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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2634/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
01/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OM TA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Lago
D'Iseo, n. 9, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Morganti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, via
Giovanni Paisiello, n. 40, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 01/07/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di far valere la responsabilità della stessa per Controparte_1 negligenza, con conseguente risarcimento dei danni.
Parte attrice esponeva in fatto che: - la convenuta veniva nominata quale CTU dal
Tribunale di Grosseto nella causa avente r.g.n. 1159/2015, ove il giudice formulava i seguenti quesiti: “a) acclari, sulla base dei documenti in atti, se e quali delle condotte illecite imputate alla convenuta siano effettivamente ravvisabili (ovviamente depurate da allegazioni di parte attrice delle doglianze generiche ed avuto riguardo alle concrete contestazioni mosse all'operato dell'Agenzia delle Entrate); b) quantifichi l'eventuale danno patrimoniale discendente da una o più di tali condotte, ravvisabile in capo (non già alla società ma) a ”; - il CTU, odierna convenuta, depositava la Parte_1 relazione tecnica nei termini;
- il processo si concludeva con sentenza n. 474/2020, con la quale venivano respinte tutte le domande proposte dall'attrice, , la quale Parte_1 veniva anche condannata a rifondere le spese processuali a parte convenuta, oltre che le spese di CTU;
- nella relazione tecnica redatta dall'odierna convenuta risultavano fatti, circostanze e valori non corrispondenti al vero;
- la condotta imperita, imprudente e negligente della stessa causava danni diretti e indiretti alla sig.ra Pt_1
Per queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Grosseto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare le negligenze, imprudenze ed imperizie commesse dalla
Dottoressa nell'espletamento dell'incarico di CTU nella causa di Controparte_1 cui ar RG 1159/2015, in danno totale delle ragioni tutte di cui in detto Giudizio vantate dalla Sig.tra Pt_1
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.300.000,00, per danni morali e materiali e il grave nocumento patito dalla
Sig.ra nel vedere vanificate le proprie ragioni, o nella maggiore o minore somma Pt_1 che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a seguito delle risultanze istruttorie
e di quanto sarà provato e documentato in atti nel corso del Giudizio, oltre le spese competenze ed onorari tutti del presente giudizio.
Con ogni e più ampia riserva”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione, e, in secondo
[...] luogo, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova.
- 2 -
Parte convenuta, dunque, formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.; 2) in via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea in punto di responsabilità, respingere le richieste risarcitorie ex adverso formulate perché infondate, non provate e prive di nesso eziologico;
4) in via ancor più subordinata: accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza della condotta contestata alla dott.ssa
e negare CP_1 sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla Giurisprudenza della Suprema
Corte; 5) in via istruttoria: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare la stessa alla refusione delle spese legali ed al risarcimento del danno nei confronti della dott.ssa 2) accogliere le CP_1 istanze di cui al paragrafo 2.6 del presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre e formulare istanze istruttorie.
Si depositano e si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 16.11.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con decreto del 05.12.2022 il giudice rigettava l'istanza di parte attrice di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, confermando la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 01.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre muovere da alcune premesse giuridiche.
- 3 -
Parte attrice agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità di parte convenuta derivante da una condotta negligente tenuta dalla stessa nell'ambito dell'espletamento dell'incarico conferitogli, quale CTU, nel giudizio avente r.g.n. 1159/2015.
Il consulente tecnico, com'è noto, svolge una pubblica funzione come ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa l'obbligo di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. n. 1545/1973). Lo stesso, inoltre, svolge funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. n. 18313/2015).
La valutazione della responsabilità del consulente tecnico deve essere effettuata sulla base dell'esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico che gli è stato affidato, onde stabilire se, sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, esso sia stato svolto in modo diligente, corretto e completo e, in caso di negligenze, se il suo esatto svolgimento avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso (Cass. Civ. n.
3917/2024).
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ricostruisce la fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, azionabile secondo i canoni generali di cui all'art. 2043 c.c., solo nel caso in cui il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti (ex multis Cass. Civ. n. 13010/2016).
Dunque, dalla qualificazione come extracontrattuale della responsabilità discendono importanti conseguenze in punto di prova, posto che in capo al danneggiato grava la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità, ossia secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave.
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare l'imperizia della convenuta, lamentando di aver subito un pregiudizio patrimoniale sommariamente stimato e domandando il risarcimento di danni in alcun modo provati.
- 4 -
Ed infatti, parte attrice nell'atto di citazione ha fatto riferimento, in modo confusionario e disorganico, a dei frammenti della relazione tecnica redatta dalla convenuta, contestandone la veridicità e sostenendo che la stessa riporti dati non corrispondenti alla realtà. Innanzitutto, la parte attrice avrebbe dovuto far valere tali doglianze nella sede idonea, ossia nel giudizio ove è stata redatta la relazione tecnica, oggetto di censura.
Inoltre, non può tacersi della circostanza per cui, avendo l'attrice allegato di aver subito un pregiudizio patrimoniale per effetto della condotta del consulente, sulla stessa incombeva la prova dei fatti costitutivi del correlativo credito risarcitorio, non potendosi considerare la prova del danno in re ipsa anche laddove, per ipotesi, fosse stata acclarata in giudizio la condotta colposa della convenuta.
Parte attrice, infatti, oltre a non aver allegato precisamente profili di negligenza della convenuta nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico, non ha neanche dimostrato il nesso di causalità tra l'eventuale condotta colposa, i cui profili di gravità non sono stati in alcun modo specificati e dimostrati, e l'esito del giudizio.
Invero, il giudizio avente r.g.n. 1159/2015, ove è stata resa la consulenza tecnica da parte della convenuta, si è concluso con una sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria che fu proposta dall'odierna attrice, in quanto formulata dinanzi ad un giudice diverso da quello del processo in cui deduceva di aver subito danni conseguenti alla condotta processuale avversaria (trattandosi di una fattispecie qualificata ex art. 96 c.p.c.); dunque, il contenuto della relazione tecnica non veniva neanche analizzato dal giudice.
In ogni caso, tutte le censure mosse all'elaborato peritale parte attrice le avrebbe potute far valere proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
Inoltre, alcuna allegazione e prova dei danni “morali e materiali” asseritamente subiti viene fornita dall'attrice, la quale si limita genericamente a quantificarli in €
1.300.000,00; né tantomeno viene allegato il nesso causale tra la condotta censurata e tali ulteriori pregiudizi.
Per tutte queste ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones
- 5 -
sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria e decisionale ancorata ai parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 16.762,20 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
01/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OM TA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Lago
D'Iseo, n. 9, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Morganti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, via
Giovanni Paisiello, n. 40, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 01/07/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di al fine di far valere la responsabilità della stessa per Controparte_1 negligenza, con conseguente risarcimento dei danni.
Parte attrice esponeva in fatto che: - la convenuta veniva nominata quale CTU dal
Tribunale di Grosseto nella causa avente r.g.n. 1159/2015, ove il giudice formulava i seguenti quesiti: “a) acclari, sulla base dei documenti in atti, se e quali delle condotte illecite imputate alla convenuta siano effettivamente ravvisabili (ovviamente depurate da allegazioni di parte attrice delle doglianze generiche ed avuto riguardo alle concrete contestazioni mosse all'operato dell'Agenzia delle Entrate); b) quantifichi l'eventuale danno patrimoniale discendente da una o più di tali condotte, ravvisabile in capo (non già alla società ma) a ”; - il CTU, odierna convenuta, depositava la Parte_1 relazione tecnica nei termini;
- il processo si concludeva con sentenza n. 474/2020, con la quale venivano respinte tutte le domande proposte dall'attrice, , la quale Parte_1 veniva anche condannata a rifondere le spese processuali a parte convenuta, oltre che le spese di CTU;
- nella relazione tecnica redatta dall'odierna convenuta risultavano fatti, circostanze e valori non corrispondenti al vero;
- la condotta imperita, imprudente e negligente della stessa causava danni diretti e indiretti alla sig.ra Pt_1
Per queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Grosseto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare le negligenze, imprudenze ed imperizie commesse dalla
Dottoressa nell'espletamento dell'incarico di CTU nella causa di Controparte_1 cui ar RG 1159/2015, in danno totale delle ragioni tutte di cui in detto Giudizio vantate dalla Sig.tra Pt_1
- per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice della somma di Euro 1.300.000,00, per danni morali e materiali e il grave nocumento patito dalla
Sig.ra nel vedere vanificate le proprie ragioni, o nella maggiore o minore somma Pt_1 che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a seguito delle risultanze istruttorie
e di quanto sarà provato e documentato in atti nel corso del Giudizio, oltre le spese competenze ed onorari tutti del presente giudizio.
Con ogni e più ampia riserva”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione, e, in secondo
[...] luogo, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova.
- 2 -
Parte convenuta, dunque, formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.; 2) in via principale e nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea in punto di responsabilità, respingere le richieste risarcitorie ex adverso formulate perché infondate, non provate e prive di nesso eziologico;
4) in via ancor più subordinata: accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'attrice in conseguenza della condotta contestata alla dott.ssa
e negare CP_1 sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla Giurisprudenza della Suprema
Corte; 5) in via istruttoria: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare la stessa alla refusione delle spese legali ed al risarcimento del danno nei confronti della dott.ssa 2) accogliere le CP_1 istanze di cui al paragrafo 2.6 del presente atto.
Con riserva di ulteriormente dedurre e formulare istanze istruttorie.
Si depositano e si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 16.11.2021 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con decreto del 05.12.2022 il giudice rigettava l'istanza di parte attrice di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, confermando la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 01.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, occorre muovere da alcune premesse giuridiche.
- 3 -
Parte attrice agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità di parte convenuta derivante da una condotta negligente tenuta dalla stessa nell'ambito dell'espletamento dell'incarico conferitogli, quale CTU, nel giudizio avente r.g.n. 1159/2015.
Il consulente tecnico, com'è noto, svolge una pubblica funzione come ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa l'obbligo di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. n. 1545/1973). Lo stesso, inoltre, svolge funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. n. 18313/2015).
La valutazione della responsabilità del consulente tecnico deve essere effettuata sulla base dell'esatta individuazione dell'ambito oggettivo dell'incarico che gli è stato affidato, onde stabilire se, sul piano scientifico e della diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, esso sia stato svolto in modo diligente, corretto e completo e, in caso di negligenze, se il suo esatto svolgimento avrebbe, con sufficiente grado di probabilità, determinato un risultato differente ed impedito l'evento dannoso (Cass. Civ. n.
3917/2024).
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ricostruisce la fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, azionabile secondo i canoni generali di cui all'art. 2043 c.c., solo nel caso in cui il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti (ex multis Cass. Civ. n. 13010/2016).
Dunque, dalla qualificazione come extracontrattuale della responsabilità discendono importanti conseguenze in punto di prova, posto che in capo al danneggiato grava la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità, ossia secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave.
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare l'imperizia della convenuta, lamentando di aver subito un pregiudizio patrimoniale sommariamente stimato e domandando il risarcimento di danni in alcun modo provati.
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Ed infatti, parte attrice nell'atto di citazione ha fatto riferimento, in modo confusionario e disorganico, a dei frammenti della relazione tecnica redatta dalla convenuta, contestandone la veridicità e sostenendo che la stessa riporti dati non corrispondenti alla realtà. Innanzitutto, la parte attrice avrebbe dovuto far valere tali doglianze nella sede idonea, ossia nel giudizio ove è stata redatta la relazione tecnica, oggetto di censura.
Inoltre, non può tacersi della circostanza per cui, avendo l'attrice allegato di aver subito un pregiudizio patrimoniale per effetto della condotta del consulente, sulla stessa incombeva la prova dei fatti costitutivi del correlativo credito risarcitorio, non potendosi considerare la prova del danno in re ipsa anche laddove, per ipotesi, fosse stata acclarata in giudizio la condotta colposa della convenuta.
Parte attrice, infatti, oltre a non aver allegato precisamente profili di negligenza della convenuta nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico, non ha neanche dimostrato il nesso di causalità tra l'eventuale condotta colposa, i cui profili di gravità non sono stati in alcun modo specificati e dimostrati, e l'esito del giudizio.
Invero, il giudizio avente r.g.n. 1159/2015, ove è stata resa la consulenza tecnica da parte della convenuta, si è concluso con una sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria che fu proposta dall'odierna attrice, in quanto formulata dinanzi ad un giudice diverso da quello del processo in cui deduceva di aver subito danni conseguenti alla condotta processuale avversaria (trattandosi di una fattispecie qualificata ex art. 96 c.p.c.); dunque, il contenuto della relazione tecnica non veniva neanche analizzato dal giudice.
In ogni caso, tutte le censure mosse all'elaborato peritale parte attrice le avrebbe potute far valere proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
Inoltre, alcuna allegazione e prova dei danni “morali e materiali” asseritamente subiti viene fornita dall'attrice, la quale si limita genericamente a quantificarli in €
1.300.000,00; né tantomeno viene allegato il nesso causale tra la condotta censurata e tali ulteriori pregiudizi.
Per tutte queste ragioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Ogni altra questione, eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones
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sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Dunque, le restanti questioni non trattate risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria e decisionale ancorata ai parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Condanna al pagamento nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in € 16.762,20 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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