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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.1230 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025, su ricorso congiunto proposto da
Parte_1
e
Parte_2
Interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, Parte_1
e premesso che da una relazione di convivenza
[...] Parte_2
erano nati sono nati 2 figli, ossia nata il [...] in [...] Persona_1
e nato il [...] in [...]; che la convivenza tra le parti Persona_2
era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
che essi avevano raggiunto un accordo;
tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti, concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Premesso che non appare necessario procedere ad audizione delle parti e/o dei rispettivi procuratori, ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta che possa essere di pregiudizio per la prole. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex artt. 316 e 337 bis c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c., secondo il quale il Tribunale prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, normativa applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 c.c., 337 bis c.c., 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att.
c.c. e 473-bis-51 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 27/10/2025 .
Così deciso in Barcellona P.G., il 18/12/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
Parte_1
e
Parte_2
Interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025, Parte_1
e premesso che da una relazione di convivenza
[...] Parte_2
erano nati sono nati 2 figli, ossia nata il [...] in [...] Persona_1
e nato il [...] in [...]; che la convivenza tra le parti Persona_2
era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
che essi avevano raggiunto un accordo;
tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti, concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Premesso che non appare necessario procedere ad audizione delle parti e/o dei rispettivi procuratori, ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta che possa essere di pregiudizio per la prole. Va,
d'altronde, osservato che in materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex artt. 316 e 337 bis c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c., secondo il quale il Tribunale prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, normativa applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 c.c., 337 bis c.c., 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att.
c.c. e 473-bis-51 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 27/10/2025 .
Così deciso in Barcellona P.G., il 18/12/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)