Articolo 20 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 19Articolo 21
Versione
12 dicembre 1973
Art. 20. (Disciplina transitoria dei giudizi pendenti)

Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.
I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.
Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.
L'appello e' proposto avanti la corte d'appello.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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