Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2024, n. 2062
CASS
Sentenza 5 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è la Sentenza n. 1454 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 5 novembre 2024, dalla Terza Sezione Penale, presieduta da Gastone Andreazza. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini contro un'ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la nullità di un decreto di citazione diretta a giudizio per un ente, ritenendo che l'azione penale non fosse stata esercitata in conformità con l'art. 59, comma 1, del d.lgs. 231/2001. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che il provvedimento del Tribunale fosse abnorme, poiché non considerava la necessità di un'azione penale che legasse l'illecito amministrativo e il reato, e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che l'ordinanza impugnata non presentava carattere di abnormità, in quanto rientrava nei poteri del giudice e non determinava una stasi del procedimento. La Corte ha chiarito che l'abnormità si verifica solo in situazioni in cui il provvedimento è estraneo all'ordinamento o causa un blocco del processo. Pertanto, il giudice ha confermato la legittimità dell'atto impugnato, permettendo al Pubblico Ministero di rinnovare il decreto di citazione secondo le modalità indicate, senza incorrere in nullità.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice, investito del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un ente, dispone, in esito alla declaratoria di nullità dello stesso, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio, in ragione del richiamo all'art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. operato dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituendo la decisione espressione dei poteri ordinamentali riconosciuti al giudice del dibattimento, che non determina un'insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa può disporre la rinnovazione del decreto senza incorrere nell'adozione di un atto nullo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2024, n. 2062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2062
    Data del deposito : 5 novembre 2024

    Testo completo