Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2008, n. 12914
CASS
Sentenza 20 febbraio 2008

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È inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., in quanto l'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, diversamente dall'abrogato art. 686 cod. proc. pen., prevede oggi l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili.

L'errore "quoad poenam" contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nella irrogazione da parte del giudice di una pena cumulativa anzichè alternativa in relazione a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., legittima l'imputato a richiedere l'ammissione all'oblazione speciale nel termine di giorni dieci dalla notifica contestualmente all'atto di opposizione, termine insuscettibile di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen. in quanto al suo inutile decorso consegue la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli artt. 141 disp. att. cod. proc. pen. 464, comma terzo e 557, comma secondo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2008, n. 12914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12914
    Data del deposito : 20 febbraio 2008

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