Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia.
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- 1. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
Leggi di più… - 3. Diffamazione on line: non è sufficiente per il giornalista la verifica dei fatti su wikipedia (Cass. Pen. n. 38896/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra …
Leggi di più… - 4. Fatti tratti da Wikipedia: condanna per diffamazione (Cass. 38896/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 13708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13708 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 17/12/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENNARO MARASCA Dott.
- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 19th ANTONIO BEVERE Dott.
REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - N. 42185/2010 Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Consigliere -
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AT UN N. IL 20/08/1954
2) GI EN N. IL 10/12/1979 * C/
3) OL BI N. IL 12/04/1954 * C/
avverso la sentenza n. 1325/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE, del 31/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Je brele Marrone the be chiste it rigetes
Udit i difensor Avv.;
Con sentenza 31.5.2010, emessa ex art. 425 cpp il Gip del tribunale di Udine ha dichiarato non doversi procedere,per mancanza dell'elemento psicologico, nei confronti di RI RE e LI BI, in ordine ai reati rispettivamente di diffamazione,ex artt. 595 co. 2 e 3 c.p e 13 L.
47/48, e di omesso controllo, ex art. 57 cp. L'accusa riguarda la pubblicazione, nel giornale on line "Friulinews S.It.", della notizia che il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio dell'avv. Bruno Garlatti, notizia rivelatasi falsa, in quanto il pubblico ministero aveva provveduto alla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini.
Il giudice ha ritenuto che la inesatta notizia sia frutto di un confuso e contraddittorio utilizzo della terminologia processuale, che non appartiene al bagaglio culturale della giornalista e che non costituisce la volontaria affermazione di un fatto lesivo della reputazione del querelante. Tale argomento è tratto dal confronto tra il titolo dell'articolo (in cui si parla di rinvio a giudizio) e il testo che riferisce della precedente richiesta del pubblico ministero. Trattasi quindi di una lettura erronea di una notizia ottenuta dalla giornalista da chi aveva conoscenza diretta dell'evento, non suscettibile di un controllo da parte della medesima,in quanto priva di titolo per accedere alla lettura degli atti processuali Il giudice conclude che deve escludersi il dolo, che nel delitto di diffamazione consiste nella cosciente volontà di comunicare a terzi notizie con la consapevolezza della loro attitudine lesiva dell'altrui reputazione.
Per altro verso, il giudice ritiene che l'errore riguarda in modo marginale il contenuto del fatto concernente la vicenda processuale del Garlatti, in quanto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp preclude all'esercizio dell'azione penale.
Il difensore della persona offesa ha presentato ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Secondo il ricorrente, la giornalista aveva piena conoscenza della terminologia tecnica e ha avuto la volontà di diffamare il Garlatti, in quanto tra le tre espressioni (avviso della conclusione delle indagini, richiesta di rinvio a giudizio, rinvio a giudizio) ha utilizzato queste ultime due che sono le più lesive della sua reputazione. La motivazione è inoltre illogica,laddove afferma che all'avviso deve necessariamente seguire l'esercizio dell'azione penale e quindi l'errore riguarda in modo marginale il contenuto dell'atto emesso dal pubblico ministero.
Il difensore degli imputati ha depositato il 9.12.2010, una memoria difensiva, oltre il termine previsto dall'art. 611 cpp.
Il ricorso merita accoglimento, per ragioni parzialmente conformi alle censure formulate dalla difesa della persona offesa.
La motivazione della sentenza contrasta in maniera del tutto ingiustificata l'orientamento interpretativo sedimentato nella giurisprudenza della S.C. in tema del requisito della verità rilevante ai fini del riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di informazione, inquadrato nel diritto di manifestazione del pensiero.
L'esimente richiamata nel presente procedimento è quella rientrante nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. E' interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all'illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato
P delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. Ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la diffusione di notizie lesive del credito sociale dell'indagato, secondo il consolidato orientamento interpretativo, perde il suo carattere di antigiuridicità.
Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti lesivi, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento . E' quindi in stridente contrasto con il diritto dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni “a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi o anticipazione su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e prefigura l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali non ancora concluse e comunque non sviluppate nella fase e nel senso narrati.
Nel caso in esame, il procedimento a carico del querelante era giunto alla conclusione delle indagini preliminari e alla notifica del relativo avviso all'indagato ex art. 415 bis cpp. E' utile a questo punto rilevare i tratti di questo adempimento e la differenza rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio..
La ratio dell'istituto introdotto con l'art. 17 co. 1 L. 16.12.1999, n. 479, persegue una duplice finalità: a) tutelare l'interesse della persona sottoposta alle indagini a veder definita positivamente la propria posizione prima dell'esercizio dell'azione penale, in attuazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost;
b) assicurare la completezza delle indagini preliminari e il raggiungimento di un quadro probatorio idoneo alla scelta, da parte dell'indagato, della più efficace strategia processuale. L'informativa ha un contenuto composito, che si sostanzia nell'enunciazione del fatto e delle norme di legge ritenute violate, secondo un addebito caratterizzato dalla provvisorietà, che potrà evolvere verso l'approdo definitivo, in seguito alle controdeduzioni difensive, espletate attraverso memorie, documenti, richiesta di ulteriori atti di indagine, dichiarazioni spontanee e in sede di interrogatorio. In tal modo può instaurarsi un contraddittorio, all'esito del quale il rappresentante della pubblica accusa può eventualmente essere indotto a mutare le proprie determinazioni. In caso di assenza di valide controdeduzioni difensive e nel caso del raggiungimento di consistente spessore delle risultanze a carico dell'indagato, il p.m. legittimamente presenta la richiesta di rinvio a giudizio, a cui può seguire l'emanazione del decreto di citazione da parte del Gup.
Nel caso in esame, la giornalista è giunta per saltum a queste due ultime soluzioni (nel titolo compare il rinvio a giudizio, nel testo è indicata la richiesta di rinvio a giudizio), dando per immediatamente superato l'addebito provvisorio e raggiunto quello definitivo, con immediata ripercussione negativa della notizia sul credito sociale del Garlatti, al di là di quanto effettivamente accaduto nell'evolversi delle indagini preliminari. Quindi non è configurabile la marginalità della notizia, alla luce della sottolineata diversità, sotto il profilo della posizione dell'indagato e del correlato discredito sociale, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio.
E' quindi da escludere il corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti : il giornalista ha indicato lo svolgimento e la conclusione delle indagini preliminari, nel senso immediatamente favorevole alla tesi di accusa, mentre il rappresentante dell'accusa,all'epoca dell'articolo, non si era pronunciato (solo successivamente si è pronunciato in tal senso). Né questa anticipazione dell'evolversi delle indagini preliminare,contenuta nell'articolo della giornalista, può essere giustificata da un inevitabile errore dell'autrice, che, ricevuta la notizia da fonte attendibile, ma in modo irrituale, non è stata in grado di sottoporla a diligente controllo, Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti e l'uso può essere definito legittimo, non solo quando la fonte sia lecita, ma anche quando il giornalista abbia offerto la prova del suo impegno nel controllare il fatto narrato. Non sussiste, quindi, l'esimente sotto il profilo putativo, allorché sia addotta l'impossibilità di realizzare questo controllo, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria : questa inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia incontrollabile. Il giornalista che intenda comunque pubblicare una notizia non certa, accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l'antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione (sez. V, n.15986 del
4.3.05, rv 232131; id, n. 31957 del 22.6.01, in Cass.pen. 2002,3764) Deve quindi concludersi che gli elementi acquisiti non risultano insufficienti a sostenere l'accusa nei confronti di RI RE.
"Quanto al LI BI, la sua posizione in relazione all'articolo della RI ferma restando l'esigenza di verificare la validità,nel caso in esame, dell'orienamento interpretativo, secondo cui il vigente sistema penale non prevede la punibilità, a norma dell'art. 57 c.p del direttore responsabile di un giornale on line (sez. V, n. 35511, del 16.7.2010) -questa va analizzata, sotto il profilo della configurabilità di una diversa qualificazione giuridica, ex art. 110 c.p., alla luce delle risultanze processuali sopra evidenziate La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Udine per nuovo esame, in relazione alla sostenibilità dell'accusa nei confronti della RI, in ordine al reato di diffamazione ex art. 595 co. 2 e 3 c.p., nonché per nuovo esame sulla sostenibilità dell'accusa nei confronti del LI, in ordine al concorso nel medesimo reato. In caso di non configurabilità di tale ultima ipotesi,il nuovo esame riguarderà l'applicabilità del condivisibile orientamente interpretativo segnato dalla citata sentenza n.33511/10.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Udine.
Roma, 17.12 2010
Il consigliere estensore Il Pres
Antonio Bevere Gennaro Marasca ひ
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi _ 6 APR 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise