Provvedimento: Le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'art 20 legge n 533 del 1973 pongono una deroga al principio dell'immediata applicazione delle norme previste nella legge stessa ai giudizi in corso nel momento della sua entrata in vigore, nel senso che essi conservano la Competenza del giudice gia adito, ancorche incompetente per la nuova normativa, purche il giudizio sia pendente davanti a tale giudice. Pertanto, se, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, il processo pende davanti al pretore non ricorrono le ipotesi previste dai detti commi, e l'appello va proposto davanti al tribunale, secondo l'art 433, nuovo testo, cod proc civ, e non gia davanti alla Corte d'appello.*
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