TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 576/2022
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni,
Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali, n. 4;
RICORRENTE contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Lorenzo Ioele del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Corso Umberto I, n. 122 Cava de' Tirreni;
RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. L. n. 92/2012, depositato in data 3.08.2022 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, e – premettendo di avere lavorato alle dipendenze della stessa, con inquadramento nella categoria dei dirigenti e con mansioni di direttore della divisione del marketing e della comunicazione – ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità, l'annullabilità e, comunque, l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro, con conseguente reintegrazione del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino alla reintegra e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare nella misura massima, oltre spese legali.
Il ricorrente ha dedotto, in fatto, di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società con qualifica di “dirigente” e mansioni di Direttore della CP_1
divisione del marketing e della comunicazione sino al giorno 8.10.2021, allorquando è stato illegittimamente licenziato dalla società convenuta, in violazione della procedura dell'art. 7 Stat. Lav., e, in ogni caso, in assenza di giustificatezza.
Il ricorrente ha, invero, dedotto: a) l'illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione;
b) l'insussistenza delle ragioni organizzative poste a fondamento del recesso datoriale e, dunque, il carattere ingiustificato dello stesso;
c) la nullità del licenziamento – qualificato come “ontologicamente disciplinare” – per violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. Poste tali premesse, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; dato atto che si dichiara che la presente controversia in materia di la-voro ha valore allo stato indeterminabile e che il ricorrente ha versato, come separatamente documenta, un C.U. di €. 259,00#; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero necessari ed esperita ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa del caso, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); chiesta nuovamente l'autorizzazione alla produzione di chiavetta USB contenente la registrazione dei colloqui avutisi con il dott. e con il rag. Persona_1 Per_2
l'11.10.21 (e fermo che il dott. tiene a disposizione dell'autorità il
[...] Parte_1
telefonino Iphone SE utilizzato nell'occasione); previa, occorrendo, acquisizione al giudizio (ordinandone la produzione alla CCIAA di Parma) dei bilanci di dal 2019 in poi;
CP_1
previa acquisizione al giudizio – occorrendo, incaricandone l'Ispettorato del Lavoro competente – del L.U.L. della convenuta dal 2021 in poi;
previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutti i contratti collettivi e delle tabelle salariali del settore dei dirigenti di aziende industriali, facendone ordine a
ED (corr.te in Roma, via Ravenna n. 14), alla quale potranno anche essere chieste le informazioni del caso;
previa la C.T.U. tecnico-contabile richiesta o d'altro genere e che sia-no del caso;
previa l'integrazione del contraddittorio con l'Inps e/o con l'Inail che fosse ritenuta necessaria;
A) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare nullo il licenziamento intimato da al CP_1
dott. con lettera 8.10.21 con tutte le conseguenze tutte di cui Parte_1 all'art. 18 S.L. come novellato ex lege n. 92/12; conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 S.L., condannare la convenuta a reintegrare in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi, in ogni caso con il mi-nimo di 5 mensilità di retribuzione globale, da liquidare, allo stato, sulla base di una somma lorda pari a €.
7.810,90 come sopra de-terminati ovvero di quella che risulterà all'esito di apposita
CTU tecnico-contabile o meglio vista dal Giudice (riservata, come detto, l'azione per il maggior danno), nonché a versare tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti (ferma la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, 3° comma S.L.);
B) IN ALTRA IPOTESI, previa conversione del rito, dichiarato inefficace il recesso, ex art. 2058 c.c., condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi CP_1
dallo attore fino alla sua riammissione in servizio, allo stato in misura pari alle retribuzioni finallora precipiende (oltre alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale); con riserva di far valere i maggiori danni in separato giudizio;
C) IN SUBORDINE, previa conversione del rito, dichiarare invalido, privo di motivazione e in ogni caso non sorretto della necessaria giustificatezza ex art. 19 del
CCNL di settore il licenziamento intimato da al dott. CP_1 Parte_1
con lettera datata 8.10.21; conseguentemente condannare la medesima a CP_1
pagare al ricorrente l'indennità supplementare di cui all'art. 19 del menzionato CCNL
Dirigenti Industria, fra il minimo di 18 mensili-tà ed il massimo di 24 mensilità di retribuzione globale (e, quindi, in misura compresa tra il minimo di 130.899,96 ed il massimo di €. 174.533,28, ovvero per le diverse somme meglio viste a mezzo del-la
C.T.U. tecnico-contabile);
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed IVA”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.11.2022, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto tutte le deduzioni avversarie e CP_1
chiedendone il rigetto.
La resistente, in particolare, ha rivendicato la piena legittimità del licenziamento comminato, evidenziando l'esaustività delle motivazioni poste a fondamento del recesso datoriale nonché l'effettiva sussistenza delle circostanze fattuali dedotte, e, dunque, la giustificatezza del licenziamento intimato al ricorrente.
1.3. Con ordinanza del 24.11.2022, la scrivente ha disposto il mutamento del rito così motivando:
“Premesso che, con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato il
26.2.2022, il dott. impugnava il provvedimento di recesso Parte_1
adottato dalla convenuta, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto provvedimento e, conseguentemente, di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 S.L., come novellato ex lege 92/2012, a reintegrare in servizio il lavoratore e a risarcirgli i danni patiti e patiendi;
considerato che
la percorribilità del Rito Fornero alla fattispecie in controversia è stata sostenuta da parte ricorrente alla stregua della considerazione secondo cui il provvedimento di recesso sarebbe affetto da nullità in quanto adottato in violazione dell'art. 7 St. Lavoratori;
considerato, in particolare, che tale asserto – nella prospettazione attorea – si fonda su di un sillogismo ictu oculi fallace che, muovendo dalla dedotta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale, approda, sulla scorta di un ragionamento privo di consequenzialità logica, alla conclusione secondo cui il licenziamento in controversia ha “natura ontologicamente disciplinare”1; osservato che l'individuazione dei presupposti per l'applicabilità del rito previsto dall'art. 1, comma 48 e segg. L. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, al quale compete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito
e di tutela prescelta;
rilevato, invero, che il rito speciale previsto dalle norme citate non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente, bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, essendo funzionale la specialità del rito al perseguimento di finalità di carattere pubblicistico, ossia da un lato “accelerare le controversie” e, dall'altro, lato ridurre i “costi indiretti” derivanti dalla durata del processo;
osservato che, dunque, dall'obbligatorietà del rito scaturisce, come logica conseguenza, l'attribuzione, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria, secondo il
2020, la…posizione dirigenziale” del dott. “in seno all'ufficio Marketing a seguito della Parte_1 cessione a terzi del ramo di azienda allora dedicato al Travel Management”, come è smentito, oltre che dall'attività svolta dal ricorrente nel corso degli anni 2020 e 2021 quale direttore Marketing (doc. 37), dal comunicato del rag. del dicembre 2020 (doc. 9) e dallo stesso organigramma Per_2
2021 di (doc. 10); nonché dal fatto stesso che non vi sia stato il passaggio del rapporto CP_1 di lavoro col dott. alla cessionaria del ramo di azienda;
Parte_1
= non è affatto vero che “le attività legate alla nuova applicazione” sono state portate avanti (o avrebbero potuto essere portate avanti) dalla “Direzione Tecnica”, volta che, in essa CP_1
“Direzione Tecnica” ha cessato di esistere molti anni prima, almeno nel 2017;
= nemmeno è vero che non sarebbe stato “possibile prepor(re)” il ricorrente “allo svolgimento di altre alternative mansioni”, come dimostra l'avvenuta assunzione di personale adibito al marketing.
8. Cosa concluderne? Che, in realtà, la motivazione del licenziamento è tutt'affatto diversa e la soppressione della posizione dirigenziale costituisce l'ultimo atto dell'isolamento perpetrato, per una ragione illecita, in danno del ricorrente;
che essa è, nella realtà, giustificata da ragioni soggettive correlate alla “discuss(ione)” avuta con lo “amico di là” ( cfr. la dichiarazione del Per_2 responsabile amministrativo dr. doc. 24); dalle “discussioni continue” e dallo Per_1
“appiattimento anche nella discussione” (cfr. le dichiarazioni di i cui al doc. 25) o, meglio Per_2 ancora, dal (preteso) fallimento del dott. nella esecuzione del progetto Space N. Parte_1 9. Solo che, se le cose stanno così – e davvero non si può negarlo – ne deriva che l'indicata (ed immodificabile) ragione del licenziamento è priva di “veridicità” e che le asserite fautes del dott.
prima di condurre ad un licenziamento (avente natura “ontologicamente disciplinare”) Parte_1 avrebbero dovuto essere contestate nell'ambito del sistema di regole di civiltà giuridica che è dettato dall'art. 7 S.L. [così che, in tale contesto, il ricorrente ben avrebbe potuto spiegare che tale progetto
– per il quale, come ammesso dal rag. “le idee erano poco chiare” (doc. 26/b) – era ben Per_2 progettato, richiedendo semmai, come dimostra la sua successiva immissione nel mercato senza sostanziali variazioni, qualche minimo miglioramento]”. principio iura novit curia, del potere di qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e di individuare così il rito concretamente applicabile (cfr. C. Cass. n.
23073/2015); rilevato, in particolare, che - come ancora recentemente affermato dalla Suprema
Corte - “ad incidere sulla applicazione del rito cd. “Fornero” è l'istanza di applicazione delle tutele previste dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni che possono riguardare la effettiva titolarità del rapporto…restando pur sempre salva la successiva verifica dell'applicabilità della tutela sostanziale ai fini del merito. L'unico limite è quello delle “prospettazioni artificiose” adoperate al solo scopo di percorrere la corsia preferenziale del rito speciale, ma - in tal caso – la prospettazione attorea deve risultare, in modo evidente, pretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice (Cass. n. 8189 del 2012; Cass. n. 7182 del 2014)” (in tal senso, si veda, Cass, n. 5420/2020). considerato che proprio tale ultima ipotesi ricorre nel caso de quo, apparendo la prospettazione attorea, per le ragioni anzidette, pretestuosa ed artificiosamente allegata al fine di operare una non consentita scelta del rito;
considerato, dunque, che - previa applicazione analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. nonché dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, da cui è possibile trarre conferma dell'esistenza di un principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento piuttosto che quella della conclusione della definizione del giudizio con una pronuncia d'inammissibilità – occorre disporre, per le ragioni ampiamente sviluppate, il mutamento del rito da rito del lavoro
“speciale” a rito del lavoro “ordinario”;
P.Q.M.
in applicazione analogica delle citate disposizioni, dispone il mutamento del rito da
c.d. Fornero ex art. 1, co. 47 ss l. n. 92/2012 ad ordinario (…)”.
1.4. Depositate le note integrative ad opera delle parti2 e fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.5. Con ordinanza del 4.06.2025, è stato evocato in giudizio anche l'I.N.P.S., avendo il ricorrente richiesto la condanna della società convenuta alla regolarizzazione contributiva con riguardo alle ulteriori domande attoree avanzate in sede di note integrative per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione;
domande a mezzo delle quali il ricorrente ha rivendicato, da un lato, l'aumento contrattuale per €. 3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22,
e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al T.F.R.
1.6. Con memoria del 29.06.2025, si è costituito in giudizio I.N.P.S., chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva.
1.7. All'udienza del 15.07.2025, il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, presa in esame la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8.10.2021. 2.2.1. Secondo l'impostazione difensiva del ricorso, il recesso datoriale sarebbe illegittimo sotto tre profili: in primo luogo, il provvedimento datoriale sarebbe illegittimo per carenza di motivazione (atteso che la soppressione del posto non costituirebbe di per sé una ragione organizzativa, la quale, dunque, avrebbe dovuto essere esplicitata a giustificazione del licenziamento); in secondo luogo, il licenziamento sarebbe ingiustificato per l'insussistenza delle dedotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro (art. 3, L. n. 604 del 1966); in terzo luogo, il recesso sarebbe nullo perché, dovendosi qualificare come
“ontologicamente disciplinare”, lo stesso sarebbe stato esercitato in violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. (cfr. paragrafo B del ricorso per una compiuta disamina delle difese articolate sul punto).
2.2.2. L'acclarata natura dirigenziale del ruolo svolto dal pone il problema Parte_1
della compatibilità tra il rito prescelto (Fornero) e la tutela reintegratoria, invocata, come detto, per la dedotta violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav.
La L. n. 92 del 2012, nel riformulare l'art. 18 Stat. lav., ha, invero, espressamente esteso ai dirigenti la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo per le ipotesi ivi previste, tra le quali anche quella del recesso comminato in violazione di una disposizione imperativa (quale quella di cui all'art. 7 St. Lav.).
Come già evidenziato in sede di ordinanza di conversione del rito, l'asserto attoreo - che, muovendo dalla dedotta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale, approda, sulla scorta di un ragionamento privo di consequenzialità logica, alla conclusione secondo cui il licenziamento in controversia avrebbe “natura ontologicamente disciplinare - si fonda su di un sillogismo ictu oculi fallace;
potendo, al più, le dedotte argomentazioni astrattamente fondare una domanda preordinata alla declaratoria di nullità del recesso datoriale – che è, e rimane, un licenziamento motivato da ragioni oggettive - per ritorsività dello stesso3. Le considerazioni svolte impongono, dunque, non solo, sotto il profilo processuale, la conversione del rito, ma, sul piano sostanziale, il rigetto della domanda avanzata in via principale.
2.2.3. Peraltro, poiché – secondo la stessa prospettazione attorea – il ragionamento seguito muove dalla premessa relativa all'insussistenza delle ragioni, di carattere oggettivo, poste a fondamento del recesso datoriale, il giudice si deve far carico dapprima del riscontro di effettività delle ragioni addotte nell'atto di recesso, poiché, solo ove risultasse “ingiustificato” il licenziamento in relazione alle ragioni addotte a suo fondamento, verrebbe in rilievo l'ulteriore accertamento della sussistenza del motivo addotto da parte ricorrente sul postulato del carattere “ontologicamente disciplinare”, ossia la violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. (norma imperativa), elemento costitutivo della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria di fonte contrattuale.
Il primo piano degli accertamenti concerne, dunque, la giustificatezza del licenziamento del . Parte_1
Le prime due doglianze, vista la loro connessione logica, vanno esaminate contestualmente.
Al licenziamento del dirigente, come noto, non si applica il concetto di giustificato motivo oggettivo tipizzato dal Legislatore all'art. 3 1. n. 604 del 1966, bensì un criterio di “giustificatezza” di derivazione negoziale, che trae, cioè, origine e trova regolamentazione nella contrattazione collettiva.
La giurisprudenza ha, invero, costantemente ribadito che la nozione di giustificatezza non si identifica, né nella giusta causa, né nel giustificato motivo, essendo sufficiente che, alla base del recesso, vi sia una decisione datoriale coerente ed apprezzabile sul piano del diritto.
L'ampia nozione di “giustificatezza”, in particolare, include qualsiasi motivo di recesso che non sia arbitrario, pretestuoso, non corrispondente alla realtà.
Pertanto, la sua ragione deve essere rinvenuta unicamente nell'intento di liberarsi del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore. La “giustificatezza” è, dunque, ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale, in attuazione di un riassetto societario e non emerga la natura discriminatoria o la violazione del principio di correttezza e buona fede che costituisce, comunque, il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento.
Si tratta di un orientamento, qui condiviso, che si pone nella scia di diverse pronunce della Suprema Corte di cassazione (Cass. n. 9665/2019; Cass. n. 27199/2018; Cass. n.
12668/2016).
Secondo la massima tratta da quest'ultima (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016,
n.12668), in particolare, “Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del responsabile della produzione del reparto stampa, a causa della soppressione del posto, con suddivisione delle relative mansioni tra il responsabile della produzione aziendale ed i capi reparto).
Ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. Pertanto, per decidere se al spetti la tutela indennitaria prevista dall'art. 24 Parte_1
CCNL dirigenti settore industria (cfr. Cass., sez. VI - V, ordinanza n. 1890 del 2 febbraio 2015 nella parte in cui ricostruisce la matrice convenzionale dell'indennità supplementare e chiarisce la natura e la funzione di quest'ultima), occorre verificare se la società convenuta abbia dimostrato la sussistenza del motivo addotto a sostegno del recesso.
Il punto di partenza del successivo ragionamento non può che essere la lettera di licenziamento prodotta come allegato n. 31 del ricorso.
Orbene, in data 8 ottobre 2021, la società ha consegnato al ricorrente CP_1
una lettera di licenziamento, del seguente testuale tenore: “Egregio dottore, con la presente siamo spiacenti di comunicarLe la nostra decisione di recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale con Lei intercorrente. Tale nostra decisione trae oggettiva ragione dal fatto che la nostra Società, dopo aver valutato le proprie attuali esigenze organizzative, in un'ottica di ottimizzazione delle funzioni di efficientamento delle attività e di razionalizzazione dei costi, ha assunto la decisione di intervenire sulla funzione da Lei svolta, sopprimendo la posizione lavorativa dirigenziale che Lei attualmente ricopre e sulla quale, peraltro, già era stato ricollocato quando è venuta meno, nel corso dell'anno 2020, la Sua posizione dirigenziale in seno all'ufficio
Marketing, a seguito della cessione a terzi del ramo di azienda allora dedicato al
Travel Management. In futuro, le attività legate alla nuova applicazione a cui è stato dedicato saranno portate avanti, per quanto eventualmente di necessità, dal personale tecnico, il quale peraltro, stante la situazione esistente, è stato ricollocato nella
Direzione Tecnica. Considerata la complessiva situazione organizzativa della nostra
Società, caratterizzata da una struttura operativa estremamente esigua, e considerato ulteriormente il suo specifico profilo professionale, non ci è possibile preporLa allo svolgimento di altre alternative mansioni, sebbene, attesa la sua posizione dirigenziale, non esista comunque un obbligo di repechage. La preghiamo pertanto di prendere buona nota di quanto sopra e di ritenere risolto il suo rapporto di lavoro alla data di ricezione della presente, essendo nostra intenzione esonerarLa dal prestare la sua attività durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto. Nei tempi tecnici necessari e d'uso provvederemo a corrisponderLe le competenze, correnti e di fine rapporto, da Lei maturate alla data di cessazione predetta, comprensive del trattamento sostitutivo del preavviso non lavorato. Nel ringraziarLa per la collaborazione prestata, Le porgiamo distinti saluti”.
Parte datoriale ha, dunque, esercitato il diritto di recesso giustificandolo con l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal motivata Parte_1
dall'esigenza di razionalizzazione dei costi, e dando atto, quindi, della redistribuzione delle relative funzioni tra il personale tecnico dell'azienda nonché dell'assenza di ruoli e strutture che avrebbero consentito un suo adeguato reimpiego, tenuto conto dell'inquadramento dirigenziale posseduto (cfr. allegato n. 31 del ricorso).
Evento, questo, verificatosi, dapprima, a seguito della cessione del ramo d'azienda dedicato al Travel Management, in ragione della profonda revisione della posizione dirigenziale originariamente ricoperta dal in seno all'Ufficio Marketing, e, Parte_1
successivamente, in virtù della soppressione della divisione On line, la cui direzione era stata affidata al ricorrente dopo la predetta cessione del ramo d'azienda.
In ragione di quanto sopra, la Società ha, in particolare, ritenuto di procedere ad una rivisitazione della propria struttura, adottando una organizzazione più snella e sostenibile dei costi, eliminando posizioni e ruoli, specialmente di vertice, non essenziali o ridondanti di modo da adeguare il dimensionamento dell'organico agli effettivi bisogni.
Nel descritto quadro, la Società ha, quindi, disposto la definitiva soppressione della posizione dirigenziale ricoperta dal Dirigente, redistribuendo le correlate responsabilità ed attività al personale tecnico, ricollocato presso la “Direzione Tecnica”.
Preso atto della superiore motivazione – che, alla stregua della richiamata nozione di giustificatezza appare, non solo coerente, ma, altresì, esaustiva (con consequenziale rigetto del primo motivo di ricorso) - occorre verificare, dapprima, se effettivamente il posto del sia stato effettivamente soppresso e, successivamente, se tale Parte_1
modifica organizzativa abbia realmente inciso in termini di causa efficiente sulla posizione lavorativa del dirigente, posto che soltanto l'accertamento di tali fatti condurrebbe ad escludere il carattere pretestuoso della causale addotta dalla convenuta.
Orbene, quanto alla dedotta revisione della posizione dirigenziale originariamente ricoperta dal in seno all'Ufficio Marketing, occorre evidenziare che - se, da Parte_1
un lato, tutti i testimoni escussi hanno confermato che, a seguito della cessione del ramo d'azienda alla Zucchetti avvenuta nell'aprile 2020, la direzione della CP_4
costituiva la principale attività disimpegnata dal ricorrente, il quale, in tale CP_5
veste, svolgeva le seguenti mansioni: - attività di marketing legata a - CP_4
gestione e vendita con due risorse della parte cloud Saas del prodotto;
- gestione delle partnership (Airplus, Carslon IT, Uvet Amex, Vertours); - gestione di alcune vendite del prodotto enterprise (Tood's, Nexi); - organizzazione e gestione dei webinar di - campagne di comunicazione – dall'altro, la teste ha CP_4 Testimone_1
delineato, in termini precisi e puntuali, la natura della responsabilità della direzione
Marketing, di carattere solo formale, conservata dal ricorrente a seguito della citata cessione del ramo d'azienda.
La testimonianza resa dalla teste è particolarmente attendibile, dal Testimone_1
momento che la medesima operava direttamente in tale settore in qualità di quadro.
La predetta testimone, dopo aver confermato le circostanze di cui al capitolo 2 della memoria difensiva di parte convenuta4, ha precisato che, se, “fino al 18.04.2020”,
, ha svolto anche “attività di coordinamento all'interno del team marketing”, Parte_1
“dopo il 2020” è la medesima ad aver “preso in carico il coordinamento dell'attività marketing sulle B.U. rimanenti a seguito della cessione”.
La teste ha, in particolare, specificato che, pur essendovi “una componente formale di riporto”, la medesima, nella sostanza, “non prendeva ordini dal ”, il quale Parte_1
solo “formalmente” manteneva “la responsabilità del marketing in ” con funzioni CP_1
di “visto, controllo, monitoraggio” ma “nella sostanza non si occupava di alcuna delle linee di bissness rimanenti”. Se, dunque, dopo il 2020, a seguito della cessione, il coordinamento della direzione markenting è passato alla (rimanendo, come detto, in capo al Testimone_1 Parte_1
una responsabilità solo formale), gli eventi verificatisi in concomitanza ovvero immediatamente dopo il licenziamento del ricorrente confermano la definitiva soppressione della direzione marketing.
Dell'originario Team del Marketing ante cessione ( – dirigente – Parte_1
– quadro - ed - impiegati), non è rimasto più Testimone_1 Pt_2 ER Per_4
nessuno ed è stato progressivamente eroso dopo la cessione.
Se, invero, una prima riduzione di attività si è verificata dopo la cessione, allorquando
è transitato alla società acquirente del ramo di azienda, successivamente, si Per_4
sono dimesse e mentre è stata assegnata alla BU Testimone_1 Per_5 ER
NN (come confermato dal teste . Tes_3
Né, tali conclusioni risultano sconfessate – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - dall'assunzione di , il quale ha sempre svolto mere mansioni Per_6
impiegatizie.
Tali circostanze sono state, anzitutto, confermate dalla teste la quale, Testimone_1
escussa sulle circostanze di cui al cap. 6 della memoria difensiva di parte convenuta5, ha precisato che “ non svolgeva, né ha svolto le stesse mansioni del Per_6 Parte_1
e neppure le mie”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal teste il quale ha, così riferito: Tes_3
“ è una risorsa in quanto l'ho assunto personalmente con il primo livello ed Per_6
ha competenze diverse da e si limita a dialogare e Parte_1 Testimone_1 Per_6 cura la parte di comunicazione con i direttori di BU e quindi le sue competenze sono diverse appunto da . Testimone_1
Tali circostanze – globalmente ed unitamente considerate – dimostrano, dunque, se non la soppressione, quanto meno la revisione strutturale e funzionale della funzione marketing.
Dalle risultanze dell'istruttoria orale, è possibile, invero, concludere che, se, in un primo momento, esisteva un team costituito da più persone al cui vertice era collocato un dirigente dotato di poteri di iniziativa e di spesa, attualmente, l'unico addetto alla Con funzione marketing si limita ad interfacciarsi con i diversi dirigenti di , attuandone, sotto il profilo esecutivo, le relative direttive.
Quanto alla soppressione della divisione On line (ossia il secondo motivo dedotto a fondamento del recesso datoriale), occorre evidenziare che, nel caso in esame, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, possono darsi per acquisiti i seguenti fatti:
- che il software per la gestione degli spazi aziendali, che ha avuto varie denominazioni
(EDO e da ultimo SPACE N) è rimasto incompleto e di tale prodotto non è stata venduta neanche una unità;
- che la divisione On line è conseguentemente stata soppressa ed il personale addetto, Contr in parte si è dimesso ( e De Crema), e, in parte, è stato assegnato ad altre unità operative.
Tali circostanze sono state, invero, confermate dai testi e Tes_4 Testimone_1
Tes_3
Facendo, dunque, applicazione dei principi sopra enunciati, deve concludersi che parte resistente ha fornito la prova della sussistenza di una esigenza economicamente apprezzabile (ossia quella della “ottimizzazione delle funzioni di efficientamento delle attività e di razionalizzazione dei costi”) e dell'effettività della riorganizzazione aziendale decisa per esigenze di risparmio (soppressione della dirigenza generale in seno all'ufficio Marketing e redistribuzione delle attività legate alla nuova applicazione tra il personale tecnico); peraltro, detta esigenza risulta aver ispirato anche l'assunzione di , indicato dall'attore come suo sostituto, ma, in realtà, parte di un ben Per_6 diverso contratto di lavoro e assunto per lo svolgimento di mansioni meramente esecutive;
il infatti, risulta assunto quale Impiegato di I° livello e non come Per_6
Dirigente, con mansioni del tutto diverse da quelle disimpegnate dal ricorrente (doc. 3 fasc. parte resistente – contratto di assunzione ); sicché, la figura Persona_8
dirigenziale del risulta soppressa in attuazione di un nuovo assetto societario, Parte_1
che risulta dimostrato, sia nelle premesse, che nell'attuazione, né è dimostrata l'asserita assenza di buona fede nella riorganizzazione, peraltro solo suggerita in ricorso.
Se questi sono i fatti, va rammentato che non è consentito al Giudice alcun sindacato sulla opportunità di questa scelta imprenditoriale, salvo l'emersione di elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve, invero, limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile “marketing”).
Va, dunque, rigettata la domanda relativa alla ingiustificatezza del licenziamento impugnato ed alla conseguente condanna della convenuta alla corresponsione della conseguente indennità.
Ciò, peraltro, basta in sé ad escludere, non solo la dedotta ingiustificatezza del recesso datoriale, ma, altresì, per le motivazioni espresse, la valutazione del motivo illecito adombrato (sia pur genericamente) dal ricorrente ai fini di tutela dell'art. 18, 1^ comma
Statuto dei Lavoratori.
2.3. Va, per contro, accolta la domanda attorea di condanna alla corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente in sede di memoria integrativa.
Come detto, a mezzo delle note integrative, il ricorrente ha svolto ulteriori domande – per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione – rivendicando, da un lato, l'aumento contrattuale per €
3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22, e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al
T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposti al , nel calcolo Parte_1
delle quali parte datoriale non avrebbe tenuto conto dei premi ricevuti periodicamente dal ricorrente, premi che – a detta dello stesso – debbono essere considerati in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 2120 e 2121 c.c.
Tale domanda è fondata.
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che, dal raffronto dei prospetti paga emessi dalla convenuta (doc. 27 fasc. parte ricorrente) con le tabelle salariali relative alla posizione dirigenziale a far data dal 1° gennaio 2020 (doc. 5/b fasc. parte ricorrente), valevoli, come previsto dall'accordo sindacale del 30.7.19 (doc. 34 fasc. parte ricorrente), dall'1.1.20, la società convenuta non ha applicato, per l'intero anno 2020,
l'aumento contrattuale pari ad euro 3.000,00 annui, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad euro (3.000/13,5 =) 222,22.
Sotto il secondo profilo, preme rilevare che, come risultante documentalmente dai prospetti paga versati in atti dal ricorrente sub documento 27, lo stesso, nei mesi di gennaio 2019, 2020 e 2021, ha ricevuto premi per (rispettivamente € 15.800 + € 19.000
+ € 20.000 =) euro 54.800,00 e che, tuttavia, di tali emolumenti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali e dall'art. 2120 c.c., non è stato tenuto conto, ai fini della determinazione del T.F.R.; di talché, al deve essere riconosciuta, a tale titolo, un'ulteriore somma pari ad euro Parte_1
4.059,26 (euro 54.800,00/13,5).
La società, inoltre, in contrasto con quanto disposto ai sensi dell'art. 2121 c.c., non ha tenuto conto dei detti premi nemmeno nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari, giusta l'anzianità di servizio del ricorrente, a 12 mesi), indennità che, dunque, andrà maggiorata di euro 18.266,67 (oltre alla incidenza sul t.f.r. per - €
18.266,67/13,5 - € 1.353,09).
Sotto il profilo del quantum, va, poi, detto che la domanda attorea - che, appunto, quantifica la pretesa complessiva in una somma complessivamente pari ad euro 26.901,24 (in ragione dei diversi titoli analiticamente indicati e, in questa sede, esaminati) - non è stata oggetto di contestazione da parte della società convenuta;
dato, questo, di rilievo ai fini della decisione, dal momento che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma,
e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. n. 9285 del 10.6.2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 85 dell'8.1.2003; Cass., SS. UU., n. 761 del 23.1.2002; nonché, da ultimo, Cass. n. 4051 del 18.2.2011).
3. Sulle spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento delle domande di cui alle lettere d) ed e), condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, di una somma complessivamente pari ad euro 26.901,24, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale, della posizione contributiva del ricorrente.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 15 luglio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge, invero, in ricorso: “7. Ciò posto, anche a ritenerlo sufficientemente giustificato, non può essere dubbio che il licenziamento in questione sia illegittimo perché fondato su circostanze inveritiere. Risulta già ora, infatti (e, comunque, potrà essere confermato testimonialmente), che:
= quantomeno dal 2019, gode (e godeva) di ottima salute, tanto da non porsi come CP_1 necessaria una inspiegata “razionalizzazione dei costi” (per quanto si insta, il Giudice, occorrendo, acquisirà al giudizio i bilanci societari dal 2019 in poi);
= un “interven(to) sulla funzione…svolta” di dirigente della era già avvenuto molti mesi CP_3 prima, da maggio 2021 (docc. 18/19); = non è affatto vero che era “venuta meno, nel corso dell'anno 2 Note integrative a mezzo delle quali il ricorrente ha svolto ulteriori domande – per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione – rivendicando, da un lato, l'aumento contrattuale per €. 3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22, e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposti al , nel Parte_1 calcolo delle quali parte datoriale non avrebbe tenuto conto dei premi ricevuti periodicamente dal ricorrente, premi che – a detta dello stesso – debbono essere considerati in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 2120 e 2121 c.c. 3 Domanda che, per contro, sotto tale profilo, è stata solo genericamente dedotta e “trattata”. 4 “Vero che inquadrata quale quadro, sin dal 2015 curava in autonomia tutta Testimone_2 la parte Marketing relativa alle altre divisioni diverse dal mansioni che ha CP_1 CP_4 continuato a svolgere sino al 19 febbraio 2022, data della sue dimissioni”. 5 “Vero che le mansioni di consistono nella definizione gestione e verifica della presenza Per_7 dell'impresa su tutti i touchpoint digitali e gli strumenti idonei a sviluppare interazioni e rapporti commerciali con gli utenti applicando tutte le tecniche e gli strumenti che consentono di sviluppare le interazioni di apporti commerciali con gli utenti. Egli si interessa dell'attività di comunicazione e posizionamento coordinandosi con i direttori delle diverse unità di affari. In pratica svolge mansioni impiegatizie coordinandosi con i dirigenti delle varie unità senza alcuna autonomia”. Il in realtà, è uno specialista della comunicazione e collabora in maniera trasversale con i Per_7 dirigenti delle diverse unità operative”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 576/2022
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni,
Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali, n. 4;
RICORRENTE contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Lorenzo Ioele del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Corso Umberto I, n. 122 Cava de' Tirreni;
RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. L. n. 92/2012, depositato in data 3.08.2022 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, e – premettendo di avere lavorato alle dipendenze della stessa, con inquadramento nella categoria dei dirigenti e con mansioni di direttore della divisione del marketing e della comunicazione – ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità, l'annullabilità e, comunque, l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro, con conseguente reintegrazione del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino alla reintegra e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare nella misura massima, oltre spese legali.
Il ricorrente ha dedotto, in fatto, di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società con qualifica di “dirigente” e mansioni di Direttore della CP_1
divisione del marketing e della comunicazione sino al giorno 8.10.2021, allorquando è stato illegittimamente licenziato dalla società convenuta, in violazione della procedura dell'art. 7 Stat. Lav., e, in ogni caso, in assenza di giustificatezza.
Il ricorrente ha, invero, dedotto: a) l'illegittimità del licenziamento per carenza di motivazione;
b) l'insussistenza delle ragioni organizzative poste a fondamento del recesso datoriale e, dunque, il carattere ingiustificato dello stesso;
c) la nullità del licenziamento – qualificato come “ontologicamente disciplinare” – per violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. Poste tali premesse, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; dato atto che si dichiara che la presente controversia in materia di la-voro ha valore allo stato indeterminabile e che il ricorrente ha versato, come separatamente documenta, un C.U. di €. 259,00#; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero necessari ed esperita ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa del caso, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); chiesta nuovamente l'autorizzazione alla produzione di chiavetta USB contenente la registrazione dei colloqui avutisi con il dott. e con il rag. Persona_1 Per_2
l'11.10.21 (e fermo che il dott. tiene a disposizione dell'autorità il
[...] Parte_1
telefonino Iphone SE utilizzato nell'occasione); previa, occorrendo, acquisizione al giudizio (ordinandone la produzione alla CCIAA di Parma) dei bilanci di dal 2019 in poi;
CP_1
previa acquisizione al giudizio – occorrendo, incaricandone l'Ispettorato del Lavoro competente – del L.U.L. della convenuta dal 2021 in poi;
previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutti i contratti collettivi e delle tabelle salariali del settore dei dirigenti di aziende industriali, facendone ordine a
ED (corr.te in Roma, via Ravenna n. 14), alla quale potranno anche essere chieste le informazioni del caso;
previa la C.T.U. tecnico-contabile richiesta o d'altro genere e che sia-no del caso;
previa l'integrazione del contraddittorio con l'Inps e/o con l'Inail che fosse ritenuta necessaria;
A) IN VIA PRINCIPALE, dichiarare nullo il licenziamento intimato da al CP_1
dott. con lettera 8.10.21 con tutte le conseguenze tutte di cui Parte_1 all'art. 18 S.L. come novellato ex lege n. 92/12; conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 S.L., condannare la convenuta a reintegrare in servizio il ricorrente ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi, in ogni caso con il mi-nimo di 5 mensilità di retribuzione globale, da liquidare, allo stato, sulla base di una somma lorda pari a €.
7.810,90 come sopra de-terminati ovvero di quella che risulterà all'esito di apposita
CTU tecnico-contabile o meglio vista dal Giudice (riservata, come detto, l'azione per il maggior danno), nonché a versare tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti (ferma la facoltà del ricorrente di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, 3° comma S.L.);
B) IN ALTRA IPOTESI, previa conversione del rito, dichiarato inefficace il recesso, ex art. 2058 c.c., condannare al risarcimento dei danni patiti e patiendi CP_1
dallo attore fino alla sua riammissione in servizio, allo stato in misura pari alle retribuzioni finallora precipiende (oltre alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale); con riserva di far valere i maggiori danni in separato giudizio;
C) IN SUBORDINE, previa conversione del rito, dichiarare invalido, privo di motivazione e in ogni caso non sorretto della necessaria giustificatezza ex art. 19 del
CCNL di settore il licenziamento intimato da al dott. CP_1 Parte_1
con lettera datata 8.10.21; conseguentemente condannare la medesima a CP_1
pagare al ricorrente l'indennità supplementare di cui all'art. 19 del menzionato CCNL
Dirigenti Industria, fra il minimo di 18 mensili-tà ed il massimo di 24 mensilità di retribuzione globale (e, quindi, in misura compresa tra il minimo di 130.899,96 ed il massimo di €. 174.533,28, ovvero per le diverse somme meglio viste a mezzo del-la
C.T.U. tecnico-contabile);
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed IVA”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 11.11.2022, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto ed in diritto tutte le deduzioni avversarie e CP_1
chiedendone il rigetto.
La resistente, in particolare, ha rivendicato la piena legittimità del licenziamento comminato, evidenziando l'esaustività delle motivazioni poste a fondamento del recesso datoriale nonché l'effettiva sussistenza delle circostanze fattuali dedotte, e, dunque, la giustificatezza del licenziamento intimato al ricorrente.
1.3. Con ordinanza del 24.11.2022, la scrivente ha disposto il mutamento del rito così motivando:
“Premesso che, con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. Legge n. 92/2012, depositato il
26.2.2022, il dott. impugnava il provvedimento di recesso Parte_1
adottato dalla convenuta, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto provvedimento e, conseguentemente, di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 S.L., come novellato ex lege 92/2012, a reintegrare in servizio il lavoratore e a risarcirgli i danni patiti e patiendi;
considerato che
la percorribilità del Rito Fornero alla fattispecie in controversia è stata sostenuta da parte ricorrente alla stregua della considerazione secondo cui il provvedimento di recesso sarebbe affetto da nullità in quanto adottato in violazione dell'art. 7 St. Lavoratori;
considerato, in particolare, che tale asserto – nella prospettazione attorea – si fonda su di un sillogismo ictu oculi fallace che, muovendo dalla dedotta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale, approda, sulla scorta di un ragionamento privo di consequenzialità logica, alla conclusione secondo cui il licenziamento in controversia ha “natura ontologicamente disciplinare”1; osservato che l'individuazione dei presupposti per l'applicabilità del rito previsto dall'art. 1, comma 48 e segg. L. 92/2012 rientra nei poteri-doveri del giudice, al quale compete in via preliminare verificare la compatibilità della domanda con il tipo di rito
e di tutela prescelta;
rilevato, invero, che il rito speciale previsto dalle norme citate non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente, bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, essendo funzionale la specialità del rito al perseguimento di finalità di carattere pubblicistico, ossia da un lato “accelerare le controversie” e, dall'altro, lato ridurre i “costi indiretti” derivanti dalla durata del processo;
osservato che, dunque, dall'obbligatorietà del rito scaturisce, come logica conseguenza, l'attribuzione, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria, secondo il
2020, la…posizione dirigenziale” del dott. “in seno all'ufficio Marketing a seguito della Parte_1 cessione a terzi del ramo di azienda allora dedicato al Travel Management”, come è smentito, oltre che dall'attività svolta dal ricorrente nel corso degli anni 2020 e 2021 quale direttore Marketing (doc. 37), dal comunicato del rag. del dicembre 2020 (doc. 9) e dallo stesso organigramma Per_2
2021 di (doc. 10); nonché dal fatto stesso che non vi sia stato il passaggio del rapporto CP_1 di lavoro col dott. alla cessionaria del ramo di azienda;
Parte_1
= non è affatto vero che “le attività legate alla nuova applicazione” sono state portate avanti (o avrebbero potuto essere portate avanti) dalla “Direzione Tecnica”, volta che, in essa CP_1
“Direzione Tecnica” ha cessato di esistere molti anni prima, almeno nel 2017;
= nemmeno è vero che non sarebbe stato “possibile prepor(re)” il ricorrente “allo svolgimento di altre alternative mansioni”, come dimostra l'avvenuta assunzione di personale adibito al marketing.
8. Cosa concluderne? Che, in realtà, la motivazione del licenziamento è tutt'affatto diversa e la soppressione della posizione dirigenziale costituisce l'ultimo atto dell'isolamento perpetrato, per una ragione illecita, in danno del ricorrente;
che essa è, nella realtà, giustificata da ragioni soggettive correlate alla “discuss(ione)” avuta con lo “amico di là” ( cfr. la dichiarazione del Per_2 responsabile amministrativo dr. doc. 24); dalle “discussioni continue” e dallo Per_1
“appiattimento anche nella discussione” (cfr. le dichiarazioni di i cui al doc. 25) o, meglio Per_2 ancora, dal (preteso) fallimento del dott. nella esecuzione del progetto Space N. Parte_1 9. Solo che, se le cose stanno così – e davvero non si può negarlo – ne deriva che l'indicata (ed immodificabile) ragione del licenziamento è priva di “veridicità” e che le asserite fautes del dott.
prima di condurre ad un licenziamento (avente natura “ontologicamente disciplinare”) Parte_1 avrebbero dovuto essere contestate nell'ambito del sistema di regole di civiltà giuridica che è dettato dall'art. 7 S.L. [così che, in tale contesto, il ricorrente ben avrebbe potuto spiegare che tale progetto
– per il quale, come ammesso dal rag. “le idee erano poco chiare” (doc. 26/b) – era ben Per_2 progettato, richiedendo semmai, come dimostra la sua successiva immissione nel mercato senza sostanziali variazioni, qualche minimo miglioramento]”. principio iura novit curia, del potere di qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e di individuare così il rito concretamente applicabile (cfr. C. Cass. n.
23073/2015); rilevato, in particolare, che - come ancora recentemente affermato dalla Suprema
Corte - “ad incidere sulla applicazione del rito cd. “Fornero” è l'istanza di applicazione delle tutele previste dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni che possono riguardare la effettiva titolarità del rapporto…restando pur sempre salva la successiva verifica dell'applicabilità della tutela sostanziale ai fini del merito. L'unico limite è quello delle “prospettazioni artificiose” adoperate al solo scopo di percorrere la corsia preferenziale del rito speciale, ma - in tal caso – la prospettazione attorea deve risultare, in modo evidente, pretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice (Cass. n. 8189 del 2012; Cass. n. 7182 del 2014)” (in tal senso, si veda, Cass, n. 5420/2020). considerato che proprio tale ultima ipotesi ricorre nel caso de quo, apparendo la prospettazione attorea, per le ragioni anzidette, pretestuosa ed artificiosamente allegata al fine di operare una non consentita scelta del rito;
considerato, dunque, che - previa applicazione analogica degli artt. 426 e 427 c.p.c. nonché dell'art. 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, da cui è possibile trarre conferma dell'esistenza di un principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento piuttosto che quella della conclusione della definizione del giudizio con una pronuncia d'inammissibilità – occorre disporre, per le ragioni ampiamente sviluppate, il mutamento del rito da rito del lavoro
“speciale” a rito del lavoro “ordinario”;
P.Q.M.
in applicazione analogica delle citate disposizioni, dispone il mutamento del rito da
c.d. Fornero ex art. 1, co. 47 ss l. n. 92/2012 ad ordinario (…)”.
1.4. Depositate le note integrative ad opera delle parti2 e fallito il tentativo di bonario componimento della controversia, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze istruttorie delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.5. Con ordinanza del 4.06.2025, è stato evocato in giudizio anche l'I.N.P.S., avendo il ricorrente richiesto la condanna della società convenuta alla regolarizzazione contributiva con riguardo alle ulteriori domande attoree avanzate in sede di note integrative per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione;
domande a mezzo delle quali il ricorrente ha rivendicato, da un lato, l'aumento contrattuale per €. 3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22,
e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al T.F.R.
1.6. Con memoria del 29.06.2025, si è costituito in giudizio I.N.P.S., chiedendo che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la società convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva.
1.7. All'udienza del 15.07.2025, il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, presa in esame la domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8.10.2021. 2.2.1. Secondo l'impostazione difensiva del ricorso, il recesso datoriale sarebbe illegittimo sotto tre profili: in primo luogo, il provvedimento datoriale sarebbe illegittimo per carenza di motivazione (atteso che la soppressione del posto non costituirebbe di per sé una ragione organizzativa, la quale, dunque, avrebbe dovuto essere esplicitata a giustificazione del licenziamento); in secondo luogo, il licenziamento sarebbe ingiustificato per l'insussistenza delle dedotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro (art. 3, L. n. 604 del 1966); in terzo luogo, il recesso sarebbe nullo perché, dovendosi qualificare come
“ontologicamente disciplinare”, lo stesso sarebbe stato esercitato in violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. (cfr. paragrafo B del ricorso per una compiuta disamina delle difese articolate sul punto).
2.2.2. L'acclarata natura dirigenziale del ruolo svolto dal pone il problema Parte_1
della compatibilità tra il rito prescelto (Fornero) e la tutela reintegratoria, invocata, come detto, per la dedotta violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav.
La L. n. 92 del 2012, nel riformulare l'art. 18 Stat. lav., ha, invero, espressamente esteso ai dirigenti la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo per le ipotesi ivi previste, tra le quali anche quella del recesso comminato in violazione di una disposizione imperativa (quale quella di cui all'art. 7 St. Lav.).
Come già evidenziato in sede di ordinanza di conversione del rito, l'asserto attoreo - che, muovendo dalla dedotta insussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso datoriale, approda, sulla scorta di un ragionamento privo di consequenzialità logica, alla conclusione secondo cui il licenziamento in controversia avrebbe “natura ontologicamente disciplinare - si fonda su di un sillogismo ictu oculi fallace;
potendo, al più, le dedotte argomentazioni astrattamente fondare una domanda preordinata alla declaratoria di nullità del recesso datoriale – che è, e rimane, un licenziamento motivato da ragioni oggettive - per ritorsività dello stesso3. Le considerazioni svolte impongono, dunque, non solo, sotto il profilo processuale, la conversione del rito, ma, sul piano sostanziale, il rigetto della domanda avanzata in via principale.
2.2.3. Peraltro, poiché – secondo la stessa prospettazione attorea – il ragionamento seguito muove dalla premessa relativa all'insussistenza delle ragioni, di carattere oggettivo, poste a fondamento del recesso datoriale, il giudice si deve far carico dapprima del riscontro di effettività delle ragioni addotte nell'atto di recesso, poiché, solo ove risultasse “ingiustificato” il licenziamento in relazione alle ragioni addotte a suo fondamento, verrebbe in rilievo l'ulteriore accertamento della sussistenza del motivo addotto da parte ricorrente sul postulato del carattere “ontologicamente disciplinare”, ossia la violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. (norma imperativa), elemento costitutivo della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria di fonte contrattuale.
Il primo piano degli accertamenti concerne, dunque, la giustificatezza del licenziamento del . Parte_1
Le prime due doglianze, vista la loro connessione logica, vanno esaminate contestualmente.
Al licenziamento del dirigente, come noto, non si applica il concetto di giustificato motivo oggettivo tipizzato dal Legislatore all'art. 3 1. n. 604 del 1966, bensì un criterio di “giustificatezza” di derivazione negoziale, che trae, cioè, origine e trova regolamentazione nella contrattazione collettiva.
La giurisprudenza ha, invero, costantemente ribadito che la nozione di giustificatezza non si identifica, né nella giusta causa, né nel giustificato motivo, essendo sufficiente che, alla base del recesso, vi sia una decisione datoriale coerente ed apprezzabile sul piano del diritto.
L'ampia nozione di “giustificatezza”, in particolare, include qualsiasi motivo di recesso che non sia arbitrario, pretestuoso, non corrispondente alla realtà.
Pertanto, la sua ragione deve essere rinvenuta unicamente nell'intento di liberarsi del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore. La “giustificatezza” è, dunque, ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale, in attuazione di un riassetto societario e non emerga la natura discriminatoria o la violazione del principio di correttezza e buona fede che costituisce, comunque, il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento.
Si tratta di un orientamento, qui condiviso, che si pone nella scia di diverse pronunce della Suprema Corte di cassazione (Cass. n. 9665/2019; Cass. n. 27199/2018; Cass. n.
12668/2016).
Secondo la massima tratta da quest'ultima (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016,
n.12668), in particolare, “Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost.” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del responsabile della produzione del reparto stampa, a causa della soppressione del posto, con suddivisione delle relative mansioni tra il responsabile della produzione aziendale ed i capi reparto).
Ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. Pertanto, per decidere se al spetti la tutela indennitaria prevista dall'art. 24 Parte_1
CCNL dirigenti settore industria (cfr. Cass., sez. VI - V, ordinanza n. 1890 del 2 febbraio 2015 nella parte in cui ricostruisce la matrice convenzionale dell'indennità supplementare e chiarisce la natura e la funzione di quest'ultima), occorre verificare se la società convenuta abbia dimostrato la sussistenza del motivo addotto a sostegno del recesso.
Il punto di partenza del successivo ragionamento non può che essere la lettera di licenziamento prodotta come allegato n. 31 del ricorso.
Orbene, in data 8 ottobre 2021, la società ha consegnato al ricorrente CP_1
una lettera di licenziamento, del seguente testuale tenore: “Egregio dottore, con la presente siamo spiacenti di comunicarLe la nostra decisione di recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale con Lei intercorrente. Tale nostra decisione trae oggettiva ragione dal fatto che la nostra Società, dopo aver valutato le proprie attuali esigenze organizzative, in un'ottica di ottimizzazione delle funzioni di efficientamento delle attività e di razionalizzazione dei costi, ha assunto la decisione di intervenire sulla funzione da Lei svolta, sopprimendo la posizione lavorativa dirigenziale che Lei attualmente ricopre e sulla quale, peraltro, già era stato ricollocato quando è venuta meno, nel corso dell'anno 2020, la Sua posizione dirigenziale in seno all'ufficio
Marketing, a seguito della cessione a terzi del ramo di azienda allora dedicato al
Travel Management. In futuro, le attività legate alla nuova applicazione a cui è stato dedicato saranno portate avanti, per quanto eventualmente di necessità, dal personale tecnico, il quale peraltro, stante la situazione esistente, è stato ricollocato nella
Direzione Tecnica. Considerata la complessiva situazione organizzativa della nostra
Società, caratterizzata da una struttura operativa estremamente esigua, e considerato ulteriormente il suo specifico profilo professionale, non ci è possibile preporLa allo svolgimento di altre alternative mansioni, sebbene, attesa la sua posizione dirigenziale, non esista comunque un obbligo di repechage. La preghiamo pertanto di prendere buona nota di quanto sopra e di ritenere risolto il suo rapporto di lavoro alla data di ricezione della presente, essendo nostra intenzione esonerarLa dal prestare la sua attività durante il periodo di preavviso contrattualmente previsto. Nei tempi tecnici necessari e d'uso provvederemo a corrisponderLe le competenze, correnti e di fine rapporto, da Lei maturate alla data di cessazione predetta, comprensive del trattamento sostitutivo del preavviso non lavorato. Nel ringraziarLa per la collaborazione prestata, Le porgiamo distinti saluti”.
Parte datoriale ha, dunque, esercitato il diritto di recesso giustificandolo con l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal motivata Parte_1
dall'esigenza di razionalizzazione dei costi, e dando atto, quindi, della redistribuzione delle relative funzioni tra il personale tecnico dell'azienda nonché dell'assenza di ruoli e strutture che avrebbero consentito un suo adeguato reimpiego, tenuto conto dell'inquadramento dirigenziale posseduto (cfr. allegato n. 31 del ricorso).
Evento, questo, verificatosi, dapprima, a seguito della cessione del ramo d'azienda dedicato al Travel Management, in ragione della profonda revisione della posizione dirigenziale originariamente ricoperta dal in seno all'Ufficio Marketing, e, Parte_1
successivamente, in virtù della soppressione della divisione On line, la cui direzione era stata affidata al ricorrente dopo la predetta cessione del ramo d'azienda.
In ragione di quanto sopra, la Società ha, in particolare, ritenuto di procedere ad una rivisitazione della propria struttura, adottando una organizzazione più snella e sostenibile dei costi, eliminando posizioni e ruoli, specialmente di vertice, non essenziali o ridondanti di modo da adeguare il dimensionamento dell'organico agli effettivi bisogni.
Nel descritto quadro, la Società ha, quindi, disposto la definitiva soppressione della posizione dirigenziale ricoperta dal Dirigente, redistribuendo le correlate responsabilità ed attività al personale tecnico, ricollocato presso la “Direzione Tecnica”.
Preso atto della superiore motivazione – che, alla stregua della richiamata nozione di giustificatezza appare, non solo coerente, ma, altresì, esaustiva (con consequenziale rigetto del primo motivo di ricorso) - occorre verificare, dapprima, se effettivamente il posto del sia stato effettivamente soppresso e, successivamente, se tale Parte_1
modifica organizzativa abbia realmente inciso in termini di causa efficiente sulla posizione lavorativa del dirigente, posto che soltanto l'accertamento di tali fatti condurrebbe ad escludere il carattere pretestuoso della causale addotta dalla convenuta.
Orbene, quanto alla dedotta revisione della posizione dirigenziale originariamente ricoperta dal in seno all'Ufficio Marketing, occorre evidenziare che - se, da Parte_1
un lato, tutti i testimoni escussi hanno confermato che, a seguito della cessione del ramo d'azienda alla Zucchetti avvenuta nell'aprile 2020, la direzione della CP_4
costituiva la principale attività disimpegnata dal ricorrente, il quale, in tale CP_5
veste, svolgeva le seguenti mansioni: - attività di marketing legata a - CP_4
gestione e vendita con due risorse della parte cloud Saas del prodotto;
- gestione delle partnership (Airplus, Carslon IT, Uvet Amex, Vertours); - gestione di alcune vendite del prodotto enterprise (Tood's, Nexi); - organizzazione e gestione dei webinar di - campagne di comunicazione – dall'altro, la teste ha CP_4 Testimone_1
delineato, in termini precisi e puntuali, la natura della responsabilità della direzione
Marketing, di carattere solo formale, conservata dal ricorrente a seguito della citata cessione del ramo d'azienda.
La testimonianza resa dalla teste è particolarmente attendibile, dal Testimone_1
momento che la medesima operava direttamente in tale settore in qualità di quadro.
La predetta testimone, dopo aver confermato le circostanze di cui al capitolo 2 della memoria difensiva di parte convenuta4, ha precisato che, se, “fino al 18.04.2020”,
, ha svolto anche “attività di coordinamento all'interno del team marketing”, Parte_1
“dopo il 2020” è la medesima ad aver “preso in carico il coordinamento dell'attività marketing sulle B.U. rimanenti a seguito della cessione”.
La teste ha, in particolare, specificato che, pur essendovi “una componente formale di riporto”, la medesima, nella sostanza, “non prendeva ordini dal ”, il quale Parte_1
solo “formalmente” manteneva “la responsabilità del marketing in ” con funzioni CP_1
di “visto, controllo, monitoraggio” ma “nella sostanza non si occupava di alcuna delle linee di bissness rimanenti”. Se, dunque, dopo il 2020, a seguito della cessione, il coordinamento della direzione markenting è passato alla (rimanendo, come detto, in capo al Testimone_1 Parte_1
una responsabilità solo formale), gli eventi verificatisi in concomitanza ovvero immediatamente dopo il licenziamento del ricorrente confermano la definitiva soppressione della direzione marketing.
Dell'originario Team del Marketing ante cessione ( – dirigente – Parte_1
– quadro - ed - impiegati), non è rimasto più Testimone_1 Pt_2 ER Per_4
nessuno ed è stato progressivamente eroso dopo la cessione.
Se, invero, una prima riduzione di attività si è verificata dopo la cessione, allorquando
è transitato alla società acquirente del ramo di azienda, successivamente, si Per_4
sono dimesse e mentre è stata assegnata alla BU Testimone_1 Per_5 ER
NN (come confermato dal teste . Tes_3
Né, tali conclusioni risultano sconfessate – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - dall'assunzione di , il quale ha sempre svolto mere mansioni Per_6
impiegatizie.
Tali circostanze sono state, anzitutto, confermate dalla teste la quale, Testimone_1
escussa sulle circostanze di cui al cap. 6 della memoria difensiva di parte convenuta5, ha precisato che “ non svolgeva, né ha svolto le stesse mansioni del Per_6 Parte_1
e neppure le mie”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal teste il quale ha, così riferito: Tes_3
“ è una risorsa in quanto l'ho assunto personalmente con il primo livello ed Per_6
ha competenze diverse da e si limita a dialogare e Parte_1 Testimone_1 Per_6 cura la parte di comunicazione con i direttori di BU e quindi le sue competenze sono diverse appunto da . Testimone_1
Tali circostanze – globalmente ed unitamente considerate – dimostrano, dunque, se non la soppressione, quanto meno la revisione strutturale e funzionale della funzione marketing.
Dalle risultanze dell'istruttoria orale, è possibile, invero, concludere che, se, in un primo momento, esisteva un team costituito da più persone al cui vertice era collocato un dirigente dotato di poteri di iniziativa e di spesa, attualmente, l'unico addetto alla Con funzione marketing si limita ad interfacciarsi con i diversi dirigenti di , attuandone, sotto il profilo esecutivo, le relative direttive.
Quanto alla soppressione della divisione On line (ossia il secondo motivo dedotto a fondamento del recesso datoriale), occorre evidenziare che, nel caso in esame, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, possono darsi per acquisiti i seguenti fatti:
- che il software per la gestione degli spazi aziendali, che ha avuto varie denominazioni
(EDO e da ultimo SPACE N) è rimasto incompleto e di tale prodotto non è stata venduta neanche una unità;
- che la divisione On line è conseguentemente stata soppressa ed il personale addetto, Contr in parte si è dimesso ( e De Crema), e, in parte, è stato assegnato ad altre unità operative.
Tali circostanze sono state, invero, confermate dai testi e Tes_4 Testimone_1
Tes_3
Facendo, dunque, applicazione dei principi sopra enunciati, deve concludersi che parte resistente ha fornito la prova della sussistenza di una esigenza economicamente apprezzabile (ossia quella della “ottimizzazione delle funzioni di efficientamento delle attività e di razionalizzazione dei costi”) e dell'effettività della riorganizzazione aziendale decisa per esigenze di risparmio (soppressione della dirigenza generale in seno all'ufficio Marketing e redistribuzione delle attività legate alla nuova applicazione tra il personale tecnico); peraltro, detta esigenza risulta aver ispirato anche l'assunzione di , indicato dall'attore come suo sostituto, ma, in realtà, parte di un ben Per_6 diverso contratto di lavoro e assunto per lo svolgimento di mansioni meramente esecutive;
il infatti, risulta assunto quale Impiegato di I° livello e non come Per_6
Dirigente, con mansioni del tutto diverse da quelle disimpegnate dal ricorrente (doc. 3 fasc. parte resistente – contratto di assunzione ); sicché, la figura Persona_8
dirigenziale del risulta soppressa in attuazione di un nuovo assetto societario, Parte_1
che risulta dimostrato, sia nelle premesse, che nell'attuazione, né è dimostrata l'asserita assenza di buona fede nella riorganizzazione, peraltro solo suggerita in ricorso.
Se questi sono i fatti, va rammentato che non è consentito al Giudice alcun sindacato sulla opportunità di questa scelta imprenditoriale, salvo l'emersione di elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve, invero, limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile “marketing”).
Va, dunque, rigettata la domanda relativa alla ingiustificatezza del licenziamento impugnato ed alla conseguente condanna della convenuta alla corresponsione della conseguente indennità.
Ciò, peraltro, basta in sé ad escludere, non solo la dedotta ingiustificatezza del recesso datoriale, ma, altresì, per le motivazioni espresse, la valutazione del motivo illecito adombrato (sia pur genericamente) dal ricorrente ai fini di tutela dell'art. 18, 1^ comma
Statuto dei Lavoratori.
2.3. Va, per contro, accolta la domanda attorea di condanna alla corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente in sede di memoria integrativa.
Come detto, a mezzo delle note integrative, il ricorrente ha svolto ulteriori domande – per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione – rivendicando, da un lato, l'aumento contrattuale per €
3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22, e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al
T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposti al , nel calcolo Parte_1
delle quali parte datoriale non avrebbe tenuto conto dei premi ricevuti periodicamente dal ricorrente, premi che – a detta dello stesso – debbono essere considerati in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 2120 e 2121 c.c.
Tale domanda è fondata.
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare che, dal raffronto dei prospetti paga emessi dalla convenuta (doc. 27 fasc. parte ricorrente) con le tabelle salariali relative alla posizione dirigenziale a far data dal 1° gennaio 2020 (doc. 5/b fasc. parte ricorrente), valevoli, come previsto dall'accordo sindacale del 30.7.19 (doc. 34 fasc. parte ricorrente), dall'1.1.20, la società convenuta non ha applicato, per l'intero anno 2020,
l'aumento contrattuale pari ad euro 3.000,00 annui, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad euro (3.000/13,5 =) 222,22.
Sotto il secondo profilo, preme rilevare che, come risultante documentalmente dai prospetti paga versati in atti dal ricorrente sub documento 27, lo stesso, nei mesi di gennaio 2019, 2020 e 2021, ha ricevuto premi per (rispettivamente € 15.800 + € 19.000
+ € 20.000 =) euro 54.800,00 e che, tuttavia, di tali emolumenti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali e dall'art. 2120 c.c., non è stato tenuto conto, ai fini della determinazione del T.F.R.; di talché, al deve essere riconosciuta, a tale titolo, un'ulteriore somma pari ad euro Parte_1
4.059,26 (euro 54.800,00/13,5).
La società, inoltre, in contrasto con quanto disposto ai sensi dell'art. 2121 c.c., non ha tenuto conto dei detti premi nemmeno nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari, giusta l'anzianità di servizio del ricorrente, a 12 mesi), indennità che, dunque, andrà maggiorata di euro 18.266,67 (oltre alla incidenza sul t.f.r. per - €
18.266,67/13,5 - € 1.353,09).
Sotto il profilo del quantum, va, poi, detto che la domanda attorea - che, appunto, quantifica la pretesa complessiva in una somma complessivamente pari ad euro 26.901,24 (in ragione dei diversi titoli analiticamente indicati e, in questa sede, esaminati) - non è stata oggetto di contestazione da parte della società convenuta;
dato, questo, di rilievo ai fini della decisione, dal momento che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma,
e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. n. 9285 del 10.6.2003; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 85 dell'8.1.2003; Cass., SS. UU., n. 761 del 23.1.2002; nonché, da ultimo, Cass. n. 4051 del 18.2.2011).
3. Sulle spese di lite.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento delle domande di cui alle lettere d) ed e), condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, di una somma complessivamente pari ad euro 26.901,24, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale, della posizione contributiva del ricorrente.
3. Rigetta il ricorso nel resto.
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 15 luglio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge, invero, in ricorso: “7. Ciò posto, anche a ritenerlo sufficientemente giustificato, non può essere dubbio che il licenziamento in questione sia illegittimo perché fondato su circostanze inveritiere. Risulta già ora, infatti (e, comunque, potrà essere confermato testimonialmente), che:
= quantomeno dal 2019, gode (e godeva) di ottima salute, tanto da non porsi come CP_1 necessaria una inspiegata “razionalizzazione dei costi” (per quanto si insta, il Giudice, occorrendo, acquisirà al giudizio i bilanci societari dal 2019 in poi);
= un “interven(to) sulla funzione…svolta” di dirigente della era già avvenuto molti mesi CP_3 prima, da maggio 2021 (docc. 18/19); = non è affatto vero che era “venuta meno, nel corso dell'anno 2 Note integrative a mezzo delle quali il ricorrente ha svolto ulteriori domande – per le quali, avendo egli originariamente azionato il rito Fornero, aveva espressamente formulato riserva di azione – rivendicando, da un lato, l'aumento contrattuale per €. 3.000,00 in relazione all'annualità 2020, oltre alla sua incidenza sul T.F.R. pari ad € (3.000/13,5 =) 222,22, e, dall'altro, le differenze retributive maturate in relazione al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso corrisposti al , nel Parte_1 calcolo delle quali parte datoriale non avrebbe tenuto conto dei premi ricevuti periodicamente dal ricorrente, premi che – a detta dello stesso – debbono essere considerati in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 2120 e 2121 c.c. 3 Domanda che, per contro, sotto tale profilo, è stata solo genericamente dedotta e “trattata”. 4 “Vero che inquadrata quale quadro, sin dal 2015 curava in autonomia tutta Testimone_2 la parte Marketing relativa alle altre divisioni diverse dal mansioni che ha CP_1 CP_4 continuato a svolgere sino al 19 febbraio 2022, data della sue dimissioni”. 5 “Vero che le mansioni di consistono nella definizione gestione e verifica della presenza Per_7 dell'impresa su tutti i touchpoint digitali e gli strumenti idonei a sviluppare interazioni e rapporti commerciali con gli utenti applicando tutte le tecniche e gli strumenti che consentono di sviluppare le interazioni di apporti commerciali con gli utenti. Egli si interessa dell'attività di comunicazione e posizionamento coordinandosi con i direttori delle diverse unità di affari. In pratica svolge mansioni impiegatizie coordinandosi con i dirigenti delle varie unità senza alcuna autonomia”. Il in realtà, è uno specialista della comunicazione e collabora in maniera trasversale con i Per_7 dirigenti delle diverse unità operative”.