Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia.
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- 1. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
Leggi di più… - 3. Diffamazione on line: non è sufficiente per il giornalista la verifica dei fatti su wikipedia (Cass. Pen. n. 38896/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra …
Leggi di più… - 4. Fatti tratti da Wikipedia: condanna per diffamazione (Cass. 38896/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2018, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
03 132-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2868/2018 MARIA VESSICHELLI -UP 08/11/2018 FRANCESCA MORELLI Relatore - R.G.N. 50171/2017 GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA CA nato a [...] il [...] TA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, nonchè per il rigetto agli effetti civili. udito il difensore L'avvocato GIUSEPPE CINCIONI, in difesa di BA EA, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato MELANDRI MARCELLO, in difesa di RA CA e TA ER, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato LI CA per il reato continuato di diffamazione a mezzo stampa in danno di BA AN e TA TO per il reato di cui all'art. 596 bis c.p., in relazione al contenuto di articoli a firma del Lipper comparsi sul quotidiano "Il Messaggero" del 16.3.09, in cui si faceva riferimento all'esistenza di indagini sull'interprete- appunto la BA- utilizzata dagli inquirenti nel processo a carico di OL LA, accusato dell'omicidio di OV RE.
2. Propone ricorso il difensore degli imputati deducendo vizi motivazionali laddove la Corte d'Appello non avrebbe tenuto in debito conto la deposizione dell'Ispettore di Polizia Giudiziaria, MO, che, secondo la difesa, aveva effettivamente prospettato l'esistenza di ipotesi investigative legate ad un possibile collegamento fra il delitto della Caffarella, l'omicidio RE e l'aggressione subita dalla BA, che aveva svolto funzioni di interprete in quei procedimenti;
deposizione che avrebbe dovuto indurre al riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca, quantomeno sotto il profilo putativo. Si deduce, altresì, travisamento della prova in quanto la Corte avrebbe erroneamente affermato che LI ammise di non avere verificato la notizia, quando, in realtà, l'imputato dichiarò di essere stato in costante contatto con il personale della Squadra Mobile e di avere appreso quel contesto la notizia poi riportata negli articoli incriminati. Conseguentemente sarebbe illegittima l'affermazione di penale responsabilità del direttore responsabile sull'erroneo presupposto che il redattore dell'articolo non avrebbe verificato la fonte. Si deducono, infine, vizi motivazionali con riguardo alla quantificazione della provvisionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono incontestati tanto il carattere oggettivamente diffamatorio delle notizie riportate negli articoli a firma LI che la falsità di esse. Il teste MO ha, infatti, escluso che la BA fosse indagata per falsa traduzione oppure vi fossero sospetti che ella avesse favorito qualcuno nell'ambito della sua 1 attività di interprete nel processo RE ed ha escluso che gli inquirenti intendessero interrogarla. Il contenuto dei due articoli, così come riassunto nella motivazione della sentenza impugnata, va ben oltre il generico richiamo ad un collegamento fra il delitto RE e la violenza sessuale ai danni di una minorenne al Parco della Caffarella- cioè quelle vicende in cui la parte offesa aveva svolto funzioni di interprete- ed ipotizza, invece, che alcuni atteggiamenti della BA nel corso del dibattimento avessero insospettito altri interpreti romeni così da determinare l'avvio di indagini nei confronti della donna e l'imminente convocazione per un interrogatorio.
2. Il diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall'art 21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, perciò tale diritto può essere esercitato, quando ne possa derivare una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) nella verità della notizia pubblicata b) nell' interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale c) nell'obiettività dell'informazione.
2.1. Una volta esclusa, come si è detto, la verità dei fatti riferiti, la difesa propone di ritenere configurabile la scriminante sotto profilo putativo. Tuttavia, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. Si veda, sul punto Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017 Rv. 271628 che, in motivazione, ha rilevato come il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenti l'attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dall'agente, e correlativamente integri - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza gli estremi di un incolpevole ed involontario - errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità; richiamando altri autorevoli precedenti Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 - dep. 2000, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792. Si è affermato, con particolare riguardo ad un caso esattamente sovrapponibile a quello per cui si procede, che "In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo 2 irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica non pubblicabilità della notizia" (Sez. 5, Sentenza n. 13708 del 17/12/2010, dep. 06/04/2011 Rv. 250203).
2.2. Ed allora, a prescindere dall'interpretazione data alle parole del LI, di cui ci si duole nel ricorso, è evidente che la verifica della notizia attraverso il confronto con i vertici della Squadra Mobile è stato insufficiente, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti. Del resto, il ricorso censura la sentenza per non avere sottoposto a verifica l'attendibilità del teste MO ( ritenendo evidentemente che egli abbia scientemente ridimensionato la portata delle indagini e mentito in ordine alla posizione della BA, così come ipotizzata in un primo tempo) in termini assolutamente generici e senza precisare i motivi per cui vi sia motivo di dubitare di quanto da costui riferito.
3. Le censure relative alla condanna del direttore responsabile si esauriscono nel supposto travisamento delle dichiarazioni del LI che, come si è detto, sono assolutamente irrilevanti al fine di escludere che vi sia stato un adeguato controllo della fonte.
4. Non è impugnabile con ricorso per cassazione statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 Rv. 263486 e precedenti conformi: N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N. 34791 del 2010 Rv. 248348, N. 32899 del 2011 Rv. 250934, N. 49016 del 2014 Rv. 261054, N. 50746 del 2014 Rv. 261536) 5. L'inammissibilità dei ricorsi, per genericità e manifesta infondatezza, preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De CA, Rv. 217266) 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000. 6.1. I ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione delle spese di difesa della parte civile nel presente grado di giudizio;
spese che, tenuto conto della natura della causa e dell'impegno defensionale, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di auro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge. Così deciso l' 8 novembre 2018 Presidente Marja Vessichelli Malee Il Consigliere estensore Francesca Morelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2019 Il Funzionario Giudiziario Diana UBALD 4