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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3022/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL GA CE
RA ET CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3022/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARO SILVIA
e nato ad [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO SILVIA
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale, sita in Guarene, Frazione Vaccheria, Piazza Don AN OR n. 4, è di proprietà comune dei coniugi e la signora , che si è già trasferita altrove, provvederà a Pt_1 trasferire la sua quota parte al sig. ; Pt_2
3. Con il presente atto la signora si impegna a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2 sua quota di proprietà dell'immobile coniugale sito in Guarene, Frazione Vaccheria, Piazza Don
AN OR n. 4 censito al Catasto del Comune di Guarene – Piazza Don AN OR n. 4, scala B, Piano1-3, al Foglio 15, particella 771, sub 22, categoria A/2, classe 02, entro e non oltre sei mesi dalla data dell'omologa della separazione. Per quanto riguarda le imposte, le parti chiederanno l'esenzione ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, come riconosciuto con circolare n.
49/E/2000/43171 del 16.3.2020 del Ministero delle Finanze, alla quale, alla luce della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, ritengono di avere diritto, trattandosi di convenzione di trasferimento inerente alla regolarizzazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti alla presente separazione;
4. Le parti prendono atto che l'Ill.mo CE Adito e la Cancelleria competente, conformemente alla normativa vigente, si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in merito al trasferimento del bene previsto come condizione per la loro separazione, senza perciò assumere responsabilità alcuna in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità del bene trasferito, dell'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi natura;
5. La signora si impegna a traferire la sua quota di proprietà del suddetto Parte_1 immobile al sig. alla cifra di € 10.000,00 (diecimila) da corrispondersi al momento Parte_2 della sottoscrizione del presente atto;
6. Il sig. verserà alla signora l'ulteriore somma di € 12.000,00 Parte_2 Parte_1
(dodicimila) per ulteriori spese sostenute dalla moglie ed a tacitazione di qualsivoglia sua pretesa, al momento del rogito notarile;
spese di notaio tutte a carico del sig. ; tale cifra verrà Pt_2 consegnata alla signora dal marito alla data della stipula dell'atto.
7. I mobili attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno al marito, con rinuncia, da parte della moglie, di ogni pretesa sugli stessi. La signora provvederà a prelevare dalla casa Pt_1 coniugale esclusivamente i suoi effetti personali;
8. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non avanzano alcuna pretesa reciproca;
9. I signori e , con la sottoscrizione della presente, dichiarano di Parte_2 Parte_1 aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente;
10. Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del CE Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
, nato ad [...] il [...], celebrato in BAGHERIA in data 17/06/2023,
[...] trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 35, Parte II, Serie A, Anno
2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del CE Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL GA CE
RA ET CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3022/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARO SILVIA
e nato ad [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. MERLINO SILVIA
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale, sita in Guarene, Frazione Vaccheria, Piazza Don AN OR n. 4, è di proprietà comune dei coniugi e la signora , che si è già trasferita altrove, provvederà a Pt_1 trasferire la sua quota parte al sig. ; Pt_2
3. Con il presente atto la signora si impegna a trasferire al sig. la Parte_1 Parte_2 sua quota di proprietà dell'immobile coniugale sito in Guarene, Frazione Vaccheria, Piazza Don
AN OR n. 4 censito al Catasto del Comune di Guarene – Piazza Don AN OR n. 4, scala B, Piano1-3, al Foglio 15, particella 771, sub 22, categoria A/2, classe 02, entro e non oltre sei mesi dalla data dell'omologa della separazione. Per quanto riguarda le imposte, le parti chiederanno l'esenzione ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, come riconosciuto con circolare n.
49/E/2000/43171 del 16.3.2020 del Ministero delle Finanze, alla quale, alla luce della Sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, ritengono di avere diritto, trattandosi di convenzione di trasferimento inerente alla regolarizzazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti alla presente separazione;
4. Le parti prendono atto che l'Ill.mo CE Adito e la Cancelleria competente, conformemente alla normativa vigente, si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in merito al trasferimento del bene previsto come condizione per la loro separazione, senza perciò assumere responsabilità alcuna in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità del bene trasferito, dell'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi natura;
5. La signora si impegna a traferire la sua quota di proprietà del suddetto Parte_1 immobile al sig. alla cifra di € 10.000,00 (diecimila) da corrispondersi al momento Parte_2 della sottoscrizione del presente atto;
6. Il sig. verserà alla signora l'ulteriore somma di € 12.000,00 Parte_2 Parte_1
(dodicimila) per ulteriori spese sostenute dalla moglie ed a tacitazione di qualsivoglia sua pretesa, al momento del rogito notarile;
spese di notaio tutte a carico del sig. ; tale cifra verrà Pt_2 consegnata alla signora dal marito alla data della stipula dell'atto.
7. I mobili attualmente presenti nella casa coniugale rimarranno al marito, con rinuncia, da parte della moglie, di ogni pretesa sugli stessi. La signora provvederà a prelevare dalla casa Pt_1 coniugale esclusivamente i suoi effetti personali;
8. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non avanzano alcuna pretesa reciproca;
9. I signori e , con la sottoscrizione della presente, dichiarano di Parte_2 Parte_1 aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente;
10. Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del CE Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
, nato ad [...] il [...], celebrato in BAGHERIA in data 17/06/2023,
[...] trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 35, Parte II, Serie A, Anno
2023, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del CE Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.