Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/1996, n. 7393
CASS
Sentenza 14 giugno 1996

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La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto, e cioè sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di avere svolto il controllo, e non già per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato. (Nella fattispecie, si sosteneva che l'articolo in questione si era limitato a riferire i dati di un censimento di polizia).

Quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca l'operato erroneo di altri organi di informazione, quale che sia la loro diffusione, e nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate di informazione, dal momento che ciascun organo d'informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile. (Nella fattispecie, in un articolo in cui si verificavano i dati del censimento svolto dalle forze di polizia delle persone denunciate per associazione mafiosa in una regione d'Italia in un determinato anno era stata fatta menzione, nel quadro di eventi criminosi ricollegabili ad organizzazioni mafiose del territorio, di un soggetto, all'epoca coinvolto in un procedimento per associazione per delinquere, usura ed estorsione, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, indicandolo, dopo avere riprodotto la mappa delle principali famiglie di mafia, operanti nella regione, nel novero di capi e famiglie. È stata ravvisata l'offesa alla reputazione del detto soggetto sul rilievo che qualsiasi organizzazione mafiosa comune non poteva essere assimilata a quella mafiosa per via del salto di qualità tra l'una e l'altra ed è stato escluso l'esercizio anche putativo del diritto di cronaca).

Commentario1

  • 1Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026

    Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/1996, n. 7393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7393
Data del deposito : 14 giugno 1996

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