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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10242/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 10242/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Fanelli Emanuela Parte_1
Ricorrente
E
AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO, rapp.ta e difesa Controparte_1 come in atti dall'Avv. dello Stato Paola Ciannella
Resistente
Oggetto: indennizzo ex L.210/1992
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2022 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata sottoposta a emotrasfusioni presso l'Ospedale “Moscati” di Aversa, sia nel 2012 sia nel febbraio del 2013;
- che nel corso dei due ricoveri non emergeva alcuna positività al HCV, come emerge dal dal dosaggio dei markers epatici allegati alla cartella clinica pre-intervento;
- che nel 2016, in occasione di un intervento chirurgico, scopriva la propria positività al virus HCV;
- di aver richiesto con istanza del 19.04.2018 all i benefici previsti dalla CP_2
l.210/92 per epatopatia post-trasfusionale, a causa delle trasfusioni effettuate presso l'Ospedale “Moscati”, attesa la cronicità e la irreversibilità della malattia;
- che la CMO di Roma rispondeva negando la prova del nesso causale e contestando la tardività della domanda;
- di aver quindi proposto ricorso amministrativo al , allegando la Controparte_1 relazione medico legale del Prof. Dott. , il quale conferma la riconducibilità Persona_1 della malattia alle emotrasfusioni suddette;
- che con decreto il respingeva il ricorso, negando la sussistenza del nesso CP_1 causale.
Ha adito pertanto Questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella allegata alla L.210/92 e riconducibile causalmente al contagio con il virus dell'epatite C avvenuto nel corso delle emotrasfusioni in occasione del ricovero nei mesi di maggio 2012 e febbraio 2013; conseguentemente, che venga dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex L.210/92 nella misura indicata dalla legge, con condanna del alla corresponsione dell'assegno previsto, con gli interessi e Controparte_1 rivalutazione sui singoli ratei dal primo mese successivo alla domanda amministrativa;
il tutto, vinte le spese di lite.
Con memoria depositata in data 26.10.2023, il resistente si è costituito ed ha eccepito CP_1 nel merito l'infondatezza della domanda, a causa della mancanza del nesso causale tra la patologia contratta dalla ricorrente e le trasfusioni effettuate.
In dettaglio, il ha eccepito che tutte le sacche trasfuse provenivano da donatori CP_1 periodici che, anche in occasione di test successivi, sono risultati negativi ai test siero virologici, dovendosi quindi escludere, con assoluta certezza, che la causa del contagio siano dette unità.
Inoltre, tutte le risultanze cliniche evidenziano la mancanza di danni permanenti alla funzionalità epatica è stata indicata, dalla Suprema Corte, come non ascrivibile a tabella, e non meritevole di indennizzo ex l. 210/92.
In corso di causa è stata disposta ctu medico legale sulla persona della ricorrente e nominato all'uopo CTU il Dr. . Persona_2
Depositata la perizia, la causa, sulle conclusioni delle parti, come da note scritte depositate per l'udienza, è decisa con la presente sentenza.
Ciò premesso, giova rilevare in termini generali che l'art. 2 della legge n. 210 del 1992, al primo comma, prevede che: ”l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”. Lo stesso art. 2, al secondo comma, così dispone: “l'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato …”.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ritiene infatti lo scrivente giudice di condividere le conclusioni del ctu nominato nel presente giudizio, e di farle proprie.
Dalle operazioni peritali espletate è infatti emerso che la ricorrente è affetta (per quanto è causa) da infezione HCV correlata e che tra gli eventi emotrasfusionali del maggio 2012 e febbraio
2013 e la patologia virale da HCV della ricorrente non sussiste nesso di causalità.
Il CTU ha chiarito sul punto che “preesiste un intervento chirurgico subito all'età riferita di 28 anni per isterectomia, da presumibile neoplasia, di cui non vi è documentazione;
vi è l'assenza nella documentazione disponibile dello stato immunitario del partner sessuale (coniuge, come dichiarato dalla ricorrente).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, ossia che nel corso dei due ricoveri presso il P.O. di Aversa non emergeva alcuna positività ad HCV come rilevabile dal dosaggio dei markers epatici allegati nella cartella clinica pre-intervento e pre- trasfusione, il ctu ha invece rilevato che nella documentazione disponibile in atti manca, invero, prova della preesistente negatività ai markers dell'HCV, anche nella cartella clinica.
Chiarisce il ctu nel suo elaborato che”…Oltre al disposto del D.M. 21.7.1990, dal 04.11.2001
è stato reso obbligatorio su tutte le unità di sangue lo screening NAT per HCV, ben dieci anni prima del primo ricovero. Tale screening (obbligatorio) è estremamente preciso e utile per scoprire la presenza nel sangue del virus dell'epatite C o dell'HIV anche prima della comparsa dei relativi anticorpi. Lo screening pretrasfusionale delle unità di emazie concentrate trasfuse risulta essere negativo, anche per gli anticorpi irregolari. L'infezione da virus HCV può avvenire, oltre che con il sangue, anche attraverso la cosiddetta via parenterale inapparente.
La relazione del direttore del Centro trasfusionale del 25.06.2018 afferma che in tutte le tre trasfusioni gli esami analitici sono risultati negativi (riportato in maiuscolo) e nel primo caso trattandosi di donatore abituale il centro disponeva delle indagini analitiche e negli altri due non essendo donatori abituali ha provveduto a contare gli interessati che si sono sottoposti al prelievo ematico e alle successive indagini di laboratorio. Acquista ulteriore valore il fatto che le indagini analitiche sono state eseguite sia in virologia sia in biologia molecolare per la ricerca dell'HCV. Per tali motivi si conferma che non è dimostrata la sussistenza di causa tra gli eventi trasfusionali e patologia da HCV”. Per_ Le conclusioni rese dal ctu dott. sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
Non si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo della perizia, come richiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione depositate per l'udienza.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario, come nel caso di specie, dal CTP.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In ordine alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, attesa la qualità delle parti, e considerato il reddito della ricorrente, come documentato in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 28.02.2025 Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 10242/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Fanelli Emanuela Parte_1
Ricorrente
E
AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO, rapp.ta e difesa Controparte_1 come in atti dall'Avv. dello Stato Paola Ciannella
Resistente
Oggetto: indennizzo ex L.210/1992
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2022 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata sottoposta a emotrasfusioni presso l'Ospedale “Moscati” di Aversa, sia nel 2012 sia nel febbraio del 2013;
- che nel corso dei due ricoveri non emergeva alcuna positività al HCV, come emerge dal dal dosaggio dei markers epatici allegati alla cartella clinica pre-intervento;
- che nel 2016, in occasione di un intervento chirurgico, scopriva la propria positività al virus HCV;
- di aver richiesto con istanza del 19.04.2018 all i benefici previsti dalla CP_2
l.210/92 per epatopatia post-trasfusionale, a causa delle trasfusioni effettuate presso l'Ospedale “Moscati”, attesa la cronicità e la irreversibilità della malattia;
- che la CMO di Roma rispondeva negando la prova del nesso causale e contestando la tardività della domanda;
- di aver quindi proposto ricorso amministrativo al , allegando la Controparte_1 relazione medico legale del Prof. Dott. , il quale conferma la riconducibilità Persona_1 della malattia alle emotrasfusioni suddette;
- che con decreto il respingeva il ricorso, negando la sussistenza del nesso CP_1 causale.
Ha adito pertanto Questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella allegata alla L.210/92 e riconducibile causalmente al contagio con il virus dell'epatite C avvenuto nel corso delle emotrasfusioni in occasione del ricovero nei mesi di maggio 2012 e febbraio 2013; conseguentemente, che venga dichiarato il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex L.210/92 nella misura indicata dalla legge, con condanna del alla corresponsione dell'assegno previsto, con gli interessi e Controparte_1 rivalutazione sui singoli ratei dal primo mese successivo alla domanda amministrativa;
il tutto, vinte le spese di lite.
Con memoria depositata in data 26.10.2023, il resistente si è costituito ed ha eccepito CP_1 nel merito l'infondatezza della domanda, a causa della mancanza del nesso causale tra la patologia contratta dalla ricorrente e le trasfusioni effettuate.
In dettaglio, il ha eccepito che tutte le sacche trasfuse provenivano da donatori CP_1 periodici che, anche in occasione di test successivi, sono risultati negativi ai test siero virologici, dovendosi quindi escludere, con assoluta certezza, che la causa del contagio siano dette unità.
Inoltre, tutte le risultanze cliniche evidenziano la mancanza di danni permanenti alla funzionalità epatica è stata indicata, dalla Suprema Corte, come non ascrivibile a tabella, e non meritevole di indennizzo ex l. 210/92.
In corso di causa è stata disposta ctu medico legale sulla persona della ricorrente e nominato all'uopo CTU il Dr. . Persona_2
Depositata la perizia, la causa, sulle conclusioni delle parti, come da note scritte depositate per l'udienza, è decisa con la presente sentenza.
Ciò premesso, giova rilevare in termini generali che l'art. 2 della legge n. 210 del 1992, al primo comma, prevede che: ”l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”. Lo stesso art. 2, al secondo comma, così dispone: “l'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato …”.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ritiene infatti lo scrivente giudice di condividere le conclusioni del ctu nominato nel presente giudizio, e di farle proprie.
Dalle operazioni peritali espletate è infatti emerso che la ricorrente è affetta (per quanto è causa) da infezione HCV correlata e che tra gli eventi emotrasfusionali del maggio 2012 e febbraio
2013 e la patologia virale da HCV della ricorrente non sussiste nesso di causalità.
Il CTU ha chiarito sul punto che “preesiste un intervento chirurgico subito all'età riferita di 28 anni per isterectomia, da presumibile neoplasia, di cui non vi è documentazione;
vi è l'assenza nella documentazione disponibile dello stato immunitario del partner sessuale (coniuge, come dichiarato dalla ricorrente).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, ossia che nel corso dei due ricoveri presso il P.O. di Aversa non emergeva alcuna positività ad HCV come rilevabile dal dosaggio dei markers epatici allegati nella cartella clinica pre-intervento e pre- trasfusione, il ctu ha invece rilevato che nella documentazione disponibile in atti manca, invero, prova della preesistente negatività ai markers dell'HCV, anche nella cartella clinica.
Chiarisce il ctu nel suo elaborato che”…Oltre al disposto del D.M. 21.7.1990, dal 04.11.2001
è stato reso obbligatorio su tutte le unità di sangue lo screening NAT per HCV, ben dieci anni prima del primo ricovero. Tale screening (obbligatorio) è estremamente preciso e utile per scoprire la presenza nel sangue del virus dell'epatite C o dell'HIV anche prima della comparsa dei relativi anticorpi. Lo screening pretrasfusionale delle unità di emazie concentrate trasfuse risulta essere negativo, anche per gli anticorpi irregolari. L'infezione da virus HCV può avvenire, oltre che con il sangue, anche attraverso la cosiddetta via parenterale inapparente.
La relazione del direttore del Centro trasfusionale del 25.06.2018 afferma che in tutte le tre trasfusioni gli esami analitici sono risultati negativi (riportato in maiuscolo) e nel primo caso trattandosi di donatore abituale il centro disponeva delle indagini analitiche e negli altri due non essendo donatori abituali ha provveduto a contare gli interessati che si sono sottoposti al prelievo ematico e alle successive indagini di laboratorio. Acquista ulteriore valore il fatto che le indagini analitiche sono state eseguite sia in virologia sia in biologia molecolare per la ricerca dell'HCV. Per tali motivi si conferma che non è dimostrata la sussistenza di causa tra gli eventi trasfusionali e patologia da HCV”. Per_ Le conclusioni rese dal ctu dott. sono condivisibili e coerenti con gli atti di causa e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
Non si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo della perizia, come richiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione depositate per l'udienza.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario, come nel caso di specie, dal CTP.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In ordine alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, attesa la qualità delle parti, e considerato il reddito della ricorrente, come documentato in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 28.02.2025 Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo