Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 2
È inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., in quanto l'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, diversamente dall'abrogato art. 686 cod. proc. pen., prevede oggi l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili.
L'errore "quoad poenam" contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nella irrogazione da parte del giudice di una pena cumulativa anzichè alternativa in relazione a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., legittima l'imputato a richiedere l'ammissione all'oblazione speciale nel termine di giorni dieci dalla notifica contestualmente all'atto di opposizione, termine insuscettibile di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen. in quanto al suo inutile decorso consegue la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli artt. 141 disp. att. cod. proc. pen. 464, comma terzo e 557, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2008, n. 12914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12914 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 20/02/2008
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 441
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 34593/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 558/07 del 20/4-15/5/2007, pronunciata dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G., con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione a decreto penale, il Tribunale di Salerno, con la decisione indicata in premessa, condannava IT AN, quale legale rappresentante della ditta "EDILART s.r.l.", alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 600,00 di ammenda in ordine al reato, accertato il 13/6/2005, di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art.6 e art. 24, commi 1 e 2, per aver attivato un nuovo impianto di verniciatura senza autorizzazione e senza aver dato preventiva comunicazione alle autorità competenti.
L'imputato ricorre per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), avendo il giudice concesso ex officio al prevenuto la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, certamente pregiudizievole in considerazione del conseguente obbligo di iscrizione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), non avendo il giudice consentito la rimessione in termine per richiedere l'oblazione, sebbene l'imputato ne avesse fatto espressa richiesta.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Invero il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 52, comma 1, ha abrogato l'art. 686 c.p.p., che è stato sostituito dall'art. 3 del menzionato decreto. Tale norma, innovando la vecchia disciplina, prevede ora l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblazionabili ex art. 162 bis c.p., come quelle de quibus per le quali è comminata pena alternativa, a prescindere dalla concessione o meno della sospensione condizionale della pena. Pertanto manca nel caso di specie l'interesse ad impugnare che rende ammissibile il gravame. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Come già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza dibattimentale 20/4/2007, l'errore quoad poenam contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nell'irrogazione da parte del G.I.P. di pena cumulativa (dichiarata incostituzionale nel caso in esame) anziché alternativa, non faceva venire meno il diritto dell'imputato di richiedere, con l'atto di opposizione, l'ammissione all'oblazione, magari evidenziando che la contravvenzione la consentiva già prima dell'emissione del decreto, anche perché tale chance era espressamente indicata nello stesso. Non avendolo fatto, però, si è precluso detta possibilità, rilevando in materia le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. c.p.p. e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999
all'art. 464 c.p.p., comma 3, e art. 557 c.p.p., comma 2, in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008