CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18687 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva delle parti civili;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore delle parti civili AO EZ ed IO EZ, Avv. UR IN, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha prodotto memorie conclusive e nota spese. udito il difensore del ricorrente, Avv. AB PENSO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. AB FE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 19 giugno 2020, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18687 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria inerente alle deleghe ad operare sul conto corrente intestato alla Cooperativa Raffaello, documentazione che avrebbe dimostrato che il FE non poteva operare sul predetto conto corrente e che non era coinvolto nell'attività gestoria della predetta compagine societaria. L'assunzione di tale prova avrebbe anche dimostrato che il testimone MM avrebbe falsamente negato di aver rivestito la carica di rappresentante legale della Cooperativa Raffaello all'epoca dei fatti. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen, e la carenza ed illogicità della motivazione. La sentenza di primo grado sarebbe illogica e contraddittoria in quanto il giudice di prime cure, dopo aver affermato che il FE era il reale dominus della società, escludeva la partecipazione del ricorrente alla trattativa con la persona offesa in considerazione del fatto che, all'epoca dei fatti, lo MM era il legale rappresentante della Cooperativa Raffaello. Tale contraddizione non sarebbe stata sanata dai giudici di appello che nulla avrebbe motivato sul punto. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Le risultanze processuali dimostrerebbero che il FE non ricopriva la carica di Presidente della Cooperativa Raffaello, non possedeva deleghe e poteri decisionali nell'ambito della cooperativa, non poteva trasferire la licenza in quanto la stessa era conferita in favore della cooperativa, non aveva ceduto la licenza al EZ e non guadagnava nulla nella vicenda oggetto di giudizio. La sentenza di condanna sarebbe, quindi, stata deliberata in violazione del principio del ragionevole dubbio in quanto la motivazione sarebbe fondata sulle dichiarazioni accusatorie di un soggetto portatore di interesse contrapposti a quelli dell'imputato e carente in ordine al ruolo svolto dal FE all'interno della cooperativa Raffaello. 5. Il difensore della parte civile ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha evidenziato che la richiesta di acquisizione della documentazione della Banca Unicredit era stata proposta dalla difesa dell'imputato nel corso giudizio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e respinta dal primo giudice in 2 quanto ritenuta non necessaria ai fini della decisione (pag. 1 della sentenza di primo grado) con conseguente non deducibilità in sede di legittimità. La difesa ha, inoltre, evidenziato la mancanza del requisito della decisività della prova invocata dal ricorrente nonché la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, non rientranti nel giudizio di legittimità, traducendosi in una mera prospettazione alternativa delle circostanze fattuali definite con una pronuncia in doppia conforme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è dedotto per motivi non consentiti e manifestamente infondato. 2.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata con l'atto di appello è reiterativa della medesima richiesta di acquisizione della documentazione bancaria già avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; richiesta rigettata dal primo giudice che ha ritenuto la richiesta acquisizione non necessaria ai fini della decisione (vedi verbale dell'udienza dibattimentale del 19 giugno 2020). Il ricorrente non ha, quindi, tenuto conto del fatto che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270-01; Sez. 5, n. 45095 del 04/10/2022, Teodori, non massimata;
Sez. 5, n. 859 del 02/12/2022, Cocozza, non massimata). 2.2. Né il giudice dell'appello è tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., potendo in tal senso provvedere -come avvenuto nel caso di specie- motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato. La rinnovazione del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. 3 Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 — 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata). 3. Il secondo motivo è dedotto per motivi non consentiti in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non censurato in sede di appello come desumibile dalla lettura dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Deve esser ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massi mata). 4. Il terzo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto il ricorrente si è limitato alla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito. 4.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità 4 della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 4.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del terzo motivo di ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del primo motivo di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01). 4.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nel caso di specie, il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico- 5 fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. 4.4. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (attendibili dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni rese dal teste MM, documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato, nella sua qualità di gestore di fatto della Cooperativa Raffaello, abbia indotto in errore i EZ in ordine alla possibilità di concludere la cessione della licenza N.C.C. n. 605 al fine di trarne un ingiusto profitto (vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.5. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni indicate in motivazione né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili IO PA e AO PA che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili IO PA e AO PA che liquida in complessivi euro 6.332,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Con es risoré Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore delle parti civili AO EZ ed IO EZ, Avv. UR IN, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha prodotto memorie conclusive e nota spese. udito il difensore del ricorrente, Avv. AB PENSO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. AB FE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 19 giugno 2020, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18687 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria inerente alle deleghe ad operare sul conto corrente intestato alla Cooperativa Raffaello, documentazione che avrebbe dimostrato che il FE non poteva operare sul predetto conto corrente e che non era coinvolto nell'attività gestoria della predetta compagine societaria. L'assunzione di tale prova avrebbe anche dimostrato che il testimone MM avrebbe falsamente negato di aver rivestito la carica di rappresentante legale della Cooperativa Raffaello all'epoca dei fatti. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen, e la carenza ed illogicità della motivazione. La sentenza di primo grado sarebbe illogica e contraddittoria in quanto il giudice di prime cure, dopo aver affermato che il FE era il reale dominus della società, escludeva la partecipazione del ricorrente alla trattativa con la persona offesa in considerazione del fatto che, all'epoca dei fatti, lo MM era il legale rappresentante della Cooperativa Raffaello. Tale contraddizione non sarebbe stata sanata dai giudici di appello che nulla avrebbe motivato sul punto. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Le risultanze processuali dimostrerebbero che il FE non ricopriva la carica di Presidente della Cooperativa Raffaello, non possedeva deleghe e poteri decisionali nell'ambito della cooperativa, non poteva trasferire la licenza in quanto la stessa era conferita in favore della cooperativa, non aveva ceduto la licenza al EZ e non guadagnava nulla nella vicenda oggetto di giudizio. La sentenza di condanna sarebbe, quindi, stata deliberata in violazione del principio del ragionevole dubbio in quanto la motivazione sarebbe fondata sulle dichiarazioni accusatorie di un soggetto portatore di interesse contrapposti a quelli dell'imputato e carente in ordine al ruolo svolto dal FE all'interno della cooperativa Raffaello. 5. Il difensore della parte civile ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha evidenziato che la richiesta di acquisizione della documentazione della Banca Unicredit era stata proposta dalla difesa dell'imputato nel corso giudizio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e respinta dal primo giudice in 2 quanto ritenuta non necessaria ai fini della decisione (pag. 1 della sentenza di primo grado) con conseguente non deducibilità in sede di legittimità. La difesa ha, inoltre, evidenziato la mancanza del requisito della decisività della prova invocata dal ricorrente nonché la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, non rientranti nel giudizio di legittimità, traducendosi in una mera prospettazione alternativa delle circostanze fattuali definite con una pronuncia in doppia conforme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è dedotto per motivi non consentiti e manifestamente infondato. 2.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata con l'atto di appello è reiterativa della medesima richiesta di acquisizione della documentazione bancaria già avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; richiesta rigettata dal primo giudice che ha ritenuto la richiesta acquisizione non necessaria ai fini della decisione (vedi verbale dell'udienza dibattimentale del 19 giugno 2020). Il ricorrente non ha, quindi, tenuto conto del fatto che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270-01; Sez. 5, n. 45095 del 04/10/2022, Teodori, non massimata;
Sez. 5, n. 859 del 02/12/2022, Cocozza, non massimata). 2.2. Né il giudice dell'appello è tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., potendo in tal senso provvedere -come avvenuto nel caso di specie- motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato. La rinnovazione del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. 3 Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 — 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata). 3. Il secondo motivo è dedotto per motivi non consentiti in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non censurato in sede di appello come desumibile dalla lettura dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Deve esser ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massi mata). 4. Il terzo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto il ricorrente si è limitato alla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito. 4.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità 4 della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 4.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del terzo motivo di ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del primo motivo di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01). 4.3. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nel caso di specie, il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico- 5 fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. 4.4. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (attendibili dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni rese dal teste MM, documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato, nella sua qualità di gestore di fatto della Cooperativa Raffaello, abbia indotto in errore i EZ in ordine alla possibilità di concludere la cessione della licenza N.C.C. n. 605 al fine di trarne un ingiusto profitto (vedi pagg. da 4 a 7 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.5. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni indicate in motivazione né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili IO PA e AO PA che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili IO PA e AO PA che liquida in complessivi euro 6.332,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Con es risoré Il Presiden