rispettando le attività scolastiche, sportive e ludiche del figlio, il seguente piano di frequentazione del padre.
2.b Sempre il sabato e un pomeriggio /sera a settimana, il mercoledì, e una domenica alternata ogni quindici giorni. I genitori possono concordare che il figlio trascorra con il padre o con la madre altro tempo al di fuori di quanto sopra stabilito.
2.c trascorrerà con i genitori alternativamente sette giorni consecutivi durante le vacanze Per_1 natalizie, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua o Pasquetta), con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale trascorre il Natale non sia anche quello con cui trascorrerà la
Pasqua. I minori, inoltre, trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre.
2.d Durante il periodo estivo, infine, il minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi in date da concordarsi fra i genitori di anno in anno, tenuto conto degli impegni e delle necessità del minore. Lo stesso potrà fare con la madre.
3) Concorso al mantenimento del figlio minore.
3.a Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio Al fine di realizzare il Per_1 principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze del figlio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori e considerato che il padre si è trasferito in altra abitazione, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla moglie la somma mensile complessiva di €.
200,00= (duecento,euro); Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente, in misura del
100% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3.b. I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale,
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del figlio infra dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze.
3.c Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, salvo diversa indicazione nella richiesta di rimborso medesima.
4) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
4.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4.b La casa coniugale sita in Flero (Bs), Via Coler n. 7, in comproprietà tra i coniugi rimane assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con il figlio occupandosi di pagare le spese ordinarie per il suo mantenimento;
4.c Le parti danno atto che dal 2016 la signora ha pagato interamente, le rate del Parte_1 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa famigliare con Unicredit Finanziamento n. 055-
000-0027944-914, intestato ad entrambi i coniugi sino ad oggi scadute, pertanto alla scadenza del mutuo ipotecario il Sig. s'impegna a cedere la sua quota di proprietà dell'immobile sito in CP_1
Flero (Bs) alla signora a titolo gratuito riconoscendo così alla moglie i pagamenti del mutuo Pt_1 ipotecario fatti anche per suo conto;
4.d Le parti concordano che la signora provvederà a istituire un diritto di abitazione Parte_1 sulla casa famigliare sita in Flero (Bs) – Via Coler n. 7;
5) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge e/o a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.
3 In ogni caso, resta inteso fra i ricorrenti che ogni allontanamento dal territorio nazionale del minore dovrà essere preventivamente concordato e condiviso da entrambi i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/09/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Flero (atto n. 13, parte II, serie A).
Con decreto n. 1996/2021 del 25/03/2021 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
TA NI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI SI DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12628/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. Sonia Pezzana Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Sonia Pezzana Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Affidamento condiviso e collocamento del figlio minore. Il figlio nato il 15 gennaio Per_1
2008, resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e relativa residenza presso la casa famigliare di Via Coler n. 7 a Flero (Bs) che rimane assegnata alla madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in comune dai genitori e le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e sulla salute (a titolo d'esempio: scelte scolastiche, religiose, sport, tempo libero, cure di ogni genere), saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle necessità del figlio. Solo
1 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
2) Determinazione dei tempi e delle modalità della presenza del figlio minorenne presso ciascun genitore.
2.a I genitori concordano, rispettando le attività scolastiche, sportive e ludiche del figlio, il seguente piano di frequentazione del padre.
2.b Sempre il sabato e un pomeriggio /sera a settimana, il mercoledì, e una domenica alternata ogni quindici giorni. I genitori possono concordare che il figlio trascorra con il padre o con la madre altro tempo al di fuori di quanto sopra stabilito.
2.c trascorrerà con i genitori alternativamente sette giorni consecutivi durante le vacanze Per_1 natalizie, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre e tre giorni durante le vacanze pasquali (Pasqua o Pasquetta), con turnazione annuale, in modo che il genitore con il quale trascorre il Natale non sia anche quello con cui trascorrerà la
Pasqua. I minori, inoltre, trascorrerà il suo compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre.
2.d Durante il periodo estivo, infine, il minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi in date da concordarsi fra i genitori di anno in anno, tenuto conto degli impegni e delle necessità del minore. Lo stesso potrà fare con la madre.
3) Concorso al mantenimento del figlio minore.
3.a Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio Al fine di realizzare il Per_1 principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze del figlio, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori e considerato che il padre si è trasferito in altra abitazione, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla moglie la somma mensile complessiva di €.
200,00= (duecento,euro); Il contributo di mantenimento verrà rivalutato annualmente, in misura del
100% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3.b. I genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale,
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del figlio infra dodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze.
3.c Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, salvo diversa indicazione nella richiesta di rimborso medesima.
4) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
4.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4.b La casa coniugale sita in Flero (Bs), Via Coler n. 7, in comproprietà tra i coniugi rimane assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con il figlio occupandosi di pagare le spese ordinarie per il suo mantenimento;
4.c Le parti danno atto che dal 2016 la signora ha pagato interamente, le rate del Parte_1 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa famigliare con Unicredit Finanziamento n. 055-
000-0027944-914, intestato ad entrambi i coniugi sino ad oggi scadute, pertanto alla scadenza del mutuo ipotecario il Sig. s'impegna a cedere la sua quota di proprietà dell'immobile sito in CP_1
Flero (Bs) alla signora a titolo gratuito riconoscendo così alla moglie i pagamenti del mutuo Pt_1 ipotecario fatti anche per suo conto;
4.d Le parti concordano che la signora provvederà a istituire un diritto di abitazione Parte_1 sulla casa famigliare sita in Flero (Bs) – Via Coler n. 7;
5) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge e/o a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.
3 In ogni caso, resta inteso fra i ricorrenti che ogni allontanamento dal territorio nazionale del minore dovrà essere preventivamente concordato e condiviso da entrambi i genitori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 08/09/2007 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Flero (atto n. 13, parte II, serie A).
Con decreto n. 1996/2021 del 25/03/2021 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
TA NI
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