Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
In tema di procedimento estradizionale, l'estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che essa effettua solo l'esame cartolare, limitato peraltro alle informazioni allo stato acquisite.
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Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2011, n. 37023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37023 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza in camera di consiglio del 29.9.2011
Sentenza n. 1606/2041 Reg. gen. n. 22066/2011
composta dai signori dott. Pietro NI Sirena Presidente
dott. Piercamillo Davigo Consigliere
dott. Domenico Chindemi Consigliere
dott. Geppino Rago Consigliere
dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
OM NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, Sezione 1^ penale in data 11.4.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. NI
Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore del ricorrente, Avv. Gian Michele Gentile, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso,
Con sentenza in data 10/11/2009 la Corte d'appello di Brescia, dichiarò la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estradizione di OM NI avanzata dal Governo ungherese per reati fallimentari.
Avverso tale provvedimento l'estradando propose ricorso e la Corte
Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza n. 22220 del
25.3.2010 dep. il 10.6.2010, annullò con rinvio ad altra Sezione della Corte
d'appello di Brescia il provvedimento impugnato ritenuto il ricorso fondato quanto ai profili del mancato accertamento del locus commissi delicti e del decorso del tempo di prescrizione del reato.
La Corte d'appello di Brescia, Sezione 1^ penale, quale giudice di rinvio, con sentenza in data 11.4.2011 espresse decisione favorevole all'estradizione verso la Repubblica di Ungheria di OM NI per i fatti di bancarotta contestati in relazione alle società Massa USs S.r.l. e EC
USs S.r.l.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'estradando deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata applicazione dei principi affermati nella sentenza di annullamento;
il giudice di rinvio non ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già in atti in relazione al punto 2.1 della sentenza di annullamento con rinvio, rispetto alla questione interpretata come
"tempo di prescrizione del reato"; quanto al punto 2, definito come
"locus commissi delicti", il giudice di rinvio avrebbe omesso ogni esame e non si sarebbe attenuto all'indicazione di acquisire ulteriori informazioni, accertamento pur ritenuto indispensabile dalla Corte di cassazione;
in particolare il giudice di rinvio non avrebbe chiesto ed ottenuto dalle autorità ungheresi la prova della presenza di OM in Ungheria, informazioni circa l'organigramma societario delle società in questione e circa le condotte attribuibili a OM in territorio ungherese;
avrebbe perciò dato per acquisiti elementi probatori incerti che si presterebbero ad una lettura contraria;
2 2. violazione degli artt. 6 cod. pen. e 7 della Convenzione europea di estradizione;
il giudice di rinvio ha ritenuto che sarebbero stati commessi almeno in parte in Italia i fatti relativi alle società Mecnea
S.r.l. e Cipienne S.r.l., ed interamente commessi in territorio ungherese i fatti relativi ai contratti di prestito di manodopera stipulati fra Massa US EC USs e Spare Parts Production S.r.l., confondendo il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen. con il principio di ne bis in idem, mai invocato dalla difesa, senza accertare l'iter delittuoso e senza considerare che i fatti giudicati dalla Corte
d'appello di Torino dai quali emergerebbe che tale iter sarebbe iniziato in Italia attraverso FR (ora Spare Parts Production) per favorire le aziende italiane Mecnea e Cipienne;
dalla richiesta allegata al mandato d'arresto internazionale risulta che tali ultime società
ricevevano la merce dalle società ungheresi senza pagare mai il corrispettivo fatturato;
OM è stato giudicato in Italia per il fallimento Cipienne con coinvolgimento della FR KF (ora Spare
Parts Production); non sarebbe possibile differenziare le diverse società in segmenti autonomi, sicché parte della condotta sarebbe stata commessa in Italia;
quanto affermato dal giudice di rinvio è in contrasto con il mandato di arresto internazionale: se non può essere concessa estradizione per i fatti relativi a Spare Parts Production, neppure può essere concessa per Mass US e EC USs collegate alla situazione di insolvenza;
il certificato di acquisto del c.d. prodotto intellettuale della Spare Parts è stato rilasciato dalla Mecnea S.r.l.; buona parte dell'azione sarebbe perciò avvenuta in Italia;
il socio
UC è stato assolto a dimostrazione che la condotta tenuta in
Ungheria sarebbe stata lecita;
3. violazione dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione in quanto il reato contestato a OM sarebbe prescritto secondo la legge italiana essendo stato erroneamente qualificato come bancarotta fraudolenta;
non sono stati espletati accertamenti volti a verificare se si sia in presenza di bancarotta semplice o fraudolenta come disposto nella sentenza di annullamento con rinvio;
il giudice di rinvio, dopo aver valutato in modo frammentato i fatti per escludere
3 che le condotte siano state poste in essere in Italia, motiva la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta analizzando la situazione nel suo complesso, con evidente contraddittorietà della motivazione;
peraltro, quanto contestato a Colombo sarebbe riconducibile alle ipotesi di bancarotta semplice: infatti il diritto ungherese prevede un'unica fattispecie penale contenente entrambe le ipotesi, distinte nel diritto italiano, di bancarotta semplice e fraudolenta;
l'ipotesi contestata è quella di cui all'art. 290 lettera d) del codice penale ungherese, sovrapponibile a quella di cui all'art. 217 legge fallimentare, mentre non sono contestate le ipotesi di cui all'art. 290 lettere a) e b), assimilabili alla fattispecie italiana di bancarotta fraudolenta;
al più si sarebbe in presenza di una bancarotta preferenziale, anch'essa prescritta essendo decorsi oltre 11 anni dalla consumazione;
il contratto di prestito di manodopera aumentato di una plus valenza irrisoria, neppure sufficiente a pagare i contributi, è stato modificato, con efficacia retroattiva nel 1997 in epoca antecedente la situazione di insolvenza;
la valutazione secondo la quale il prestito effettuato da EC USs a Spare Part Production sarebbe stato effettuato nella consapevolezza della frode sarebbe sfornito di prova, mentre la mancata insinuazione a passivo sarebbe attribuibile non a
OM ma al liquidatore;
infine il prestito scadeva nel 2000, mentre
EC USs era già insolvente dal dicembre 1999.
Con memoria datata 15.9.2011 il difensore del ricorrente ha svolto ulteriori considerazioni e concluso per l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza di annullamento con rinvio ha affermato:
«2. Le modalità dell'azione non sono state analizzate compiutamente con riferimento al locus commissi delicti a norma dell'art. 6 c.p.. Come noto, a norma dell'art. 6 c.p. il reato è da ritenere commesso nel territorio dello Stato anche nel caso in cui sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando
4 che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo la stessa essere intesa come frammento di un unico ed inscindibile "iter"
delittuoso.
In particolare, manca una verifica in ordine alla ricostruzione della condotta come prospettata dalla difesa in base alla documentazione. Si deduce che in termini evidenti NI OM ha commesso le condotte dall'Italia e allo scopo di avvantaggiare le proprie società italiane Mecnea
s.r.l. e Cippienne s.r.l. che ricevevano continuamente merce dalle società ungherese e non pagavano il corrispettivo.
Una verifica da compiere oltre che sulla documentazione prodotta anche attraverso specifiche informazioni che dovrebbe fornire lo Stato
richiedente.
Si tratta di accertamento indispensabile e decisivo per la estradabilità di
NI OM, giuridicamente da risolvere nel senso prescritto dall'art. 6
c.p..
2.1. Ulteriore profilo è quello riguardante la esatta descrizione della condotta per la quale si procede o si è già proceduto in Ungheria, allo scopo di accertare se si sia in presenza di bancarotta semplice o fraudolenta.
Come noto, non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui alla L.
Fall., art. 217, comma 1, n. 2, integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall'alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, ma, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa.
In base a tale principio di diritto, è necessario acquisire o in ogni caso verificare, in base alla documentazione in atti, quale sia il reato configurabile.
L'accertamento è necessario allo scopo di individuare il tempo di prescrizione, nello Stato richiesto e richiedente, e verificare se i reati per i quali è domandata l'estradizione siano o meno prescritti.»>
L O5 Anzitutto non è vero che il giudice di rinvio non abbia acquisito ulteriore documentazione rispetto alla questione relativa alla prescrizione del reato.
La Corte territoriale, con ordinanza 20.9.2010, ha chiesto informazioni al Ministero della Giustizia in ordine al termine di prescrizione del reato in
Ungheria, giungendo alla conclusione che nel Paese richiedente la prescrizione non maturerà prima del 21.4.2014.
In ordine alla prescrizione del reato in Italia, la Corte territoriale ha escluso che fosse maturata ritenendo che i fatti contestati siano riconducibili,
secondo la legge italiana, al reato di bancarotta fraudolenta, la relativa questione sarà trattata esaminando il terzo motivo di ricorso.
Quanto al luogo di commissione del reato la Corte territoriale non ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già prodotta dalla difesa e comunque già in atti (p. 5 sentenza qui impugnata).
Ciò rientra nell'ambito dei poteri del giudice di rinvio, il quale è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22.6.2010 dep. 21.9.2010 rv 248413).
Circa il fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso su elementi incerti che si presterebbero ad una lettura contraria, della doglianza si tratterà esaminando il secondo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice di rinvio ha ritenuto che sarebbero stati commessi almeno in parte in Italia i fatti relativi alle società Mecnea S.r.l. e Cipienne S.r.l. in quanto gli omessi pagamenti dei prodotti forniti dalla Spare Parts Production
a tali società iniziarono in Italia.
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Lo stesso giudice ha invece ritenuto interamente commessi in territorio ungherese i fatti relativi ai contratti di prestito di manodopera stipulati fra
Massa US S.r.l. e EC USs S.r.l. da un lato e Spare Parts Production
S.r.l. dall'altro, palesemente svantaggiosi per le prime due, nonché il prestito della EC USs $.r.l. alla Spare Parts, verso la quale era già creditrice e senza garanzie.
Tale valutazione della Corte territoriale appare conforme alle risultanze rassegnate dalla stessa e non vi è contraddizione nella distinzione operata fra i fatti relativi alla Spare Parts Production e le società Massa US S.r.l. e
EC USs S.r.l., dal momento che si tratta di distinte condotte.
Le diverse deduzioni svolte dalla difesa (secondo cui dai fatti giudicati dalla Corte d'appello di Torino emergerebbe che tale iter sarebbe iniziato in
Italia attraverso Framac, ora Spare Parts Production, per favorire le aziende italiane Mecnea e Cipienne) non presentano incontestabile evidenza e richiederebbero approfondimenti istruttori, peraltro neppure richiesti, che non sono consentiti in questa sede.
Infatti in tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen. pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 44785 del 24.9.2003 dep. 20.11.2003 rv 227048).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte contestate al ricorrente fossero da ricondurre, secondo la legislazione italiana alle ipotesi di bancarotta fraudolenta in quanto la previsione normativa ungherese prevede la diminuzione del patrimonio "per finta" che implica una volontà dolosa incompatibile con le previsioni del reato di bancarotta semplice previsto dalla legislazione italiana, riconducibile invece alle ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Ricondotto il fatto alla previsione della bancarotta fraudolenta si deve escludere che il reato sia prescritto secondo la legge italiana, mentre si è già detto che non lo è secondo quella ungherese.
7 Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato il 29.9.2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente L
Pret m e
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 OTT 2011
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