Sentenza 14 giugno 1996
Massime • 2
La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto, e cioè sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di avere svolto il controllo, e non già per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato. (Nella fattispecie, si sosteneva che l'articolo in questione si era limitato a riferire i dati di un censimento di polizia).
Quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca l'operato erroneo di altri organi di informazione, quale che sia la loro diffusione, e nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate di informazione, dal momento che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile. (Nella fattispecie, in un articolo in cui si verificavano i dati del censimento svolto dalle forze di polizia delle persone denunciate per associazione mafiosa in una regione d'Italia in un determinato anno era stata fatta menzione, nel quadro di eventi criminosi ricollegabili ad organizzazioni mafiose del territorio, di un soggetto, all'epoca coinvolto in un procedimento per associazione per delinquere, usura ed estorsione, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, indicandolo, dopo avere riprodotto la mappa delle principali famiglie di mafia, operanti nella regione, nel novero di capi e famiglie. È stata ravvisata l'offesa alla reputazione del detto soggetto sul rilievo che qualsiasi organizzazione mafiosa comune non poteva essere assimilata a quella mafiosa per via del salto di qualità tra l'una e l'altra ed è stato escluso l'esercizio anche putativo del diritto di cronaca).
Commentario • 1
- 1. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/1996, n. 7393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7393 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1996 |
Testo completo
☐ 7393
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera pubblice di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 14.6.96
SEZIONE V PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.PANDOCTO Presidente 946 Dott.Sinxeffe Vincenzo Consigliere1. Dott. Franco MARRONE
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ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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* 20 FLB. 1997 1. CAR ELLIEREPELLIERE 1 - NE, giornalista de la Repubblica e LF, direttore, sono stati condannati in doppio grado (il secondo ex art. 57 CP) per diffamazione a mezzo stampa, a seguito di querela di AD RR, presidente della TI RR S.p.A., in relazione al tenore di un articolo pubblicato il 19.8.92, dal titolo “I clan della Lombardia - Ecco i nuovi boss
- Chi comanda zona per zona", ed avente ad oggetto il censimento incrociato, svolto dalle forze di polizia, delle persone denunciate per associazione mafiosa nel 1992. In esso si fa riferimento a RR tra gl'industriali di Lecco, nel quadro di eventi criminosi ricol- legabili ad organizzazioni mafiose del territorio. In una finestra viene riprodotta la mappa delle principali famiglie di mafia operanti in Lombardia. RR non vi è inserito, ma è espressamente indicato nel novero di 'capi e famiglie'.
All'epoca, in effetti, RR risultava coinvolto in un procedimento chiuso poi con sentenza di non luogo a procedere, per associazione per delinquere a scopo di usura, estorsione e frode fiscale, in relazione all'attività della Multileasing S.p.a., di cui era presidente, e cioè per reati non qualificati di mafia.
Il tribunale ha escluso l'esercizio anche putativo del diritto di cronaca, ritenuto l'aggravante del fatto determinato, non concesso la sospensione della pena a LF e assegnato provvisionale. La corte d'appello ha confermato.
Con il ricorso s'impugnano tutti i capi della sentenza d'appello per:
I - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 51 CP.
Si sostiene che l'articolo si limitava a riferire i dati del censimento di polizia, e si era provato documentalmente che RR era all'epoca coinvolto, in veste di promotore, in una con tale Musolino, persona al centro del racket delle estorsioni e dello strangola- mento di aziende, in un procedimento per associazione per delinquere (anche se non ru- bricato ex art. 416 bis CP), usura ed estorsione, e che il p.m. ne aveva chiesto misura di custodia. Parallelamente in trasmissione televisiva 'Detto fra noi', dedicata processo in questione, si è proprio più volte utilizzato il termine 'mafia' e 'mafia dei colletti bianchi', senza interventi d'autorità a correggere quella che il tribunale definisce 'falsità lesiva'. La difesa aveva comunque fatto allegazioni, per dimostrare il controllo della notizia, anche se non accolte. E si osserva che la sentenza non ha tratto le dovute implicazioni, anche in riferimento all'art. 530/3 CPP.
II idem, in relazione all'art. 59 CP: il giornalista insomma aveva raccolto, da fonte ufficiale, e seriamente, una notevole mole di dati, tutti veri: una soltanto è
l'imprecisione che si vuole offensiva. Perciò la corte avrebbe dovuto apprezzare quanto- meno l'aspetto soggettivo.
III violazione di cui all'art. 606 lett. d: la corte non ha voluto acquisire, ingiu- stificatamente, la videocassetta relativa alla trasmissione televisiva nella quale a proposito del processo di Lecco si parlava di mafia, ed alla quale era presente il p.m., che con que- sto termine si riferiva al contesto. Non ha voluto acquisire neanche il censimento di cui nell'articolo. E si tratta di prove decisive.
IV -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione art. 13 L. 47/1948, in relazione all'aggravante ritenuta del fatto determinato per il riferimento alla mafia.
V-vizio di motivazione in relazione alla provvisionale: poiché la provvisionale è stata pagata, la corte ha ritenuto non rilevanti questioni circa la costituzionalità della previsione e mancanti d'interesse i motivi relativi, trascurando che la provvisionale nel nuovo codice è immediatamente esecutiva e l'imputato deve ottemperare.
-VI/VII violazione di norme processuali, in relazione art. 539/2 CPP e delle norme sull'ammissibilità e utilizzabilità: (si ripropongono i motivi disattesi dal giudice d'appello in materia di provvisionale erroneamente ritenuta in I grado).
Con memoria del 5.6.1996 si adducono ulteriori argomenti in pro del motivi atti- nenti alla responsabilità penale (particolarmente sul rapporto tra interesse sociale e verità del fatto), e si allega in copia informale sentenza del 24.1.96 del tribunale di Monza, che ha assolto gli stessi imputati da diffamazione in danno di DÈ TE, citato nello steso articolo, perché il fatto non costituisce reato.
La p.c. si è opposta all'acquisizione della sentenza, ma in effetti il riferimento de- ve intendersi parte dell'illustrazione di cui in memoria e non produzione autonoma.
2- I primi quattro motivi di ricorso sono infondati.
La sentenza ritiene in fatto che l'attribuzione specifica di mafia non risponde al vero. Tanto, osserva, non è escluso dal fatto che il querelante RR sia stato interessa- to da iniziativa di p.g., in relazione all'attività di società da lui presieduta, e che per que- sto si è aperto un procedimento penale, che lo ha visto imputato (prosciolto il 15.12.93, perché non sarebbe emerso alcun elemento concreto del ruolo attribuitogli) del reato di associazione per delinquere e dei reati connessi di usura e di estorsione, e benché siano state provate sue relazioni con tale Musolino, secondo notizie pubblicate anche da altri quotidiani (la stessa p.c., si legge nella sentenza, ha prodotto copia del quotidiano 'Il
Giorno' del 15.9.93 che, riferisce, sarebbe elemento di spicco della 'ndrangheta lombar- da, secondo la DDA).
Su questa premessa ritiene in diritto che oggetto del giudizio «non è la mancata aderenza della notizia alla verità storica assoluta, ma i riferimenti, risultati non corrispon- denti al vero, a un'attività tipica che è pericolosa, allarmante, caratterizzata dalla pene- trazione nel territorio con utilizzazione di strumenti delittuosi, sovente efferati (ecc.)».
Ciò posto, esclude che qualsiasi organizzazione criminosa comune possa assimilarsi a quella mafiosa, per via del salto di qualità tra l'una e l'altra, e ciò implica necessariamen- te l'offesa alla reputazione.
2 In sintesi si rifà al principio che, allorché nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso dell'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita.
L'applicazione del principio risulta corretta perché l'articolo colloca, senz'altre spiegazioni fuori del riferimento in premessa al censimento di polizia, di cui peraltro non sono indicati estremi di alcun genere, RR nel novero dei capi e famiglie mafiose di
Lecco. Ciò attribuisce esclusivamente al contesto espositivo la valenza dell'attribuzione in sé offensiva, senza legami con l'occasione storica delle denuncia per reati diversi.
La sentenza poi stabilisce che nella specie non ricorre l'esimente, anche putativa, perché non fu svolto alcun controllo alla fonte, ma vi è stata in giudizio una semplice allegazione di fonti (R.A.I., G.F., per il rapporto specifico, e genericamente le Forze di polizia, per il censimento). Osserva che la fonte televisiva è paragonabile a quella scritta,
e dunque doveva essere posta a confronto con quella di polizia o giudiziaria. Nel rappor- to di G.F. non vi sarebbe denuncia per associazione mafiosa (almeno non sarebbe stato allegato che vi sia) e quanto al censimento ed alla pianta organica di mafia, la richiesta di allegazione è generica. E comunque le richieste dimostrano in termini di certezza che il cronista ammette di non aver svolto alcun effettivo controllo.
Il ragionamento è corretto e non è superato neanche dalle osservazioni di cui alla memoria da ultimo depositata, che innanzitutto propone un paralogismo.
Se il diritto di cronaca è il reciproco del diritto d'informazione, che si fonda sull'interesse sociale intorno alla notizia, la notizia falsa sottrae per se stessa la cro- naca a tale relazione di reciprocità, quale che ne sia la rilevanza, onde non può essere scriminata dall'interesse sociale, che è il presupposto del diritto di divulgarla.
Inoltre la questione dell'elemento psicologico è per se stessa infondata, posto che il dolo di diffamazione sussiste sol che l'intenzione della divulgazione corrisponda alla rappresentazione che ci si è fatta della notizia. Nella specie ci si è rappresentati che
RR fosse membro qualificato di mafia e questo si è pubblicato. La censura sotto il profilo della scriminante putativa, è parimenti infondata. La prova dell'errore scusabile incombe al giornalista, che deve all'uopo dimostrare di aver svolto le verifiche del caso.
A corollario è corretto ritenere che quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare, a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca,
l'operato erroneo di altri organi d'informazione, quale che sia la loro diffusione e nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate d'informazione, dal momen- to che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per
3 gli stessi organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile.
Infine, ancora rettamente la sentenza rigetta le richieste di prova ulteriore, se è ve- ro che il censimento di polizia non è fonte ufficiale, che non si è in grado di sostenere se un rapporto di p.g., di cui si chiede l'acquisizione, formuli realmente la denuncia di mafia di cui è discorso, e che come si è visto l'errore di altri organi d'informazione è irrilevan- te. Sul punto il richiamo dell'art. 530/3 CPP è manifestamente infondato. Nella sentenza si sostiene appunto che non è stata svolta alcuna verifica della notizia, non che vi sia il dubbio che sia stata svolta. In effetti, il ricorso confonde il riferimento alla natura della fonte, con la verifica della notizia.
Sennonché, a corollario di quanto si è stabilito, la prova dell'errore scriminan- te in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momen- to che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato.
E' altresì manifestamente infondato il motivo relativo all'attribuzione di fatto de- terminato. Si è partiti dalla premessa di fatto che è stato pubblicato che RR era inseri- to nel novero dei capoclan di una famiglia mafiosa di Lecco. Di questo, e non dell'attribuzione generica di mafiosità, si è discusso nel processo.
E' viceversa fondato il motivo V che assorbe gli altri successivi, in materia di prova del danno e di provvisionale. Sul punto la sentenza trascura di analizzare le ragioni non manifestamente infondate dell'appellante, sulla scorta di una preclusione che non è nella legge. Poiché l'annullamento concerne i soli capi civili, a norma dell'art. 622 CPP, deve disporsi rinvio al giudice d'appello civile.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto.
Roma, 14.6.1995
✓ consigliere est. il presidenteسساسسها MH twe IL FUNZIONARIO
Dott. Anna CANCELLERIA
'Ambrosio
Depositata in Cancelleria
Oggi, 23 LUG 1996 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr.ssa Anna D'Ambrosip