Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERA Parte_1
CAPUTO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.03.2025 e ritualmente notificato il Sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001916650, notificata il 13.02.2025, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma ivi indicata (complessivi euro 7.928,69) a titolo di sanzioni amministrative e relative spese sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito è stato appurato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018. A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di notifica del prodromico atto di accertamento n. 2500.22/10/2019.0349269 in essa richiamato e la CP_1 conseguente violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale del credito azionato. Ha concluso con richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
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L'opposizione è tempestiva. L'ordinanza opposta è stata infatti notificata in data 13.02.2025, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 14.03.2025 è evidentemente avvenuto nel termine previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981 si osserva che l'ordinanza opposta è stata emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto 2 applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_1 di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. Sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 l. 689/1981 si è pronunciata anche la Corte di Appello di Trieste (sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.): “…l' lamenta che il Tribunale di Pordenone CP_1 non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016. L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro-dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione. Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza. Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito 3 amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico). Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_1 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato. Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81”. Il ricorso è, allora, fondato per la fondatezza dell'eccezione relativa alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone 4 indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (182 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del “dies a quo” del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile S.U. 31/10/2019, n. 28210)”. Nel caso di specie il termine di decadenza risulta decorso inutilmente, atteso che la contestazione della violazione è stata notificata soltanto il 5 novembre 2019 ed è riferita a violazioni relative al terzo e quarto trimestre dell'anno 2017 (tanto risulta dall'atto di accertamento della violazione) e al secondo trimestre 2018; né l' ha indicato le specifiche ragioni, CP_1 necessariamente connesse ad attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di 5 un arco temporale pari a più di un anno tra la violazione e la notifica dell'accertamento. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'opposizione è fondata e va accolta Quanto alle spese di lite, si osserva che la questione principale sollevata dall' - e cioè quella relativa alla inapplicabilità del termine previsto CP_1 dall'art. 14 della legge 689/81 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (e cioè nel 2019, quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza); sussiste quindi un valido motivo per compensare metà delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.348,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed euro 237,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 06/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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