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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 473/2020, assunta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Rosauro, c.f. , presso il CodiceFiscale_2 cui studio in Napoli, alla via Domenico Fontana, n. 150 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata
– domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Daniele Crisci c.f. , presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, CodiceFiscale_3 al Corso Aldo Moro n. 100 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio a parte, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, nata il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1920/2019, pubblicata in data 1° luglio 2019, non notificata in materia responsabilità extracontrattuale e lesioni personali.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 3 febbraio 2020 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1920/2019, pubblicata in data 1° luglio 2019 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di Controparte_1
nella qualità di assicuratore del motoveicolo Sanyang tg. DR72678 e di Controparte_2 sua proprietaria, volta ad ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni riportati dalla sua bicicletta e per le lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi il giorno
16 giugno 2015 alle 23,30 circa in località Varcaturo nel tenimento di Giugliano in Campania
(NA), alla via Orsa maggiore, condannandola alle spese e ai costi di consulenza medica.
1.1. Con i motivi di appello ha protestato difetto della motivazione a fondamento del rigetto della sua domanda e superficialità della sentenza impugnata. In particolare, l'appellante è insorta contro la valutazione di inattendibilità del teste resa da Tribunale senza Tes_1
fornirne giustificazione alcuna, e la rilevanza accordata al fatto che la convenuta risulti coinvolta, in qualità di proprietaria, in molti sinistri stradali, così come il conducente del suo ciclomotore e dello stesso mezzo. L'appellante ha stigmatizzato assenza di logicità nel ragionamento giudiziale e sommarietà della valutazione espressa a suo danno.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità del sinistro stradale in questione a carico esclusivo del conducente del motoveicolo targato DR7 2678 di proprietà di e, per l'effetto condannarla in solido o alternativamente alla Controparte_2 al pagamento in suo favore della somma di € 8.020,00 oltre Controparte_1
spese di C.T.U. o di quella maggiore o minore di giustizia a titolo di risarcimento dei danni in seguito delle lesioni personali da lei riportate, oltre ad € 500,00 o al diverso importo per il danneggiamento dalla bicicletta, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2020 si è costituita in giudizio la che ha concluso per il rigetto dell'appello a suo parere Controparte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del grado di giudizio.
già contumace nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2
Nord, non si è costituita neanche in esito alla rinnovazione della notifica della citazione in appello ordinata dalla Corte distrettuale con ordinanza del 16 giugno 2020, al punto d'essere 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stata dal Collegio dichiarata contumace il 20 aprile 2021, avendo ella regolarmente ricevuto l'atto a mani proprie nell'indirizzo di sua residenza in Segrate (MI) al vicolo Santa Marta n.
4 il 16 settembre 2020.
3. Scardinato il giudizio da altra sezione e ruolo, acquisito il fascicolo del primo grado cartaceo e verificata la consultabilità del fascicolo telematico è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2015 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Napoli Nord la e Controparte_1
per sentirle condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 riportati dalla bicicletta di proprietà dell'istante, nonché al risarcimento delle lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi il giorno 16 giugno 2015 alle 23,30 circa in località Varcaturo nel tenimento di Giugliano in Campania (NA), alla via Orsa maggiore, con il menzionato motoveicolo Sanyang di proprietà della convenuta. Ha riferito che, nelle menzionate circostanze di tempo e luogo, ella si trovava in sella alla propria bici, allorquando il conducente del motoveicolo , nell'eseguire una brusca e veloce Pt_2
manovra di uscita da un civico privato, omettendo il rispetto dell'obbligo di precedenza e non avvedendosi del transito della menzionata bicicletta, la investiva scaraventandola al suolo unitamente alla conducente. In aggiunta l'attrice ha affermato che a seguito del sinistro de quo la bicicletta di sua proprietà riportava gravi danni mentre la l'istante gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente trasportata all'ospedale di Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le era riscontrato un trauma cranico nella regione frontale e guancia destra e varie escoriazioni sull'avambraccio destro.
4.2. Nella sua costituzione a contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto.
pur ritualmente citata, è stata contumace. Controparte_2
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.3. Il giudizio è stato istruito con la prova testimoniale diretta chiesta dalla e Parte_1
contraria della compagnia e, al suo esito, con C.T.U. medico legale affidata alla dott.ssa finalizzata a quantificare l'entità dei postumi patiti dall'attrice nel sinistro Persona_1 di causa. Dopo il deposito della relazione peritale contenente la quantificazione del danno biologico, all'udienza del 7 febbraio 2019, rassegnate le reciproche conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
5. Il Tribunale di Napoli Nord ha definito il giudizio con sentenza n. 1920/2019 pubblicata in data 1° luglio 2019 di rigetto della domanda attrice e con condanna della al Pt_1 pagamento in favore della delle spese di lite liquidate in € 150,00 Controparte_3
per esborsi ed € 3.975,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e oneri di C.T.U. medico legale a carico.
5.1. Il primo giudice ha respinto la domanda ritenendola infondata per mancanza della prova certa dell'avvenimento, avendo l'unico teste escusso: reso dichiarazioni Tes_1
generiche da cui non ha ritenuto possibile ricostruire la dinamica dell'evento dannoso in maniera sufficientemente idonea a ritenere provato il sinistro stradale in cui l'attrice sarebbe stata coinvolta. Il Tribunale ha rilevato piuttosto come in qualità di Parte_1 proprietaria, sia coinvolta in un enorme numero di sinistri e così pure il conducente del suo mezzo e quest'ultimo.
6. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha eccepito il difetto della motivazione posta a fondamento della pronuncia ivi appellata resa dal Tribunale di Napoli Nord mentre nel secondo motivo ha protestato l'ingiusta valutazione di inattendibilità del teste ed è insorta contro la rilevanza accordata al coinvolgimento della proprietaria e del conducente del motoveicolo, oltre che di questo, in molti sinistri stradali. A suo parere si tratterebbe di valutazione superficiale che non considera come l'istante, nel presente giudizio, sia l'attrice danneggiata e non la proprietaria del mezzo danneggiante, estranea dunque alle altre questioni che non l'hanno coinvolta e in nulla legata alla attesa anche la residenza CP_2
di costei in Lombardia. Ha piuttosto indicato la completezza di quanto propalato dal teste sufficientemente preciso (una migliore restituzione del fatto sarebbe al Tes_1
contrario sospetta di insincerità) al quale, in caso di incertezza, il Tribunale ben avrebbe potuto rivolgere domande a chiarimento, così a proposito della velocità osservata dai mezzi
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda coinvolti. In caso di dubbio ha domandato alla Corte distrettuale di ripetere l'esame testimoniale, Di conseguenza si è doluta anche dell'ingiusta regolazione delle spese,
6.1. L'appello è privo di fondamento.
L'impugnazione, declinata nei due motivi tra loro convergenti e passibili di complessiva valutazione e esame, è infondata.
Al Collegio residuano intatte le perplessità che hanno persuaso il primo giudice a escludere la stessa configurabilità del fatto storico dedotto in citazione e rigettare la domanda di
[...]
per la genericità di quanto testimoniato dall'unico teste escusso, per l'assenza di Pt_1 altri elementi probatori apprezzabili e per l'antinomia di quanto ricostruito dal teste rispetto a quanto riferito in citazione. Su tutto un'ombra sui fatti deriva dall'eccessiva sinistrosità dei soggetti coinvolti nel giudizio de quo, atteso che dalla documentazione allegata la convenuta il conducente presunto responsabile civile a nome Controparte_2 CP_4
e il motociclo targato DR 72678 stesso sono stati parte rispettivamente di 19, 21 e 7
[...]
sinistri, per di più molti temporalmente prossimi tra loro, di cui uno avvenuto in Napoli
(dunque luogo diverso da Villaricca di Giugliano in Campania) il medesimo 16 giugno 2015.
Si tratta di un mero rilievo nell'apprezzamento delle prove acquisite in atti cui l'omissione del dato numerico della lista dei sinistri a carico del veicolo individuato dalla targa da parte del Tribunale che ha lasciato in bianco lo spazio in sentenza possa nuocere all'intelligibilità della motivazione relativa, né rendere la stessa carente o perplessa.
Ma occorre ripercorrere l'esito della prova al fine di verificare se in essa sia invece contenuta sufficiente dimostrazione dei fatti di causa nel senso ambito dall'appellate.
L'univo teste escusso all'udienza del 21 maggio 2018 è tale classe 1971, il quale Tes_1 ha dichiarato di essersi trovato nell'occasione temporale dell'evento che ha ricordato avvenuto intorno alle 23,30 di una giornata di metà giugno del 2015 fuori dal bar di sua abituale frequentazione lungo la via Orsa maggiore che ha poi indicato con il nome
“Cristal”. Sebbene non abbia indicato la posizione in cui egli precisamente si trovava rispetto al luogo del sinistro e la distanza dalla quale lo avrebbe osservato, ha dichiarato di avere “visto un ciclomotore tipo SH di colore scuro uscire da un viale e colpire una bicicletta che si trovava sulla strada principale e proveniva da destra” cavalcata da una donna “che per effetto dell'impatto rovinava al suolo” la quale nell'occasione riportava “lesioni al viso e al braccio dx”, apparendole sanguinante “il che era visibile perché era a braccia scoperte”. Il teste ha aggiunto
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che nell'occasione non è stata chiamata l'autoambulanza ma il marito della donna cui egli avrebbe lasciato il suo recapito. Dopo avere ricordato che l'uomo alla guida del mezzo investitore era un uomo tra i 35 e i 40 anni ha aggiunto che non sono intervenuti – per non essere stati chiamati ai rilievi – né i Carabinieri né i vigili urbani, aggiungendo che per quanto la malcapitata non indossasse abbigliamento catarifrangente né casco, la sua bicicletta era illuminata sia davanti sia dietro (anche se le fotografie della Parte_3
affoliate nel fascicolo dell'allora attrice non evidenzino fanali neanche aggiunti al modello che ne è privo) e che la strada era illuminata normalmente (non è chiaro se dall'illuminazione stradale od altro). Ha anche ricordato che l'investitore si è fermato a prestare soccorso e che la bicicletta è caduta sul lato destro.
Al ricordo del testimone, estremamente dettagliato nella pedissequa ripetizione dei pochi riferimenti contenuti nella citazione, sono mancati dettagli che avrebbero permesso di ritenere specifico e sufficiente il suo narrato, come la velocità del ciclomotore, il numero degli occupanti lo scooter, il colore dei veicoli stessi, i punti di impatto, la tipologia dei danneggiamenti presuntivamente riportati da entrambi i veicoli …. Altri elementi invece sono decisamente errati (il modello di mezzo) e altri assolutamente incerti (la posizione dell'osservazione).
Si tratta di carenze probatorie che nuocciono a chi agisce in giudizio predicando, nei confronti del responsabile civile e della sua società assicuratrice, la responsabilità extracontrattuale che vuole gravante sulla parte attrice l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto illecito su cui fonda la propria pretesa risarcitoria e, in particolare, le circostanze di tempo e di luogo e le specifiche modalità di svolgimento della condotta lesiva ascritta al conducente del mezzo danneggiante, l'evento dannoso e il nesso di causalità con la suddetta condotta lesiva.
Orbene, alla stregua delle complessive risultanze istruttorie, tale onere probatorio non si ritiene sia stato compiutamente assolto attraverso le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste indicato e la documentazione prodotta in primo grado, limitate a due fotografie della bicicletta (priva di luci, e alla fattura di riparazione, risultata ammalorata in molte sue parti, al punto da renderne antieconomica la riparazione), senza neanche un modello CID, per parte attrice, e alla documentazione della Direzione della compagnia sulla lista dei sinistri di cui si è fatto cenno prodotta dalla società convenuta.
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Invero, il complesso delle allegazioni assertive e delle risultanze probatorie acquisite (con particolare riferimento, quanto a queste ultime, alle dichiarazioni del teste, che ha genericamente confermato la parimenti generica dinamica del sinistro prospettata in citazione), non appare sufficientemente puntuale riguardo alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui l'incidente si sarebbe verificato ed alla condotta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti prima ed al momento del sinistro. Si osserva che lo scooter
è stato dal teste indicato come un SH che è un modello della Honda, mentre la citazione e le lettere di messa in mora lo descrivono come un e che generica sia stata anche la Pt_2 descrizione del colore riferito scuro, senza migliori dettagli.
Nulla di significativo dalla prova testimoniale è emerso sulla condotta di guida del conducente dello scooter e in specie, sulla traiettoria impressa alla bicicletta dall'urto e sulle modalità di prosecuzione della marcia fino alla caduta della sua conducente, se non il fatto che ella sia finita sull'asfalto sul lato destro e che sanguinava dalle braccia, visibili perché scoperte dall'indumento estivo indossato.
Le incertezze ricostruttive circa le specifiche modalità di accadimento del sinistro, osservate dal Tribunale, si confermano anche in grado di appello, senza che a colmarle valga la richiesta di rinnovazione del mezzo istruttorio, atteso che il compito di fornire alla curia elementi utili ai fini dell'accertamento della dinamica dello stesso, soprattutto con riferimento alla effettività ed alle modalità dell'accaduto, è stato rimesso ad una sola testimonianza, nonostante dal racconto del teste anche altre perone sarebbero state in Tes_1
grado di riferirne, se è vero che in prossimità del fatto esiste il bar ove lo stesso aveva fino ad allora stazionato e se sia ad un certo momento intervenuto il marito della donna, non è chiaro da chi chiamato a soccorrerla o se già presente, cui il prefato avrebbe lasciato i suoi recapiti per essere contattato al fine della deposizione.
È invero lo stesso testimone che ha chiarito come il sinistro non sia stato rilevato da alcuno, per non essere stati chiamati, nonostante le lesioni personali della né i vigili urbani, Pt_1
né i Carabinieri e che neanche l'autoambulanza del 118 sia stata sollecitata ad intervenire. È poi assente finanche una fotografia dello stato dei luoghi, essendo ritratta solamente la bicicletta con segni di danni che il teste – cui non è stata sottoposta in visione – neanche ha riferito procurati dall'urto (a terra o con il ciclomotore a questo punto è anche inutile indagare).
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le ragioni di perplessità sono accresciute da quanto documentato dalla compagnia assicuratrice circa il fatto che la parvità di elementi per la ricostruzione della dinamica dell'impatto dello scooter con la bicicletta – inidonei alla complessiva verificazione del sito, della posizione dei veicoli, degli stati deformativi e di rottura di questi, della forza cinetica che lo scooter avrebbe impresso alla ciclista, del cinematismo di entrambi i mezzi – è arduo eseguire una prognosi di compatibilità con le lesioni e ancor prima con la caduta della che potrebbe ben essere avvenuta per cause indipendenti. Pt_1
Da questo aspetto si conferma la valutazione di assoluta genericità dell'unica prova testimoniale raccolta, inidonea a fornire una descrizione se non dettagliata quanto meno esauriente dei fatti, avendo l'attrice prescelto di assolvere all'onere da cui è gravata tramite l'escussione di una sola persona.
Le risposte fornite dal ripetono le medesime circostanze, anch'esse alquanto generiche Tes_1
nell'allegazione, riferite in citazione per cui, in assenza di rilievi dalle autorità e di prova del soccorso da un mezzo del 118 per condurre la in ospedale per le cure del caso non Pt_1 può dirsi assolta la sua prova di ascrivere la caduta dalla bicicletta, dichiarata compatibile con le lesioni occorsele dal nominato C.T.U., alla responsabilità del conducente del mezzo della convenuta contumace, assicurato dalla Controparte_1
È invero alquanto improbabile che la donna, ferita dal sinistro che lei stessa ha dichiarato di avere patito alle ore 23.30 del 16 giugno 2015 come riportato anche dal teste, a Varcaturo, appena un quarto d'ora più tardi sia stata visitata dai sanitari del pronto soccorso di
Pozzuoli per raggiungere il quale occorre circa un quarto d'ora con la vettura. Ciò sarebbe possibile, una volta esclusa la chiamata al 118, solo immaginando una vettura presente in loco laddove il teste ha dichiarato di avere atteso l'arrivo del marito della donna, la quale, a quanto si comprende dal racconto della citazione e del teste, aveva disponibile la sola bicicletta.
La lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata ed aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie relative ai danni asseritamente subiti dai veicoli coinvolti in conseguenza dell'urto in quanto né l'attrice in citazione né il teste nella sua deposizione forniscono una sia pure generica indicazione dei punti di impatto (diretto e indiretto) tra lo scooter e la bicicletta e neanche tra il primo e la zona corporea della sua conducente che
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda verosimilmente avrebbe ricevuto l'intrusione se non è stata – come è stato negato che sia stato – attinta la ruota bensì la parte centrale. È infatti noto che l'esile struttura del velocipede è contenuta tra il busto e le gambe di chi lo guida per cui la parte anteriore del motociclo avrebbe prima di tutto colpito la donna.
Le considerazioni che precedono sono del resto avvalorate e rafforzate dalle plurime e ravvicinate ricorrenze dalla società appellante segnalate e documentate sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, ricorrenze attestanti il ripetuto coinvolgimento
(come danneggiati o responsabili), nel volgere di pochi mesi o di pochi anni, della proprietaria del ciclomotore, del suo conducente e del mezzo coinvolto nel sinistro oggetto del presente giudizio, in plurimi sinistri. Tale evidenza, per quanto detto documentata e non contestata, inficiando la credibilità dei soggetti coinvolti nella presente controversia, accredita ulteriormente la ritenuta infondatezza della domanda attorea.
In conclusione, ritiene la Corte, in coerenza con il Tribunale, che parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, non abbia fornito prova adeguata dell'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa, della sua dinamica e delle sue conseguenze, ossia dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Anche a volere ritenere che la abbia riportato le lamentate lesioni in seguito ad un Pt_1
evento traumatico, conseguente ad un probabile sinistro stradale verificatosi il 16 giugno
2015, nondimeno pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro stradale dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio, vieppiù ove si consideri che ( come già sopra rilevato) mancano rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e del veicolo coinvolto, in grado di corroborare quanto dedotto dalla Pt_1
In conclusione, l'inattendibilità della testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica, la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attrice che ha ben fatto concludere il Tribunale per il rigetto della domanda risarcitoria.
Ne consegue che l'appello va respinto e la impugnata sentenza che ha negato ingresso alla pretesa risarcitoria di senz'altro confermata. Parte_1
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In detta statuizione per l'inadeguatezza della prova offerta dall'attrice del fatto storico dedotto in citazione (ossia dell'accadimento stesso del sinistro e della sua dinamica) è assorbita, rendendone inutile l'esame, la liquidazione dei danni.
7. Le spese del presente grado del giudizio alla parte convenuta costituita seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla alla contumace.
8. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_1
1920/2019 pubblicata in data 1° luglio 2019;
⎯ condanna l'appellante ad € 3.966,00 per compensi del presente grado del giudizio alla compagnia appellata, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 473/2020, assunta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Rosauro, c.f. , presso il CodiceFiscale_2 cui studio in Napoli, alla via Domenico Fontana, n. 150 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata
– domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Daniele Crisci c.f. , presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, CodiceFiscale_3 al Corso Aldo Moro n. 100 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio a parte, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, nata il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1920/2019, pubblicata in data 1° luglio 2019, non notificata in materia responsabilità extracontrattuale e lesioni personali.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 3 febbraio 2020 ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1920/2019, pubblicata in data 1° luglio 2019 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di Controparte_1
nella qualità di assicuratore del motoveicolo Sanyang tg. DR72678 e di Controparte_2 sua proprietaria, volta ad ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni riportati dalla sua bicicletta e per le lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi il giorno
16 giugno 2015 alle 23,30 circa in località Varcaturo nel tenimento di Giugliano in Campania
(NA), alla via Orsa maggiore, condannandola alle spese e ai costi di consulenza medica.
1.1. Con i motivi di appello ha protestato difetto della motivazione a fondamento del rigetto della sua domanda e superficialità della sentenza impugnata. In particolare, l'appellante è insorta contro la valutazione di inattendibilità del teste resa da Tribunale senza Tes_1
fornirne giustificazione alcuna, e la rilevanza accordata al fatto che la convenuta risulti coinvolta, in qualità di proprietaria, in molti sinistri stradali, così come il conducente del suo ciclomotore e dello stesso mezzo. L'appellante ha stigmatizzato assenza di logicità nel ragionamento giudiziale e sommarietà della valutazione espressa a suo danno.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità del sinistro stradale in questione a carico esclusivo del conducente del motoveicolo targato DR7 2678 di proprietà di e, per l'effetto condannarla in solido o alternativamente alla Controparte_2 al pagamento in suo favore della somma di € 8.020,00 oltre Controparte_1
spese di C.T.U. o di quella maggiore o minore di giustizia a titolo di risarcimento dei danni in seguito delle lesioni personali da lei riportate, oltre ad € 500,00 o al diverso importo per il danneggiamento dalla bicicletta, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, con il favorevole regolamento delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2020 si è costituita in giudizio la che ha concluso per il rigetto dell'appello a suo parere Controparte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del grado di giudizio.
già contumace nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2
Nord, non si è costituita neanche in esito alla rinnovazione della notifica della citazione in appello ordinata dalla Corte distrettuale con ordinanza del 16 giugno 2020, al punto d'essere 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stata dal Collegio dichiarata contumace il 20 aprile 2021, avendo ella regolarmente ricevuto l'atto a mani proprie nell'indirizzo di sua residenza in Segrate (MI) al vicolo Santa Marta n.
4 il 16 settembre 2020.
3. Scardinato il giudizio da altra sezione e ruolo, acquisito il fascicolo del primo grado cartaceo e verificata la consultabilità del fascicolo telematico è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2015 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Napoli Nord la e Controparte_1
per sentirle condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 riportati dalla bicicletta di proprietà dell'istante, nonché al risarcimento delle lesioni personali patite nel sinistro stradale verificatosi il giorno 16 giugno 2015 alle 23,30 circa in località Varcaturo nel tenimento di Giugliano in Campania (NA), alla via Orsa maggiore, con il menzionato motoveicolo Sanyang di proprietà della convenuta. Ha riferito che, nelle menzionate circostanze di tempo e luogo, ella si trovava in sella alla propria bici, allorquando il conducente del motoveicolo , nell'eseguire una brusca e veloce Pt_2
manovra di uscita da un civico privato, omettendo il rispetto dell'obbligo di precedenza e non avvedendosi del transito della menzionata bicicletta, la investiva scaraventandola al suolo unitamente alla conducente. In aggiunta l'attrice ha affermato che a seguito del sinistro de quo la bicicletta di sua proprietà riportava gravi danni mentre la l'istante gravi lesioni personali, per le quali veniva immediatamente trasportata all'ospedale di Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le era riscontrato un trauma cranico nella regione frontale e guancia destra e varie escoriazioni sull'avambraccio destro.
4.2. Nella sua costituzione a contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto.
pur ritualmente citata, è stata contumace. Controparte_2
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.3. Il giudizio è stato istruito con la prova testimoniale diretta chiesta dalla e Parte_1
contraria della compagnia e, al suo esito, con C.T.U. medico legale affidata alla dott.ssa finalizzata a quantificare l'entità dei postumi patiti dall'attrice nel sinistro Persona_1 di causa. Dopo il deposito della relazione peritale contenente la quantificazione del danno biologico, all'udienza del 7 febbraio 2019, rassegnate le reciproche conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c..
5. Il Tribunale di Napoli Nord ha definito il giudizio con sentenza n. 1920/2019 pubblicata in data 1° luglio 2019 di rigetto della domanda attrice e con condanna della al Pt_1 pagamento in favore della delle spese di lite liquidate in € 150,00 Controparte_3
per esborsi ed € 3.975,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e oneri di C.T.U. medico legale a carico.
5.1. Il primo giudice ha respinto la domanda ritenendola infondata per mancanza della prova certa dell'avvenimento, avendo l'unico teste escusso: reso dichiarazioni Tes_1
generiche da cui non ha ritenuto possibile ricostruire la dinamica dell'evento dannoso in maniera sufficientemente idonea a ritenere provato il sinistro stradale in cui l'attrice sarebbe stata coinvolta. Il Tribunale ha rilevato piuttosto come in qualità di Parte_1 proprietaria, sia coinvolta in un enorme numero di sinistri e così pure il conducente del suo mezzo e quest'ultimo.
6. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha eccepito il difetto della motivazione posta a fondamento della pronuncia ivi appellata resa dal Tribunale di Napoli Nord mentre nel secondo motivo ha protestato l'ingiusta valutazione di inattendibilità del teste ed è insorta contro la rilevanza accordata al coinvolgimento della proprietaria e del conducente del motoveicolo, oltre che di questo, in molti sinistri stradali. A suo parere si tratterebbe di valutazione superficiale che non considera come l'istante, nel presente giudizio, sia l'attrice danneggiata e non la proprietaria del mezzo danneggiante, estranea dunque alle altre questioni che non l'hanno coinvolta e in nulla legata alla attesa anche la residenza CP_2
di costei in Lombardia. Ha piuttosto indicato la completezza di quanto propalato dal teste sufficientemente preciso (una migliore restituzione del fatto sarebbe al Tes_1
contrario sospetta di insincerità) al quale, in caso di incertezza, il Tribunale ben avrebbe potuto rivolgere domande a chiarimento, così a proposito della velocità osservata dai mezzi
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda coinvolti. In caso di dubbio ha domandato alla Corte distrettuale di ripetere l'esame testimoniale, Di conseguenza si è doluta anche dell'ingiusta regolazione delle spese,
6.1. L'appello è privo di fondamento.
L'impugnazione, declinata nei due motivi tra loro convergenti e passibili di complessiva valutazione e esame, è infondata.
Al Collegio residuano intatte le perplessità che hanno persuaso il primo giudice a escludere la stessa configurabilità del fatto storico dedotto in citazione e rigettare la domanda di
[...]
per la genericità di quanto testimoniato dall'unico teste escusso, per l'assenza di Pt_1 altri elementi probatori apprezzabili e per l'antinomia di quanto ricostruito dal teste rispetto a quanto riferito in citazione. Su tutto un'ombra sui fatti deriva dall'eccessiva sinistrosità dei soggetti coinvolti nel giudizio de quo, atteso che dalla documentazione allegata la convenuta il conducente presunto responsabile civile a nome Controparte_2 CP_4
e il motociclo targato DR 72678 stesso sono stati parte rispettivamente di 19, 21 e 7
[...]
sinistri, per di più molti temporalmente prossimi tra loro, di cui uno avvenuto in Napoli
(dunque luogo diverso da Villaricca di Giugliano in Campania) il medesimo 16 giugno 2015.
Si tratta di un mero rilievo nell'apprezzamento delle prove acquisite in atti cui l'omissione del dato numerico della lista dei sinistri a carico del veicolo individuato dalla targa da parte del Tribunale che ha lasciato in bianco lo spazio in sentenza possa nuocere all'intelligibilità della motivazione relativa, né rendere la stessa carente o perplessa.
Ma occorre ripercorrere l'esito della prova al fine di verificare se in essa sia invece contenuta sufficiente dimostrazione dei fatti di causa nel senso ambito dall'appellate.
L'univo teste escusso all'udienza del 21 maggio 2018 è tale classe 1971, il quale Tes_1 ha dichiarato di essersi trovato nell'occasione temporale dell'evento che ha ricordato avvenuto intorno alle 23,30 di una giornata di metà giugno del 2015 fuori dal bar di sua abituale frequentazione lungo la via Orsa maggiore che ha poi indicato con il nome
“Cristal”. Sebbene non abbia indicato la posizione in cui egli precisamente si trovava rispetto al luogo del sinistro e la distanza dalla quale lo avrebbe osservato, ha dichiarato di avere “visto un ciclomotore tipo SH di colore scuro uscire da un viale e colpire una bicicletta che si trovava sulla strada principale e proveniva da destra” cavalcata da una donna “che per effetto dell'impatto rovinava al suolo” la quale nell'occasione riportava “lesioni al viso e al braccio dx”, apparendole sanguinante “il che era visibile perché era a braccia scoperte”. Il teste ha aggiunto
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che nell'occasione non è stata chiamata l'autoambulanza ma il marito della donna cui egli avrebbe lasciato il suo recapito. Dopo avere ricordato che l'uomo alla guida del mezzo investitore era un uomo tra i 35 e i 40 anni ha aggiunto che non sono intervenuti – per non essere stati chiamati ai rilievi – né i Carabinieri né i vigili urbani, aggiungendo che per quanto la malcapitata non indossasse abbigliamento catarifrangente né casco, la sua bicicletta era illuminata sia davanti sia dietro (anche se le fotografie della Parte_3
affoliate nel fascicolo dell'allora attrice non evidenzino fanali neanche aggiunti al modello che ne è privo) e che la strada era illuminata normalmente (non è chiaro se dall'illuminazione stradale od altro). Ha anche ricordato che l'investitore si è fermato a prestare soccorso e che la bicicletta è caduta sul lato destro.
Al ricordo del testimone, estremamente dettagliato nella pedissequa ripetizione dei pochi riferimenti contenuti nella citazione, sono mancati dettagli che avrebbero permesso di ritenere specifico e sufficiente il suo narrato, come la velocità del ciclomotore, il numero degli occupanti lo scooter, il colore dei veicoli stessi, i punti di impatto, la tipologia dei danneggiamenti presuntivamente riportati da entrambi i veicoli …. Altri elementi invece sono decisamente errati (il modello di mezzo) e altri assolutamente incerti (la posizione dell'osservazione).
Si tratta di carenze probatorie che nuocciono a chi agisce in giudizio predicando, nei confronti del responsabile civile e della sua società assicuratrice, la responsabilità extracontrattuale che vuole gravante sulla parte attrice l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del fatto illecito su cui fonda la propria pretesa risarcitoria e, in particolare, le circostanze di tempo e di luogo e le specifiche modalità di svolgimento della condotta lesiva ascritta al conducente del mezzo danneggiante, l'evento dannoso e il nesso di causalità con la suddetta condotta lesiva.
Orbene, alla stregua delle complessive risultanze istruttorie, tale onere probatorio non si ritiene sia stato compiutamente assolto attraverso le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste indicato e la documentazione prodotta in primo grado, limitate a due fotografie della bicicletta (priva di luci, e alla fattura di riparazione, risultata ammalorata in molte sue parti, al punto da renderne antieconomica la riparazione), senza neanche un modello CID, per parte attrice, e alla documentazione della Direzione della compagnia sulla lista dei sinistri di cui si è fatto cenno prodotta dalla società convenuta.
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Invero, il complesso delle allegazioni assertive e delle risultanze probatorie acquisite (con particolare riferimento, quanto a queste ultime, alle dichiarazioni del teste, che ha genericamente confermato la parimenti generica dinamica del sinistro prospettata in citazione), non appare sufficientemente puntuale riguardo alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui l'incidente si sarebbe verificato ed alla condotta di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti prima ed al momento del sinistro. Si osserva che lo scooter
è stato dal teste indicato come un SH che è un modello della Honda, mentre la citazione e le lettere di messa in mora lo descrivono come un e che generica sia stata anche la Pt_2 descrizione del colore riferito scuro, senza migliori dettagli.
Nulla di significativo dalla prova testimoniale è emerso sulla condotta di guida del conducente dello scooter e in specie, sulla traiettoria impressa alla bicicletta dall'urto e sulle modalità di prosecuzione della marcia fino alla caduta della sua conducente, se non il fatto che ella sia finita sull'asfalto sul lato destro e che sanguinava dalle braccia, visibili perché scoperte dall'indumento estivo indossato.
Le incertezze ricostruttive circa le specifiche modalità di accadimento del sinistro, osservate dal Tribunale, si confermano anche in grado di appello, senza che a colmarle valga la richiesta di rinnovazione del mezzo istruttorio, atteso che il compito di fornire alla curia elementi utili ai fini dell'accertamento della dinamica dello stesso, soprattutto con riferimento alla effettività ed alle modalità dell'accaduto, è stato rimesso ad una sola testimonianza, nonostante dal racconto del teste anche altre perone sarebbero state in Tes_1
grado di riferirne, se è vero che in prossimità del fatto esiste il bar ove lo stesso aveva fino ad allora stazionato e se sia ad un certo momento intervenuto il marito della donna, non è chiaro da chi chiamato a soccorrerla o se già presente, cui il prefato avrebbe lasciato i suoi recapiti per essere contattato al fine della deposizione.
È invero lo stesso testimone che ha chiarito come il sinistro non sia stato rilevato da alcuno, per non essere stati chiamati, nonostante le lesioni personali della né i vigili urbani, Pt_1
né i Carabinieri e che neanche l'autoambulanza del 118 sia stata sollecitata ad intervenire. È poi assente finanche una fotografia dello stato dei luoghi, essendo ritratta solamente la bicicletta con segni di danni che il teste – cui non è stata sottoposta in visione – neanche ha riferito procurati dall'urto (a terra o con il ciclomotore a questo punto è anche inutile indagare).
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Le ragioni di perplessità sono accresciute da quanto documentato dalla compagnia assicuratrice circa il fatto che la parvità di elementi per la ricostruzione della dinamica dell'impatto dello scooter con la bicicletta – inidonei alla complessiva verificazione del sito, della posizione dei veicoli, degli stati deformativi e di rottura di questi, della forza cinetica che lo scooter avrebbe impresso alla ciclista, del cinematismo di entrambi i mezzi – è arduo eseguire una prognosi di compatibilità con le lesioni e ancor prima con la caduta della che potrebbe ben essere avvenuta per cause indipendenti. Pt_1
Da questo aspetto si conferma la valutazione di assoluta genericità dell'unica prova testimoniale raccolta, inidonea a fornire una descrizione se non dettagliata quanto meno esauriente dei fatti, avendo l'attrice prescelto di assolvere all'onere da cui è gravata tramite l'escussione di una sola persona.
Le risposte fornite dal ripetono le medesime circostanze, anch'esse alquanto generiche Tes_1
nell'allegazione, riferite in citazione per cui, in assenza di rilievi dalle autorità e di prova del soccorso da un mezzo del 118 per condurre la in ospedale per le cure del caso non Pt_1 può dirsi assolta la sua prova di ascrivere la caduta dalla bicicletta, dichiarata compatibile con le lesioni occorsele dal nominato C.T.U., alla responsabilità del conducente del mezzo della convenuta contumace, assicurato dalla Controparte_1
È invero alquanto improbabile che la donna, ferita dal sinistro che lei stessa ha dichiarato di avere patito alle ore 23.30 del 16 giugno 2015 come riportato anche dal teste, a Varcaturo, appena un quarto d'ora più tardi sia stata visitata dai sanitari del pronto soccorso di
Pozzuoli per raggiungere il quale occorre circa un quarto d'ora con la vettura. Ciò sarebbe possibile, una volta esclusa la chiamata al 118, solo immaginando una vettura presente in loco laddove il teste ha dichiarato di avere atteso l'arrivo del marito della donna, la quale, a quanto si comprende dal racconto della citazione e del teste, aveva disponibile la sola bicicletta.
La lacunosità del compendio probatorio acquisito a riscontro della prospettata dinamica del sinistro è oltremodo confermata ed aggravata dalla corrispondente inadeguatezza delle risultanze probatorie relative ai danni asseritamente subiti dai veicoli coinvolti in conseguenza dell'urto in quanto né l'attrice in citazione né il teste nella sua deposizione forniscono una sia pure generica indicazione dei punti di impatto (diretto e indiretto) tra lo scooter e la bicicletta e neanche tra il primo e la zona corporea della sua conducente che
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda verosimilmente avrebbe ricevuto l'intrusione se non è stata – come è stato negato che sia stato – attinta la ruota bensì la parte centrale. È infatti noto che l'esile struttura del velocipede è contenuta tra il busto e le gambe di chi lo guida per cui la parte anteriore del motociclo avrebbe prima di tutto colpito la donna.
Le considerazioni che precedono sono del resto avvalorate e rafforzate dalle plurime e ravvicinate ricorrenze dalla società appellante segnalate e documentate sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio, ricorrenze attestanti il ripetuto coinvolgimento
(come danneggiati o responsabili), nel volgere di pochi mesi o di pochi anni, della proprietaria del ciclomotore, del suo conducente e del mezzo coinvolto nel sinistro oggetto del presente giudizio, in plurimi sinistri. Tale evidenza, per quanto detto documentata e non contestata, inficiando la credibilità dei soggetti coinvolti nella presente controversia, accredita ulteriormente la ritenuta infondatezza della domanda attorea.
In conclusione, ritiene la Corte, in coerenza con il Tribunale, che parte attrice, su cui incombeva il relativo onere, non abbia fornito prova adeguata dell'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa, della sua dinamica e delle sue conseguenze, ossia dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Anche a volere ritenere che la abbia riportato le lamentate lesioni in seguito ad un Pt_1
evento traumatico, conseguente ad un probabile sinistro stradale verificatosi il 16 giugno
2015, nondimeno pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro stradale dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio, vieppiù ove si consideri che ( come già sopra rilevato) mancano rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e del veicolo coinvolto, in grado di corroborare quanto dedotto dalla Pt_1
In conclusione, l'inattendibilità della testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica, la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attrice che ha ben fatto concludere il Tribunale per il rigetto della domanda risarcitoria.
Ne consegue che l'appello va respinto e la impugnata sentenza che ha negato ingresso alla pretesa risarcitoria di senz'altro confermata. Parte_1
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In detta statuizione per l'inadeguatezza della prova offerta dall'attrice del fatto storico dedotto in citazione (ossia dell'accadimento stesso del sinistro e della sua dinamica) è assorbita, rendendone inutile l'esame, la liquidazione dei danni.
7. Le spese del presente grado del giudizio alla parte convenuta costituita seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla alla contumace.
8. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_1
1920/2019 pubblicata in data 1° luglio 2019;
⎯ condanna l'appellante ad € 3.966,00 per compensi del presente grado del giudizio alla compagnia appellata, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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