Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all'articolo 51 cod. pen. sotto il profilo putativo ex articolo 59, primo comma, cod. pen., purché il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L'errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere, perciò, sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata coma associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano "componenti di una potentissima consorteria di ex cutoliani").
Commentari • 3
- 1. Diffamazione a mezzo stampa: la rettifica non scrimina il reato ma può solo attenuare la pena pecuniaria (Cass. Pen. n. 48077/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata (Cassazione penale sez. V - 17/10/2019, n. 48077). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di D.V.A. e C.A. per i reati di diffamazione a …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: dichiara che l’imputato aveva patteggiato, mentre era stato assolto, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non esclusa la punibilità se la stessa notizia è stata riportata da altri giornali (Cass. Pen. n. 7008/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/1999, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GI Consoli Presidente del 02/12/99
1. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere SENTENZA
2. " GI Sica " N. 2109
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 18432/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) LL AN n. Reggio C. il 1^.01.1945
2) ON pasquale n. Napoli il 17.06.1935.
avverso sentenza la sentenza corte d'appello di Napoli del 16.03.1999. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN Frasso che ha concluso per accoglimento del ricorso.
Udito il difensore avv. Vincenzo Siniscalchi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Napoli, con sentenza in data 21.10.1996, assolveva LL AN e ON PA - rispettivamente articolista e direttore de "Il Mattino" di Napoli - dai reati di diffamazione a mezzo stampa (il primo) ed omesso esercizio di controllo sul contenuto del periodico (il secondo), per ritenuta sussistenza dell'esercizio del diritto di cronaca putativo (artt. 51, 59 c.p.), in relazione ad un articolo apparso sul sopraindicato quotidiano che, accomunando MA ET GI, MA MO, MA DO e MA MA - imprenditori della zona di Praia a MA - alla malavita organizzata in relazione ad un rapporto di parentela con MA AL boss di IA, ne offendeva la reputazione. Con l'impugnata sentenza, la corte napoletana condannava - invece - i due imputati ritenendo insussistente l'esimente putativa per mancanza di verità della notizia, poiché risultava reale soltanto il rapporto di parentela con MA AL e l'erroneo convincimento sulla verità dei fatti narrati era frutto di comportamento negligente.
I ricorrenti, con impugnazione congiunta, allegavano difetto di motivazione in ordine alla rilevanza processuale delle fonti ufficiali, dalle quali l'articolista aveva attinto la notizia. Chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso, siccome infondato ed in parte inammissibile.
Premesso che i giudici di merito (tanto la corte quanto il tribunale) hanno negato che la notizia, così come esposta nell'articolo del LL ("...E qui i componenti della potentissima consorteria dei MA - ex Cutoliani - hanno investito svariati miliardi nel settore immobiliare che nel periodo estivo affittavano appartamenti e villette, soprattutto ai 'vacanzieri' del Napoletano.") fosse vera, la questione - che l'impugnata sentenza risolve negativamente - verte solo sulla sussistenza, sotto il profilo putativo, della scriminante attinente all'esercizio del diritto di cronaca (art. 51, 59 co. 1 c.p.). È naturale, infatti, che nel caso di provata verità della notizia, pure avente carattere diffamatorio, debba ritenersi la sussistenza dell'esimente ex art. 51 c.p. Quando, poi, il fatto narrato risulti obiettivamente inveritiero, non è esclusa la possibilità di applicazione della scriminante - sotto il profilo di putatività ex art. 59 co. 1 c.p. - purché il cronista abbia assolto la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L'errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere - perciò - sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento risposto in buona fede su fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere.
Quando, infatti, il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, poiché la semplice partecipazione alle stesse costituisce di per sè un reato, la prova dell'aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell'autorità giudiziaria. Nella specie, l'impugnata sentenza afferma - in punto di fatto - che dagli atti era risultata vera la sola parentela dei MA, costituiti parti civili, con MA AL, ex boss di IA già defunto all'epoca del fatto.
Non era, invece, provata la notizia pubblicata che cioè il MA imprenditori immobiliari della zona di Praia a MA (ossia le parti civili) fossero "componenti della potentissima consorteria" di "ex cutoliani".
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha negato ingresso ala scriminante ex art. 51 e 59 co. 1 c.p., motivando congruamente sulla mancanza di quell'errore scusabile che deve presiedere alla prova di verità sulla notizia pubblicata.
I ricorrenti, nel ribadire la c.d. "attendibilità" delle stesse fonti esaminate dai giudici di merito, sconfinano parzialmente nella valutazione alternativa delle risultanze processuali. In ogni caso non considerano nei giusti termini il fondamento dell'esimente putativa in rapporto alla verità della notizia. I ricorsi vanno pertanto rigettati, conseguendone la condanna in solido alle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate - queste ultime - nel dispositivo.
P. T. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili che liquida, per unità di difesa, in complessive L. 2.000.000, onorario compreso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000